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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/10/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1757/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Julia Dorfmann - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
Ivan Rauzi - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 1757/2025 V.G. promosso da nato il [...] a [...] e residente in [...]
PA n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. SCHWIENBACHER KARL BENEDIKT e dall'avv.
MA ET, giusta delega in atti, e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo difensore in PIAZZA TINNE 15/I, CHIUSA (BZ);
- ricorrente/adottante -
nei confronti di
, nata il [...] a [...], residente in [...]
VA PA n. 8;
e
, nato il [...] a [...], residente in [...]
VA PA n. 8;
- adottandi-
e di
, nata il [...] a [...], residente in [...]
PA n. 8, nella persona del curatore speciale avv. rappresentata e difesa Controparte_3 dallo stesso avv. giusta delega in atti e con domicilio eletto presso il suo Controparte_3 studio;
pagina 1 di 6 e
, nato il [...] a [...], residente in [...]
PA n. 8, nella persona del curatore speciale avv. rappresentato e difeso CP_3 Controparte_3 dallo stesso avv. giusta delega in atti e con domicilio eletto presso il suo Controparte_3 studio;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parti intervenute - in punto: adozione di persone maggiorenni (art. 291 ss c.c.);
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 15/04/2025, depositato in data 29/04/2025, come Parte_1 sopra rappresentato e difeso, chiede di potere adottare le persone maggiorenni CP_1
e .
[...] Controparte_2
A sostegno della domanda la parte ricorrente espone tra l'altro
- che l'adottante ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre diciotto anni quelli degli adottandi;
- che l'adottante ha contratto matrimonio con la signora Parte_1 Per_2
, madre degli adottandi, in data 20/09/2008;
[...]
- che il padre degli adottandi e , signor , nato Controparte_2 Controparte_1 Persona_3
a Bolzano (BZ) il 06/05/1966, è deceduto a Bronzolo (BZ) il 23/11/2012;
- che il ricorrente intende ora consolidare l'unità familiare anche con Parte_1
e , in quanto figli del proprio coniuge , Controparte_2 Controparte_1 Persona_2 attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato per anni e concretamente vissuto.
- che per l'adozione richiesta ricorrono tutti i presupposti di legge e non osta alcun impedimento.
A riprova di quanto esposto, il ricorrente produce la necessaria documentazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 15/09/2025 si costituivano nel presente giudizio i figli minori dell'adottante, e , rappresentati Persona_1 Parte_2
e difesi dal curatore speciale avv. nominato con decreto di data Controparte_3
02/05/2025.
pagina 2 di 6 All'udienza del giorno 17/09/2025, dinanzi al Giudice delegato dal Presidente, sono stati sentiti o l'adottante che manifestava la volontà di adottare Parte_1 CP_1
e ;
[...] Controparte_2
o l'adottanda , che esprimeva il consenso alla propria adozione Controparte_1 da parte di Parte_1
o l'adottando , che esprimeva il consenso alla propria adozione Controparte_2 da parte di Parte_1
o , madre degli adottandi e moglie dell'adottante, la quale Persona_2 esprimeva l'assenso all'adozione;
o e , figli maggiorenni dell'adottante CP_4 CP_5 che esprimevano il proprio assenso all'adozione; Parte_1
o e , figli minori dell'adottante Persona_1 Parte_2 Pt_1 rappresentati dal curatore speciale
[...] Controparte_3 che esprimevano il loro assenso all'adozione;
o L'avv. curatore speciale dei minori, che Controparte_3 esprimeva il suo assenso all'adozione.
Dalla storia personale del ricorrente adottante e degli adottandi, quale risultante dagli atti, emerge che i medesimi, in ragione del rapporto di coniugio dell'adottante con la madre degli adottandi, sono ormai legati da anni da rapporto di affetto reciproco equiparabile al rapporto padre-figli.
Il padre naturale degli adottandi risulta deceduto il 23/11/2012.
Il Pubblico Ministero, richiesto del parere, si è pronunciato per l'accoglimento del ricorso in data 25/09/2025.
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento.
Ricorrono innanzitutto i requisiti dell'età minima dell'adottante e della differenza di età tra questi e gli adottandi, quali richiesti dall'art. 291 c.c.
È stato raccolto il consenso dei diretti interessati all'adozione ovvero dell'adottante e degli adottandi.
Alla medesima udienza, dinanzi al Giudice delegato, ha manifestato l'assenso alla progettata adozione, agli effetti dell'art. 297 c.c., la madre degli adottandi, nonché coniuge dell'adottante.
pagina 3 di 6 Il padre degli adottandi è deceduto (cfr. certificato di morte in atti).
Con sentenza n. 557 del 1998 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Con sentenza n. 2426/2006 la Corte di Cassazione ha stabilito che “In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione.
Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante”.
In applicazione dei menzionati principi, espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, hanno prestato il loro assenso all'adozione anche i figli maggiorenni e i figli minori dell'adottante, nonché il curatore speciale dei figli minori appositamente nominato, esprimendo anche piena consapevolezza delle conseguenze della loro decisione.
Dalle manifestazioni di volontà dei diretti interessati all'udienza avanti al Giudice delegato ed alla luce della storia personale e familiare dei medesimi, risulta che la progettata adozione è destinata a formalizzare un reale e solido legame equiparabile al rapporto padre - figli venuto ad instaurarsi nell'arco degli anni, tra l'adottante e gli adottandi (cfr. anche verbale di udienza) e percepito da tutti i protagonisti, ed in particolar modo anche dall'adottante e dagli adottandi, come stabilmente sussistente e degno di essere ulteriormente coltivato. Nel corso dell'udienza è emerso in maniera evidente la presenza di un profondo e consolidato rapporto affettivo e familiare anche tra gli adottandi e i figli, sia maggiorenni che minorenni, dell'adottante, i quali si sentono tutti parte di una medesima famiglia.
pagina 4 di 6 Risulta inoltre di tutta evidenza che l'adozione conviene agli adottandi.
Gli adottandi non sono coniugati.
Non sussistono, infine, preclusioni di sorta.
Gli adottati assumono il cognome dell'adottante e lo antepongono al cognome proprio, ai sensi dell'art. 299 c.c.
3. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., visto che nessuna delle parti può essere considerata soccombente e trattandosi inoltre di procedimento in materia di giurisdizione necessaria.
I minori e , rappresentati dal curatore speciale, hanno Persona_1 Parte_2 formulato istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello stato, trasmessa in data
09/09/2025, accolta con delibera del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bolzano di data
16/09/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, visti gli artt. 291 e segg. c.c., decidendo sulla domanda proposta da nato il [...] a [...] Parte_1
(BZ) e residente a [...], pronuncia
l'adozione di , nata il [...] a [...] e residente a Controparte_1
LA (BZ), via VA PA n. 8, da parte di nato il [...] Parte_1
a ZA (BZ) e residente a [...], e per l'effetto attribuisce all'adottata il cognome a anteporre a quello proprio;
Controparte_1 Pt_1 pronuncia
l'adozione di , nato il [...] a [...], residente a [...]Controparte_2
(BZ), via VA PA n. 8, da parte di nato il [...] a Parte_1
ZA (BZ) e residente a [...], e per l'effetto attribuisce all'adottato il cognome a anteporre a quello proprio;
Controparte_2 Pt_1 manda alla Cancelleria affinché provveda agli incombenti di cui all'art. 314 c.c.;
dispone
pagina 5 di 6 la compensazione delle spese del presente procedimento.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il 16/10/2025.
Il Giudice estensore dott. Ivan Rauzi
pagina 6 di 6
La Presidente dott.ssa Julia Dorfmann
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Julia Dorfmann - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
Ivan Rauzi - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 1757/2025 V.G. promosso da nato il [...] a [...] e residente in [...]
PA n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. SCHWIENBACHER KARL BENEDIKT e dall'avv.
MA ET, giusta delega in atti, e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo difensore in PIAZZA TINNE 15/I, CHIUSA (BZ);
- ricorrente/adottante -
nei confronti di
, nata il [...] a [...], residente in [...]
VA PA n. 8;
e
, nato il [...] a [...], residente in [...]
VA PA n. 8;
- adottandi-
e di
, nata il [...] a [...], residente in [...]
PA n. 8, nella persona del curatore speciale avv. rappresentata e difesa Controparte_3 dallo stesso avv. giusta delega in atti e con domicilio eletto presso il suo Controparte_3 studio;
pagina 1 di 6 e
, nato il [...] a [...], residente in [...]
PA n. 8, nella persona del curatore speciale avv. rappresentato e difeso CP_3 Controparte_3 dallo stesso avv. giusta delega in atti e con domicilio eletto presso il suo Controparte_3 studio;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parti intervenute - in punto: adozione di persone maggiorenni (art. 291 ss c.c.);
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 15/04/2025, depositato in data 29/04/2025, come Parte_1 sopra rappresentato e difeso, chiede di potere adottare le persone maggiorenni CP_1
e .
[...] Controparte_2
A sostegno della domanda la parte ricorrente espone tra l'altro
- che l'adottante ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre diciotto anni quelli degli adottandi;
- che l'adottante ha contratto matrimonio con la signora Parte_1 Per_2
, madre degli adottandi, in data 20/09/2008;
[...]
- che il padre degli adottandi e , signor , nato Controparte_2 Controparte_1 Persona_3
a Bolzano (BZ) il 06/05/1966, è deceduto a Bronzolo (BZ) il 23/11/2012;
- che il ricorrente intende ora consolidare l'unità familiare anche con Parte_1
e , in quanto figli del proprio coniuge , Controparte_2 Controparte_1 Persona_2 attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato per anni e concretamente vissuto.
- che per l'adozione richiesta ricorrono tutti i presupposti di legge e non osta alcun impedimento.
