Ordinanza cautelare 15 luglio 2022
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 07/10/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01742/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00775/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele De Gotzen, Bruno Gazzola, Francesco Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, ivi domiciliataria ex lege, S. Marco,63;
Questore -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
1) del provvedimento del Questore -OMISSIS-emesso in data 7 aprile 2022;
2) di ogni altro atto procedimentale, preparatorio, presupposto, conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. LO LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone -OMISSIS-, odierno ricorrente, che in data 16 dicembre 2020 i Carabinieri di -OMISSIS- rinvenivano presso l’abitazione del fratello-OMISSIS-, fucile modello -OMISSIS-di proprietà del primo, che veniva pertanto denunciato per il reato di omessa custodia di armi.
Mentre il procedimento penale veniva archiviato dal G.I.P. del Tribunale -OMISSIS- il 29 gennaio 2021, la Questura -OMISSIS- disponeva la revoca della licenza di porto di fucile stante il pericolo di abuso delle armi mentre il Prefetto -OMISSIS- l’archiviazione del divieto di detenzione armi.
Con il ricorso in esame -OMISSIS- ha impugnato il suindicato provvedimento del Questore, deducendo motivi così riassumibili:
I)Violazione di legge per omessa istruttoria (art. 6 comma 1° lett.a-b L 241/90) e travisamento dei fatti sulle caratteristiche del fucile, oggetto del supposto reato, ed in particolare sulla modestissima potenzialità offensiva delle “armi” di tipo Flobert, universalmente conosciute come tali: l’arma oggetto del provvedimento, proprio per la risibile potenza di cui sono accreditate le cartucce calibro 9 Flobert, ha una modestissima potenzialità offensiva non tenuta conto dall’Amministrazione.
II) Eccesso di potere e assenza di motivazione (art. 3 comma 1° L\ 241/90) per non aver esaminato e preso in considerazione la possibilità di sospensione della licenza, in relazione all’art. 10 T.U.L.P.S., e nel non aver considerato l’archiviazione da parte del Prefetto -OMISSIS- del procedimento di sua competenza, così applicando la massima sanzione prevista pur a fronte di violazione di minima entità: in particolare, si evidenzia che, nonostante non siano state consegnate le cartucce, le circostanze di fatto in cui è intervenuta la vicenda non erano tali da ritenere lesa, neppure in modo potenziale, l’incolumità pubblica. Ciò avrebbe dovuto comportare, secondo il ricorrente, l’applicazione della misura meno grave della sospensione della licenza, in luogo dell’applicata revoca. Nell’ambito della discrezionalità amministrativa, difatti, il Questore avrebbe dovuto prendere in considerazione la pluralità di sanzioni, individuando quella più adatta al caso concreto. Parte ricorrente sostiene che tale attività non sia rinvenibile nella vicenda in esame, atteso che la sussistenza di un’indagine penale a carico del ricorrente viene ritenuto fatto di per sé inidoneo e insufficiente a giustificare la sanzione impugnata.
III) Travisamento dei fatti e violazione del criterio di proporzionalità in relazione agli artt. 70 comma 1° Dlgs 159/2011 e art. 10 T.U.L.P.S. per aver applicato la revoca della licenza per fatto assolutamente meno rilevante rispetto a quelli per i quali è invece espressamente consentito dalla norma il rilascio delle licenze in materia di armi ed esplosivi anche a persone condannate per gravi reati in ambito di associazioni mafiose: la misura applicata sarebbe sproporzionata anche rispetto alla possibilità, disciplinata dal Codice antimafia, di ottenere licenze di polizia, ivi comprese quelle relative a detenzione e porto d’armi, per i condannati di delitti mafiosi che abbiano scontato la pena e per i quali sia intervenuta la riabilitazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero degli Interni depositando memoria e relazione della Questura -OMISSIS-, eccependo l’infondatezza di tutti i motivi “ex adverso” dedotti, essendo in “subiecta materia” irrilevante l’esito del giudizio penale e non fornendo il ricorrente garanzie circa il corretto uso delle armi.
Alla camera di consiglio del 13 luglio 2022 con ordinanza n. 654/2022 la domanda incidentale cautelare è stata rigettata con la seguente motivazione: “Considerato - che il ricorso non pare presentare sufficienti profili di fondatezza; - che infatti per giurisprudenza costante il giudizio di “non affidabilità” è ampiamente discrezionale ed è adeguatamente motivato anche con riferimento a situazioni che, pur non avendo dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, siano genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9 febbraio 2022, n. 883); - che alla luce della condotta del ricorrente, il provvedimento impugnato non pare presentare i macro vizi logici lamentati; - che il provvedimento di divieto di detenzione armi e di revoca del porto sono autonomi, stante la diversità di oggetto e presupposti”.
Con memoria parte ricorrente ha insistito per la fondatezza della pretesa azionata evidenziando in particolare la mancata consegna al fratello del ricorrente delle cartucce.
Alla pubblica udienza di smaltimento del 30 settembre 2025, udito da remoto il difensore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Questore -OMISSIS- ha disposto nei confronti del ricorrente la revoca della licenza di porto di fucile stante il pericolo di abuso delle armi desunto dall’omessa custodia.
2.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.- In punto di fatto è pacifico che il ricorrente ha dato il proprio fucile di tipo -OMISSIS-in uso al fratello quest’ultimo privo della licenza di porto d’armi, come da dettagliata denuncia dei Carabinieri di -OMISSIS-e che il procedimento penale a carico del ricorrente è stato archiviato.
4.- Il primo motivo di gravame è privo di pregio.
Diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente le armi di tipo -OMISSIS-come quella del ricorrente sono ritenute delle vere e proprie armi dunque idonee all’uso offensivo ( ex multis Cassazione penale sez. I, 23.11.2020, n. 32696) come correttamente e doverosamente ritenuto dal Questore.
5.- Anche il secondo motivo non merita adesione.
Giova premettere che la giurisprudenza ha invero più volto avuto modo di ribadire che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, piuttosto, un'eccezione al normale divieto di portare armi (sancito dall'art. 699, c. p.., e dall'art. 4, comma 1, l. n. 110 del 1975); tale eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse (necessariamente anche con l'impiego di un'estrema prudenza), in modo tale da evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche, e prima di tutto, l'intera restante massa dei consociati (che si è adeguata alla regola generale e che, quindi, è priva di armi) sull'assenza di pregiudizi di ogni genere quanto alla loro incolumità ( ex multis T.A.R. Umbria, 3 maggio 2017, n. 335; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. VI, 14 febbraio 2007, n. 616).
Per giurisprudenza oramai consolidata «la misura diretta a vietare la detenzione delle armi e munizioni, di cui all’art. 39 TU 18 giugno 1931 n. 773, in considerazione della finalità della norma volta a prevenire fatti lesivi della pubblica sicurezza, richiede che il detentore sia persona esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti del quale esista la completa sicurezza circa il buon uso dette armi», non occorrendo pertanto, «ai fini della applicazione della misura interdittiva che vi sia stato un oggettivo e accertato abuso» delle stesse (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 luglio 2007, n. 1528), essendo invero sufficiente «l’esistenza di elementi indiziari sulla mera probabilità di un abuso dell’arma o su un’insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni» (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3758). La revoca dell'autorizzazione del porto d'armi, quale atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza, può essere sufficientemente sorretta anche da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di "fumus", in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604), non essendo richiesto l’accertamento di un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base di circostanze oggettive (Consiglio di Stato, sez. III, 1 aprile 2015, n. 1731; id., sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4073; T.A.R. Umbria, 12 giugno 2014, n. 319).
6. - Ciò detto, nel caso di specie il giudizio prognostico effettuato dall’Amministrazione circa il possibile abuso delle armi è stato desunto dalla cessione della propria arma a soggetto (il fratello) privo dell’autorizzazione di polizia, fatto di per sé obiettivamente idoneo a giustificare la revoca del titolo, atteso anche il contesto familiare di riferimento dettagliatamente descritto nella Relazione della Questura -OMISSIS- depositato in giudizio, con un percorso argomentativo che il Collegio reputa non manifestamente illogico o irragionevole, dunque non sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità ( ex plurimis Consiglio di Stato sez. I, 12 luglio 2010, n. 3355; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 13 dicembre 2018, n.980).
E’ pertanto del tutto irrilevante l’archiviazione disposta dal Prefetto -OMISSIS- del divieto di detenzione di armi trattandosi di due procedimenti diversi ( ex multis T.A.R. Marche sez. I, 02/11/2024, n. 840) come peraltro già rilevato dall’adito Tribunale Amministrativo in sede cautelare, così come l’archiviazione penale disposta dal G.I.P., attesa la natura cautelare, non sanzionatoria e prescindente dall’esito del giudizio penale della misura amministrativa in esame.
7.- Infine anche il terzo ed ultimo motivo non è fondato.
Posto che l’art.70 del d.lgs. 159/2011 “Codice Antimafia” richiede ai fini della concessione della riabilitazione speciale una serie di presupposti tra cui oltre alla doverosa astensione da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà (Cassazione penale sez. I, 10/12/2024, n.10013) ciò appare del tutto irrilevante al fine della revoca dell’autorizzazione all’uso delle armi di cui al vigente T.u.l.p.s., improntata alla tutela della sicurezza collettiva.
8.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese in favore del Ministero dell’Interno, in misura di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO LI, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO LI |
IL SEGRETARIO