Sentenza 9 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/2003, n. 9200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9200 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 09200 03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CIGERETTI Presi R.G.N. 25777/00 onsigliere Dott. Alberto S 2171/01 - Consigliere Dott. Luciano VI Cron. 20177 Dott. Camillo FILADORO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 12/02/03 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente S ENT EN ZA sul ricorso proposto da: ER IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA SPEZIA 127/B, presso lo studio dell'avvocato SISTO ANTONIO STUDIO DINACCI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ROMANO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
DI TR DECEDUTO e per esso gli eredi, RA AB, DI AN, DI TT O NN TA, DI BR;
intimati e sul 2° ricorso n° 01/01/2171 proposto da:2003 876 RA AB, DI AN, DI -1- C NN TT, DI BR, quali eredi del defunto DI TR elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE SCRIVO, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO IOLITA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
ER IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA SPEZIA 127/B, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SISTO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ROMANO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 180/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 02/11/00 R.G.N. 184/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo ed in subordine rigetto del secondo se la questione ritenuta autonoma, rigetto incidentale.- -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 28 settembre -- 2 novembre 2000, la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 28 gennaio 2000, condannava l'appellante CE AR, titolare della omonima ditta individuale, a pagare all'ex agente IE AR la somma di lire 129.000.002 per provvigioni del 9,4% - e relativi accessori - maturate sugli affari andati a buon fine conclusi con la ditta Cidue di Cattaneo Loris nella zona di competenza del AR. Il giudice di appello riteneva inammissibili le eccezioni di prescrizione e decadenza formulate dall'CE con la memoria di costituzione in primo grado, rilevando che la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza affatto il giudice ad individuare, d'ufficio, il tipo concretamente applicabile, atteso che, da un lato, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, e dall'altro, che il suo carattere dispositivo comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarle secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge. Con la conseguenza che, in mancanza di specifiche indicazioni di fatto, necessarie per rendere comprensibile ed individuare l'uno o l'altro dei tipi legali, (come appunto si era verificato nel caso di specie), l'eccezione stessa non può che essere dichiarata inammissibile.. La Corte d'Appello riduceva a lire 129.000.002 l'originario importo riconosciuto dal Tribunale (liquidato in lire 324.596.437 a titolo di differenze provvisionali, lire 11.360.875 per indennità di clientela e lire 3.245.964 quale differenza sulla indennità di risoluzione del rapporto), accogliendo parzialmente l'appello dell'CE. I giudici di appello rilevavano che il AR nel ricorso introduttivo aveva limitato la propria domanda alla richiesta di pagamento delle provvigioni per gli affari conclusi con la ditta Cidue, allegando una violazione dell'accordo di esclusiva: egli non aveva richiesto invece come erroneamente ritenuto dal primo giudice - la verifica generale su tutti gli 1 affari conclusi negli anni in questione in tutte le zone di sua competenza ed il ricalcolo di tutto quanto dovutogli per provvigioni e indennità di fine rapporto. Se questa era la corretta impostazione da dare alla domanda giudiziale - concludeva la Corte d'Appello - le indagini a tappeto compiute dal consulente tecnico di ufficio dovevano considerarsi del tutto ininfluenti. Tuttavia, poiché dalla relazione risultava chiaramente il volume degli affari relativi alla Cidue, conclusi nella zona di competenza del AR, era possibile ridurre a tale ambito le differenze per provvigioni e indennità di fine rapporto, accertate dallo stesso consulente, senza necessità di disporre nuove indagini. Tra l'altro, osservava la Corte d'Appello, l'CE non aveva espressamente qualificato il relativo motivo di appello come vizio di ultrapetizione, ma aveva chiaramente sottolineato che la domanda del AR riguardava il più ristretto ambito degli affari relativi alla Cidue e che la condanna, eventualmente, avrebbe dovuto essere contenuta in tali più ristretti limiti. Avverso tale decisione l'CE ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi. Resistono gli eredi di IE AR con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Devono innanzi tutto essere riuniti i due ricorsi, in quanto proposti entrambi contro la medesima decisione (art.335 codice di procedura civile). Con il primo motivo, il ricorrente principale denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1751 e 2948 codice civile, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ex art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile. 2 Il ricorrente rileva l'erroneità della decisione impugnata secondo la quale la eccezione di prescrizione necessiterebbe di formule sacramentali o di riferimenti precisi a dati normativi, essendo invece - sufficiente che dall'atto risulti la volontà della parte di avvalersene e rimanendo affidato al giudice l'accertamento circa l'effettiva proposizione e la specificazione del tipo di prescrizione applicabile. La Corte giudica il motivo fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10955 del 25 luglio 2002, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare dal diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio juris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge”. "Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare, direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli articoli 416 e 437 del codice di procedura civile la parte che, proposta originariamente una eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa, e, dall'altro, il riferimento della parte ad uno di tali termini, non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso". Il Collegio non ha motivo per discostarsi da tale autorevole orientamento, peraltro non contrastato dalla sentenza impugnata con nuovi argomenti. ん 3 Deve pertanto confermarsi quanto già osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione ora segnalata, e cioè che "l'eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto, in quanto la parte interessata deve manifestare in modo non equivoco la sua volontà di profittare dell'effetto estintivo del diritto fatto valere in giudizio, a causa di protratta inerzia del titolare. In questo modo, ai fini della difesa della controparte, la questione della rilevanza della durata dell'inerzia, ai fini della produzione dell'effetto anzidetto, entra a far parte del thema decidendum della controversia ed è il giudice che, applicando la regula juris decide in ordine alla fondatezza, totale o parziale, dell'eccezione". Ed ancora: "Il riferimento della parte al termine quinquennale o decennale assume (perciò) esclusivamente il rilievo della prospettazione di una tesi giuridica, tenuto conto che per la legge non può operare che un solo termine e nessun potere dispositivo può essere riconosciuto all'interessato circa la scelta del regime legale determinativo della durata dell'inerzia in relazione alla natura del diritto in contestazione". "Vero è che ove il giudice disattenda il riferimento suddetto, si verifica un esercizio dei poteri officiosi in senso modificativo dei termini della controversia, quali risultano dagli atti di parte ed il rischio di una decisione sulla base di dati relativamente ai quali le opposte difese non hanno avuto modo di confrontarsi, ma non è men vero che questo problema non è certo l'indizio di un difetto di correttezza della conclusione cui si è pervenuti, poiché si pone in tutti i casi in cui il giudice ritiene rilevante una questione, individuabile d'ufficio, ma non affrontata dalle parti. Il problema è se e come, in tutti questi casi, il giudice debba garantire l'effettività del contraddittorio, determinandone l'estensione anche alla questione suddetta". La sentenza impugnata deve essere cassata, in accoglimento del primo motivo, con rinvio ad altro giudice che, applicando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, provvederà a tutti gli accertamenti del caso ( stabilendo quale fosse il 4 termine prescrizionale in concreto applicabile in relazione alle varie domande proposte dal AR e se lo stesso termine sia stato interrotto da validi atti interruttivi dello stesso). In ordine a tali fatti è mancato qualsiasi accertamento da parte dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto inammissibili, perché generiche, le eccezioni pregiudiziali di prescrizione e decadenza, sollevate dall'CE. Sono assorbiti, per effetto dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, il secondo motivo dello stesso ricorso, con il quale si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art.91 codice di procedura civile e vizio di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese operata dalla Corte d'Appello, con particolare riferimento alle spese della consulenza di parte sostenute dal AR. Rimane assorbito, per effetto dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale. anche il ricorso incidentale, con il quale gli eredi di AR denunciano violazione o falsa applicazione di norme di diritto e violazione degli articoli 112 e 162 codice di procedura civile, censurando quella parte della sentenza impugnata che - in parziale riforma della decisione di primo grado - ha ridotto l'importo dovuto dall'CE all'ex agente per differenze di provvigioni e di fine rapporto, relativamente agli affari conclusi con ditte diverse dalla Cidue. Ad avviso dei ricorrenti incidentali, il loro dante causa non avrebbe affatto limitato la propria domanda alle provvigioni maturate sugli affari conclusi dalla preponente con la Cidue. Egli aveva semplicemente dedotto che, a rapporto oramai cessato, era venuto a conoscenza che tra il 1985 ed il 1994, l'CE aveva concluso affari direttamente con la ditta Cidue, con sede nella provincia di Como e, quindi, nella zona a lui assegnata, senza riconoscergli le corrispondenti provvigioni. Nelle conclusioni del ricorso introduttivo, lo stesso AR aveva espressamente richiesto il pagamento dell'importo di lire 208.658.798 o di quello diverso risultante in corso di causa, "a titolo di provvigioni 5 e/o di risarcimento del danno" senza limitare in alcun modo la propria domanda né alle provvigioni indirette, né tanto meno alle provvigioni indirette conseguenti agli affari conclusi dall'CE con il cliente Cidue, in violazione del patto di esclusiva. Il giudice del rinvio deciderà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo ed il ricorso incidentale. Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'Appello di Milano anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2003. видели IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE акпостинг CANCEL Dajc 9 610.2003 AL CAN Mthe 6