A riprova di quanto esposto, il ricorrente produce la necessaria documentazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 15/09/2025 si costituivano nel presente giudizio i figli minori dell'adottante, e , rappresentati Persona_1 Parte_2
e difesi dal curatore speciale avv. nominato con decreto di data Controparte_3
02/05/2025.
pagina 2 di 6 All'udienza del giorno 17/09/2025, dinanzi al Giudice delegato dal Presidente, sono stati sentiti o l'adottante che manifestava la volontà di adottare Parte_1 CP_1
e ;
[...] Controparte_2
o l'adottanda , che esprimeva il consenso alla propria adozione Controparte_1 da parte di Parte_1
o l'adottando , che esprimeva il consenso alla propria adozione Controparte_2 da parte di Parte_1
o , madre degli adottandi e moglie dell'adottante, la quale Persona_2 esprimeva l'assenso all'adozione;
o e , figli maggiorenni dell'adottante CP_4 CP_5 che esprimevano il proprio assenso all'adozione; Parte_1
o e , figli minori dell'adottante Persona_1 Parte_2 Pt_1 rappresentati dal curatore speciale
[...] Controparte_3 che esprimevano il loro assenso all'adozione;
o L'avv. curatore speciale dei minori, che Controparte_3 esprimeva il suo assenso all'adozione.
Dalla storia personale del ricorrente adottante e degli adottandi, quale risultante dagli atti, emerge che i medesimi, in ragione del rapporto di coniugio dell'adottante con la madre degli adottandi, sono ormai legati da anni da rapporto di affetto reciproco equiparabile al rapporto padre-figli.
Il padre naturale degli adottandi risulta deceduto il 23/11/2012.
Il Pubblico Ministero, richiesto del parere, si è pronunciato per l'accoglimento del ricorso in data 25/09/2025.
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento.
Ricorrono innanzitutto i requisiti dell'età minima dell'adottante e della differenza di età tra questi e gli adottandi, quali richiesti dall'art. 291 c.c.
È stato raccolto il consenso dei diretti interessati all'adozione ovvero dell'adottante e degli adottandi.
Alla medesima udienza, dinanzi al Giudice delegato, ha manifestato l'assenso alla progettata adozione, agli effetti dell'art. 297 c.c., la madre degli adottandi, nonché coniuge dell'adottante.
pagina 3 di 6 Il padre degli adottandi è deceduto (cfr. certificato di morte in atti).
Con sentenza n. 557 del 1998 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Con sentenza n. 2426/2006 la Corte di Cassazione ha stabilito che “In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod. civ., un impedimento alla richiesta adozione.
Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, "ex uno latere", al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante”.
In applicazione dei menzionati principi, espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, hanno prestato il loro assenso all'adozione anche i figli maggiorenni e i figli minori dell'adottante, nonché il curatore speciale dei figli minori appositamente nominato, esprimendo anche piena consapevolezza delle conseguenze della loro decisione.
Dalle manifestazioni di volontà dei diretti interessati all'udienza avanti al Giudice delegato ed alla luce della storia personale e familiare dei medesimi, risulta che la progettata adozione è destinata a formalizzare un reale e solido legame equiparabile al rapporto padre - figli venuto ad instaurarsi nell'arco degli anni, tra l'adottante e gli adottandi (cfr. anche verbale di udienza) e percepito da tutti i protagonisti, ed in particolar modo anche dall'adottante e dagli adottandi, come stabilmente sussistente e degno di essere ulteriormente coltivato. Nel corso dell'udienza è emerso in maniera evidente la presenza di un profondo e consolidato rapporto affettivo e familiare anche tra gli adottandi e i figli, sia maggiorenni che minorenni, dell'adottante, i quali si sentono tutti parte di una medesima famiglia.
pagina 4 di 6 Risulta inoltre di tutta evidenza che l'adozione conviene agli adottandi.
Gli adottandi non sono coniugati.
Non sussistono, infine, preclusioni di sorta.
Gli adottati assumono il cognome dell'adottante e lo antepongono al cognome proprio, ai sensi dell'art. 299 c.c.
3. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., visto che nessuna delle parti può essere considerata soccombente e trattandosi inoltre di procedimento in materia di giurisdizione necessaria.
I minori e , rappresentati dal curatore speciale, hanno Persona_1 Parte_2 formulato istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello stato, trasmessa in data
09/09/2025, accolta con delibera del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bolzano di data
16/09/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, visti gli artt. 291 e segg. c.c., decidendo sulla domanda proposta da nato il [...] a [...] Parte_1
(BZ) e residente a [...], pronuncia
l'adozione di , nata il [...] a [...] e residente a Controparte_1
LA (BZ), via VA PA n. 8, da parte di nato il [...] Parte_1
a ZA (BZ) e residente a [...], e per l'effetto attribuisce all'adottata il cognome a anteporre a quello proprio;
Controparte_1 Pt_1 pronuncia
l'adozione di , nato il [...] a [...], residente a [...]Controparte_2
(BZ), via VA PA n. 8, da parte di nato il [...] a Parte_1
ZA (BZ) e residente a [...], e per l'effetto attribuisce all'adottato il cognome a anteporre a quello proprio;
Controparte_2 Pt_1 manda alla Cancelleria affinché provveda agli incombenti di cui all'art. 314 c.c.;
dispone
pagina 5 di 6 la compensazione delle spese del presente procedimento.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il 16/10/2025.
Il Giudice estensore dott. Ivan Rauzi
pagina 6 di 6
La Presidente dott.ssa Julia Dorfmann