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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/10/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2427/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
30/03/2001, residente in [...]
e
C.F. , nata a [...] C.F._2
AG (GE), il 19/12/2002, residente in [...]
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Giulia Santoro (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro raggiunti in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...], avuto nel Persona_1
corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato in particolare che, alla luce della documentazione reddituale delle parti versata in atti, appare superabile l'eccezione sollevata dal Pubblico Ministero di incongruità dell'importo stabilito a titolo di mantenimento del minore, tenuto conto anche della sua tenerissima età di appena un anno, ferma restando la possibilità per il futuro di rivedere l'assegno con l'aumentare delle esigenze di vita del figlio;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c.
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali concordate tra le parti:
1. Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori. L'esercizio della potestà Per_1
genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di . Questi avrà come abitazione principale quella Per_1
materna.
2. Tutte le decisioni concernenti attività o future richieste del figlio dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori.
3. I giorni di affidamento sono così regolati: a. fino a quando non inizierà a frequentare la scuola dell'obbligo il padre potrà Per_1
stare con un giorno per settimana (da stabilire di volta in volta con la madre) ed il Per_1 sabato o la domenica per un massimo di 6 ore da concordarsi di volta in volta, secondo gli impegni dei genitori e secondo le condizioni del minore. Resta salva la facoltà per i genitori di concordare un maggior numero di visite settimanale per il padre qualora ne venga fatta richiesta.
b. da quando invece inizierà a frequentare la scuola dell'obbligo il padre potrà Per_1
stare con il figlio un giorno per settimana, giorno da stabilire di volta in volta secondo gli impegni dei genitori dall'uscita dalla scuola, ove sarà prelevato dal padre, sino al giorno successivo all'entrata a scuola dove sarà accompagnato dal padre. Starà ugualmente con il padre un massimo di due fine settimana al mese dall'uscita da scuola il sabato sino alle ore
21.00 della domenica successiva salvo modifiche di orari e giorni da concordarsi volta per volta.
4. Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie i genitori concorderanno di volta in volta le frequentazioni del padre fino a che il minore non avrà iniziato a frequentare la scuola dell'obbligo, nei limiti massimi comunque di cui al superiore art.3, a); al verificarsi della condizione sub art.3, b) Per_1
starà ad anni alterni con uno dei genitori;
in detto periodo l'altro genitore terrà con sè il bambino per tre giorni successivi nel periodo compreso tra il 28 dicembre e il 6 gennaio di ogni anno: il genitore che per questo periodo lo terrà con sè dovrà comunicare i giorni all'altro genitore entro il 10 dicembre di ogni anno. Nel periodo pasquale (Pasqua e Lunedì
SANTO) Starà con uno dei genitori ad anni alterni. Nel periodo estivo sarà affidato al padre per un massimo di 15 giorni anche non consecutivi tra il 01 luglio ed il 31 agosto: i giorni dovranno essere comunicati dal padre alla madre entro il 15 del mese di giugno.
5. I genitori, previo accordo tra loro, nell'interesse del figlio e per comprovate esigenze, potranno modificare le condizioni di affido.
6. Il padre corrisponderà la somma di €. 100,00 (cento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio: la somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza Maggio 2024 e sarà aumentata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT. Tutte le spese straordinarie (scuola, salute, vacanze, viaggi ecc.) saranno corrisposte dai genitori ciascuno al 50%. Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale da trasmettere all'altro genitore il quale, una volta ricevuta, dovrà provvedere a rimborsare la sua quota parte entro 5 giorni dalla richiesta.
7. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date ed orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto e alle quali Per_1 parteciperanno nel rispetto dei propri impegni lavorativi.
8. I genitori si impegnano a crescere ed educare il figlio con equilibrio affinchè provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale.
9. I signori e e dichiarano la Parte_1 Controparte_1
propria residenza come segue obbligandosi, sin d'ora, a comunicarsi eventuali cambiamenti così come si comunicheranno eventuali modifiche del recapito telefonico:
- residente in [...] int.2, 16043 Controparte_1 CP_1
Chiavari (GE).
- residente in [...], 16030 Casarza Ligure (GE). Parte_1
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
30/03/2001, residente in [...]
e
C.F. , nata a [...] C.F._2
AG (GE), il 19/12/2002, residente in [...]
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Giulia Santoro (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro raggiunti in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...], avuto nel Persona_1
corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato in particolare che, alla luce della documentazione reddituale delle parti versata in atti, appare superabile l'eccezione sollevata dal Pubblico Ministero di incongruità dell'importo stabilito a titolo di mantenimento del minore, tenuto conto anche della sua tenerissima età di appena un anno, ferma restando la possibilità per il futuro di rivedere l'assegno con l'aumentare delle esigenze di vita del figlio;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c.
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali concordate tra le parti:
1. Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori. L'esercizio della potestà Per_1
genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di . Questi avrà come abitazione principale quella Per_1
materna.
2. Tutte le decisioni concernenti attività o future richieste del figlio dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori.
3. I giorni di affidamento sono così regolati: a. fino a quando non inizierà a frequentare la scuola dell'obbligo il padre potrà Per_1
stare con un giorno per settimana (da stabilire di volta in volta con la madre) ed il Per_1 sabato o la domenica per un massimo di 6 ore da concordarsi di volta in volta, secondo gli impegni dei genitori e secondo le condizioni del minore. Resta salva la facoltà per i genitori di concordare un maggior numero di visite settimanale per il padre qualora ne venga fatta richiesta.
b. da quando invece inizierà a frequentare la scuola dell'obbligo il padre potrà Per_1
stare con il figlio un giorno per settimana, giorno da stabilire di volta in volta secondo gli impegni dei genitori dall'uscita dalla scuola, ove sarà prelevato dal padre, sino al giorno successivo all'entrata a scuola dove sarà accompagnato dal padre. Starà ugualmente con il padre un massimo di due fine settimana al mese dall'uscita da scuola il sabato sino alle ore
21.00 della domenica successiva salvo modifiche di orari e giorni da concordarsi volta per volta.
4. Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie i genitori concorderanno di volta in volta le frequentazioni del padre fino a che il minore non avrà iniziato a frequentare la scuola dell'obbligo, nei limiti massimi comunque di cui al superiore art.3, a); al verificarsi della condizione sub art.3, b) Per_1
starà ad anni alterni con uno dei genitori;
in detto periodo l'altro genitore terrà con sè il bambino per tre giorni successivi nel periodo compreso tra il 28 dicembre e il 6 gennaio di ogni anno: il genitore che per questo periodo lo terrà con sè dovrà comunicare i giorni all'altro genitore entro il 10 dicembre di ogni anno. Nel periodo pasquale (Pasqua e Lunedì
SANTO) Starà con uno dei genitori ad anni alterni. Nel periodo estivo sarà affidato al padre per un massimo di 15 giorni anche non consecutivi tra il 01 luglio ed il 31 agosto: i giorni dovranno essere comunicati dal padre alla madre entro il 15 del mese di giugno.
5. I genitori, previo accordo tra loro, nell'interesse del figlio e per comprovate esigenze, potranno modificare le condizioni di affido.
6. Il padre corrisponderà la somma di €. 100,00 (cento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio: la somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza Maggio 2024 e sarà aumentata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT. Tutte le spese straordinarie (scuola, salute, vacanze, viaggi ecc.) saranno corrisposte dai genitori ciascuno al 50%. Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale da trasmettere all'altro genitore il quale, una volta ricevuta, dovrà provvedere a rimborsare la sua quota parte entro 5 giorni dalla richiesta.
7. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date ed orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto e alle quali Per_1 parteciperanno nel rispetto dei propri impegni lavorativi.
8. I genitori si impegnano a crescere ed educare il figlio con equilibrio affinchè provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale.
9. I signori e e dichiarano la Parte_1 Controparte_1
propria residenza come segue obbligandosi, sin d'ora, a comunicarsi eventuali cambiamenti così come si comunicheranno eventuali modifiche del recapito telefonico:
- residente in [...] int.2, 16043 Controparte_1 CP_1
Chiavari (GE).
- residente in [...], 16030 Casarza Ligure (GE). Parte_1
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini