Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1116/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo Gubitosi Presidente rel. dott.Giuliana Giuliano Consigliere dott.Guerino Iannicelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.1116/2022 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1
Ludovico Montera per procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
E
rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv.to Antonietta Centomiglia, per procura in calce alla comparsa di risposta
- appellata –
1
Salerno n. 4442/2022 pubblicata in data 15.12.2022 nel procedimento RG n. 10885/2018
CONCLUSIONI
➢ Parte appellante precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nell'atto di appello
➢ Parte appellata precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nella comparsa di intervento
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n.2956/2018, notificato in data
01.12.2018, il Tribunale di Salerno ingiungeva a Parte_1
il pagamento, in favore del
[...] [...]
(di seguito per brevità Controparte_1 CP_1
), della somma di euro 28.067,45 per mancato pagamento
[...] delle fatture n. 522/2009, 576/2009, 616/2009, 273/2010,
644/2009 (quest'ultima erroneamente indicata con il n.
641/2009), emesse a fronte di forniture di materiale edile.
L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione, deducendo che:
- le fatture e la documentazione contabile hanno efficacia probatoria solo nella fase sommaria del processo, mentre sono prive di rilievo probatorio se disconosciute dal debitore con la opposizione al D.I. Pertanto, il presunto diritto di credito deve essere provato mediante una valida documentazione contrattuale.
- la richiesta di pagamento inoltrata dalla si CP_1 riferiva a merci acquistate tra il 2009 e il 2010. Il credito azionato doveva ritenersi prescritto ex art. 2955
n. 5 cc o comumque in applicazione dell'art 2948 cc
2 - con la missiva del 16.06.2018, veniva comunicato al che il deducente, in data 10.04.2009 e CP_1
04.09.2009, aveva concordato con la a Parte_2 mezzo del suo agente di zona, il prezzo di Testimone_1 acquisto del materiale edile in parola. Ciò nonostante, a seguito della consegna della merce da parte della
[...]
alla quest'ultima provvedeva ad Pt_2 CP_1 emettere fatture con dei prezzi maggiorati rispetto a quelli pattuiti e pertanto seguiva la rituale contestazione da parte dell'acquirente.
Al riguardo, parte opponente produceva documentazione bancaria costituita dalle matrici dei seguenti assegni e precisamente: n.0018545713 per euro 4.006,18; n.
0014871572 per euro 5.174,00; n. 0018545712 per euro
4.291,22.
Concludeva come da atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la la quale CP_1 esponeva che:
- contrariamente a quanto sostenuto dal erano Pt_1 state fornite prove idonee alla concessione del D.I. e precisamente, oltre alle fatture, gli estratti autentici delle scritture contabili, così come disposto dall'art 634
c.p.c. II comma;
- parte opponente non contestava la consegna delle merci, sia nella quantità che nella qualità concordate, ma contestava i prezzi specificati nelle fatture, adducendo che l'accordo intercorso con il rappresentante di zona della “ erano inferiori. A sostegno della Parte_2 propria tesi, depositava in atti numero due preventivi e una commissione, recante il numero 28600/07, mai sottoscritte o accettate dall'opposta, in quanto la stessa non aveva conferito a terzi il potere di rappresentarla in
3 vista della conclusione di contratti d vendita di materiale edile.
Aggiungeva che le copie delle matrici di assegni depositate dal , a riprova del pagamento della Pt_1 merce, afferivano a fatture diverse da quelle azionate in sede monitoria, e precisamente:
la matrice n. 008545713 riguardava il pagamento a saldo delle fatture n.196 del 30.05.2009 e n. 249 del
30.06.2009;
la matrice 0014871572 si riferiva alle fatture 331 del
31.07.2009 e n.460 del 30.09.2009;
la matrice 0018545712 era relativa all'assegno emesso a pagamento della fattura n. 172 del 15.05.2009;
- in riferimento al rapporto contrattuale costituito tra le parti, risultava applicabile la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non quella quinquennale, tantomeno quella presuntiva.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto in via prioritaria dall' opponente, nel caso di specie non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 2955 n.5 cc, in quanto il aveva acquistato la merce per lo Pt_1 svolgimento della propria attività di imprenditore.
Concludeva come da comparsa di costituzione e riposta.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'opposizione e confermava il D.I. n. 2956/2018 e condannava il Parte_1
al pagamento, in favore della delle
[...] CP_1 spese di giudizio, che si liquidavano in euro 2.760,00 per compenso professionale, oltre rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Proponeva tempestivo appello affidando Parte_1
l'impugnazione ai seguenti motivi di doglianza:
4 1)erronea valutazione delle risultanze processuali, stante la insussistenza del presunto credito.
Il deducente rappresentava alla con missiva CP_1 del 16.08.2018, che, in data 10.04.2009 e 04.09.2009, aveva contrattato con la per mezzo Parte_2 dell'agente di zona l'acquisto del Testimone_1 materiale per cui è causa e i relativi prezzi.
Pertanto, la cui la merce veniva poi CP_1 consegnata, non poteva chiedere corrispettivi diversi o ulteriori rispetto a quelli su cui era intervenuto il precedente accordo.
Il Giudice di prime cure aveva fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle fatture, atti unilaterali aventi finalità fiscali, da sole prive di valore probatorio nel giudizio a cognizione piena.
2)erroneità della decisione del Tribunale circa la estinzione del credito per prescrizione ex art. 2955 n.5
c.c., in quanto non era possibile individuare gli elementi fattuali da cui desumere funditus che i beni indicati nelle fatture azionate erano destinati ad attività produttive e non alle necessità del consumatore, non imprenditore commerciale.
3)ingiustizia della decisione di prime cure in ordine alla esecuzione dei pagamenti ricevuti dalla appellata, in quanto non specificamente contestati dalla stessa, né alla prima udienza del 02.04.2019, né alle udienze successive.
Concludeva per la riforma della decisione come da atto di appello, chiedendo:
1)accogliere l'atto di opposizione così come formulato e per l'effetto dichiarare la nullità, l'improponibilità e
l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n.2956/2018
5 emesso dal Tribunale di Salerno, e per l'effetto revocarlo;
Con vittoria di spese, e competenze professionali del doppio grado di giudizio da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva la che nel merito, contestava CP_1 le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'appello proposto, richiamando sostanzialmente le deduzioni svolte in primo grado.
Con ordinanza del 29.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte assegnava la causa a sentenza nel rispetto dell'art. 190 c.p.c (gg 30+20).
Alla scadenza dei termini concessi e, all'esito della camera di consiglio, la Corte, decideva la controversia come da dispositivo che segue.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Osserva la Corte che il primo e il terzo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente correlati.
Nel caso di specie e sulla scorta di quanto prospettato dall' appellante, è necessario preliminarmente esaminare l'accordo intervenuto tra le parti in ordine ad un contratto di vendita di materiale edile.
Considerato l'oggetto del negozio, ben avrebbero potuto le parti impegnarsi reciprocamente esprimendo verbalmente la proposta di acquisto e la relativa accettazione.
Va detto che una dichiarazione anche solo verbale si può qualificare come proposta contrattuale quando manifesti
6 una univoca volontà di impegnarsi e non solo una disponibilità.
Essa deve incontrare l'accettazione della controparte su tutti i contenuti della proposta.
Dalla documentazione versata in atti dall'appellante
(preventivi del 10.04.2009 e del 04.09.2009; commissione n.28600/07) nulla è possibile evincere sulla ritenuta richiesta di acquisto, in quanto le citate scritture non recano la sottoscrizione dell'acquirente.
Tuttavia, è indubbio che sia intervenuto tra le attuali parti un contratto di vendita stipulato in forma verbale, giacchè non viene contestata dal la consegna Pt_1 delle merci da parte della ma solamente il CP_1 relativo prezzo e non risulta perfezionate per i medesimi beni alcun contratto con soggetti terzi.
