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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 13/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 87/2019, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Arezzo, Via Trento Parte_1 C.F._1
e Trieste n. 8, presso lo studio dell'Avv. LORENZO LORENZONI che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
contro
già , rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Corso Controparte_3
Carducci n. 34, presso lo studio dell'avv. PAOLO MASCAGNI che la rappresenta e difende giusta allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e
CP_4
CONVENUTO CONTUMACE
Nonché
(C.F. ), in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in CP_5 P.IVA_1
, via XX Settembre n. 126, presso lo studio dell'avv. Elena Ricci Armani che la rappresenta e CP_2
difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della proceduta esecutiva n. 125/2017
R.G.EI.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 24.9.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva il giudizio di merito Parte_1
dell'opposizione all'esecuzione dalla stessa formulata, all'esito dell'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare emessa dal GE in data 16.10.2018, deducendo l'impignorabilità della sua quota di proprietà
dei beni staggiti in quanto dalla stessa già destinata, in epoca precedente alla trascrizione del pignoramento, alla costituzione di un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia,
registrato il 6.3.2000 e trascritto il 9.3.2000 al n.
3.587 di Registro generale ed al n.
2.429 di Registro
particolare, annotato a margine dell'atto di matrimonio.
In particolare, deduceva che:
- CA CR FI S.p.a. fosse a conoscenza della costituzione dei beni nel fondo patrimoniale, tanto da aver convenuto in giudizio i coniugi e al fine di sentir CP_4 Pt_1
dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto di costituzione del fondo del 25.2.2000;
- la domanda di simulazione e/o di revocatoria dell'atto, inizialmente accolta dal Tribunale di
Arezzo con sentenza del 2.2.2006, è stata definitivamente rigettata nei confronti della Sig.ra dalla Corte d'Appello di FI con sentenza n. 1054 del 25.7.2012 divenuta Parte_1
definitiva;
- CA CR FI S.p.a., nonostante la sentenza emessa dalla Corte d'Appello avviava esecuzione forzata nei confronti di entrambi i coniugi in forza di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del solo CP_4
Chiedeva, dunque, “dichiarare l'impignorabilità della quota spettante alla Sig.ra dei beni Parte_1
immobili sottoposti ad esecuzione e quindi l'inefficacia del pignoramento eseguito dalla CA CR FI
S.p.a. in danno della Sig.ra con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari Parte_1
della Provincia di Grosseto di procedere, con esonero di ogni responsabilità, alla cancellazione dello stesso,
trascritto in data 24.5.2017 al n.
6.507 di Registro generale ed al n.
4.897 di Registro particolare”.
Si costituiva già chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2
della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, giacché il creditore provvedeva a sottoporre ad esecuzione l'intera nuda proprietà del compendio in ragione del regime patrimoniale della comunione legale scelto dai coniugi.
All'udienza del 21.5.2019 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 9.3.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo rinvii disposti ex officio, assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 27.6.2023 le parti precisavano le conclusioni e con ordinanza del 28.6.2023 veniva concesso termine alle parti per integrare il contraddittorio nei confronti di debitore esecutato nella procedura n. CP_4
125/2017, quale litisconsorte necessario.
All'udienza del 2.4.2024, dichiarata la contumacia di la causa veniva rinviata per la CP_4
precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.9.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per quanto di seguito motivato.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che la costituzione del fondo patrimoniale determina un effetto segregativo patrimoniale dei beni conferiti che sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Invero, l'art. 170 c.c. stabilisce che l'azione esecutiva sui beni conferiti nel fondo è impedita per quei "debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".
Il creditore, dunque, qualora il fondo sia stato regolarmente costituito e annotato sull'atto di matrimonio, come è nel caso di specie, non può agire esecutivamente su detti beni se: a) il debito è
insorto per il soddisfacimento di scopi estranei ai bisogni della famiglia;
b) il creditore stesso ne era a conoscenza all'atto della stessa insorgenza del debito. In siffatte ipotesi, invero, il creditore dovrà
procedere con l'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che il creditore opposto CA CR FI in epoca antecedente all'introduzione dell'esecuzione forzata in oggetto, proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c.,
chiedendo dichiararsi l'inefficacia del fondo patrimoniale in oggetto, costituito dai coniugi e CP_4
che veniva accolta dal Tribunale di Arezzo con sentenza del 2.2.2006. Successivamente con Pt_1 sentenza n. 1054 del 25.7.2012, divenuta definitiva, la Corte d'Appello di FI, respingeva l'appello proposto dal e accoglieva l'appello proposto dalla rigettando la domanda di CP_4 Pt_1
inefficacia ex art. 2901 c.c. nei solo confronti dell'odierna attrice.
Ciò premesso, occorre, inoltre, rilevare che risulta non contestato da un lato che il compendio pignorato fosse in regime di comunione legale dei beni e, dall'altro, che il creditore opposto abbia provveduto ad avviare l'esecuzione sull'intera nuda proprietà del compendio, quale creditore del solo CP_4
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, “dalla
disciplina della comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione
ordinaria. Questa è una comunione per quote, quella è una comunione senza quote;
nell'una le quote sono
oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. ex art. 2825 cod. civ.) e delimitano il potere di
disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103); nell'altra i coniugi non sono individualmente titolari
di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della
comunione (arg. ex art. 189, secondo comma). Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale,
ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai
creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri
beni personali verso i creditori della comunione (art. 190), e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione,
l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194). […] la comunione legale tra coniugi
è una comunione senza quote (o «a mani riunite»)” (cfr. da ultimo Cass. n. 9536/2023 che richiama in motivazione Corte Cost. sent. n. 311 del 17/3/1988).
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (cfr. Cass. Civ. n. 6575/2013 alla quale hanno poi aderito anche le decisioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11175 del 29/05/2015, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6230
del 31/03/2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28526 del 08/11/2018, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18771 del
12/07/2019, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12879 del 13/05/2021, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20845 del
21/07/2021, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22210 del 04/08/2021, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 150 del
04/01/2023, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023 e Cass n. 9536 cit.). Dal predetto orientamento si ricava, dunque, che nell'ambito dell'esecuzione forzata il bene in comunione legale va necessariamente aggredito per l'intero, con conseguente soggezione ad espropriazione anche del coniuge non debitore. La vendita coattiva, dunque, avrà ad oggetto il compendio come pignorato per l'intero.
Occorre, dunque, valutare alla luce del motivo di opposizione proposto, l'interazione tra questo quadro ricostruttivo e la declaratoria di inefficacia del fondo patrimoniale, come disposta con sentenza del Tribunale di Arezzo e parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di FI, la quale accogliendo il reclamo proposto dall'odierna attrice, ha rigettato la domanda di inefficacia nei soli confronti della Pt_1
Aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza n. 9536/2023 -
che ha affrontato proprio il caso di accoglimento parziale della domanda di inefficacia nei soli confronti di uno dei coniugi del fondo patrimoniale rispetto a un bene in comunione legale -, deve precisarsi che la sentenza della Corte d'Appello, prodotta da parte attrice, ha reso inefficace l'atto dispositivo su un piano meramente soggettivo, impedendo al solo di opporre (con CP_4
l'opposizione esecutiva) al creditore il vincolo del fondo patrimoniale. Diversamente, dalla pronuncia della Corte d'Appello deve desumersi che l'odierna attrice – in quanto esecutata (essendo stato assoggettato ad espropriazione forzata l'intero cespite di cui è comproprietaria solidale), ma non destinataria della statuizione della menzionata sentenza – è legittimata, ricorrendone i presupposti e le condizioni, ad opporre al creditore, col rimedio ex art. 615 cod. proc. civ., la limitazione (ex art. 170 cod. civ.) derivante dalla costituzione del fondo.
Ciò detto, tuttavia, l'opposizione è infondata, in quanto la declaratoria di inefficacia emessa nei soli confronti del non preclude al creditore di aggredire il cespite per l'intero proprio in ragione CP_4
della natura della comunione legale e dell'inesistenza di una quota del coniuge non esecutato.
Invero, l'eventuale pignoramento della “quota” a danno del solo comproprietario esecutato avrebbe inevitabilmente comportato una declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione non essendo possibile effettuare il pignoramento pro quota.
Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto della riduzione per la non complessità dell'attività istruttoria e dell'effettiva attività svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
he liquida in complessivi € 2.905,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e di CP_5
che liquida in complessivi € 4.711,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Grosseto lì 13 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 87/2019, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Arezzo, Via Trento Parte_1 C.F._1
e Trieste n. 8, presso lo studio dell'Avv. LORENZO LORENZONI che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
contro
già , rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Corso Controparte_3
Carducci n. 34, presso lo studio dell'avv. PAOLO MASCAGNI che la rappresenta e difende giusta allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e
CP_4
CONVENUTO CONTUMACE
Nonché
(C.F. ), in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in CP_5 P.IVA_1
, via XX Settembre n. 126, presso lo studio dell'avv. Elena Ricci Armani che la rappresenta e CP_2
difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della proceduta esecutiva n. 125/2017
R.G.EI.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 24.9.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva il giudizio di merito Parte_1
dell'opposizione all'esecuzione dalla stessa formulata, all'esito dell'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare emessa dal GE in data 16.10.2018, deducendo l'impignorabilità della sua quota di proprietà
dei beni staggiti in quanto dalla stessa già destinata, in epoca precedente alla trascrizione del pignoramento, alla costituzione di un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia,
registrato il 6.3.2000 e trascritto il 9.3.2000 al n.
3.587 di Registro generale ed al n.
2.429 di Registro
particolare, annotato a margine dell'atto di matrimonio.
In particolare, deduceva che:
- CA CR FI S.p.a. fosse a conoscenza della costituzione dei beni nel fondo patrimoniale, tanto da aver convenuto in giudizio i coniugi e al fine di sentir CP_4 Pt_1
dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto di costituzione del fondo del 25.2.2000;
- la domanda di simulazione e/o di revocatoria dell'atto, inizialmente accolta dal Tribunale di
Arezzo con sentenza del 2.2.2006, è stata definitivamente rigettata nei confronti della Sig.ra dalla Corte d'Appello di FI con sentenza n. 1054 del 25.7.2012 divenuta Parte_1
definitiva;
- CA CR FI S.p.a., nonostante la sentenza emessa dalla Corte d'Appello avviava esecuzione forzata nei confronti di entrambi i coniugi in forza di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del solo CP_4
Chiedeva, dunque, “dichiarare l'impignorabilità della quota spettante alla Sig.ra dei beni Parte_1
immobili sottoposti ad esecuzione e quindi l'inefficacia del pignoramento eseguito dalla CA CR FI
S.p.a. in danno della Sig.ra con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari Parte_1
della Provincia di Grosseto di procedere, con esonero di ogni responsabilità, alla cancellazione dello stesso,
trascritto in data 24.5.2017 al n.
6.507 di Registro generale ed al n.
4.897 di Registro particolare”.
Si costituiva già chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2
della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, giacché il creditore provvedeva a sottoporre ad esecuzione l'intera nuda proprietà del compendio in ragione del regime patrimoniale della comunione legale scelto dai coniugi.
All'udienza del 21.5.2019 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 9.3.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo rinvii disposti ex officio, assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 27.6.2023 le parti precisavano le conclusioni e con ordinanza del 28.6.2023 veniva concesso termine alle parti per integrare il contraddittorio nei confronti di debitore esecutato nella procedura n. CP_4
125/2017, quale litisconsorte necessario.
All'udienza del 2.4.2024, dichiarata la contumacia di la causa veniva rinviata per la CP_4
precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.9.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per quanto di seguito motivato.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che la costituzione del fondo patrimoniale determina un effetto segregativo patrimoniale dei beni conferiti che sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Invero, l'art. 170 c.c. stabilisce che l'azione esecutiva sui beni conferiti nel fondo è impedita per quei "debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".
Il creditore, dunque, qualora il fondo sia stato regolarmente costituito e annotato sull'atto di matrimonio, come è nel caso di specie, non può agire esecutivamente su detti beni se: a) il debito è
insorto per il soddisfacimento di scopi estranei ai bisogni della famiglia;
b) il creditore stesso ne era a conoscenza all'atto della stessa insorgenza del debito. In siffatte ipotesi, invero, il creditore dovrà
procedere con l'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che il creditore opposto CA CR FI in epoca antecedente all'introduzione dell'esecuzione forzata in oggetto, proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c.,
chiedendo dichiararsi l'inefficacia del fondo patrimoniale in oggetto, costituito dai coniugi e CP_4
che veniva accolta dal Tribunale di Arezzo con sentenza del 2.2.2006. Successivamente con Pt_1 sentenza n. 1054 del 25.7.2012, divenuta definitiva, la Corte d'Appello di FI, respingeva l'appello proposto dal e accoglieva l'appello proposto dalla rigettando la domanda di CP_4 Pt_1
inefficacia ex art. 2901 c.c. nei solo confronti dell'odierna attrice.
Ciò premesso, occorre, inoltre, rilevare che risulta non contestato da un lato che il compendio pignorato fosse in regime di comunione legale dei beni e, dall'altro, che il creditore opposto abbia provveduto ad avviare l'esecuzione sull'intera nuda proprietà del compendio, quale creditore del solo CP_4
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, “dalla
disciplina della comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione
ordinaria. Questa è una comunione per quote, quella è una comunione senza quote;
nell'una le quote sono
oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. ex art. 2825 cod. civ.) e delimitano il potere di
disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103); nell'altra i coniugi non sono individualmente titolari
di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della
comunione (arg. ex art. 189, secondo comma). Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale,
ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai
creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri
beni personali verso i creditori della comunione (art. 190), e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione,
l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194). […] la comunione legale tra coniugi
è una comunione senza quote (o «a mani riunite»)” (cfr. da ultimo Cass. n. 9536/2023 che richiama in motivazione Corte Cost. sent. n. 311 del 17/3/1988).
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (cfr. Cass. Civ. n. 6575/2013 alla quale hanno poi aderito anche le decisioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11175 del 29/05/2015, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6230
del 31/03/2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28526 del 08/11/2018, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18771 del
12/07/2019, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12879 del 13/05/2021, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20845 del
21/07/2021, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22210 del 04/08/2021, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 150 del
04/01/2023, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023 e Cass n. 9536 cit.). Dal predetto orientamento si ricava, dunque, che nell'ambito dell'esecuzione forzata il bene in comunione legale va necessariamente aggredito per l'intero, con conseguente soggezione ad espropriazione anche del coniuge non debitore. La vendita coattiva, dunque, avrà ad oggetto il compendio come pignorato per l'intero.
Occorre, dunque, valutare alla luce del motivo di opposizione proposto, l'interazione tra questo quadro ricostruttivo e la declaratoria di inefficacia del fondo patrimoniale, come disposta con sentenza del Tribunale di Arezzo e parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di FI, la quale accogliendo il reclamo proposto dall'odierna attrice, ha rigettato la domanda di inefficacia nei soli confronti della Pt_1
Aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza n. 9536/2023 -
che ha affrontato proprio il caso di accoglimento parziale della domanda di inefficacia nei soli confronti di uno dei coniugi del fondo patrimoniale rispetto a un bene in comunione legale -, deve precisarsi che la sentenza della Corte d'Appello, prodotta da parte attrice, ha reso inefficace l'atto dispositivo su un piano meramente soggettivo, impedendo al solo di opporre (con CP_4
l'opposizione esecutiva) al creditore il vincolo del fondo patrimoniale. Diversamente, dalla pronuncia della Corte d'Appello deve desumersi che l'odierna attrice – in quanto esecutata (essendo stato assoggettato ad espropriazione forzata l'intero cespite di cui è comproprietaria solidale), ma non destinataria della statuizione della menzionata sentenza – è legittimata, ricorrendone i presupposti e le condizioni, ad opporre al creditore, col rimedio ex art. 615 cod. proc. civ., la limitazione (ex art. 170 cod. civ.) derivante dalla costituzione del fondo.
Ciò detto, tuttavia, l'opposizione è infondata, in quanto la declaratoria di inefficacia emessa nei soli confronti del non preclude al creditore di aggredire il cespite per l'intero proprio in ragione CP_4
della natura della comunione legale e dell'inesistenza di una quota del coniuge non esecutato.
Invero, l'eventuale pignoramento della “quota” a danno del solo comproprietario esecutato avrebbe inevitabilmente comportato una declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione non essendo possibile effettuare il pignoramento pro quota.
Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto della riduzione per la non complessità dell'attività istruttoria e dell'effettiva attività svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
he liquida in complessivi € 2.905,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e di CP_5
che liquida in complessivi € 4.711,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Grosseto lì 13 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò