Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/05/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 462/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
(R.G. N. 462/2025) Parte_1 con l'Avv. Gianluca Blasi
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con le funzionarie dott.sse Marilù Albanese e Giuseppina Tabone ed elettivamente domiciliato in Bergamo via Pradello n. 12
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo –
Sezione Lavoro, la parte convenuta, al fine di accertare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e con vittoria di spese distratte.
A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente esponeva
- di aver stipulato con il una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, CP_2
1
- di aver percepito il trattamento economico corrispondente a quello iniziale previsto per il personale docente di ruolo,
- che non veniva corrisposto il pagamento della retribuzione professionale, emolumento fisso e continuativo del trattamento accessorio della retribuzione del personale docente.
Si sono costituiti il , l' CP_2 Controparte_3
, contrastando, a vario titolo, le pretese avversarie, in particolare
[...] argomentando in diritto in punto di valutazione complessiva della posizione economica della ricorrente rispetto ai colleghi di ruolo.
La parte convenuta ha eccepito la prescrizione.
Per quanto riguarda il calcolo delle somme pretese, la convenuta ha evidenziato che gli Con emolumenti del personale dipendente pubblico sono rapportati ad anno commerciale gg. ovvero in ciascun mese non possono essere corrisposti emolumenti superiori a 30 gg lavorativi.
Le differenze riscontrate si riferiscono pertanto al metodo di calcolo degli emolumenti ed ha effettuato un ricalcolo, accolto poi dalla parte ricorrente nelle note conclusive..
***
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Rileva il Tribunale che dalla documentazione allegata si evince che la parte ricorrente appartiene al ruolo del personale docente e che, per il periodo per cui è causa, ha prestato servizio in qualità di docente di scuola pubblica in forza di una serie di contratti a termine di durata variabile, per sostituzione di docenti di ruolo (doc 1 fascicolo ricorrente).
Non sono oggetto di contestazione i periodi di lavoro prestato dalla ricorrente alle dipendenze CP_2
La parte ricorrente, con il presente ricorso, richiede il pagamento della Retribuzione
Professionale Docente (RDP) per i periodi di supplenza come previsto per i lavoratori a tempo
2 indeterminato con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive.
Sul punto dall'ordinanza della Corte di Cass del 27/7/2018 n. 20015 la giurisprudenza è costante e tale orientamento è pienamente condiviso dal giudicante e ulteriormente confermata da Cass. lav. ord.
5.3.2020 n. 6293.
Infatti la questione oggetto del presente giudizio è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 20015, nella cui parte motiva – qui riportata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – si legge:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei 3 lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di
4 applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n.
2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata CP_1 dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia:
"l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il 5 successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Tali considerazioni appaiono pienamente condivisibili, e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Motter), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, non sono ammissibili discriminazioni tra contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato e parimenti non sono ammissibili discriminazioni tra i diversi tipi di contratto a tempo determinato, dato che l'unica differenza consiste nella durata.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46);
Tuttavia nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea;
L'amministrazione nega la sussistenza di una discriminazione – che nel caso in esame opererebbe anche tra diverse tipologie di lavoratori a tempo determinato – affermando che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazione dell'anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell'offerta formativa: a prescindere dalla considerazione che si tratta di affermazioni generalizzate e indimostrate (deve infatti presumersi che il supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che 6 ineriscono alla funzione docente), deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico;
si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere;
non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
L'eccezione di difetto di potere di disapplicazione del CCNL è infondata, in quanto, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, si è proceduto a fornire un'interpretazione della clausola contrattuale collettiva che “armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario”.
Sul punto, si richiama per la completezza delle motivazione ex art. 118 disp. att. cpc la sentenza della Corte appello Milano sez. lav., 22/03/2023, n.347:
Le questioni oggetto della presente controversia sono già state decise da questa Corte territoriale , in senso sfavorevole agli assunti del appellato , con sentenza n. 353/2021 CP_1
( Est. Rel. Pa. ), che qui si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c. Di legge nella motivazione della citata sentenza:
“ L'appello proposto da fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. CP_5
Le doglianze svolte dall'appellante avverso il mancato riconoscimento della voce retributiva oggetto di causa sono, ad avviso del Collegio, condivisibili in quanto conformi al fondamentale principio di non discriminazione nonché al dettato della disciplina contrattuale collettiva, come intrepretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Sulla specifica questione, discussa nel presente giudizio, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 7 CCNL.
Tale disposizione contrattuale collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte dalla finalità della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso. Cont La ratio sottesa alla previsione del compenso, richiesto da primo grado, è indicata dal co. I del citato art. 7 nella “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che
7 investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel “riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Siffatte finalità coinvolgono certamente anche gli incaricati di supplenze di breve durata, comunque chiamati a svolgere la “funzione docente”, partecipando al “servizio scolastico”, il cui miglioramento le parti sociali hanno inteso promuovere mediante l'introduzione della componente retributiva in questione.
Ulteriori argomenti letterali, a sostegno di tale interpretazione, sono stati individuati dal Supremo Collegio nella disposizione dell'art. 25 CCNI 1999, richiamata dal co. III del citato art. 7, la quale regola le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese, così confermandone la spettanza anche per le supplenze brevi.
I commi 4 e 5 dell'art. 25, cit., prevedono – infatti – che esso sia quantificato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” tali disposizioni stabiliscono che lo stesso esso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”
La giurisprudenza di legittimità ha altresì valorizzato l'indicazione – fra gli aventi diritto all'indennità in parola – ad opera dell'art. 25 CCNI 1999 co. I, anche degli incaricati a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, senza alcuna menzione della data inziale dell'incarico: da tale mancata indicazione è stata desunta l'irrilevanza della sua durata complessiva della supplenza ai fini dell'attribuzione del compenso oggetto di causa.
In particolare, il Supremo Collegio ha ritenuto “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni
8 docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. 5.3.2020, n.
6293).
Con la citata pronuncia n. 20015/2018, la Cassazione aveva, infatti, affermato che l'art. 7 CCNL dovesse interpretarsi “nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”, anche alla luce del “del chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.
L'applicazione di tali principi, condivisi dal Collegio, al caso di specie consente di ritenere fondata la Cont domanda svolta in primo grado da quale ha svolto i seguenti periodi di supplenza temporanea: 215 giorni nell'a.s. 2013/2014, in virtù di 16 contratti;
241giorni nell'a.s. 2014/2015 in virtù di 18 contratti;
74 giorni nell'a.s. 2015/2016 in virtù di due contratti”.
Tali argomentazioni sono condivise da questo Collegio ed appaiono sovrapponibili alla fattispecie in esame;
il
Collegio intende quindi dare continuità all'orientamento già assunto in materia da questa Corte territoriale.
Nel quantum appaiono condivisibili le argomentazioni, non contestate in sede di discussione , esposte da parte appellata a pagina 15 e 16 della memoria del 20.2.2023: “ Il CCNL Scuola 2006-2009 riporta l'entità della RPD dal 1.1.2016, prima fascia di anzianità di servizio, in euro 164,00 mensili. Il CCNL Scuola
2016-2018 riporta l'entità della RPD dal 1.3.2018 prima fascia di anzianità di servizio in euro 174,50 mensili . La ricorrente chiede la corresponsione della voce retributiva RPD per n. 40 supplenze temporanee che si collocano temporalmente dal 9 ottobre 2017 al 13 giugno 2018 per 24 ore settimanali ( orario completo ) . Da. che la pretesa riguarda singoli contratti di supplenza siglati a cavallo tra il 2017 e la nuova vigenza contrattuale….: fino al 28 febbraio spetterebbe RPD pari a euro 164,00 mensili;
dai contratti stipulati dopo il
1.3.2018 spetterebbe RDP pari ad euro 174,50 mensili …..per cui gli importi complessivi ammontano….ad euro 941,85.”.
In conclusione, In riforma della sentenza n.1366/2022 del Tribunale di Milano, va dichiarato il diritto di a percepire la retribuzione professionale docenti di cui è causa;
conseguentemente parte appellata va Pt_2 condannata al pagamento in favore di di euro 941,85, oltre interessi legali dalle singole scadenze al Pt_2 saldo.”
La prescrizione quinquennale non è maturata considerate le annualità oggetto di domanda.
Considerata la particolarità del conteggio, la competenza professionale della resistente e valutata la correttezza del conteggio per come formulato dalla parte convenuta considerati i 9 giorni di servizio e il comma dell'art. 25 prevede “5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.” e che al massimo, al netto dei giorni lavorati nel mese, non può superare le 30 giornate e osservato il giorno di assenza e il giorno di assenza.
***
Si compensano per la metà le spese di lite stante il significativo ricalcolo della somma capitale, le residue spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Si applicano i valori minimi considerata la serialità del contenzioso valorizzando le sole fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente condannando il al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di CP_2 retribuzione professionale docenti pari a € 1.343,65 per la ricorrente Parte_1 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- compensa per la metà le spese di lite
- condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le residue spese di lite che si liquidano in complessivi € 850,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente.
Bergamo, 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Giulia Bertolino
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