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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 798/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 798/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(Me), Via G. Verga n. 60, C.F. , domiciliato in Terme Vigliatore (Me), Via C.F._1
Nazionale n. 317, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Cicero, C.F. C.F._2
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
Vigliatore, Via Verga n. 53, C.F. , domiciliata in Terme Vigliatore in via C.F._3
Maceo n. 254, rappresentato e difeso dall'avv. Mandanici Vincenzo, C.F. C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12/6/2023 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
deducendo di essere “proprietario di un immobile adibito a magazzino, con antistante una corte di circa mq 30, ubicato in Terme Vigliatore, Via Verga n. 51, individuabile nel NCU al foglio 10 Part.
774 sub. 17, acquistato il 14.05.2015, con atto pubblico in Notar di Terme Vigliatore” Per_1
(pag. 1), che in data 21/6/2021, allorché si trovava nella propria corte, il “prima veniva Pt_1
verbalmente aggredito dalla IG.ra la quale, dal balcone, con una bottiglia di vetro che CP_1 minacciava di scagliare, proferiva i soliti insulti e minacce (“di qui non devi passare, se ti succede qualcosa peggio per te…allora ti chiudo dentro”); quindi, subito dopo, la passava per le vie CP_1
di fatto: scendeva in strada, parcheggiava la propria autovettura (una Ford Focus tg. DP940LV) davanti al cancello di ingresso, attraverso il quale dalla strada pubblica ci si immette nell'area comune e quindi si raggiunge la corte ed il magazzino dell'esponente, ed impediva così all'attore, al ed al che aveva regolarmente parcato il proprio autocarro all'interno della CP_2 CP_3 corte (per le operazioni di carico e scarico), di uscire” (pag. 3), che dopo quattro ore “la convenuta rimuoveva l'autovettura che aveva parcheggiato dietro il cancello principale di ingresso, per cui
l'esponente, e con il suo autocarro, potevano rimuovere il veicolo CP_4 Controparte_5 ed uscire dall'area in cui si erano trovati rinchiusi” (pag. 3), che pertanto sporgeva querela in virtù della quale veniva emesso decreto penale di condanna divenuto esecutivo il 18/7/2022 “con il quale la IG.ra , imputata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 610 c.p., e perciò Controparte_1 veniva condannata, in sostituzione della pena detentiva, alla pena di € 2.250,00 di multa, da pagarsi in rate mensili” (cfr. pag. 3). Chiedeva, pertanto, disporsi in suo favore il risarcimento per il danno morale subito, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2/10/2023 si costituiva , la quale Controparte_1 evidenziava “la bagatelarità e pretestuosità dell'atto di citazione, frutto presumibilmente dell'acredine che lo stesso attore ha confessato di nutrire nei confronti della convenuta per motivi di vicinato” (pag. 2) e che, inoltre, “Nei termini ricostruiti dallo stesso – che comunque Pt_1
poteva esercitare il proprio diritto di servitù a piedi – l'eventuale legittimato passivo sarebbe stato il Non si comprende in che termini e per quali ragioni, è il a chiedere il CP_3 Pt_1
risarcimento per un presunto fatto illecito che ha visto quale persona offesa eventualmente il proprietario del mezzo a cui sarebbe stato impedito di uscire. Il reato di cui all'art. 610 cp è un reato contro la persona ed il a cui non è stato impedito l'accesso, non ha titolo alcuno per Pt_1 pretendere un risarcimento comunque non dovuto per quanto si dirà di seguito” (pag. 4).
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
Giova in diritto ricordare che, per principio affermato in giurisprudenza, l'accertamento di un fatto come reato e, dunque, la condanna che ad esso consegue non sono di per sé sufficienti all'affermazione della titolarità in capo alla vittima del diritto al risarcimento del danno, dal momento che, per un verso, non tutti i reati producono un danno e che, per altro verso, l'accesso alla tutela risarcitoria è circoscritta ai soli pregiudizi che costituiscono conseguenza di un fatto illecito e che sono ad esso causalmente riconducibili. È, al riguardo, utile richiamare - tra le altre -
Cass. civ., sez. III, 14/02/2019, 4318, secondo cui “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al
"quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum"” (cfr. anche, Cass. civ., sez. III, 10/05/2018, n. 11269, secondo cui “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato
e provato, anche attraverso presunzioni semplici”; cfr. inoltre, nella giurisprudenza di merito, App.
Milano, sez. II, 18/11/2021, n. 3386, e Trib. Monza, sez. II, 09/02/2022, n. 300).
Orbene, nella specie è rimasta generica e, in ogni caso, non supportata da un adeguato compendio probatorio l'allegazione del danno del quale ha chiesto il risarcimento. Parte_1
Sul piano assertivo, in particolare, il danno è descritto come danno morale (“Conseguentemente, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, dovrà avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo probatorio mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e della condanna penale inflitta all'odierna convenuta, autrice del reato”: pag. 4 citazione), senza tuttavia l'indicazione delle conseguenze pregiudizievoli effettivamente patite in conseguenza della condotta criminosa ascritta a . Controparte_1
A pari conclusione deve pervenirsi alla luce della disamina delle prove documentali acquisite e di quelle orali escusse in corso di causa, non essendo stati formulati capitoli in parte qua e, dunque, essendo rimasta indimostrata la conseguenza dannosa concretamente subita per effetto dell'illecito per cui è causa. Né a tale scopo è sufficiente l'avvenuta emanazione del decreto penale di condanna, rimanendo sotto tale profilo irrilevante – per le ragioni esposte – la stessa definitività o meno dell'accertamento ivi contenuto (non vertendo il presente giudizio sul c.d. danno-evento, ma sulle conseguenze dannose del fatto di reato).
Invero, non vi sono ragioni per dubitare dell'effettivo dispiegarsi dei fatti nei termini allegati da parte attrice: la contestazione sotto tale profilo sollevata da è rimasta generica e, in CP_6
ogni caso, esso ha trovato riscontro nelle indagini espletate dalla Procura della Repubblica che hanno condotto all'adozione del decreto penale di condanna del 7/6/2022. A tale ultimo proposito, pur prescindendo dalle informazioni assunte dai militari delegati (cfr. i verbali allegati da parte attrice), è utile richiamare la produzione fotografica allegata (non specificamente contestata, che ritrae la macchina della convenuta parcheggiata in modo da ostacolare l'uscita del veicolo dal cortile) e il verbale di trascrizione del file video del 13/3/2022, in cui sono riportati i dialoghi CP_ registrati tra la il e il Anche la ridetta trascrizione, in particolare, rivela CP_1 Pt_1
l'infondatezza della domanda, dal momento che dalla sua lettura è possibile ricavare che Parte_1
non si è limitato a subire le invettive e le offese provenienti da , ma ha ad
[...] Controparte_1
esse risposto, di tal guisa smentendo la sussistenza di quella lesione della “libertà psichica della persona tutelato nei confronti di qualsiasi comportamento violento e intimidatorio in grado di esercitare una coartazione, sia diretta che indiretta, sulla libertà di volere o di agire di questa, in modo da costringerla a una certa azione, omissione o tolleranza” (pag. 2 nota dell'11/3/2025). Si aggiunga, poi, che la condotta illecita perpetrata da non ha tout court impedito Controparte_1
l'accesso o l'uscita dalla corte in cui si trovava il , avendo di fatto impedito solo l'uscita Pt_1
tramite il mezzo ivi parcato, con la conseguenza che anche sotto tale profilo è rimasta generica la deduzione del danno non patrimoniale subito.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata, non essendo stata fornita prova né del danno né della sua riconducibilità all'illecito controverso.
In ordine alle spese del giudizio, tenuto conto della rilevanza penale della condotta ascritta all'odierna convenuta, nonché delle difese da questa sollevate e smentite dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 798/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 18/03/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 798/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(Me), Via G. Verga n. 60, C.F. , domiciliato in Terme Vigliatore (Me), Via C.F._1
Nazionale n. 317, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Cicero, C.F. C.F._2
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
Vigliatore, Via Verga n. 53, C.F. , domiciliata in Terme Vigliatore in via C.F._3
Maceo n. 254, rappresentato e difeso dall'avv. Mandanici Vincenzo, C.F. C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12/6/2023 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
deducendo di essere “proprietario di un immobile adibito a magazzino, con antistante una corte di circa mq 30, ubicato in Terme Vigliatore, Via Verga n. 51, individuabile nel NCU al foglio 10 Part.
774 sub. 17, acquistato il 14.05.2015, con atto pubblico in Notar di Terme Vigliatore” Per_1
(pag. 1), che in data 21/6/2021, allorché si trovava nella propria corte, il “prima veniva Pt_1
verbalmente aggredito dalla IG.ra la quale, dal balcone, con una bottiglia di vetro che CP_1 minacciava di scagliare, proferiva i soliti insulti e minacce (“di qui non devi passare, se ti succede qualcosa peggio per te…allora ti chiudo dentro”); quindi, subito dopo, la passava per le vie CP_1
di fatto: scendeva in strada, parcheggiava la propria autovettura (una Ford Focus tg. DP940LV) davanti al cancello di ingresso, attraverso il quale dalla strada pubblica ci si immette nell'area comune e quindi si raggiunge la corte ed il magazzino dell'esponente, ed impediva così all'attore, al ed al che aveva regolarmente parcato il proprio autocarro all'interno della CP_2 CP_3 corte (per le operazioni di carico e scarico), di uscire” (pag. 3), che dopo quattro ore “la convenuta rimuoveva l'autovettura che aveva parcheggiato dietro il cancello principale di ingresso, per cui
l'esponente, e con il suo autocarro, potevano rimuovere il veicolo CP_4 Controparte_5 ed uscire dall'area in cui si erano trovati rinchiusi” (pag. 3), che pertanto sporgeva querela in virtù della quale veniva emesso decreto penale di condanna divenuto esecutivo il 18/7/2022 “con il quale la IG.ra , imputata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 610 c.p., e perciò Controparte_1 veniva condannata, in sostituzione della pena detentiva, alla pena di € 2.250,00 di multa, da pagarsi in rate mensili” (cfr. pag. 3). Chiedeva, pertanto, disporsi in suo favore il risarcimento per il danno morale subito, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2/10/2023 si costituiva , la quale Controparte_1 evidenziava “la bagatelarità e pretestuosità dell'atto di citazione, frutto presumibilmente dell'acredine che lo stesso attore ha confessato di nutrire nei confronti della convenuta per motivi di vicinato” (pag. 2) e che, inoltre, “Nei termini ricostruiti dallo stesso – che comunque Pt_1
poteva esercitare il proprio diritto di servitù a piedi – l'eventuale legittimato passivo sarebbe stato il Non si comprende in che termini e per quali ragioni, è il a chiedere il CP_3 Pt_1
risarcimento per un presunto fatto illecito che ha visto quale persona offesa eventualmente il proprietario del mezzo a cui sarebbe stato impedito di uscire. Il reato di cui all'art. 610 cp è un reato contro la persona ed il a cui non è stato impedito l'accesso, non ha titolo alcuno per Pt_1 pretendere un risarcimento comunque non dovuto per quanto si dirà di seguito” (pag. 4).
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
Giova in diritto ricordare che, per principio affermato in giurisprudenza, l'accertamento di un fatto come reato e, dunque, la condanna che ad esso consegue non sono di per sé sufficienti all'affermazione della titolarità in capo alla vittima del diritto al risarcimento del danno, dal momento che, per un verso, non tutti i reati producono un danno e che, per altro verso, l'accesso alla tutela risarcitoria è circoscritta ai soli pregiudizi che costituiscono conseguenza di un fatto illecito e che sono ad esso causalmente riconducibili. È, al riguardo, utile richiamare - tra le altre -
Cass. civ., sez. III, 14/02/2019, 4318, secondo cui “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al
"quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum"” (cfr. anche, Cass. civ., sez. III, 10/05/2018, n. 11269, secondo cui “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato
e provato, anche attraverso presunzioni semplici”; cfr. inoltre, nella giurisprudenza di merito, App.
Milano, sez. II, 18/11/2021, n. 3386, e Trib. Monza, sez. II, 09/02/2022, n. 300).
Orbene, nella specie è rimasta generica e, in ogni caso, non supportata da un adeguato compendio probatorio l'allegazione del danno del quale ha chiesto il risarcimento. Parte_1
Sul piano assertivo, in particolare, il danno è descritto come danno morale (“Conseguentemente, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, dovrà avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo probatorio mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e della condanna penale inflitta all'odierna convenuta, autrice del reato”: pag. 4 citazione), senza tuttavia l'indicazione delle conseguenze pregiudizievoli effettivamente patite in conseguenza della condotta criminosa ascritta a . Controparte_1
A pari conclusione deve pervenirsi alla luce della disamina delle prove documentali acquisite e di quelle orali escusse in corso di causa, non essendo stati formulati capitoli in parte qua e, dunque, essendo rimasta indimostrata la conseguenza dannosa concretamente subita per effetto dell'illecito per cui è causa. Né a tale scopo è sufficiente l'avvenuta emanazione del decreto penale di condanna, rimanendo sotto tale profilo irrilevante – per le ragioni esposte – la stessa definitività o meno dell'accertamento ivi contenuto (non vertendo il presente giudizio sul c.d. danno-evento, ma sulle conseguenze dannose del fatto di reato).
Invero, non vi sono ragioni per dubitare dell'effettivo dispiegarsi dei fatti nei termini allegati da parte attrice: la contestazione sotto tale profilo sollevata da è rimasta generica e, in CP_6
ogni caso, esso ha trovato riscontro nelle indagini espletate dalla Procura della Repubblica che hanno condotto all'adozione del decreto penale di condanna del 7/6/2022. A tale ultimo proposito, pur prescindendo dalle informazioni assunte dai militari delegati (cfr. i verbali allegati da parte attrice), è utile richiamare la produzione fotografica allegata (non specificamente contestata, che ritrae la macchina della convenuta parcheggiata in modo da ostacolare l'uscita del veicolo dal cortile) e il verbale di trascrizione del file video del 13/3/2022, in cui sono riportati i dialoghi CP_ registrati tra la il e il Anche la ridetta trascrizione, in particolare, rivela CP_1 Pt_1
l'infondatezza della domanda, dal momento che dalla sua lettura è possibile ricavare che Parte_1
non si è limitato a subire le invettive e le offese provenienti da , ma ha ad
[...] Controparte_1
esse risposto, di tal guisa smentendo la sussistenza di quella lesione della “libertà psichica della persona tutelato nei confronti di qualsiasi comportamento violento e intimidatorio in grado di esercitare una coartazione, sia diretta che indiretta, sulla libertà di volere o di agire di questa, in modo da costringerla a una certa azione, omissione o tolleranza” (pag. 2 nota dell'11/3/2025). Si aggiunga, poi, che la condotta illecita perpetrata da non ha tout court impedito Controparte_1
l'accesso o l'uscita dalla corte in cui si trovava il , avendo di fatto impedito solo l'uscita Pt_1
tramite il mezzo ivi parcato, con la conseguenza che anche sotto tale profilo è rimasta generica la deduzione del danno non patrimoniale subito.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata, non essendo stata fornita prova né del danno né della sua riconducibilità all'illecito controverso.
In ordine alle spese del giudizio, tenuto conto della rilevanza penale della condotta ascritta all'odierna convenuta, nonché delle difese da questa sollevate e smentite dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 798/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 18/03/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano