Ordinanza cautelare 8 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 6 maggio 2022
Sentenza 11 maggio 2022
Parere interlocutorio 28 settembre 2022
Decreto cautelare 25 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 8 novembre 2022
Parere interlocutorio 29 luglio 2024
Parere interlocutorio 29 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2025
Parere definitivo 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02227/2025REG.PROV.COLL.
N. 08010/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8010 del 2022, proposto dal signor RE IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Saint Christophe, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Roullet e Rosario Scalise, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
la Regione Autonoma Valle D’Aosta/Vallée D’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Pastorino, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OL IC in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47;
nei confronti
Societé Agricole “Passion De Reines” S.S., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle D'Aosta, n. 30 del dell’11 maggio 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle D’Aosta e del Comune di Saint Christophe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 la Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente contenzioso è il permesso di costruire n.11/2021 rilasciato il 17 novembre 2021, per “Realizzazione di platea in c.a. per stoccaggio e maturazione letame” rilasciato dal Comune di Saint-Cristophe in data 17 novembre 2021 per consentire alla Société Agricole “Passion de Reines” S.S. la “realizzazione di una platea in c.a. per stoccaggio e maturazione letame” , oltre agli atti presupposti e in particolare il “parere con prescrizioni” della Commissione Edilizia del 3 novembre 2021; il “parere favorevole di razionalità” della Regione autonoma Valle d’Aosta del 26 ottobre 2021, prot. 12275 e il richiamato parere della Commissione tecnica in data 23 dicembre 2020; il parere 26 ottobre 2021 del Consorzio di miglioramento fondiario e irriguo di Saint Christophe.
2. Con ricorso al T.A.R. per la Valle d’Aosta, premesso di avere interesse e legittimazione a ricorrere avverso i predetti atti e provvedimenti, il Signor IN ha dedotto sei motivi avverso i provvedimenti impugnati, premettendo in punto di fatto:
a) di essere residente e in Saint-Christophe, Località Le Lou n. 15;
b) che a circa 200 metri in linea d’aria dalla propria residenza vi è un fondo agricolo, oggi inedificato, accatastato al Fg. 37, Mapp. 29, di proprietà della Société Agricole “Passion de Reines” S.S.;
c) il fondo è azzonato nel PRGC a zona “Eg23 agro-silvo-pastorali e compatibili – coltivazioni specializzate – Le Lou” ;
d) la controinteressata ha sede e svolge la propria di attività di allevamento bestiame alla distanza di circa km. 1,8.
e) la contro-interessata ha acquistato nell’anno 2021 l’appezzamento di terreno limitrofo (e a monte) della casa del ricorrente per crearvi una concimaia e così destinare quella ora esistente (presso la stalla e l’abitazione dei titolari dell’attività agricola) solo a deposito dumper.
f) il 24 settembre 2021, con istanza prot. 10818, la controinteressata ha chiesto al Comune il rilascio d’un permesso di costruire per la “realizzazione di una platea in c.a. per stoccaggio e maturazione letame” di spessore medio di 32 cm. e di 20 muri di elevazione dello spessore di 30 cm., di altezze variabili da 2,20 a 2,97 mt., per una capacità di contenimento pari a 424 metri cubi;
g) con nota 22 novembre 2021, prot. 13281, l’istante ha presentato istanza di accesso agli atti, per avere copia del titolo edilizio e degli elaborati progettuali;
h) con nota 24 novembre 2021, il Comune ha chiesto di meglio indicare la motivazione sottesa all’accesso, affinché non si versasse in un “(…) un controllo generalizzato che non è ammissibile (…) ;
i) l’interessato ha motivato le ragioni dell’accesso anche a tutela del proprio diritto alla salute, posto che l’attività assentita con il titolo edilizio oggetto d’acceso è ricompresa tra le industrie insalubri di prima classe ai sensi dell’art. 216 R.D. n. 1265/1934 e del D.M. Sanità 5 settembre 1994 (Parte I°, Capo B, n. 42; Capo C, nn.1,2, 100) che, per questo, devono essere ben isolati dalle abitazioni;
j) - Il Comune, dopo aver avvisato i contro-interessati, con nota 25.11.2021, prot. 13605, con PEC del 7 dicembre 2021 ha rilasciato i documenti richiesti.
