CA
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 352 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2022
promosso da
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore, elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo studio dell'avv. Marco Sino, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto d'appello, appellante
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Macciotta, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giulio Salomone per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di primo grado,
appellata
(C.F.: ) CP_2 C.F._1
appellato-contumace
OGGETTO: rapporti societari.
All'udienza del 13-12-2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2) in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1876/2022 del Tribunale di Cagliari, depositata in data 20-07-
2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado (- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in espositiva,
che ha illecitamente addebitato a la Parte_2 Pt_1
somma totale di euro 138.001,97 per costi di funzionamento non
dovuti della società e che di conseguenza tale somma non è dovuta
da a;
- per l'effetto condannare Pt_1 Parte_2 Parte_2
, nella persona del legale rappresentante pt a risarcire i danni
[...]
subìti da e, di conseguenza, a restituire a la Pt_1 Pt_1
somma di euro 138.001,97 già effettivamente trattenuta sui premi
relativi agli anni 2011 e 2012; - accertare e dichiarare che, in
relazione agli anni 2011, 2012 e 2013, non ha Parte_2
corrisposto a tutti i premi maturati e dovuti a norma di Pt_1
quanto previsto dall'art. 4 del regolamento consortile della soc.
- per l'effetto, condannare Parte_2 Parte_2
nella persona del legale rappresentante pt, a gare a la Pt_1
somma di euro 602.157,96 o quella maggiore o minore che verrà
accertata in corso di causa, dovuta per premi non pagati o pagati
parzialmente negli anni 2011, 2012 e 2013; - accertare e
dichiarare che nel periodo marzo/luglio 2013, Parte_2
ha omesso di consegnare a parte delle merci ordinate e, Pt_1
per l'effetto, condannarla a risarcire a i danni derivanti Pt_1
dall'inadempimento, quantificati nella somma di euro130.964,67
o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- condannare altresì a risarcire a Parte_2
i danni derivanti dalla perdita di clientela causati dalla Pt_1
mancata consegna delle merci ordinate, da quantificarsi in via
equitativa sulla base del valore delle merci non consegnate, del
calco di fatturato subìto da e dei margini medi di ricarico Pt_1
dalla stessa operati sulle merci vendute;
- condannare
[...]
a restituire a la somma di euro 68.609,00 versata Parte_2 Pt_1
all'atto di ingresso della stessa nella compagine sociale per la
sottoscrizione di 68.609 quote;
- rigettare la domanda
riconvenzionale proposta da perché infondata;
Parte_2
in mero subordine, accertare l'effettivo credito di nei Parte_2
confronti di e operare la compensazione;
- disporre, Parte_1
ai sensi dell'art. 1241 c.c., la compensazione, parziale o integrale,
delle opposte ragioni di debito e credito in essere tra e Pt_1
Parte_2
3) per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte 1) rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1876/2022,
pubblicata il 20-07-2022, mandando assolta da Parte_2
ogni avversa pretesa;
2) condannare al Parte_1
pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1876/2022 il Tribunale di Cagliari, accogliendo parzialmente le domande attrici e la domanda riconvenzionale, operata la compensazione tra le rispettive poste debitorie, condannava
[...]
al pagamento in favore di della residua Parte_1 Parte_2
somma di euro 415.314,71, oltre interessi come per legge sino al soddisfo;
le spese processuali e quelle di consulenza tecnica d'ufficio erano poste a carico di Pt_1
La conveniva in giudizio la per Parte_1 Parte_2
ottenere la condanna alla restituzione degli importi addebitati per costi consortili non dovuti, al pagamento dei premi effettivamente spettanti per gli anni 2011-2012-2013, al risarcimento dei danni per la mancata consegna di merce e per la lesione all'immagine commerciale nonché alla restituzione della somma di euro 68.609,00 versata all'ingresso nella compagine consortile.
L'attrice allegava che: -
-
-
-
era titolare di svariati punti vendita per l'esercizio al dettaglio di generi alimentari e in tale veste nell'anno 2001 aveva aderito alla cooperativa C.S. & D., poi trasformata in Parte_2
costituita in consorzio tra imprenditori affiliati al marchio Sigma,
cui redistribuiva le merci da essa acquistate e ritrasferiva i vantaggi economici (premi) tratti dall'acquisto da grosse quantità di merci verso la contribuzione alle spese da parte dei consorziati, come da regolamentazione consortile;
in particolare, il totale dei premi percepiti dal era CP_3
distribuito tra i soci sotto forma di storno (mediante emissione di nota di credito) con cadenza trimestrale “nella misura consentita
dalle disponibilità finanziarie derivanti dall'incasso dei premi dai
fornitori” (art. 4 regolamento);
il costo delle merci trasferite ai soci comprendeva un ricarico a titolo di utile d'impresa e un ulteriore ricarico a titolo di acconto sulle spese di gestione del;
se il totale dei ricarichi CP_3
applicati non era sufficiente a coprire i costi di gestione del
, il saldo residuo doveva essere addebitato ai soci CP_3
mediante compensazione con i premi erogati dai fornitori (art. 6
regolamento);
i pagamenti delle fatture del avvenivano tramite una CP_3
società di factoring. Tanto premesso, l'attrice deduceva che:
a) le aveva addebitato costi di gestione non contemplati Parte_2
dall'art. 4 regolamento e, segnatamente, le aveva imputato perdite derivanti da una serie di mancati incassi nei confronti di soci insolventi, che erano stati affidati in misura superiore al merito creditizio riconosciuto dal factor;
b) a partire dal 2011 DE PI aveva cessato di trasmettere prospetti completi degli acquisti effettuati e dei premi maturati,
limitandosi ad inviare saltuarie comunicazioni sui premi asseritamente cumulati, prive dei riscontri necessari alla verifica dei calcoli sottesi cosicché senza spiegazione era rimasto il minor importo dei premi distribuiti negli anni 2011-2012-2013;
c) non era stato adempiuto regolarmente l'approvvigionamento delle merci, con conseguente perdita di fatturato e danni all'immagine del punto vendita;
d) era dovuta la restituzione della somma di euro 68.609,00 versata all'atto dell'ingresso nella compagine consortile per l'acquisto di quote sociali.
La società , costituendosi, contestava (i) di essere tenuta a Parte_2
rifornire gli associati di tutte le merci previste nel listino, (ii) la correttezza del computo dei premi effettuato dall'attrice e la limitazione dei costi addebitati ai soci alle sole spese di gestione, dovendo invece ricomprendervi anche il risultato negativo dell'esercizio, come del resto confermato dall'approvazione dei bilanci a partire dal 2011 e dalla sottoscrizione di riconoscimento di debito riferita ai costi di esercizio
2011; proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della controparte al pagamento delle penali previste in regolamento per il caso di acquisto merci da terzi fornitori senza autorizzazione e della somma risultante a proprio credito dalle scritture contabili autenticate a titolo di prezzo delle merci fornite, detratto quanto dovuto alla per quote capitale sociale e premi maturati. Pt_1
La convenuta chiedeva inoltre la chiamata del terzo (in CP_2
proprio e quale legale rappresentante della , il quale aveva Pt_1
sottoscritto un riconoscimento di debito per merci ricevute da Parte_2
[...
.
Autorizzata la chiamata, si costituiva per contestare di aver CP_2
prestato garanzia personale per debiti di verso , Pt_1 Parte_2
sostenendo di aver sottoscritto un mero elenco di fatture esibitogli dal
, sul quale aveva chiesto la dilazione nel pagamento. CP_3
Nell'affrontare la questione se l'art. 4 del regolamento consortile contemplasse, tra i costi di gestione cui partecipavano i singoli soci, anche le perdite di esercizio, il tribunale aderiva all'interpretazione esposta dall'attrice, secondo la quale i costi di funzionamento della società
consortile, ripartiti tra i soci mediante compensazione con i premi agli stessi stornati (v. artt. 4 e 6 regolamento), erano costituiti soltanto dalle spese sopportate per il funzionamento del e per l'erogazione dei CP_3
servizi ai soci e ciò in ragione della natura e della finalità del CP_3
(senza fine di lucro), il quale svolgeva attività in favore dei consorziati e sopportava le spese necessarie alla propria amministrazione (gestione ordinaria, utenze, dipendenti, etc.) ed alla fornitura di merci (acquisto e distribuzione); erano invece esclusi gli eventuali e ulteriori oneri derivanti da attività diverse e/o da operazioni straordinarie, non connesse al servizio reso ai soci e quindi slegati da quel meccanismo di interdipendenza e compensazione previsto tra i costi derivanti dall'attività di distribuzione e i premi ricavati dall'acquisto delle merci distribuite.
Così ricostruita la fattispecie, osservava il collegio giudicante di primo grado che non risultava intervenuta alcuna valida modifica del regime stabilito dal regolamento neppure ricavabile dalla delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 2011. Al riguardo il tribunale premetteva che dal verbale emergeva che ai soci non erano state fornite informazioni corrette circa l'obbligo di contribuzione alle perdite mediante il meccanismo di compensazione con i premi e concludeva che l'approvazione del bilancio - in cui erano appostati crediti verso soci per corrispondenti perdite - non implicava contestuale approvazione di una modifica del regolamento sociale, corrispondente all'obbligo dei soci di partecipare alle perdite dell'ente consortile, che non risultava peraltro inserita nell'ordine del giorno e non poteva quindi assurgere ad oggetto della decisione secondo la serie procedimentale prevista dall'art. 2366 c.c.;
escludeva altresì che siffatta volontà potesse desumersi implicitamente o tacitamente dall'assunzione della delibera, il cui oggetto doveva essere espressamente enunciato per consentire la corretta ed efficace espressione del voto. Inoltre, il carattere informativo del bilancio restringeva il perimetro dell'approvazione alla ricognizione dei valori di reddito e di capitale ivi esposti e mal si prestava a raccogliere manifestazioni implicite di volontà dell'assemblea circa diritti e obblighi dei partecipanti.
Per gli stessi motivi, secondo il primo giudice, i soci non erano onerati dell'impugnativa della delibera per far valere l'inesistenza di modifiche al regolamento, ab origine non sottoposte alla deliberazione assembleare neanche considerando la sottoscrizione del “Riepilogo dati premi di fine anno e conguaglio costi”, valevole come ricognizione di debito ma pur sempre contestabile sotto il profilo della mancanza del rapporto fondamentale, che doveva ritenersi mai sorto, non avendo gli amministratori correttamente informato i soci circa l'esistenza di un obbligo di contribuire alle perdite, che - per quanto astrattamente compatibile con l'interesse dei soci di mantenere l'agibilità economica e finanziaria del - non risultava deliberato. CP_3
La diversa interpretazione offerta dalla convenuta non era supportata,
rimarcava il tribunale, dall'ordinanza cautelare emessa dal medesimo ufficio in altra controversia, nella quale si era semplicemente osservato che astrattamente nulla vietava ai soci di assumersi anche l'onere delle perdite,
con ciò non affermando - tenendo conto anche della natura del provvedimento - che con la delibera di approvazione del bilancio era stata assunta anche tale decisione.
Dall'accoglimento del capo di domanda attrice volto ad accertare l'inesistenza dell'obbligo dei soci di contribuire alle perdite del CP_3
il collegio di primo grado faceva discendere il rigetto della domanda rivolta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio per il ricalcolo dei premi dovuti a nonché per determinare l'entità del credito oggetto di Pt_1
riconvenzionale, il tribunale respingeva le contestazioni formulate dall'attrice alle risultanze peritali: - la prima non teneva conto dell'assenso dato da entrambe le parti all'utilizzo dei prospetti elaborati da dai quali emergeva il saldo delle fatture non pagate Parte_3
da e retrocesse dal factor a;
- la seconda, vertente Pt_1 Parte_2
sul mancato conteggio dei pagamenti successivamente eseguiti sulle fatture retrocesse, era tardivamente formulata solo con la comparsa conclusionale;
- la terza, riferita al consenso espresso sull'utilizzo dei prospetti e non ad altri movimenti e/o fatture, appariva Parte_3
confusa e strumentale a fronte del risultato cui era giunto il c.t.u. nel determinare il credito residuo (euro 646.264,22) di PI facendo Pt_2 riferimento ai prospetti , acquisiti consensualmente, ed alle Parte_3
fatture per forniture dirette, detraendo quanto riportato nelle note di credito e fatture per forniture dirette, come meglio spiegato dal c.t.u. nella relazione finale.
Il tribunale recepiva quindi la determinazione dei premi ricalcolati dal c.t.u. secondo il criterio della media aritmetica, accettato dalle parti nel corso dell'espletamento delle risultanze peritali e ritenuto congruo in base al dato storico dei premi versati.
Era altresì accolta la domanda di restituzione della quota, il cui valore era già riconosciuto da all'atto del recesso. Parte_2
Era invece respinta la domanda di risarcimento del danno sul presupposto che, sebbene la prova testimoniale confermasse la ricorrenza dei c.d.
inevasi, fosse rimasta indimostrata la qualità, la quantità e il prezzo della merce non consegnata, la cui precisa consistenza era onere dell'attrice dimostrare;
la carenza probatoria circa l'effettiva incidenza del mancato rifornimento di tutta la merce ordinata sul guadagno dell'attività
commerciale, concludeva il primo giudice, non poteva essere supplita da una consulenza tecnica meramente esplorativa.
In conclusione, il tribunale, nell'accertare i rispettivi rapporti di credito/debito tra le parti, quantificava in euro 415.314,71 il credito residuo di nei confronti di al netto delle voci Parte_2 Pt_1 indebitamente registrate dall'ente consortile e con esclusione delle penali rivendicate dalla convenuta per approvvigionamento presso terzi senza autorizzazione, di cui non erano provati i presupposti ed, in particolare,
che si trattasse delle merci inserite nel format di ciascun punto vendita.
Avverso tale decisione ha proposto appello la poi Parte_1
, deducendo (i) l'erronea e Parte_1
arbitraria quantificazione del credito di dal c.t.u. e Controparte_4
recepita dal tribunale, avendo l'attrice in riconvenzione mancato di specificare le fatture insolute contenute nel generico elenco di fatture prodotto, nel quale erano inserite anche fatture già pagate e fatture in cui erano ricompresi gli addebiti per perdite di esercizio, ed avendo l'ausiliario utilizzato come saldo dei rapporti dare/avere tra le parti il prospetto di delle fatture retrocesse alla data del 3-08-2013 (ovvero Parte_3
delle fatture che il socio non aveva pagato al factor e che erano state restituite al cedente) nonostante il relativo importo fosse superiore a quanto indicato dalla stessa convenuta nella memoria istruttoria e fosse superato dai pagamenti intervenuti successivamente al 3-08-2013 e documentati in atti;
la decisione impugnata non teneva conto di questo dato, diffusamente esplicitato nella comparsa conclusionale senza incorrere in preclusioni rispetto alle osservazioni formulate alla bozza di perizia, trattandosi di argomentazioni difensive;
(ii) l'erronea applicazione del criterio di media aritmetica utilizzato per la rideterminazione dei premi spettanti alla consorziata, in quanto viziato dal dato di partenza nel quale erano confusi anche i dati contestati delle annualità del 2011 e 2012 invece di fare riferimento alle annualità precedenti (2007-2010) nelle quali non era presente la voce delle perdite;
(iii) l'errata applicazione dell'onere della prova nella pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, avendo, da un lato, l'attrice quantificato la perdita di fatturato derivante dalla mancata fornitura di merci e, dall'altro, la convenuta riconosciuto l'esistenza di inevasi senza contestare i dati contabili prodotti dalla controparte;
(iv) la violazione dell'art. 91 c.p.c. laddove il tribunale poneva le spese processuali a carico dell'attrice, vittoriosa su tutte le domande proposte rispetto al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta.
Si è costituita resistendo all'appello e chiedendo la Parte_2
conferma della sentenza di primo grado.
L'appellata ha obiettato che l'utilizzo dei prospetti delle fatture retrocesse dal factor al , in quanto non pagate dai soci, veniva assentito dalle CP_3
parti nel corso del procedimento peritale;
in particolare, dalle comunicazioni del 27-03-2013, 4-02-2014 e 24-02-2014 Parte_3
emergeva quali fatture emesse dal dopo il 3-08-2013 erano state CP_3
retrocesse, evidentemente tenendo conto anche dei pagamenti eseguiti nelle more da Essedue tra settembre e ottobre 2013, la cui imputazione non risultava dalla documentazione prodotta. Per quanto riguarda la ricostruzione dei premi, stante la mancata produzione della documentazione necessaria da parte di il ricorso Pt_1
al criterio semplificato della media aritmetica - accettato dalle parti avanti al c.t.u. - consentiva una determinazione approssimativa, ma congrua,
considerata la ricorrenza di diverse variabili (caratteristiche dei prodotti,
dimensioni del punto vendita, etc.).
ritualmente citato, non si è costituito, restando contumace. CP_2
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale riconosceva un credito a favore di Parte_2
nonostante la domanda riconvenzionale risultasse indeterminata nel suo ammontare, avendo la convenuta dapprima quantificato il proprio credito in misura pari ad euro 809.631,04 e poi modificato la domanda con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., precisando che il credito vantato ammonterebbe a totali euro 1.083.068,66; inoltre, la domanda non sarebbe suffragata da sufficiente e univoca documentazione, avendo la convenuta prodotto un elenco di 761 fatture e note di credito, una serie di libri fiscali e ulteriori fatture ivi comprese quelle di addebito per perdite di esercizio,
per la maggior parte delle quali l'attrice e il terzo chiamato dimostravano l'avvenuto pagamento. L'appellante ha segnalato inoltre che il criterio utilizzato dal c.t.u. per determinare il credito di da forniture di merci - e cioè il Parte_2
ricorso ai prospetti delle fatture retrocesse dal factor - non teneva conto del pagamento di complessive euro 157.034,88 avvenuto in data successiva al
3-08-2013.
Il motivo è complessivamente infondato.
In disparte che nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione la convenuta chiedeva in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento di euro 809.631,04, comprensivo di tutte le voci azionate,
ovvero dell'importo maggiore o minore che dovesse risultare accertato in
corso di causa, nella memoria istruttoria la convenuta si limitava ad affermare che dalle scritture contabili autenticate emergeva un credito per fornitura merce di euro 593.866,60 senza modificare e/o ridurre l'ammontare del credito già richiesto fino alla precisazione delle conclusioni, ove era recepito il dato accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Il criterio utilizzato dal c.t.u. per individuare quali fatture per fornitura merci fossero rimaste impagate, stante l'imponente mole di transazioni avvenute (circa 12.000 l'anno per oltre 140.000 movimentazioni contabili), riceveva l'adesione del c.t. di parte attrice. Invero, esaminate tutte le fatture emesse dal fino al 2-08-2013, CP_3
cedute per l'incasso a e regolarmente saldate da Parte_3 Pt_1
l'ausiliario ricavava dai prospetti comunicati da Parte_3
rispettivamente in data 27-09-2013, 4-02-2014 e 24-02-2014 le fatture per fornitura merce emesse dal dopo il 3-08-2013 e retrocesse per CP_3
mancato pagamento per un totale di euro 614.368,45, cui aggiungeva gli importi delle fatture per forniture dirette, escluse quelle espunte con note di credito, per un totale di euro 646.264,22.
Il diverso importo di euro 543.799,82 - somma vicina a quella indicata nella memoria 183 in primo grado - era riscontrato dal c.t.u. quale credito residuo ma previa detrazione dei premi (v. risposta alle osservazioni pag.
36 e 37 relazione peritale), concetto diverso dal credito complessivo a titolo di prezzo delle merci fornite a Essedue.
Invece, l'importo di euro 614.368,45 verificato dall'ausiliario era calcolato sulla base dell'elenco delle fatture retrocesse dal factor, in quanto rimaste impagate a settembre 2013 e a febbraio/marzo 2014.
Sull'utilizzo di tale elenco non vi era contrasto con i consulenti di parte (e i legali, riferiva il c.t.u. a pag. 12 della relazione scritta), i quali non individuavano, tra le fatture dichiarate insolute dal factor, e retrocesse a settembre 2013 e a febbraio-marzo 2014, fatture saldate a Parte_3
nei mesi di settembre-ottobre 2013. L'argomentazione svolta dall'attrice nella comparsa conclusionale circa l'esecuzione di pagamenti per euro 157.000,00, di cui il c.t.u. non avrebbe tenuto conto nella determinazione del credito per fornitura di merce, a stretto rigore non costituisce mera difesa – come sostenuto dall'appellante
– avendo egli eccepito dopo la conclusione del procedimento peritale fatti estintivi del credito non sottoposti al c.t.u. nel contraddittorio delle parti.
In ogni caso, a voler concedere che, trattandosi di documenti tempestivamente versati in causa (dal terzo chiamato) a sostegno di una generica eccezione di pagamento, il rilievo sulle conclusioni esposte dal c.t.u. potesse essere svolto anche nelle memorie finali, si deve osservare che le poste a debito verso , registrate negli estratti di conto Parte_3
corrente tra settembre e ottobre 2013 (v. doc. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 del fascicolo di ), non riportano alcuna imputazione e non sono quindi Pt_1
direttamente riferibili ad alcuna delle fatture retrocesse;
neppure è
ricostruibile in via presuntiva un riferimento indiretto: il versamento di euro 20.000,00 in data 30-09-2013, di euro 20.000,00 il 7-10-2013, di euro
20.000,00 il 21-10-2013, di euro 77.034,00 il 2-10-2013 non trovano corrispondenza nelle cifre esposte nelle fatture elencate nella comunicazione del 27-09-2013 (in scadenza tra settembre Parte_3
e ottobre 2013), ove si dava atto che per i crediti indicati nell'allegato si doveva ritenere risolta la cessione e gli eventuali pagamenti successivi avrebbero dovuto essere inviati al cedente, e neanche nelle fatture allegate alle comunicazioni di analogo tenore del 4-02-2014 e del 24-02-2014 (in scadenza tra ottobre 2013 e gennaio 2014).
Con il secondo motivo l'appellante si è doluta della metodologia utilizzata dal c.t.u. nella quantificazione dei premi spettanti per le annualità in contestazione, rilevando che, pur concordando sul ricorso alla media aritmetica dei premi maturati negli anni precedenti, dal calcolo dovevano espungersi le annualità 2011 e 2012 in quanto i relativi dati erano viziati dall'indebita appostazione di componenti negative non assimilabili ai costi di gestione.
La doglianza non ha pregio.
Il calcolo dei premi annuali, eseguito dal c.t.u. in accordo con i c.t. di entrambe le parti, risulta effettuato - al lordo di qualsiasi addebito per contribuzione spese - in termini percentuali sugli acquisti nell'anno; in particolare, l'ausiliario spiegava (v. pag. 20-21, 46-47 relazione) che il calcolo dei premi era effettuato dal mediante un programma CP_3
informatico nel quale erano inseriti tutti i contratti di acquisto e la premialità spettante in relazione a ciascuna tipologia di referenza ed alle quantità acquistate (“Una volta determinato l'ammontare dei premi
maturati dal nei confronti di ogni singolo fornitore, il CP_3
programma, utilizzando un particolare algoritmo, a sua volta, sulla base
degli acquisti fatti dai clienti, ribaltava i premi, per la quota spettante, a
ciascun socio o affiliato”). Calcolata l'incidenza media dei premi sugli acquisti, il c.t.u. ha quantificato l'ammontare dei premi lordi spettanti a per gli anni 2011, 2012, 2013 e l'ammontare dei premi al netto Pt_1
dei costi di gestione (nella misura riqualificata).
Il terzo motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza.
Il primo giudice, all'esito dell'istruzione, concludeva che l'attrice avesse mancato di dimostrare l'allegata correlazione tra il calo degli acquisti, del fatturato e dei premi con l'irregolarità delle forniture eseguite dal
. In particolare, rilevava che, sebbene la ricorrenza dei c.d. CP_3
inevasi fosse emersa in giudizio, era rimasta incognita la qualità e la quantità della merce non consegnata ed il relativo prezzo. L'indisponibilità
degli elementi necessari ad elaborare l'incidenza degli inevasi sul minor ricavo asseritamente ottenuto dall'attrice era ostativa, secondo il tribunale,
anche all'espletamento di un'indagine peritale.
L'argomentazione spesa dall'appellante per confutare il difetto probatorio evidenziato dal giudice è fondata esclusivamente sul rilievo che, essendo stata la ricostruzione del credito per forniture e dei premi eseguita mediante aggiustamenti e approssimazioni, anche per la determinazione dei danni si sarebbe potuto far ricorso a valutazioni sommarie, essendo provato l'an della pretesa (mancata e/o incompleta fornitura).
In realtà, il collegio di primo grado rimarcava che il dato mancante per procedere all'apprezzamento degli allegati effetti pregiudizievoli era costituito proprio dall'assenza di alcun dato sulle quantità e prezzi degli inevasi, cosicché era carente proprio la prova dell'an (di un concreto pregiudizio) e non solo del quantum.
Il quarto motivo è fondato.
Il tribunale poneva integralmente le spese processuali a carico dell'attrice,
rimasta debitrice di una somma nei confronti della convenuta in riconvenzione per effetto della compensazione tra i rispettivi crediti.
Di contro, l'attrice proponeva una domanda articolata in più capi:
accertamento negativo di voci debitorie inserite tra i costi di gestione cui era tenuta a contribuire;
determinazione dell'ammontare dei premi effettivamente spettantile;
pagamento della quota di recesso;
risarcimento dei danni conseguenti alla mancata consegna di merce. Solo su quest'ultimo capo rimaneva soccombente.
La convenuta vedeva accolta parzialmente la domanda riconvenzionale,
rimanendo soccombente sulla domanda di pagamento delle penali.
Versandosi in ipotesi di parziale soccombenza reciproca, ritiene questa
Corte di compensare le spese di primo grado nella misura in terzo,
considerata l'incidenza delle rispettive soccombenze (cfr. Cass. Civ. n.
13827/2024), e di porre a carico di la restante parte, liquidata Pt_1
come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione. Per gli stessi motivi devono essere compensate in pari misura le spese processuali del presente grado, poste nel resto a carico dell'appellante.
Nulla sulle spese nei confronti di rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in parziale accoglimento della sentenza n. 1876/2022 del Tribunale
di Cagliari, che nel resto si conferma, compensa nella misura di un terzo le spese processuali di primo grado, ponendo a carico di la restante parte, Pt_1 Parte_1
che liquida in euro 14.972,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge;
2) compensa le spese processuali del presente grado nella misura di un terzo, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che liquida in euro 9.493,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge;
3) nulla sulle spese nei confronti di CP_2
Così deciso in Cagliari il 10-04-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu