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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/11/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 827/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale udienza del 19/11/2025
Davanti al giudice onorario, dott.ssa Simonetta Puggioni, è comparso nell'interesse di parte ricorrente l'avv. Roberto Nurra, il quale insiste nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate in atti, precisando che ad oggi la conduttrice non ha rilasciato l'immobile e che la morosità persiste ed ammonta ad euro 1.356,85 relativamente ai canoni scaduti ed alle spese condominiali dal 31.01.2025 al
30.10.2025.
Il giudice informa l'avvocato comparso che, trattati i procedimenti previsti per l'odierna udienza, si ritirerà in camera di consiglio per la decisione.
L'avv. Nurra dà atto di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Puggioni
Alle ore 13:22 assenti le parti, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza come da separato verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Puggioni
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Simonetta Puggioni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 827/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Felice Vincenzo Mario Nurra giusta Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
( ), residente in [...] CP_1 C.F._1
RESISTENTE - CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità in data 10/01/2025 ha Parte_1
convenuto in giudizio deducendo che: con contratto del 06/07/2019, registrato CP_1
il 24/07/20219, concedeva in locazione ad uso abitativo a quest'ultima l'immobile sito in
Sassari viale Porto Torres 42, contraddistinto al NCEU al foglio 84 mappale 246, sub. 16;
il detto contratto prevedeva, tra l'altro, il pagamento di un canone annuale di euro
4.800,00, da corrispondersi tramite rate mensili di euro 400,00 ciascuna, oltre spese condominiali;
la conduttrice si era resa morosa nell'integrale pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal mese di settembre 2024, nonché nel pagamento degli oneri condominiali e dei consumi idrici per un importo complessivo pari ad euro 2.646,94. La locatrice chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 “…- convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile su descritto e fissare la data per l'esecuzione;
- con via subordinata, in caso di opposizione, pronunciare ordinanza di rilascio, immediatamente esecutiva fissando la data per l'esecuzione;
- con decreto ingiuntivo intimare alla conduttrice il pagamento dei canoni maturati e maturandi sino al rilascio dell'immobile oltreché delle spese accessorie come specificate in
corpo d'atto per il medesimo periodo quantificati complessivamente ad oggi in € 2.646,94;
- sempre in via graduata, in caso di opposizione, voglia il Giudice dichiarare risolto il
contratto di locazione ad uso abitativo de quo per inadempienza della conduttrice, ai sensi di legge e per gli effetti delle stesse pattuizioni contrattuali, disponendo la liberazione
dell'immobile…”.
Chiusa la prima fase del procedimento senza l'adozione di provvedimenti interinali, atteso che l'atto introduttivo era stato notificato a ai sensi dell'art. 143 c.p.c., veniva CP_1
disposta la trasformazione del rito ordinario in rito locativo ex artt. 667 e 426 c.p.c. con assegnazione di termine per la notifica alla parte intimata dell'ordinanza di mutamento del rito e per l'integrazione degli atti introduttivi, mediante il deposito in cancelleria di memorie e documenti, nel caso di insuccesso della mediazione.
Nella fase a cognizione piena, la sola locatrice depositava memoria integrativa ai sensi dell'art. 426 c.p.c., con la quale, nel ripercorrere lo svolgimento del procedimento sommario, evidenziava che la conduttrice non aveva rilasciato l'immobile e che la morosità persisteva non avendo la stessa corrisposto le somme di cui all'intimazione dovute per i canoni di locazione scaduti per gli oneri accessori.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… NEL MERITO:
- previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare la risoluzione del contratto per il
lamentato inadempimento della parte conduttrice convenuta;
- per l'effetto, condannare la medesima, oggi intimata e convenuta, al rilascio dell'immobile
oggetto di contratto.
IN OGNI CASO:
3 - respingere le domande avversarie, per i motivi esposti in narrativa e nell'atto d'intimazione
e sfratto per morosità;
-condannare al pagamento dei canoni dovuti, maturati e maturandi non CP_1
corrisposti, relativamente agli importi portati nell'atto di citazione per € 2.646,94 oltre alle
spese condominiali e per consumo idrico pari ad € 646,94 al netto dei pagamenti ricevuti, oltre ai canoni maturandi da oggi e sino alla data del rilascio dell'immobile, mai avvenuto,
ovvero al pagamento della veriore somma risultante sempre causa cognita;
-condannare, in ogni caso, , al pagamento delle spese, competenze e onorari del CP_1
giudizio…”.
Depositava, altresì, l'ordinanza di mutamento del rito notificata alla conduttrice ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e il verbale di mediazione conclusosi con esito negativo per l'assenza di quest'ultimo (cfr. verbale del 26/06/2025 in atti).
La conduttrice, pur ritualmente convenuta in giudizio, non è comparsa né si è costituita, per cui né viene dichiarata la contumacia con il presente provvedimento.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti, è stata discussa e decisa all'udienza del 19/11/2025.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda svolta da parte ricorrente merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
A norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, la
Giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nell'affermare che “…In tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto
spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
4 adempimento…” (Cass. n. 826/2015, Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 13674/2006, Cass.
n. 8615/2006).
Ebbene, nel caso in esame parte ricorrente, in assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico, ha depositato in atti il contratto di locazione concluso con e la CP_1
documentazione attestante la relativa registrazione (cfr. contratto del 06/07/2019 in atti), nonché allegato il mancato integrale pagamento dei canoni di locazione da parte di quest'ultima, oltre al mancato pagamento degli oneri accessori indicati in atti (cfr. documentazione fascicolo fase sommaria ), per l'importo complessivo di euro 1.356,85;
domanda così precisata dalla ricorrente.
Non essendosi costituita la conduttrice, è rimasta indimostrata l'esistenza di validi fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio, nonché il pagamento dei canoni di locazione, il cui onere probatorio incombeva sulla stessa.
Alla luce di quanto esposto va, quindi, accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della resistente e, conseguentemente, si condanna quest'ultima a rilasciare l'immobile in oggetto riconsegnandolo alla locatrice, libero e sgombro di persone e di beni di sua proprietà e fissando per l'esecuzione la data del
05/01/2026. Si condanna, inoltre, la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di euro 1.356,85, per il mancato integrale pagamento dei canoni scaduti e delle spese condominiali dal 31.01.2025 al 30.10.2025, domanda così precisata da ultimo all'udienza del 19/11/2025.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento della conduttrice e, per l'effetto, la condanna a rilasciare in favore di parte ricorrente l'immobile sito in Sassari viale Porto Torres 42, libero e sgombero da sé, persone e cose, fissando per l'esecuzione la data del 05/01/2026;
5 - condanna ( ) al pagamento, in favore di CP_1 C.F._1 Parte_1
della somma di euro 1.356,85, per il mancato integrale pagamento dei canoni scaduti e delle spese condominiali dal 31.01.2025 al 30.10.2025, nonché di quelli a scadere da tale data fino al rilascio, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna ( ) al pagamento, in favore della parte CP_1 C.F._1
ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.278,00, oltre alle spese esenti,
accessori come per legge e spese generali al 15%.
Così deciso in Sassari, 19/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Puggioni
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale udienza del 19/11/2025
Davanti al giudice onorario, dott.ssa Simonetta Puggioni, è comparso nell'interesse di parte ricorrente l'avv. Roberto Nurra, il quale insiste nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate in atti, precisando che ad oggi la conduttrice non ha rilasciato l'immobile e che la morosità persiste ed ammonta ad euro 1.356,85 relativamente ai canoni scaduti ed alle spese condominiali dal 31.01.2025 al
30.10.2025.
Il giudice informa l'avvocato comparso che, trattati i procedimenti previsti per l'odierna udienza, si ritirerà in camera di consiglio per la decisione.
L'avv. Nurra dà atto di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Puggioni
Alle ore 13:22 assenti le parti, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza come da separato verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Puggioni
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Simonetta Puggioni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 827/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Felice Vincenzo Mario Nurra giusta Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
( ), residente in [...] CP_1 C.F._1
RESISTENTE - CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità in data 10/01/2025 ha Parte_1
convenuto in giudizio deducendo che: con contratto del 06/07/2019, registrato CP_1
il 24/07/20219, concedeva in locazione ad uso abitativo a quest'ultima l'immobile sito in
Sassari viale Porto Torres 42, contraddistinto al NCEU al foglio 84 mappale 246, sub. 16;
il detto contratto prevedeva, tra l'altro, il pagamento di un canone annuale di euro
4.800,00, da corrispondersi tramite rate mensili di euro 400,00 ciascuna, oltre spese condominiali;
la conduttrice si era resa morosa nell'integrale pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal mese di settembre 2024, nonché nel pagamento degli oneri condominiali e dei consumi idrici per un importo complessivo pari ad euro 2.646,94. La locatrice chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 “…- convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile su descritto e fissare la data per l'esecuzione;
- con via subordinata, in caso di opposizione, pronunciare ordinanza di rilascio, immediatamente esecutiva fissando la data per l'esecuzione;
- con decreto ingiuntivo intimare alla conduttrice il pagamento dei canoni maturati e maturandi sino al rilascio dell'immobile oltreché delle spese accessorie come specificate in
corpo d'atto per il medesimo periodo quantificati complessivamente ad oggi in € 2.646,94;
- sempre in via graduata, in caso di opposizione, voglia il Giudice dichiarare risolto il
contratto di locazione ad uso abitativo de quo per inadempienza della conduttrice, ai sensi di legge e per gli effetti delle stesse pattuizioni contrattuali, disponendo la liberazione
dell'immobile…”.
Chiusa la prima fase del procedimento senza l'adozione di provvedimenti interinali, atteso che l'atto introduttivo era stato notificato a ai sensi dell'art. 143 c.p.c., veniva CP_1
disposta la trasformazione del rito ordinario in rito locativo ex artt. 667 e 426 c.p.c. con assegnazione di termine per la notifica alla parte intimata dell'ordinanza di mutamento del rito e per l'integrazione degli atti introduttivi, mediante il deposito in cancelleria di memorie e documenti, nel caso di insuccesso della mediazione.
Nella fase a cognizione piena, la sola locatrice depositava memoria integrativa ai sensi dell'art. 426 c.p.c., con la quale, nel ripercorrere lo svolgimento del procedimento sommario, evidenziava che la conduttrice non aveva rilasciato l'immobile e che la morosità persisteva non avendo la stessa corrisposto le somme di cui all'intimazione dovute per i canoni di locazione scaduti per gli oneri accessori.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… NEL MERITO:
- previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare la risoluzione del contratto per il
lamentato inadempimento della parte conduttrice convenuta;
- per l'effetto, condannare la medesima, oggi intimata e convenuta, al rilascio dell'immobile
oggetto di contratto.
IN OGNI CASO:
3 - respingere le domande avversarie, per i motivi esposti in narrativa e nell'atto d'intimazione
e sfratto per morosità;
-condannare al pagamento dei canoni dovuti, maturati e maturandi non CP_1
corrisposti, relativamente agli importi portati nell'atto di citazione per € 2.646,94 oltre alle
spese condominiali e per consumo idrico pari ad € 646,94 al netto dei pagamenti ricevuti, oltre ai canoni maturandi da oggi e sino alla data del rilascio dell'immobile, mai avvenuto,
ovvero al pagamento della veriore somma risultante sempre causa cognita;
-condannare, in ogni caso, , al pagamento delle spese, competenze e onorari del CP_1
giudizio…”.
Depositava, altresì, l'ordinanza di mutamento del rito notificata alla conduttrice ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e il verbale di mediazione conclusosi con esito negativo per l'assenza di quest'ultimo (cfr. verbale del 26/06/2025 in atti).
La conduttrice, pur ritualmente convenuta in giudizio, non è comparsa né si è costituita, per cui né viene dichiarata la contumacia con il presente provvedimento.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti, è stata discussa e decisa all'udienza del 19/11/2025.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda svolta da parte ricorrente merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
A norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, la
Giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nell'affermare che “…In tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto
spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
4 adempimento…” (Cass. n. 826/2015, Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 13674/2006, Cass.
n. 8615/2006).
Ebbene, nel caso in esame parte ricorrente, in assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico, ha depositato in atti il contratto di locazione concluso con e la CP_1
documentazione attestante la relativa registrazione (cfr. contratto del 06/07/2019 in atti), nonché allegato il mancato integrale pagamento dei canoni di locazione da parte di quest'ultima, oltre al mancato pagamento degli oneri accessori indicati in atti (cfr. documentazione fascicolo fase sommaria ), per l'importo complessivo di euro 1.356,85;
domanda così precisata dalla ricorrente.
Non essendosi costituita la conduttrice, è rimasta indimostrata l'esistenza di validi fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio, nonché il pagamento dei canoni di locazione, il cui onere probatorio incombeva sulla stessa.
Alla luce di quanto esposto va, quindi, accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della resistente e, conseguentemente, si condanna quest'ultima a rilasciare l'immobile in oggetto riconsegnandolo alla locatrice, libero e sgombro di persone e di beni di sua proprietà e fissando per l'esecuzione la data del
05/01/2026. Si condanna, inoltre, la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di euro 1.356,85, per il mancato integrale pagamento dei canoni scaduti e delle spese condominiali dal 31.01.2025 al 30.10.2025, domanda così precisata da ultimo all'udienza del 19/11/2025.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento della conduttrice e, per l'effetto, la condanna a rilasciare in favore di parte ricorrente l'immobile sito in Sassari viale Porto Torres 42, libero e sgombero da sé, persone e cose, fissando per l'esecuzione la data del 05/01/2026;
5 - condanna ( ) al pagamento, in favore di CP_1 C.F._1 Parte_1
della somma di euro 1.356,85, per il mancato integrale pagamento dei canoni scaduti e delle spese condominiali dal 31.01.2025 al 30.10.2025, nonché di quelli a scadere da tale data fino al rilascio, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna ( ) al pagamento, in favore della parte CP_1 C.F._1
ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.278,00, oltre alle spese esenti,
accessori come per legge e spese generali al 15%.
Così deciso in Sassari, 19/11/2025
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Dott.ssa Simonetta Puggioni
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