Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4914
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

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In tema di prelazione e riscatto agrario, è onere del retraente, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., dare la prova dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio del diritto (ivi ricompresa la stessa qualità di affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono e compartecipe).

In materia di contratti agrari, il primo comma dell'art. 8 legge n. 590 del 1965, come norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà, contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4914
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4914
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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