Autorevole giurisprudenza è concorde nel ritenere che “Il convenuto che non si limiti a contestare genericamente
l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui
è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa” (Cass. Civ. n.440/2017).
Dunque, era onere del debitore, attuale appellante, provare il proprio esatto adempimento e, specificamente, di aver versato il corrispettivo concordato con la CP_1
, non avendo alcuna valenza obbligatoria l'eventuale
[...] trattativa intervenuta(e non perfezionata per quel che
7 risulta in atti) con il rappresentante della
[...]
,società terza rispetto alle attuali parti. Pt_2
In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, grava sul creditore -il quale controdeduca che l'adempimento si riferisce ad un credito diverso da quello dedotto dal debitore- fornire la prova della imputazione.
La S.C. statuiva che: In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito,
l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore. (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 25/09/2023, n. 27247).
Tuttavia, parte appellante nulla provava, in quanto si limitava a depositare in atti semplici matrici e non la copia di assegni, da cui si trae peraltro il riferimento a fatture diverse da quelle poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo (fatture n.196 del 30.05.2009, n. 269 del 30.06.2009, n.331 del 31.07.2009, n460 del 30.09.2009,
n.172 del 15.05.2009).
8 Priva di pregio risulta altresì, l'eccezione sollevata dal con il secondo motivo di gravame, inerente Pt_1
l'intervenuta prescrizione presuntiva del credito vantato dalla CP_1
La Corte di Cassazione ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione della prescrizione presuntiva annuale prevista dall'art. 2955, n. 5, è necessario che il compratore non faccia commercio delle merci acquistate
(indipendentemente dalla sua qualità o meno di commerciante), nel senso che egli deve utilizzarle per il consumo o per un uso proprio e della propria famiglia e non deve destinarle, invece, ad attività produttive o di scambio.
Parte appellante, nella raccomandata a.r. del 16.06.2018 specificava al punto 2. che “a seguito della pattuizione, la ditta consegnava i materiali al Parte_2 [...]
corrente in Perrazze di Controparte_1
Palomonte, Rivenditore di Zona autorizzato, e quest'ultimo infine li consegnava alla scrivente ditta subappaltatrice”.
Ebbene, non vi è dubbio in base a quanto dichiarato con la nota in commento, che la merce veniva ritirata dal in qualità di ditta subappaltatrice per un Pt_1 utilizzo produttivo o commerciale.
Va pure aggiunto che la prescrizione presuntiva, ai sensi dell'art. 2959 c.c., si fonda non sull' inerzia del creditore e sul decorso del tempo come accade per la prescrizione ordinaria, ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta, anche
9 implicitamente, di non avere pagato in tutto o anche solo in parte il debito(cfr. Cass. Sez. II, Ordinanza,
14/12/2017, n. 30058): La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito
o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione).
Al punto 5. della raccomandata del 16.06.2018,
l'appellante comunicava alla “che la scrivente CP_1 ditta, in particolare, non ha effettuato ulteriori pagamenti dal momento in cui si è avveduta della diversità dei prezzi in fattura rispetto a quelli pattuiti”, ammettendo perciò di aver solo parzialmente pagato il corrispettivo richiesto dal creditore.
L'obbligazione per cui è causa, per quanto fin qui esposto, non è stata estinta dal debitore, che è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo fatturato.
L'appello va dunque rigettato con la conseguente condanna del soccombente, al pagamento delle Parte_1 spese di questo grado.
10 La reiezione della impugnazione impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto da porre a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Salerno 4442/2022 emessa in data 15/12/2022 nel procedimento RG n.10885/2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al rimborso delle spese Parte_1 processuali del presente grado in favore della CP_1 [...]
che liquida € 6.946,00 per Controparte_1 onorari di difesa, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed
Iva come per legge, con attribuzione al difensore avv.to
Antonietta Centomiglia per dichiarato anticipo.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno 6/2/2025
11 Il Presidente est.
Dr. Aldo Gubitosi
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