Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile- Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 17 aprile 2025, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa civile iscritta al n. 2822/2023 R.G. e vertente
FRA
Parte 1 CF: C.F. 1 rappresentata da Parte 2 c.f.
C.F. 2 e Parte 3 C.F. 3 nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore, rappresentati e difesi dall'Avv. Ascanio Maria Di Chio e domiciliati presso il di lui studio in Melfi viale G. d'Annunzio 13 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
E CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina
Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio Per 1 in Roma, come in atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: indennità di frequenza.
FATTO E DIRITTO
Con memoria depositata il 5.1.2024 si è costituito l'istituto, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario, ed ha domandato il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante rinnovo della C.T.U., sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
All'odierna udienza sulle note sostitutive dell'udienza in presenza delle parti depositate dal ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
2) La domanda deve essere accolta.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo al richiedente, le condizioni legittimanti il riconoscimento della prestazione domandata.
In particolare, il C.T.U. incaricato nella attuale fase, dott. Per 2 sulla base delle accurate indagini effettuate, ha ritenuto che "...Oggi e fin dall'epoca della revoca dell'indennità di frequenza di cui era titolare, Parte 1 è minore con difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione preposta e dal CTU che mi ha preceduto, in quanto affetta da "Livello cognitivo borderline con secondaria difficoltà di apprendimento"; Le affezioni riscontrate non sono state provocate, mantenute o aggravate da atti volontari dell'invalido; Esse non sono emendabili con cure mediche".
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento della prestazione richiesta.
.CP va, pertanto, condannato al pagamento di quanto spettante a parte ricorrente a titolo di L
indennità di frequenza, a decorrere dalla data suindicata.
3. Quanto alle spese di lite, per il principio di soccombenza, l'CP 1 va condannato al pagamento delle spese di lite;
il riconoscimento del requisito sanitario a far data dalla revoca nel settembre del 2022,
impone la condanna in misura integrale come da protocollo dell'Ufficio in data 3 novembre 2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP 1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_2 e [...]
Parte 3 esercenti la potestà genitoriale sulla figlia Parte 1 ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che Parte 1 possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione della indennità di frequenza a decorrere da settembre 2022 (data della revoca a seguito di revisione);
b) condanna, conseguentemente, l' CP_1, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a parte ricorrente l'indennità di frequenza, oltre accessori come per legge;
condanna l' CP_1 al pagamento della somma di euro 2.697,00 a titolo di spese e onorari di causa, in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario;
d) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di CP_1
Potenza lì 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla
Si dà atto che la presente sentenza già depositata in telematico, alla data odierna sulla consolle del giudice risulta in data 22.4.2025 ore 12.29 “busta rifiutata. Atto classificato come errore fatale, e pertanto, non lavorabile dalla cancelleria", mentre risultano regolarmente presi in carico dall'ufficio il verbale di udienza e il decreto di liquidazione al ctu. Pertanto si provvede al nuovo deposito.