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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Consigliere dott.ssa Anna Maria Raschellà ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 293/2025 R.V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n.
89/2001, proposto da:
, SO SO , in proprio e quali Parte_1 Pt_2 Pt_3
eredi di (deceduta in data 4 agosto 2016), elettivamente domiciliati in Persona_1
-R (CS) alla Via Michele Bianchi n. 33 presso e nello studio dell'Avv. Rosaria
Converso, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
Visto il ricorso tempestivamente presentato dai ricorrenti indicati in epigrafe in data 3 marzo
2025, per ottenere l'equa riparazione dei danni derivanti dalla durata irragionevole del giudizio avente ad oggetto “contratti assicurativi”, promosso con atto di citazione notificato il 10 agosto
2015, e definito in primo grado dal Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 1549 resa il 18 settembre 2024 e pubblicata il 19 settembre 2024; vista la documentazione allegata al ricorso;
rilevato: che è pacifico in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale ai fini della valutazione della durata del giudizio presupposto nei procedimenti di equa riparazione proposti dagli eredi occorre fare riferimento al periodo che intercorre tra la proposizione della lite e la data del decesso della parte laddove l'erede agisca iure hereditatis e al periodo che corre tra la costituzione in giudizio dell'erede e la definizione del giudizio laddove l'erede agisca iure proprio;
1 che, di vero, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art.
2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte del giudizio presupposto sia deceduta,
l'erede ha diritto all'indennizzo "iure proprio" solo per l'irragionevole durata del giudizio successiva alla propria costituzione, la quale - come confermato dalla CEDU, con sentenza del
18 giugno 2013, " " - è condizione essenziale per far valere la sofferenza Persona_2 morale da ingiustificata durata del processo” ( Cass. 4003/2014); che sulla base di tanto va negato il diritto degli eredi di all'equa riparazione Persona_1 iure hereditatis con riferimento al periodo compreso tra il 10 agosto 2015 – data della notificazione dell'atto di citazione in primo grado – e il 4 agosto 2016 – data del decesso del loro dante causa, posto che – alla data del decesso della sig.ra – il processo non aveva Per_1
ecceduto la durata ragionevole di anni 3; che nessun indennizzo può essere riconosciuto iure proprio agli eredi di né Persona_1
a costoro personalmente, per non avere essi esperito i rimedi preventivi di cui all'art. 1-ter della
L. n. 89 del 2001; che, invero, alla data del 31 ottobre 2016 la durata del processo, instaurato con atto di citazione notificato il 10 agosto 2015, non eccedeva il termine ragionevole di cui all'art. 2, comma 2-bis, ovverosia di anni 3 per il giudizio di primo grado, sì che trova applicazione il comma 1 dell'art. 2 della L. n. 89 del 2001 secondo cui proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter>>; che, a mente dell'art. 1-ter, nella formulazione applicabile “ratione temporis” antecedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 149/2022, processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo
2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma
2 dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando
l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale>>; che nel caso in ispecie il ricorso è inammissibile per non avere i ricorrenti esperito i rimedi della richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito speciale e della proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile;
che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. civ., 21 dicembre 2016, n. 26625);
P.Q.M.
rigetta la domanda proposta da , e in Parte_1 Parte_4 Parte_5
qualità di eredi di;
Persona_1
dichiara inammissibile il ricorso proposto da , e Parte_1 Parte_4 Parte_5
in proprio.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 7 marzo 2025
Il Consigliere
dott.ssa Anna Maria Raschellà
3
Seconda Sezione Civile
Il Consigliere dott.ssa Anna Maria Raschellà ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 293/2025 R.V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n.
89/2001, proposto da:
, SO SO , in proprio e quali Parte_1 Pt_2 Pt_3
eredi di (deceduta in data 4 agosto 2016), elettivamente domiciliati in Persona_1
-R (CS) alla Via Michele Bianchi n. 33 presso e nello studio dell'Avv. Rosaria
Converso, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
Visto il ricorso tempestivamente presentato dai ricorrenti indicati in epigrafe in data 3 marzo
2025, per ottenere l'equa riparazione dei danni derivanti dalla durata irragionevole del giudizio avente ad oggetto “contratti assicurativi”, promosso con atto di citazione notificato il 10 agosto
2015, e definito in primo grado dal Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 1549 resa il 18 settembre 2024 e pubblicata il 19 settembre 2024; vista la documentazione allegata al ricorso;
rilevato: che è pacifico in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale ai fini della valutazione della durata del giudizio presupposto nei procedimenti di equa riparazione proposti dagli eredi occorre fare riferimento al periodo che intercorre tra la proposizione della lite e la data del decesso della parte laddove l'erede agisca iure hereditatis e al periodo che corre tra la costituzione in giudizio dell'erede e la definizione del giudizio laddove l'erede agisca iure proprio;
1 che, di vero, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art.
2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte del giudizio presupposto sia deceduta,
l'erede ha diritto all'indennizzo "iure proprio" solo per l'irragionevole durata del giudizio successiva alla propria costituzione, la quale - come confermato dalla CEDU, con sentenza del
18 giugno 2013, " " - è condizione essenziale per far valere la sofferenza Persona_2 morale da ingiustificata durata del processo” ( Cass. 4003/2014); che sulla base di tanto va negato il diritto degli eredi di all'equa riparazione Persona_1 iure hereditatis con riferimento al periodo compreso tra il 10 agosto 2015 – data della notificazione dell'atto di citazione in primo grado – e il 4 agosto 2016 – data del decesso del loro dante causa, posto che – alla data del decesso della sig.ra – il processo non aveva Per_1
ecceduto la durata ragionevole di anni 3; che nessun indennizzo può essere riconosciuto iure proprio agli eredi di né Persona_1
a costoro personalmente, per non avere essi esperito i rimedi preventivi di cui all'art. 1-ter della
L. n. 89 del 2001; che, invero, alla data del 31 ottobre 2016 la durata del processo, instaurato con atto di citazione notificato il 10 agosto 2015, non eccedeva il termine ragionevole di cui all'art. 2, comma 2-bis, ovverosia di anni 3 per il giudizio di primo grado, sì che trova applicazione il comma 1 dell'art. 2 della L. n. 89 del 2001 secondo cui proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter>>; che, a mente dell'art. 1-ter, nella formulazione applicabile “ratione temporis” antecedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 149/2022, processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo
2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma
2 dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando
l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale>>; che nel caso in ispecie il ricorso è inammissibile per non avere i ricorrenti esperito i rimedi della richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito speciale e della proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile;
che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. civ., 21 dicembre 2016, n. 26625);
P.Q.M.
rigetta la domanda proposta da , e in Parte_1 Parte_4 Parte_5
qualità di eredi di;
Persona_1
dichiara inammissibile il ricorso proposto da , e Parte_1 Parte_4 Parte_5
in proprio.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 7 marzo 2025
Il Consigliere
dott.ssa Anna Maria Raschellà
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