Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 12264
CASS
Sentenza 27 maggio 2009

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In tema di locazioni, l'azione di riscatto prevista dall'articolo 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, avendo natura reale, va indirizzata nei confronti del terzo acquirente, intestatario del bene locato, e di ogni successivo avente causa, ciò anche derivando dal secondo comma del suddetto articolo, che prescrive che, in caso di esercizio del diritto di riscatto, il retraente deve versare il prezzo all'acquirente o successivo avente causa, e non già al venditore, sostanzialmente estraneo al rapporto tra retraente e retrattato. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva dichiarato il subentro del retraente nel contratto di vendita, condizionatamente al pagamento del prezzo al locatario venditore, invece che al retrattato).

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  • 1Comproprietà di immobile locato e prelazione: a chi spetta la ''denuntiatio''?Accesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 30 novembre 2010
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 12264
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12264
Data del deposito : 27 maggio 2009

Testo completo