Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 2
In tema di prelazione e riscatto agrario, è onere del retraente, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., dare la prova dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio del diritto (ivi ricompresa la stessa qualità di affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono e compartecipe).
In materia di contratti agrari, il primo comma dell'art. 8 legge n. 590 del 1965, come norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà, contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4914 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G ANTONELLI 35, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE MARTINI, difeso dall'avvocato PASQUALE SERRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FR LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SPERATI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIA BRUNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 35/00 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 23/11/99 e depositata il 24/01/00 (R.G. 263/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Vincenza GORGA (per delega Avv. Pasquale SERRA);
udito l'Avvocato Alessandro SPERATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vallo Lucania, con sentenza pubblicata il 18 gennaio 1986, accogliendo la domanda di riscatto proposta da NZ RA, nei confronti di AF RA, dichiarava trasferita in capo al riscattante la proprietà delle quote del fondo rustico sito in Ogliasto Cilento, località Piano Sirino (v. amplius la sentenza per le indicazioni catastali). Condannava la convenuta alla rifusione delle spese del giudizio. La decisione era appellata da AF RA sulla base di quattro motivi e chiedeva la riforma della prima decisione ed il rigetto della pretesa di riscatto;
resisteva la controparte e chiedeva il rigetto del gravame. La Corte di appello di Salerno, decidendo con sentenza pubblicata il 24 gennaio 2000, accoglieva il gravame e rigettava la domanda proposta da RA NZ e lo condannava alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio.
Per quanto qui ancora interessa la Corte salernitana precisava:
a. che la questione devoluta attiene ad un caso non espressamente contemplato dallo art. 8 della legge 26 maggio 1965 n.590, che è norma eccezionale ,non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva;
b. che nell'ipotesi di un fondo appartenente in proprietà indivisa iure successionis a più persone (nella specie, sette fratelli) delle quali alcune (tre) abbiano alienata ad un'altra le proprie quote di proprietà indivise, senza preventiva comunicazione ad altro dei coeredi (nella specie NZ RA), questo ultimo non può avvalersi della disciplina della prelazione e di riscatto prevista espressamente per soggetti che coltivano il fondo nella veste di affittuari, mezzadri ,coloni o compartecipanti alla conduzione del fondo;
c. che anche a voler ritenere dimostrata la qualità di coltivatore diretto il riscattante aveva l'onere di provare i requisiti relativi alla natura della attività svolta nel fondo ed alle condizioni personali e familiari in ordine alle quali egli proponeva il riscatto;
tali requisiti, ed in particolare quello della forza lavorativa e della coltivazione abituale non risultavano verificati nè dalla prova orale ne' dalla rappresentazione fotografica dei luoghi che egli assumeva di aver continuativamente coltivato. Contro la decisione ricorre RA NZ;
resiste la controparte con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata, essendo il contenuto del medesimo, sia per il fatto che per le censure, sufficiente ad illustrare le censure con riguardo ai fatti di causa. Il ricorso tuttavia non può essere accolto.
In sintesi nell'unico articolato motivo si deduce un error in iudicando per la errata applicazione della disciplina dell'art. 8 primo e terzo comma della legge 26 maggio 1965 n.590, sul rilievo che il coerede era anche coltivatore diretto del fondo e che aveva dato prova della qualità, non potendosi considerare in senso contrario la prova fotografica dello stato di abbandono del fondo di cui chiedeva il riscatto. Tali prove a suo dire erano state irritualmente prodotte.
In senso contrario si osserva che, in relazione alle situazioni descritte nel primo comma dell'art. 8 della legge citata, chi vanta il diritto di prelazione, deve dare la prova dell'esistenza di un rapporto agrario, secondo la tipologia ivi descritta, che è di stretta interpretazione. Sul punto il giudice del riesame ha ritenuto la mancanza di una prova idonea, secondo un prudente apprezzamento non sindacabile in questa sede. In definitiva il riscattante ha dato la prova di utilizzare senza titolo il piccolo fondo (93 are in zona collinare) con destinazione a vigneto e ficheto, e con scarsa cura delle piante che ivi insistevano (vedi la documentazione fotografica dello stato di abbandono). Neppure sussiste la violazione del terzo comma della norma citata, che presuppone l'esistenza di una impresa familiare comune, e tale situazione neppure è stata oggetto di prova.
Si aggiunge che la documentazione fotografica, prodotta nell'udienza del 19 gennaio 1999, non è stata tempestivamente impugnata;
pertanto la produzione ben poteva essere esaminata dai giudici del merito (cfr. Cass. 19 febbraio 1996 n. 989). La rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi all'epoca del riscatto evidenzia la mancanza di una seria coltivazione manuale;
ma il requisito fondamentale della conduzione della impresa familiare è del tutto mancata.
Contrariamente allo assunto della Corte di merito, che sostiene la tesi di una lacuna nella normativa, si osserva che la disciplina di cui al primo comma dello art. 8 è per numero chiuso di posizioni soggettive protette, per una precisa scelta discrezionale del legislatore: dunque le situazioni non contemplate sono esplicitamente e per volontà della legge escluse dal beneficio della prelazione agraria;
inoltre nella fattispecie in esame il coerede avrebbe potuto avvalersi della prelazione di cui allo art. 732 del codice civile, ma tale rimedio non risulta dedotto come causa pretendi (cfr: Cass 5 luglio 1990 n. 7067) e non poteva essere dunque considerato d'ufficio in favore della parte riscattante . Il ricorso deve essere pertanto rigettatola la natura della lite e la particolarità delle questioni esaminate costituiscono giusta causa di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione tra le parti in lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione tra le parti.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003