TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza del 25 febbraio 2025, vista la memoria difensiva depositata da parte ricorrente il 13 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7066/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Cadonati, Parte_1 C.F._1 ettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
, , Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta contumace
Motivi in fatto e in diritto
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum.
1. Prospettazione difensiva del ricorrente. ha chiesto al Tribunale di Bergamo di Parte_1
accertare la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione stipulato il 1 aprile 2018 con
(il contratto è prodotto sub doc. 1). Persona_1
2. Contumacia del convenuto. è rimasto contumace nel corso del processo. Persona_1
3. Accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento. La domanda formulata dal ricorrente è fondata e pertanto deve essere accolta.
3.1. Il ricorrente ha soddisfatto sia l'onere della prova posto a suo carico dal disposto dell'art. 2697,
I comma cod.civ. sia l'onere di allegazione dell'inadempimento del convenuto (in questo senso cfr.
Cass. Sezioni Unite n.13533/2001). Il signor ha infatti offerto prova del titolo contrattuale, Pt_1
avendo prodotto il contratto di locazione sub doc. 1; ha altresì allegato in modo puntuale l'intervenuto inadempimento atteso che ha dedotto nel ricorso il mancato pagamento, al momento della domanda, di € 15.500,00 a titolo di canoni di locazione ed € 2.716,55 a titolo di spese condominiali, per un importo complessivo di € 20.716,00.
3.2. L'inadempimento del convenuto, ai sensi dell'art. 1453 cod.civ., deve essere dichiarato grave atteso che il signor , al momento della domanda, risultava moroso nel Persona_1
pagamento dei canoni dovuti negli anni 2021 e 2022 e nel periodo compreso tra il mese di agosto
2023 e il mese di febbraio 2024. A supporto di tale giudizio di gravità valga osservare che lo stesso legislatore della legge n. 392/1978, all'art. 5, qualifica come grave ai fini della risoluzione del contratto di locazione l'inadempimento del conduttore che per due mesi non abbia versato il canone di locazione (in ordine alla necessità che l'inadempimento grave sussista già al momento della domanda v. ex multis Cass. 26493/2022).
Il giudizio di gravità dell'inadempimento del convenuto contumace trova ulteriore supporto nella condotta di inadempimento protrattosi nel corso del giudizio;
parte ricorrente nella memoria del 13 marzo 2025 ha allegato anche la morosità nel pagamento di € 2.577,38 per le spese condominiali nel frattempo maturate. Tenuto conto dei pagamenti parziali da parte del conduttore, pari ad €
5.700,00, il debito maturato risulta pertanto pari ad € 21.093,93.
3.3. Dalla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento discende l'obbligo del conduttore di restituire immediatamente l'immobile locato, libero da persone e cose.
3.4. Vista la domanda formulata dal ricorrente, il convenuto contumace deve essere altresì condannato a pagare gli importi dovuti a titolo di canoni non pagati, fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento e dunque del decisum, visto il valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisoria, per compenso professionale
è liquidato l'importo di € 3.387,00, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione oggetto di causa, stipulato tra i ricorrenti e il convenuto in data il 1 aprile 2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bergamo il 20 aprile 2018 al protocollo n.180420101085743630.
2. Condanna il convenuto a rilasciare immediatamente libero da persone e cose l'immobile oggetto del contratto di locazione di cui al capo 1 del presente dispositivo, sito in Pedrengo, via F.lly Kennedy n. 11/d, categoria catastale C/1, foglio 6, mappale/particella 2121, subalterno 702, rendita catastale € 1.109,45; categoria catastale C/2, foglio 6, mappale/particella 2772, subalterno 15, rendita catastale € 225,74.
3. Condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente la somma di € 21.093,93 a titolo di canoni di locazione e di spese condominiali non pagati, oltre agli ulteriori canoni di locazione e alle ulteriori spese condominiali a scadere sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile. 4. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in
€ 3.387,00 per compenso professionale, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA.
Bergamo, 15 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza del 25 febbraio 2025, vista la memoria difensiva depositata da parte ricorrente il 13 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7066/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Cadonati, Parte_1 C.F._1 ettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
, , Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta contumace
Motivi in fatto e in diritto
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum.
1. Prospettazione difensiva del ricorrente. ha chiesto al Tribunale di Bergamo di Parte_1
accertare la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione stipulato il 1 aprile 2018 con
(il contratto è prodotto sub doc. 1). Persona_1
2. Contumacia del convenuto. è rimasto contumace nel corso del processo. Persona_1
3. Accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento. La domanda formulata dal ricorrente è fondata e pertanto deve essere accolta.
3.1. Il ricorrente ha soddisfatto sia l'onere della prova posto a suo carico dal disposto dell'art. 2697,
I comma cod.civ. sia l'onere di allegazione dell'inadempimento del convenuto (in questo senso cfr.
Cass. Sezioni Unite n.13533/2001). Il signor ha infatti offerto prova del titolo contrattuale, Pt_1
avendo prodotto il contratto di locazione sub doc. 1; ha altresì allegato in modo puntuale l'intervenuto inadempimento atteso che ha dedotto nel ricorso il mancato pagamento, al momento della domanda, di € 15.500,00 a titolo di canoni di locazione ed € 2.716,55 a titolo di spese condominiali, per un importo complessivo di € 20.716,00.
3.2. L'inadempimento del convenuto, ai sensi dell'art. 1453 cod.civ., deve essere dichiarato grave atteso che il signor , al momento della domanda, risultava moroso nel Persona_1
pagamento dei canoni dovuti negli anni 2021 e 2022 e nel periodo compreso tra il mese di agosto
2023 e il mese di febbraio 2024. A supporto di tale giudizio di gravità valga osservare che lo stesso legislatore della legge n. 392/1978, all'art. 5, qualifica come grave ai fini della risoluzione del contratto di locazione l'inadempimento del conduttore che per due mesi non abbia versato il canone di locazione (in ordine alla necessità che l'inadempimento grave sussista già al momento della domanda v. ex multis Cass. 26493/2022).
Il giudizio di gravità dell'inadempimento del convenuto contumace trova ulteriore supporto nella condotta di inadempimento protrattosi nel corso del giudizio;
parte ricorrente nella memoria del 13 marzo 2025 ha allegato anche la morosità nel pagamento di € 2.577,38 per le spese condominiali nel frattempo maturate. Tenuto conto dei pagamenti parziali da parte del conduttore, pari ad €
5.700,00, il debito maturato risulta pertanto pari ad € 21.093,93.
3.3. Dalla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento discende l'obbligo del conduttore di restituire immediatamente l'immobile locato, libero da persone e cose.
3.4. Vista la domanda formulata dal ricorrente, il convenuto contumace deve essere altresì condannato a pagare gli importi dovuti a titolo di canoni non pagati, fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento e dunque del decisum, visto il valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisoria, per compenso professionale
è liquidato l'importo di € 3.387,00, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione oggetto di causa, stipulato tra i ricorrenti e il convenuto in data il 1 aprile 2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bergamo il 20 aprile 2018 al protocollo n.180420101085743630.
2. Condanna il convenuto a rilasciare immediatamente libero da persone e cose l'immobile oggetto del contratto di locazione di cui al capo 1 del presente dispositivo, sito in Pedrengo, via F.lly Kennedy n. 11/d, categoria catastale C/1, foglio 6, mappale/particella 2121, subalterno 702, rendita catastale € 1.109,45; categoria catastale C/2, foglio 6, mappale/particella 2772, subalterno 15, rendita catastale € 225,74.
3. Condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente la somma di € 21.093,93 a titolo di canoni di locazione e di spese condominiali non pagati, oltre agli ulteriori canoni di locazione e alle ulteriori spese condominiali a scadere sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile. 4. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in
€ 3.387,00 per compenso professionale, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA.
Bergamo, 15 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo