Sentenza 24 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2004, n. 7876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7876 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2004 |
Testo completo
Aula 'A' H " 07 8 76 / 0 4 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 29847/01 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron. 15226 Dott. Donato FIGURELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud.17/12/03 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA ། ་ sul ricorso proposto da: CE, ON NA ON A MARIA, PASCALI elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO N. 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
ricorrenti contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
3 2003 controricorrente 6726 -1- avverso la sentenza n. 1127/01 del Tribunale di LECCE, depositata il 02/05/01 R.G.N. 1653/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/03 dal Consigliere Dott. Luciano 1 VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso in data 24 settembre 1998, le signore CE PA, . V LI ON e A.RI ON, proponevano appello nei confronti del Ministero dell'interno avverso la sentenza del 3 gennaio 1998, con la quale il Pretore di Lecce aveva accolto la domanda del loro dante causa, ON AE, deceduto nel corso del giudizio, volta ad ottenere la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, riconoscendo, peraltro, tali trattamenti solo a decorrere dall'agosto 1996, anziché dalla data della domanda amministrativa. A seguito di nuova consulenza tecnica di ufficio, che aveva accertato che il ON solo dal dicembre 1996 era totalmente inabile e impossibilitato a compiere autonomamente i comuni atti della vita, il Tribunale rilevava che la sentenza impugnata aveva fissato la decorrenza delle prestazioni dalla più favorevole epoca dell'agosto 1996, sicché l'appello avrebbe dovuto essere rigettato con pronuncia di irripetibilità delle spese del giudizio. Rilevava anche che per mero errore materiale, il dispositivo letto in udienza conteneva la statuizione di accoglimento parziale dell'appello, con decorrenza delle prestazioni dal dicembre 1996 e la condanna del Ministero ad erogare le prestazioni stesse, oltre alla metà delle spese di lite. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono le eredi ON affidandosi a tre motivi. Vingel Resiste il Ministero dell'Interno con controricorso. ив MOTIVI DELLA DECISIONE. з 2984701.doc 3. Col primo motivo, le ricorrenti denunciano la violazione degli artt.2909 e 329 c.p.c. e vizi di motivazione e sostengono che sulla decorrenza del trattamento dal 1° agosto 1996 si era formato il giudicato, di talché il Tribunale, in assenza di appello del Ministero non avrebbe potuto stabilire la decorrenza ad esso più favorevole del 1° dicembre 1996. Il motivo è fondato. Invero, come la stessa Amministrazione riconosce, la stessa non ha proposto appello contro la sentenza di primo grado che la aveva condannata a pagare i trattamenti richiesti con la decorrenza, per essa più svantaggiosa, del 1° agosto 1966, sicché su tale capo della pronuncia del Pretore si è formato il giudicato. Col secondo motivo, le ricorrenti deducono violazione dell'art. 112 c.p.c. e omissione di motivazione per avere il Tribunale omesso di pronunciare sulla domanda di pensione di inabilità. Anche questo motivo è fondato. Come risulta dalla lettura del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che in favore di AE ON era maturato il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° dicembre 1996 e ha condannato il Ministero a pagare 'la relativa prestazione', mentre nulla viene stabilito per quanto attiene alla pensione di inabilità e la sentenza del Pretore viene confermata solo in punto di spese. A tale omissione non può supplire la motivazione della sentenza del Tribunale, laddove la stessa parla di 'prestazioni', anziché di 'prestazione', stante la decisività del dispositivo, ai fini della identificazione del comando 2984701.doc giudiziale, rispetto alla motivazione, e considerato che il dispositivo è univoco nel riferirsi alla sola indennità di accompagnamento. Restano assorbite le ulteriori doglianze svolte dalle ricorrenti in punto di presupposti per il riconoscimento delle provvidenze richieste e degli errori di diritto e dei vizi di motivazione in cui, a tale proposito, il giudice di appello sarebbe incorso. Del pari assorbito, per evidenti ragioni logiche è il terzo motivo di impugnazione, col quale le ricorrenti deducono vizi di motivazione e violazione dell'art. 12 della legge n.118/71 e 1 leggi n.18/80 e 508/88 e si dolgono della acritica adesione del Tribunale al parere del consulente tecnico nominato in appello e, a fronte dei rilievi mossi a tale relazione tecnica dalle ricorrenti, in punto di decorrenza dell'epoca nella quale erano venute ad esistenza le condizioni di legge. Sotto ulteriore profilo, secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe disatteso la ratio dell'art. 12 della legge n.118/1971 , che mira a tutelare la assoluta e permanente impossibilità a svolgere non una qualsiasi attività, ma una attività lavorativa che assicuri accettabili livelli assistenziali. Sotto altro profilo, sarebbe stata disattesa anche la ratio sottostante all'art.2 della legge n.222/1984 (presupponente la tutela della impossibilità di espletare attività lavorativa che assicuri accettabili livelli esistenziali) e dell'art.1 della legge n.508 del 1988, a norma del quale non è rilevante ai fini dell'indennità di accompagnamento una residua capacità lavorativa, ma è presupposta solo l'impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana o di deambulare autonomamente. び 2984701.doc 5 i Infine, sotto un ultimo profilo, le ricorrenti si dolgono che il Tribunale abbia trascurato di esaminare la natura delle patologie accertate, da - valutarsi nella loro globalità, e la normativa di riferimento ed abbia omesso + di motivare in proposito. Conclusivamente, devono essere accolti i primi due motivi del ricorso, mentre deve essere dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata deve essere annullata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di pari grado, al quale è opportuno rimettere altresì il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. P. T. M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, addì 17 dicembre 2003. معتل IL PRESIDENTE ه مخت صين IL CONSIGLIERE ESTENSORE Итрова IL CANCELLIEREB illa Clette Depositato in Cancelleria A M E oggi, 24 APR. 2004 R P U S IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 2984701.doc 6