3. Il T.A.R. per la Valle d’Aosta, con la sentenza impugnata, ha respinto l’eccezione sollevata dalla controinteressata di difetto di interesse e carenza legittimazione e ha respinto il ricorso ritenendo compatibile con la destinazione dell’area (PRGC in zona Eg23 e, cioè, in una delle aree espressamente disciplinate dall’art. 55 delle NTA, che le definisce come zone “…di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate, ( frutteti, castagneti da frutto) non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo. Le sottozone Eg sono da considerarsi di particolare interesse agricolo … in quanto individuano le buone terre coltivabili, che per la loro vocazione produttiva costituiscono il principale sostegno economico del settore primario e comprendono le attività agricole che, con la loro presenza diffusa sul territorio, garantiscono la difesa del suolo dai rischi idrogeologici e la specificità del sistema insediativo tradizionale…” ), la realizzazione del manufatto, da adibirsi a concimaia, posto a servizio di una azienda agricola e zootecnica già esistente.
4. Con l’appello in esame l’istante deduce i seguenti sei motivi:
I. INSUFFICIENZA E CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR IN RELAZIONE AL MOTIVO DI RICORSO SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 L.N. 241/1990; ART 20, CO.1, DPR N.380/2001; ARTT. 60 E 60 BIS L.R. V.D.A. N.11/1998; ARTT. 10 E TABELLA EG4 DELLE N.T.A. DEL PR.G. DI ST. CHRISTOPHE E SULL’ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO; CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
Con il primo motivo è dedotto il contrasto con la normativa del PRGC.
Invero, la tabella EG4 – che disciplina le destinazioni d’uso consentite nella zona di interesse – appositamente non menziona quella di cui alla lett. y) (aree di stoccaggio), ossia quella assentita con il permesso di costruire impugnato.
Si tratterebbe in sostanza di un’attività insalubre di 1^ classe ed andrebbe quindi “isolata nelle campagne e tenuta lontana dalle abitazioni”.
Inoltre, contrariamente rispetto a quanto affermato dal giudice di primo grado, la concimaia non potrebbe essere considerata opera pertinenziale e ciò, nel caso di specie, sarebbe dimostrato dal fatto che il proprietario dell’azienda ha acquistato un nuovo fondo - destinato quindi ad una nuova e autonoma costruzione - ad una considerevole distanza dalla struttura asseritamente principale che risulta ricadere su un’altra sottozona di PRGC (Eg8).
II. PALESE ERRONEITA’ E CONTRARIETA’ A LEGGE DELLA VALUTAZIONE COMPIUTA DAL TAR IN RELAZIONE AL SECONDO MOTIVO DI RICORSO INERENTE LA VIOLAZIONE DELL’ART. 216 R.D. 27.8.1934, n.1265; DEL D.M. 5.9.1994, PARTE 1, CAPO B, N. 42; CAPO C, NN. 1,2,100; INFINE, DELL’ART.4 D.G.R. 16 agosto 2016, n.1121.
Con il secondo motivo di appello si deduce che l’amministrazione non avrebbe correttamente e adeguatamente motivato la distanza della concimaia da altri immobili sotto il profilo della insalubrità dell’attività assentita con il titolo impugnato – “lontana dai centri urbani o comunque da aree densamente abitate”, essendo tale affermazione de facto smentita dalla vicinanza dell’abitazione del ricorrente alla stessa area – dato che dimostra la presenza umana nella zona di riferimento.
Non si potrebbe affermare che l’opera sia isolata, né che il rispetto del limite di distanza di 50 mt. assorba tutte le valutazioni sull’innocuità e sulla salubrità dell’opera, che andavano accertate in concreto.
III. PALESE ERRONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEL TAR CON RIFERIMENTO AL TERZO MOTIVO DI RICORSO, CON CUI E’ STATA DEDOTTA LA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 L. N. 241/1990; DELL’ART. 20, CO.1 D.PR. N.380/2001; DEGLI ARTT. 60 e 60 BIS L.R. V.D.A. N.11/1998, PER LA MANCATA INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PER IL RILASCIO DI UN TITOLO EDILIZIO CONTRARIO ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE DAGLI ENTI TERZI.
Il RUP, pur avendo formalmente richiesto il parere degli Enti competenti, non avrebbe subordinato il rilascio del titolo autorizzativo alla conformità del progetto alle suddette prescrizioni. Infatti, il progettista della parte contro interessata avrebbe, tra l’altro, del tutto omesso di ottemperare al dimensionamento del pozzetto liquami prescritto dalla R.A.V.A.
Il RUP, inoltre, avendo omesso di indire la conferenza di servizi asincrona - prescritta dall’art. 60 bis co.8 l.r. n.11/1988 - è incorso in un grave vulnus istruttorio, avendo mancato di acquisire gli atti di assenso delle Amministrazioni, richiesti per la conclusione del procedimento, in manifesta violazione dell’iter procedimentale previsto obbligatoriamente dalla legge.
IV. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI NELLA PARTE IN CUI IL TAR HA QUALIFICATO LA STRADA A RIDOSSO DELL’OPERA ASSENTITA COME PODERALE INVECE CHE COME COMUNALE, CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 E 33 N.T.A E DELL’ ALL’ART. 6.2. D.G.R.N. 1121/2016.
La realizzazione dell’immobile interferirebbe con la viabilità comunale (si tratta della strada n. 063, ossia quella a ridosso dell’opera assentita con il provvedimento impugnato).
La sentenza di primo grado ha dedotto per la prima volta la circostanza per cui con D.C.C. n. 56 del 2003 è stata operata la declassificazione della strada de qua, ma ciò non corrisponde al vero essendo stata, invece, soltanto delegata al consorzio la possibilità di provvedere alla manutenzione della strada stessa.
V. PALESE DIFETTO E INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEL D.M. 1 gennaio 2018, CAP. 6.2.1., 6.2.2., 6.3., 6.3.2. E 6.3.4.
Con tale motivo è riproposta la censura di insufficienza e lacune della Relazione geologica presentata dall’interessata a corredo del progetto poiché “Il substrato roccioso non affiora nell’area di intervento e non interferisce con le opere in progetto”.
Considerata l’importanza, ai fini della stabilità del pendio, dell’interferenza dell’opera in progetto con l’eventuale presenza del substrato roccioso, tale affermazione deve trovare riscontro nei risultati di specifiche indagini geognostiche e/o geofisiche, che sarebbero totalmente assenti nel caso di specie.
In particolare, trattandosi, nel caso di specie, di intervento su pendio naturale, il documento “Relazione geotecnica” deve argomentare ai sensi del D.M. 17/01/2018, cap. 6.3 la “Stabilità dei pendii naturali”, verificando le conseguenze dell’inserimento dell’opera in progetto analizzando la “Modellizzazione geologica del pendio” (cap. 6.3.2), la “Modellizzazione geotecnica del pendio” (cap. 6.3.3) e le necessarie “Verifiche di sicurezza” (6.3.4).
VI. PALESE ERRONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEL TAR CON RIFERIMENTO ALL’ULTIMO MOTIVO DI RICORSO, CON CUI E’ STATO DEDOTTO IL VIZIO DI ECCESSO DI POTERE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, PER ILLOGICITA’, IRRAZIONALITA’, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA’ INTRINSECA E ARBITRARIETA’.
Contrariamente a quanto dichiarato dal progettista, la vasca di deposito assentita con il provvedimento impugnato non sarebbe situata in posizione baricentrica rispetto ai terreni utilizzati dalla Società “Passion de Reines” (v. Relazione tecnica), circostanza che, come già chiarito in sede di ricorso principale, renderà necessari continui transiti con automezzi per carico e scarico di liquami e letame, con gravi conseguenze per l’ambiente circostanze e le persone che vi abitano.
5. Il Comune di Saint Cristophe e la Regione Valle d’Aosta si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto il rigetto dell’appello depositando apposite memorie difensive e in replica (l’appellante e la Regione).
6. Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
8. Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’immobile per cui è causa sarebbe compatibile sotto il profilo urbanistico con le disposizioni delle NTA del P.R.G. poiché ricadrebbe nell’art. 55 che definisce l’area in esame tra quelle “…di particolare interesse agricolo e destinate a coltivazioni specializzate (…) non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico…”.
Invero, la tabella EG4 – che disciplina le destinazioni d’uso consentite nella zona di interesse – appositamente non menziona quella di cui alla lett. y) (aree di stoccaggio), ossia proprio quella assentita con il permesso di costruire impugnato.
Inoltre, contrariamente rispetto a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’immobile non potrebbe essere considerato pertinenziale giacché l’assenza di pertinenzialità dell’opera in discorso risulterebbe dimostrata proprio dal fatto che il proprietario dell'azienda ha acquistato un nuovo fondo - destinato quindi ad una nuova e autonoma costruzione - ad una considerevole distanza dalla struttura asseritamente principale che risulta ricadere addirittura su altra sottozona di PRGC (Eg8).
8.1. Il motivo è fondato.
Si premette che il titolo edilizio impugnato ha ad oggetto la realizzazione, a servizio della Société Agricole “Passion de reines”, di una platea in cemento armato per lo stoccaggio e la maturazione del letame sul foglio n. 37, particella n. 29 in zona Eg23 del vigente P.R.G.C. adeguato alla L.R. 11/1998 e s.m.i., con una capacità di contenimento pari a mc. 424,00 (212,00 mq x 2,00 m di altezza) e che la realizzazione interrata in conglomerato cementizio sarà composta da una platea dello spessore medio pari a cm. 32 e muri in elevazione dello spessore di cm. 30, con altezze variabili da 2,20 a 2,97 m., con idonee pendenze per convogliare la parte liquida nel pozzettone, previsto a fine rampa, con sovrastanti griglie in ferro amovibili per permetterne lo svuotamento mediante tubo collegato alla botte; l’opera dista circa 80 metri dalla residenza dell’appellante.
La sottozona in cui ricade l’impianto è classifica Eg, che ai sensi dell’art. 55 delle NTA del PRG è descritta, in linea generale, come di particolare interesse agricolo destinata a coltivazioni specializzate, (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.”
In particolare la sottozona interessata è la Eg4; se quindi ci si riferisce alle destinazioni delle NTA ai sensi dell’art. 10, comma 3, è agevole verificare che nella sottozona Eg4 non è prevista la lettera y) “aree di stoccaggio reflui zootecnici e per la produzione di biogas” , che corrisponde ad una delle sottocategorie che l’art. 10 individua.
Invero, la tabella Eg4 prevede la possibilità di realizzare nuove costruzioni per ampliamenti di aziende in atto e per manufatti interrati e accessori al fabbricato principale - a condizione che venga acquisito il giudizio di razionalità – ma la concimaia in parola non può essere considerata un accessorio o una pertinenza del fabbricato principale sia perché è incontestato che si situerebbe ad una notevole distanza rispetto all’edificio in cui è svolta l’attività principale (1,8 km.) sia per la non coincidenza tra il concetto di pertinenza urbanistica e quello civilistico sicché, per costante giurisprudenza amministrativa, la pertinenza è invocabile unicamente in presenza di un manufatto «di modeste dimensioni, con funzioni soltanto accessorie dell'edificio principale, coessenziale quindi ad esso e privo di autonomo valore di mercato» (Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2019, n. 3716, Sez. VI, sent. n. 886 del 2023).
Tali caratteristiche non sono rinvenibili nel caso di specie stante la sopra indicata rilevante consistenza del manufatto.
9. Con il secondo motivo è dedotta la mancanza di valutazione e di istruttoria in relazione alla insalubrità dell’attività assentita con il titolo impugnato.
La distanza prescritta dall’art. 18 comma 5 lett. a) delle NTA di 50 metri sarebbe una distanza minima, che tuttavia non implicherebbe la presunzione automatica di legittimità sotto il profilo della salubrità, di impianti che si collocano ad una distanza superiore; nel caso in esame la distanza di 80 mt. dall’abitazione dell’appellante non assicurerebbe l’automaticità della salubrità della concimaia attesa la natura di attività insalubre di I classe ai sensi del RD 27 luglio 1934 n. 1265.
9.1. Il motivo è fondato.
L’impianto in esame rientra nelle attività insalubri di 1^ classe ai sensi del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 (art. 216) e ai sensi del D.M. 5 settembre 1994, sicché andrebbe “isolata nelle campagne e tenuta lontana dalle abitazioni”.
Nel caso in esame, nonostante il rispetto della distanza minima di 50 mt. prevista dallo strumento urbanistico, si è verificato un difetto istruttorio giacché non è stato verificato che l’attività della concimaia non abbia effetti sulla salubrità dell’ambiente circostante.
10. Fondato risulta essere anche il terzo motivo poiché ai sensi dell’art. 60 bis, commi 8 e 9, della l.r. n. 11/1998 e art. 6 della l. n. 241 del 1990, il RUP avrebbe dovuto indire la conferenza di servizi al fine di acquisire i pareri di “amministrazioni diverse da quella comunale, nonché il parere della commissione edilizia (…)” non essendo sufficiente che siano stati già acquisiti i necessari pareri e che vi sia un generico rinvio ad essi all’interno del permesso di costruire.
11. In considerazione del carattere assorbente dei motivi esaminati e ritenuti fondati, il Collegio ritiene di non essere tenuto a scrutinare, per ragioni di economia processuale, gli ulteriori motivi relativi a vizi del medesimo provvedimento impugnato e alla medesima domanda di annullamento in conformità con la possibilità data al Giudice amministrativo di assorbimento dei motivi (cfr. sentenze Ad. plen. n. 4 del 2015, Ad. Plen. n. 5 del 2015 §§ 7.3., 9.3.4.2.).
12. Conclusivamente, per le motivazioni sopra indicate, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado.
13. Le spese del giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO