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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1164/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Gullì Parte_1
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari CP_1
Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 12.02.2025.
Con ricorso depositato il 25.05.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver ricevuto una comunicazione del 03.08.2022 con la quale l' gli aveva chiesto la CP_1 restituzione della somma di € 2.095,60 a titolo di trattamento di disoccupazione (Naspi) pagato dall'01.05.2022 al 30.06.2022 e ritenuto non spettante.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, chiedeva accertarsi l'irripetibilità dell'indebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda deducendo che CP_1 il ricorrente, con decorrenza dal maggio 2022 era divenuto titolare dell'assicurazione generale obbligatoria, incompatibile con l'indennità di Naspi, così decadendo dal diritto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ex art 127-te c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Con un unico motivo di ricorso, il sig. eccepisce l'irripetibilità dell'indebito per Pt_1 cui è causa ai sensi dell'art. 13 della l. 412/1991.
1 Il motivo è infondato.
Invero, la disciplina codicistica prende in rilievo l'atteggiamento psichico (buona o mala fede) del debitore solo ai fini del calcolo degli interessi, che dovranno essere corrisposti, rispettivamente, a decorrere dalla data della domanda di restituzione oppure dalla percezione del pagamento non dovuto.
Neppure è applicabile l'art.53 della legge n.88/1989 (“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”), come autenticamente interpretato dall'art. 13 della legge n. 412/91: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della
L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato
e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” (comma 1). “L' procede annualmente CP_1 alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”
(comma 2).
La legge si riferisce testualmente alle pensioni e trattandosi di norma eccezionale - in quanto derogatrice rispetto al principio generale di cui all'art. 2033 c.c. - non può essere applicata oltre ai casi e i tempi da essa considerati (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale).
Pertanto, non ha rilievo l'eventuale indagine sulla sussistenza di un affidamento del percettore, né sulla sua eventuale buona fede, atteso che trova invece applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Orbene, è incontestato tra le parti che il ricorrente non avesse titolo per usufruire dell'indennità per cui è causa, per contemporanea titolarità di trattamento pensionistico diretto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, sicché il provvedimento opposto deve ritenersi legittimo e l'odierno ricorso conseguentemente rigettato.
2 Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione reddituale di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Catanzaro, 13.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1164/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Gullì Parte_1
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari CP_1
Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 12.02.2025.
Con ricorso depositato il 25.05.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver ricevuto una comunicazione del 03.08.2022 con la quale l' gli aveva chiesto la CP_1 restituzione della somma di € 2.095,60 a titolo di trattamento di disoccupazione (Naspi) pagato dall'01.05.2022 al 30.06.2022 e ritenuto non spettante.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, chiedeva accertarsi l'irripetibilità dell'indebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda deducendo che CP_1 il ricorrente, con decorrenza dal maggio 2022 era divenuto titolare dell'assicurazione generale obbligatoria, incompatibile con l'indennità di Naspi, così decadendo dal diritto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ex art 127-te c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Con un unico motivo di ricorso, il sig. eccepisce l'irripetibilità dell'indebito per Pt_1 cui è causa ai sensi dell'art. 13 della l. 412/1991.
1 Il motivo è infondato.
Invero, la disciplina codicistica prende in rilievo l'atteggiamento psichico (buona o mala fede) del debitore solo ai fini del calcolo degli interessi, che dovranno essere corrisposti, rispettivamente, a decorrere dalla data della domanda di restituzione oppure dalla percezione del pagamento non dovuto.
Neppure è applicabile l'art.53 della legge n.88/1989 (“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”), come autenticamente interpretato dall'art. 13 della legge n. 412/91: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della
L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato
e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” (comma 1). “L' procede annualmente CP_1 alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”
(comma 2).
La legge si riferisce testualmente alle pensioni e trattandosi di norma eccezionale - in quanto derogatrice rispetto al principio generale di cui all'art. 2033 c.c. - non può essere applicata oltre ai casi e i tempi da essa considerati (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale).
Pertanto, non ha rilievo l'eventuale indagine sulla sussistenza di un affidamento del percettore, né sulla sua eventuale buona fede, atteso che trova invece applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Orbene, è incontestato tra le parti che il ricorrente non avesse titolo per usufruire dell'indennità per cui è causa, per contemporanea titolarità di trattamento pensionistico diretto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, sicché il provvedimento opposto deve ritenersi legittimo e l'odierno ricorso conseguentemente rigettato.
2 Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione reddituale di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Catanzaro, 13.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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