Cass. civ., sez. II, sentenza 03/01/2025, n. 59
CASS
Sentenza 3 gennaio 2025

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In tema di comunione ereditaria, l'art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti lo "ius prelationis", in base al quale se uno di essi voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la proposta, per consentire loro di avvalersi della preferenza, sicché non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo previsto ex lege e, altresì, lo "ius retractionis", esercitabile dal partecipante verso il terzo acquirente della quota ereditaria ove sia stato violato il diritto di prelazione, per mancata notifica della proposta di alienazione ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto; si tratta, dunque, di diritti collegati ma distinti, aventi contenuto e soggetti passivi differenti, ciascuno dei quali è da considerarsi "terzo" rispetto al rapporto cui non partecipa, con conseguente esclusione della qualità di litisconsorte necessario dell'alienante nei giudizi di riscatto.

Commentario1

  • 1il regime impositivo
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 6 maggio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/01/2025, n. 59
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 59
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo