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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 24/02/2026, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3233/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16603/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 505413 326068 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3418/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto nei confronti del Comune di Napoli, la ditta individuale Ricorrente_1 di Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di pagamento n. 505413/326068 emesso dal Comune di Napoli in data 03/06/2025 e notificato il 10/06/2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'acconto TARI per l'anno di imposta 2025, per un importo complessivo di € 2.249,00.
La parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto, lamentando l'errata determinazione della superficie tassabile. Nello specifico, la ditta – esercente l'attività di riparazione di motori marini in un locale di 184 mq – deduce la illegittima pretesa impositiva sull'intera metratura, sostenendo che un'area di 158 mq, destinata esclusivamente alla lavorazione, debba essere totalmente esclusa dalla tassazione. Tale esclusione deriverebbe dalla produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali (oli esausti, batterie, filtri) smaltiti a proprie spese tramite ditta autorizzata (Società_1 S.r.l.). A sostegno della propria tesi, la ricorrente produce contratti, fatture e formulari di identificazione rifiuti (FIR) riferiti all'anno 2024, nonché la sentenza favorevole n. 21517/2025 emessa da questa medesima Corte per l'annualità 2024.
Si è costituito regolarmente in giudizio il Comune di Napoli, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente impositore rileva, in primis, che dal 2014 la TARI si versa in regime di autoliquidazione e che l'avviso impugnato costituisce un mero supporto al contribuente. Eccepisce, inoltre, che le agevolazioni per la produzione di rifiuti speciali non operano ex lege in via automatica per gli anni futuri, ma presuppongono un rigoroso onere documentale da assolvere "a consuntivo", ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di effettivo smaltimento dei rifiuti, come previsto dagli artt. 7 e 8 del vigente Regolamento TARI comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
L'oggetto del contendere verte sulla legittimità dell'avviso di pagamento bonario emesso dal Comune di
Napoli a titolo di acconto TARI per l'anno 2025, che la ditta ricorrente contesta invocando, sin d'ora, il diritto all'esclusione (o in subordine alla detassazione forfettaria) per i 158 mq di superficie produttivi di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.
In via preliminare, va osservato sulla natura dell'atto impugnato che l'avviso in questione è un "Avviso di pagamento TARI - Acconto 2025", il cui importo è calcolato dal Comune, in base alla Delibera Consiliare, nella misura del 75% di quanto dovuto sulle tariffe dell'anno precedente. Come correttamente eccepito dal
Comune, la TARI vige in un sistema di autoliquidazione. Lo stesso avviso precisa testualmente che: "Il contribuente è tenuto al versamento di quanto dovuto [...] Se l'avviso di pagamento non rispecchia la reale situazione del contribuente lo stesso deve calcolare l'imposta da versare usando il simulatore di calcolo presente sul link". Pertanto, a fronte di un mero invito al pagamento per l'annualità in corso, il contribuente che ritenga di avere diritto a esenzioni non ancora contabilizzate ha l'onere e il diritto di autoliquidare l'imposta effettivamente ritenuta corretta, in attesa dei successivi adempimenti.
Nel merito della richiesta di esclusione per l'anno 2025, la doglianza della ricorrente è palesemente prematura e in contrasto con la disciplina regolamentare dell'Ente e con i principi in tema di onere probatorio. L'art. 8, comma 5, lett. b), del Regolamento TARI del Comune di Napoli stabilisce in modo inequivocabile che, per fruire dell'esclusione per la produzione di rifiuti speciali, la richiesta deve essere presentata annualmente a consuntivo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è effettuato lo smaltimento. A tale istanza deve essere allegata una complessa documentazione comprovante l'avvenuto recupero/smaltimento
(Modello MUD, Formulari di identificazione Rifiuti - FIR, attestazioni, fatture della ditta terza e registri di carico/scarico).
Poiché l'imposta riguarda l'annualità 2025, la prova dell'effettiva produzione e del reale smaltimento in via autonoma dei rifiuti speciali per tale anno non può fisicamente e giuridicamente formarsi "a preventivo", ma potrà essere fornita al Comune solo al termine dell'anno d'imposta, entro la scadenza del 30 giugno 2026. I documenti versati in atti dalla ricorrente (contratto di convenzione con Società_1 S.r.l., fatture e formulari MUD/FIR) sono inequivocabilmente e pacificamente riferiti all'anno di imposta 2024.
Ne consegue che la ricorrente non può pretendere l'annullamento giurisdizionale dell'avviso di pagamento dell'acconto TARI 2025 sulla base della documentazione afferente un anno precedente. L'esenzione TARI per smaltimento autonomo di rifiuti speciali, derogando al generale principio di assoggettamento dei locali alla tassa, non è una franchigia strutturale che si cristallizza per il futuro, ma è una agevolazione che è subordinata alla verifica e al riscontro, anno per anno, delle reali quantità di rifiuti speciali effettivamente prodotte e smaltite in conformità alla legge (Cass. civ., sent. n. 13768/2016 e consolidata giurisprudenza).
Del pari, risulta irrilevante ai fini dell'annualità 2025 la richiamata Sentenza n. 21517/2025 di questa Corte
(riferita proprio alla TARI 2024 tra le medesime parti). L'avvenuto riconoscimento dell'esenzione nel 2024 fa stato esclusivamente sulla completezza documentale di quell'anno, in cui si è accertato che l'officina "ha dato prova di aver effettuato ritualmente e tempestivamente le predette comunicazioni" per quell'esercizio.
Tale statuizione non possiede efficacia espansiva automatica per le annualità successive.
Alla luce di quanto esposto, il Comune ha agito in modo conforme alla normativa regolamentare e di legge emettendo il documento di riscossione dell'acconto 2025 in assenza, al momento dell'emissione (giugno
2025), della necessaria – e per forza di cose ancora inesistente – prova documentale dello smaltimento riferito all'intero anno 2025.
Il rigetto del ricorso assorbe ogni ulteriore questione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, avuto riguardo alla complessità della materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16603/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 505413 326068 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3418/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto nei confronti del Comune di Napoli, la ditta individuale Ricorrente_1 di Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di pagamento n. 505413/326068 emesso dal Comune di Napoli in data 03/06/2025 e notificato il 10/06/2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'acconto TARI per l'anno di imposta 2025, per un importo complessivo di € 2.249,00.
La parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto, lamentando l'errata determinazione della superficie tassabile. Nello specifico, la ditta – esercente l'attività di riparazione di motori marini in un locale di 184 mq – deduce la illegittima pretesa impositiva sull'intera metratura, sostenendo che un'area di 158 mq, destinata esclusivamente alla lavorazione, debba essere totalmente esclusa dalla tassazione. Tale esclusione deriverebbe dalla produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali (oli esausti, batterie, filtri) smaltiti a proprie spese tramite ditta autorizzata (Società_1 S.r.l.). A sostegno della propria tesi, la ricorrente produce contratti, fatture e formulari di identificazione rifiuti (FIR) riferiti all'anno 2024, nonché la sentenza favorevole n. 21517/2025 emessa da questa medesima Corte per l'annualità 2024.
Si è costituito regolarmente in giudizio il Comune di Napoli, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente impositore rileva, in primis, che dal 2014 la TARI si versa in regime di autoliquidazione e che l'avviso impugnato costituisce un mero supporto al contribuente. Eccepisce, inoltre, che le agevolazioni per la produzione di rifiuti speciali non operano ex lege in via automatica per gli anni futuri, ma presuppongono un rigoroso onere documentale da assolvere "a consuntivo", ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di effettivo smaltimento dei rifiuti, come previsto dagli artt. 7 e 8 del vigente Regolamento TARI comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
L'oggetto del contendere verte sulla legittimità dell'avviso di pagamento bonario emesso dal Comune di
Napoli a titolo di acconto TARI per l'anno 2025, che la ditta ricorrente contesta invocando, sin d'ora, il diritto all'esclusione (o in subordine alla detassazione forfettaria) per i 158 mq di superficie produttivi di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.
In via preliminare, va osservato sulla natura dell'atto impugnato che l'avviso in questione è un "Avviso di pagamento TARI - Acconto 2025", il cui importo è calcolato dal Comune, in base alla Delibera Consiliare, nella misura del 75% di quanto dovuto sulle tariffe dell'anno precedente. Come correttamente eccepito dal
Comune, la TARI vige in un sistema di autoliquidazione. Lo stesso avviso precisa testualmente che: "Il contribuente è tenuto al versamento di quanto dovuto [...] Se l'avviso di pagamento non rispecchia la reale situazione del contribuente lo stesso deve calcolare l'imposta da versare usando il simulatore di calcolo presente sul link". Pertanto, a fronte di un mero invito al pagamento per l'annualità in corso, il contribuente che ritenga di avere diritto a esenzioni non ancora contabilizzate ha l'onere e il diritto di autoliquidare l'imposta effettivamente ritenuta corretta, in attesa dei successivi adempimenti.
Nel merito della richiesta di esclusione per l'anno 2025, la doglianza della ricorrente è palesemente prematura e in contrasto con la disciplina regolamentare dell'Ente e con i principi in tema di onere probatorio. L'art. 8, comma 5, lett. b), del Regolamento TARI del Comune di Napoli stabilisce in modo inequivocabile che, per fruire dell'esclusione per la produzione di rifiuti speciali, la richiesta deve essere presentata annualmente a consuntivo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è effettuato lo smaltimento. A tale istanza deve essere allegata una complessa documentazione comprovante l'avvenuto recupero/smaltimento
(Modello MUD, Formulari di identificazione Rifiuti - FIR, attestazioni, fatture della ditta terza e registri di carico/scarico).
Poiché l'imposta riguarda l'annualità 2025, la prova dell'effettiva produzione e del reale smaltimento in via autonoma dei rifiuti speciali per tale anno non può fisicamente e giuridicamente formarsi "a preventivo", ma potrà essere fornita al Comune solo al termine dell'anno d'imposta, entro la scadenza del 30 giugno 2026. I documenti versati in atti dalla ricorrente (contratto di convenzione con Società_1 S.r.l., fatture e formulari MUD/FIR) sono inequivocabilmente e pacificamente riferiti all'anno di imposta 2024.
Ne consegue che la ricorrente non può pretendere l'annullamento giurisdizionale dell'avviso di pagamento dell'acconto TARI 2025 sulla base della documentazione afferente un anno precedente. L'esenzione TARI per smaltimento autonomo di rifiuti speciali, derogando al generale principio di assoggettamento dei locali alla tassa, non è una franchigia strutturale che si cristallizza per il futuro, ma è una agevolazione che è subordinata alla verifica e al riscontro, anno per anno, delle reali quantità di rifiuti speciali effettivamente prodotte e smaltite in conformità alla legge (Cass. civ., sent. n. 13768/2016 e consolidata giurisprudenza).
Del pari, risulta irrilevante ai fini dell'annualità 2025 la richiamata Sentenza n. 21517/2025 di questa Corte
(riferita proprio alla TARI 2024 tra le medesime parti). L'avvenuto riconoscimento dell'esenzione nel 2024 fa stato esclusivamente sulla completezza documentale di quell'anno, in cui si è accertato che l'officina "ha dato prova di aver effettuato ritualmente e tempestivamente le predette comunicazioni" per quell'esercizio.
Tale statuizione non possiede efficacia espansiva automatica per le annualità successive.
Alla luce di quanto esposto, il Comune ha agito in modo conforme alla normativa regolamentare e di legge emettendo il documento di riscossione dell'acconto 2025 in assenza, al momento dell'emissione (giugno
2025), della necessaria – e per forza di cose ancora inesistente – prova documentale dello smaltimento riferito all'intero anno 2025.
Il rigetto del ricorso assorbe ogni ulteriore questione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, avuto riguardo alla complessità della materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.