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Articolo 7 della Legge 1 maggio 1952, n. 579
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Legge 1 maggio 1952, n. 579
Articolo 7 della Legge 1 maggio 1952, n. 579
Versione
15 giugno 1952
Art. 7.
Il compenso al commissario liquidatore ed ai revisori e' determinato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Entrata in vigore il 15 giugno 1952
Vedi fonte istituzionale
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