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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1944/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE ORDINARIA
In persona del giudice unico, d.ssa Tiziana Macrì, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1944 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza del 19.06.2025 e vertente
TRA
(già , C.F. , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorino Pasqualina Ethel giusta procura in atti
Appellante
E
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_1 CodiceFiscale_1
Assunta Pagano giusta procura in atti
Appellato
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa ex Controparte_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1123/2017 del Giudice di pace di Vibo Valentia emessa il 12.07.2017 e depositata in data 05/09/2017 nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. N. 24/2017.
CONCLUSIONI All'udienza del 19 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., i difensori delle parti concludevano come da note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione , già ha proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza n. 1123/2017 del Giudice di Pace di Vibo Valentia che ha accolto l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920090005209483000 relativa a contravvenzione per la violazione del Codice della Strada, annullando la cartella e condannando alle spese di lite l'agente di riscossione.
A tal fine ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui: a) non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire b) ha erroneamente ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore.
Ha chiesto, dunque, la riforma in toto della sentenza di primo grado con accogliento puntuale dei motivi di appello.
Con comparsa di costituzione e riposta si è costituito in giudizio eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello, in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Nonostante la regolarità della notifica, la non si è costituita, pertanto, se Controparte_3 ne dichiara la contumacia.
La causa veniva più volte rinviata dai giudici titolari del ruolo e successivamente dai GOP per incompetenza ratione materiae.
Divenuta assegnataria del fascicolo questo giudice rinviava alla udienza del 19.06.2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. In via preliminare è bene ricostruire la vicenda processuale che ha portato all'odierno giudizio.
In primo grado ha chiesto di “dichiarare l'illegittimità e la nullità del Controparte_1 provvedimento impugnato, per l'omessa notifica dell'atto presupposto in violazione degli artt. 201 e segg. Del Cds, omessa notifica della cartella esattoriale, nonché intervenuta prescrizione, per omessa indicazione del calcolo degli interessi e per carenza di potere;
per l'effetto dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento impugnata 13920090005209483000 e di ogni altro atto connesso o consequenziale ”, deducendo a fondamento della domanda: a) vizi afferenti l'omessa notifica della cartella di pagamento e del verbale di accertamento della sanzione amministrativa ad essa sotteso;
b) l'illegittima del provvedimento per intervenuta prescrizione.
Si è costituita in giudizio , deducendo la validità della notifica della cartella di Parte_2 pagamento opposta ed eccependo l'improcedibilità e inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione con conseguente annullamento della cartella di pagamento opposta.
3. Ciò posto, in via preliminare va rilevato che dall'esposizione dell'atto di citazione risulta che l'opposizione avanzata dal in primo grado, ha avuto ad oggetto l'estratto di ruolo e, solo in CP_1 via mediata, la cartella di pagamento ivi menzionata, di cui l'attore ha eccepito la mancata notifica e di esserne venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo (cfr. atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo mentre può impugnare il titolo esecutivo e cioè il ruolo, in ragione della diversa natura del “ruolo” (provvedimento proprio dell'ente impositore) e dell' “estratto” (mero documento informativo contenente gli elementi di un atto impositivo) che non contiene nessuna pretesa impositiva diretta o indiretta (cfr. tra tutte Sezioni Unite n.19704/2015). In altri termini, dunque, l'estratto di ruolo è atto interno all'Amministrazione da impugnare unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perché è solo da tale momento che sorge l'interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c.
Il legislatore è poi intervenuto con l'art. 3 bis del D.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione della l. n. 215/2021, aggiungendo all'art. 12 D.P.R. n. 602/1973, il comma 4 bis secondo cui:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile (...) Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, co. 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs n. 50/2016 oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a, del regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale disposizione riguarda anche la riscossione delle entrate extratributarie e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, come nel caso di specie.
La Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni unite n. 26283/2022, ha dichiarato applicabile la norma in parola anche ai processi pendenti, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, del D.l. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3 bis, inserito in sede di conversione della L. n. 215 del 2021, con il quale, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".
In altri termini, dunque, la mancanza dell'interesse ad agire, quale condizione dell'azione può essere accertata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio dal giudice, salvo la formazione del giudicato in esito alla decisione degli altri gradi di giudizio.
Nella fattispecie in esame, si ritiene che la questione dell'inammissibilità di una tutela anticipata in forza dello ius superveniens non sia coperta dal giudicato, atteso che, nonostante il giudice di primo grado abbia annullato la cartella di pagamento e condannato alle spese di lite, l'appellante ha CP_4 impugnato la sentenza del giudice di pace anche in merito a tali profili.
Ebbene, l'attore in primo grado non ha dedotto né dimostrato alcun pregiudizio derivatogli dall'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, sicché non era rinvenibile un suo interesse ad agire al fine di ottenere una tutela immediata in giudizio. Tale declaratoria rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello stante il principio della c.d. ragione più liquida (cfr. Cassazione n. 30745/2019, Sezioni Unite, n.11799/2017).
Per i motivi sopra esposti, la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Il sopravvenuto mutamento normativo nel corso del giudizio giustifica la compensazione delle spese sia di primo che di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del giudice di pace di pace di Vibo Valentia n.1123/2017, disattesa
[...] ogni contraria deduzione ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1123/2017 del Giudice di pace di Vibo Valentia emessa il 12.07.2017 e depositata in data 05.09.2017:
- Dichiara inammissibile l'opposizione promossa da in primo grado;
Controparte_1
-Compensa le spese di primo e secondo grado di giudizio.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 23.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE ORDINARIA
In persona del giudice unico, d.ssa Tiziana Macrì, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1944 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza del 19.06.2025 e vertente
TRA
(già , C.F. , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorino Pasqualina Ethel giusta procura in atti
Appellante
E
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_1 CodiceFiscale_1
Assunta Pagano giusta procura in atti
Appellato
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa ex Controparte_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1123/2017 del Giudice di pace di Vibo Valentia emessa il 12.07.2017 e depositata in data 05/09/2017 nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. N. 24/2017.
CONCLUSIONI All'udienza del 19 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., i difensori delle parti concludevano come da note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione , già ha proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza n. 1123/2017 del Giudice di Pace di Vibo Valentia che ha accolto l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920090005209483000 relativa a contravvenzione per la violazione del Codice della Strada, annullando la cartella e condannando alle spese di lite l'agente di riscossione.
A tal fine ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui: a) non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire b) ha erroneamente ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore.
Ha chiesto, dunque, la riforma in toto della sentenza di primo grado con accogliento puntuale dei motivi di appello.
Con comparsa di costituzione e riposta si è costituito in giudizio eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello, in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Nonostante la regolarità della notifica, la non si è costituita, pertanto, se Controparte_3 ne dichiara la contumacia.
La causa veniva più volte rinviata dai giudici titolari del ruolo e successivamente dai GOP per incompetenza ratione materiae.
Divenuta assegnataria del fascicolo questo giudice rinviava alla udienza del 19.06.2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. In via preliminare è bene ricostruire la vicenda processuale che ha portato all'odierno giudizio.
In primo grado ha chiesto di “dichiarare l'illegittimità e la nullità del Controparte_1 provvedimento impugnato, per l'omessa notifica dell'atto presupposto in violazione degli artt. 201 e segg. Del Cds, omessa notifica della cartella esattoriale, nonché intervenuta prescrizione, per omessa indicazione del calcolo degli interessi e per carenza di potere;
per l'effetto dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento impugnata 13920090005209483000 e di ogni altro atto connesso o consequenziale ”, deducendo a fondamento della domanda: a) vizi afferenti l'omessa notifica della cartella di pagamento e del verbale di accertamento della sanzione amministrativa ad essa sotteso;
b) l'illegittima del provvedimento per intervenuta prescrizione.
Si è costituita in giudizio , deducendo la validità della notifica della cartella di Parte_2 pagamento opposta ed eccependo l'improcedibilità e inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione con conseguente annullamento della cartella di pagamento opposta.
3. Ciò posto, in via preliminare va rilevato che dall'esposizione dell'atto di citazione risulta che l'opposizione avanzata dal in primo grado, ha avuto ad oggetto l'estratto di ruolo e, solo in CP_1 via mediata, la cartella di pagamento ivi menzionata, di cui l'attore ha eccepito la mancata notifica e di esserne venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo (cfr. atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo mentre può impugnare il titolo esecutivo e cioè il ruolo, in ragione della diversa natura del “ruolo” (provvedimento proprio dell'ente impositore) e dell' “estratto” (mero documento informativo contenente gli elementi di un atto impositivo) che non contiene nessuna pretesa impositiva diretta o indiretta (cfr. tra tutte Sezioni Unite n.19704/2015). In altri termini, dunque, l'estratto di ruolo è atto interno all'Amministrazione da impugnare unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perché è solo da tale momento che sorge l'interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c.
Il legislatore è poi intervenuto con l'art. 3 bis del D.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione della l. n. 215/2021, aggiungendo all'art. 12 D.P.R. n. 602/1973, il comma 4 bis secondo cui:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile (...) Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, co. 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs n. 50/2016 oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a, del regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale disposizione riguarda anche la riscossione delle entrate extratributarie e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, come nel caso di specie.
La Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni unite n. 26283/2022, ha dichiarato applicabile la norma in parola anche ai processi pendenti, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, del D.l. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3 bis, inserito in sede di conversione della L. n. 215 del 2021, con il quale, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".
In altri termini, dunque, la mancanza dell'interesse ad agire, quale condizione dell'azione può essere accertata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio dal giudice, salvo la formazione del giudicato in esito alla decisione degli altri gradi di giudizio.
Nella fattispecie in esame, si ritiene che la questione dell'inammissibilità di una tutela anticipata in forza dello ius superveniens non sia coperta dal giudicato, atteso che, nonostante il giudice di primo grado abbia annullato la cartella di pagamento e condannato alle spese di lite, l'appellante ha CP_4 impugnato la sentenza del giudice di pace anche in merito a tali profili.
Ebbene, l'attore in primo grado non ha dedotto né dimostrato alcun pregiudizio derivatogli dall'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, sicché non era rinvenibile un suo interesse ad agire al fine di ottenere una tutela immediata in giudizio. Tale declaratoria rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello stante il principio della c.d. ragione più liquida (cfr. Cassazione n. 30745/2019, Sezioni Unite, n.11799/2017).
Per i motivi sopra esposti, la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Il sopravvenuto mutamento normativo nel corso del giudizio giustifica la compensazione delle spese sia di primo che di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del giudice di pace di pace di Vibo Valentia n.1123/2017, disattesa
[...] ogni contraria deduzione ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1123/2017 del Giudice di pace di Vibo Valentia emessa il 12.07.2017 e depositata in data 05.09.2017:
- Dichiara inammissibile l'opposizione promossa da in primo grado;
Controparte_1
-Compensa le spese di primo e secondo grado di giudizio.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 23.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì