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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10066/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c. fissato in data 02/04/2025
TRA
( ), rappresentato/a Parte_1 C.F._1
e difeso/a da Avv. CHIMIENTI MAURIZIO
– PARTE RICORRENTE – CONTRO
( ), rappresentata/o Controparte_1 C.F._2
e difesa/o da Avv. TRICARICO LUIGI
– PARTE RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato Parte_1 in data 02/10/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di Controparte_1 matrimonio celebrato in data 01/08/1987, precisando che dalla loro unione sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla decisione sullo status.
Proseguito il giudizio, all'udienza del 02/04/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio con nota dell'11.10.2024.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 01/08/1987 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari.
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 28.2.2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le
2 parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10066/2024 introdotto con ricorso del 02/10/2024 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 28.02.2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10066/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c. fissato in data 02/04/2025
TRA
( ), rappresentato/a Parte_1 C.F._1
e difeso/a da Avv. CHIMIENTI MAURIZIO
– PARTE RICORRENTE – CONTRO
( ), rappresentata/o Controparte_1 C.F._2
e difesa/o da Avv. TRICARICO LUIGI
– PARTE RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato Parte_1 in data 02/10/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di Controparte_1 matrimonio celebrato in data 01/08/1987, precisando che dalla loro unione sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla decisione sullo status.
Proseguito il giudizio, all'udienza del 02/04/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio con nota dell'11.10.2024.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 01/08/1987 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari.
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 28.2.2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le
2 parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10066/2024 introdotto con ricorso del 02/10/2024 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 28.02.2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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