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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 4825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4825 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 19502 / 2023 vertente
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti ALLOCATI NERINO e DE Parte_1
GENNARO LUIGI
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to ROMANO ANNANTONIA Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2023 il ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato dipendente della a far data dal 2.07.2003, con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato ed Controparte_1 inquadramento nel V livello del CCNL servizi di pulizia e servizi integrati.
Deduceva che il sistema prescelto per erogare la retribuzione prevedeva il pagamento mensile in ragione del numero di 173 ore di lavoro, a prescindere dal numero di ore effettivamente lavorate, con indicazione in busta paga delle ore retribuite superiori a quelle effettivamente lavorate nella colonna “competenze” e con indicazione delle ore retribuite in misura inferiore a quelle effettivamente lavorate nella colonna “trattenute”, nonché con l'indicazione dell'importo a debito o a credito del lavoratore alla voce “conguaglio ore mese”.
Deduceva, inoltre, che in virtù di tale sistema di retribuzione le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro non davano luogo a compensi per lavoro straordinario o supplementare sino a concorrenza degli orari da compensare e che la società convenuta aveva provveduto a calcolare ed erogare sotto la voce “conguaglio
1 ore anno”, nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, il compenso per le ore straordinarie prestate, operata la compensazione predetta.
Tanto premesso, l'istante asseriva che a partire dall'anno 2016 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro non aveva ricevuto alcun compenso a titolo di “conguaglio ore anno”, nonostante risultasse creditore delle ore di lavoro straordinario specificatamente indicate in ricorso. Chiedeva pertanto accertare e dichiarare il suo diritto a percepire i compensi dal 1.01.2016, con le richieste maggiorazioni orarie, con la condanna della convenuta al pagamento delle somme specificate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva la società convenuta, eccependo che la propria natura di società in house del Controparte_2 aveva comportato la revisione del modello retributivo per conformarlo alle disposizioni normative di settore ispirate dall'esigenza del contenimento dei costi della retribuzione. Deduceva, inoltre, l'infondatezza della avversa pretesa, sostenendo che la cd. MENSILIZZAZIONE prevede che la retribuzione lorda, spettante al dipendente, non tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, poiché al lavoratore viene erogata ogni mese una retribuzione fissa indipendentemente dal numero delle giornate lavorative comprese nel mese e dalle assenze per le quali è prevista la normale retribuzione. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 11.06.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e va accolta.
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende prestare adesione ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c. alle condivisibili argomentazioni di cui alla precedente sentenza di questo Tribunale n.
8070 del 2024(R.G. n. 21483/2023, est. dott. L. Ruoppolo), che qui espressamente vengono richiamate.
Deve, invero, rilevarsi che dalle risultanze istruttorie documentai risulta accertato che parte ricorrente, come gli altri dipendenti della convenuta, viene retribuita mensilmente in relazione a 173 ore, quale orario contrattuale, a prescindere dal numero di ore effettivamente lavorate, con la contabilizzazione, mese per mese, in busta paga sotto la voce “conguaglio ore mese”, delle ore lavorate in più, indicate nella colonna
“trattenute”, ovvero delle ore lavorate in meno, nella colonna “competenze” e con una compensazione tra le ore “trattenute” e le ore “competenze, a fine anno, con erogazione della somma risultante dovuta sotto la voce “conguaglio ore anno” nella busta paga del mese di gennaio dell'anno di riferimento della compensazione. Tali circostanze risultano invero dalle risultanze delle buste paga in atti, da cui si evince che la retribuzione mensile risulta calcolata ed erogata in relazione al numero di ore di lavoro ordinario, contrattualmente previste, di 173 ore mensili e con indicazione delle ore lavorate in meno o in più rispetto a tale numero di ore nelle colonne “competenze” e “trattenute” e alla voce “conguaglio ore mese” senza alcuna decurtazione o maggiorazione per gli importi ivi indicati. Risulta, inoltre, l'erogazione degli importi a titolo di
“conguaglio ore anno”, corrispondente alla compensazione degli importi di cui ai conguagli mensili tra
“trattenute” e “competenze” per come riportato nella busta paga di gennaio 2016 e non anche in quella di gennaio degli anni dal 2017 in poi.
Ritiene il tribunale che il sistema adottato dalla convenuta abbia, in sostanza, previsto una “banca oraria” per ciascun dipendente per il computo di ore lavorate in più o in meno rispetto a quelle mensile, con una compensazione su base annua. Dalle risultanze istruttorie di cui sopra si evince, del resto, che il lavoratore ha effettivamente prestato la propria attività per il numero di ore risultanti in busta paga, anche per le voci
“conguaglio ore mese”, per tutti i periodi oggetto di causa e che tale numero di ore ha superato, in relazione al periodo annuale, il numero di ore considerato ordinario alla stregua delle disposizioni di cui al CCNL di settore, pacificamente applicato dalla convenuta.
2 Risulta, del resto, non contestato da parte resistente il mancato pagamento di quanto dovuto per le ore eccedenti, risultanti dalla compensazione per gli anni in esame.
Prive di pregio appaiono, poi, le deduzioni di parte resistente a giustificazione del mancato pagamento del dovuto.
Circa la dedotta natura di società in house della ricorrente, deve essere evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti ha assunto natura privatistica e non di impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ancorché privatizzato, come reso evidente dall'applicazione del CCNL di chiara matrice privatistica. Va, in proposito, evidenziato che l'organizzazione di un servizio pubblico secondo un modello privatistico non solleva l'ente organizzatore dai vincoli di finanza pubblica ma non lo sottrae neppure, salva espressa eccezione, alla normativa civilistica propria del modello, come avviene appunto per le società per azioni, non risultando in espressa contraddizione vincoli di finanza pubblica e garanzie giuslavoristiche. La
Corte Costituzione ha, del resto, negato che lo scopo perseguito dalle società commerciali affidatarie di servizi pubblici, scopo capace di configurare questi soggetti sul piano economico – funzionale, come longa manus degli enti pubblici, possa portare ad una identificazione dei regimi di assunzione e di trattamento dei lavoratori dipendenti (Corte Cost. 23 luglio 2013 n. 227). La disciplina normativa interna vincolistica che ha dettato disposizioni per disciplinare le procedure di assunzione nonché il trattamento del personale dipendente delle società in house ha, del resto, portata eccezionale e come tale suscettibile di interpretazione assolutamente non estensiva, e, nel caso in esame, non appare adeguatamente allegata nè provata la sussistenza dei presupposti operativi di tale normativa, tenuto conto che la convenuta ha natura privatistica ed opera in regime di diritto privato con riguardo ai rapporti con i propri dipendenti per propria determinazione e che l'oggetto di causa concerne l'applicazione di istituti concernenti il trattamento retributivo principale, non riconducibili alle disposizioni vincolistiche.
Deve, del resto, evidenziarsi che dal complessivo quadro istruttorio acquisito risulta che la prestazione di lavoro del ricorrente, con le modalità orarie accertate, è stata disposta dall'azienda datrice di lavoro che, pertanto, almeno implicitamente, ha autorizzato lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche oltre l'orario di lavoro ordinario.
Ne consegue il diritto del ricorrente a percepire l'importo retributivo per le ore eccedenti l'orario normale di lavoro, con la maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario (25% della paga oraria), per come risultanti dalle buste paga in atti, con condanna della resistente al pagamento del compenso dovuto a tale titolo, per la cui quantificazione possono essere utilizzati i conteggi attorei, che appaiono congrui rispetto alle disposizioni del CCNL di settore e delle stesse buste paga circa l'importo della retribuzione oraria e della maggiorazione applicata.
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di
€. 651,10 oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla scadenza dei crediti al saldo dal 1.01.2016.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara diritto del ricorrente a percepire l'importo retributivo per le ore eccedenti l'orario normale di lavoro, con la maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario, per il periodo dal 1.01.2016, con la condanna della società resistente al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, della somma complessiva di euro 651,10, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla scadenza dei crediti al saldo;
3 condanna la predetta società resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 310,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 11/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
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