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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 212/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, via L. Manara n. 15, presso lo studio dell'Avv. LATRECCHINA ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro Contr
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, viale Feudotto, presso lo studio degli Avv. CANTAFIO VINCENZO, INZILLO MARIA CATERINA e DURANTE OLGA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuta
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
A. Previe le declaratorie del caso e di legge in ordine alla insussistenza del fatto contestato accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs 23/2015 la illegittimità del licenziamento del 06/12/2023 adottato dalla convenuta nei confronti del ricorrente;
per l'effetto, Cont B. Condannare ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 23/2015 la società Pt_2
in persona del suo legale rappresentante del tempo a reintegrare il ricorrente nel
[...] posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €
1 2.112,10, dal giorno del licenziamento del 06/12/2023 fino a quello dell'effettiva reintegrazione (dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni). In ogni caso, per il periodo antecedente la reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto che come detto è pari ad € 2.112,10. Con condanna altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. C) In subordine, accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento per insussistenza di giusta causa e/o giustificato motivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, condannarsi la convenuta al pagamento di un'indennità non assoggettata a Parte_2 contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità al tallone mensile di € 2.112,10 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, somma che si ritiene equo quantificare, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 194/2018, in 10 mensilità di retribuzione e così per complessive € 21.120,98 oltre rivalutazione ed interessi;
D) In ulteriore subordine, accertato e dichiarato che licenziamento è stato intimato con violazione della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, che si ritiene equo indicare in 6 mensilità di retribuzione è così per € 12.672,60 oltre rivalutazione ed interessi;
E) In estremo subordine, Accertarsi e dichiararsi la illegittimità del licenziamento adottato dalla convenuta con lettera datata 6/12/2023 per i motivi gradatamente esposti e comunque perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo, ingiusto ed ingiustificato Cont e per l'effetto, condannarsi la convenuta a pagare al ricorrente a titolo di Parte_2 indennità risarcitoria ex art. 9 del D.Lgs 23/2015, una somma tra un minimo di 3 ed un massimo di sei mensilità, che si ritiene di indicare in 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del Tfr di € 2.112,20 e così per complessive € 9.504,90 ovvero di quella diversa somma che risultasse di giustizia. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
F) Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e C.p.a, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario G) Clausola di provvisoria esecuzione concessa.
PER LA CONVENUTA RI. : Parte_2
- rigettare il ricorso;
- nel caso di condanna al pagamento di indennità, irrogarla nella misura minima.
2 Con vittoria di spese e competenze.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.2.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato alle dipendenze della convenuta, con mansioni di autista e inquadramento al livello 3S CCNL trasporti e logistica, dal 17.10.2022 al 6.12.2023, allorché era stato licenziato. Precisava che le proprie mansioni consistevano nel prelevare carburanti presso il deposito Tamoil di Trecate o presso altro in e consegnarli alle stazioni di servizio CP_2 indicategli dalla datrice di lavoro. Deduceva che il 6.12.2023, in un parcheggio, aveva casualmente incontrato il collega a cui aveva chiesto perché continuasse a parlare male di lui. Egli Persona_1 gli aveva risposto “stasera vengo a casa tua e ti sparo in bocca” e poi gli aveva sferrato un pugno, che il ricorrente aveva evitato e poi nell'intento di difendersi, l'aveva a sua volta colpito, provocandone la caduta a terra e il successivo trasporto in pronto soccorso. A quel punto, il ricorrente era stato contattato da , il quale lo Controparte_3 aveva invitato a lasciare il mezzo e andare a casa. Il giorno 11.12.2023, egli aveva ricevuto la lettera di licenziamento, datata 6.12.2023 e motivata con l'aggressione fisica avvenuta quel giorno. Il 19.12.2023, aveva contestato il licenziamento e successivamente lo aveva impugnato con PEC del 23.1.2024, inviata per mezzo della CISL di Magenta. Il 29.1.2024, la società aveva ribadito la legittimità del proprio operato. Agiva, in questa sede, per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento e ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro. Deduceva, in primo luogo, l'insussistenza del fatto contestato, sostenendo di aver agito per legittima difesa, dopo essere stato minacciato di morte e aver subito un tentativo di aggressione. Dopo il fatto, era stato immediatamente allontanato dal lavoro. In subordine, riteneva, comunque, insussistente la giusta causa di licenziamento e domandava l'attribuzione della tutela indennitaria a termini di legge. In ulteriore subordine, lamentava la violazione della procedura di cui all'art. 7, l. n. 300/1970. Precisava che la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ammontava a euro 2.112,10 mensili.
Cont Si costituiva , con memoria difensiva depositata il 22.4.2024. Parte_2
Riferiva che il 6.12.2023, il ricorrente aveva ricevuto l'ordine di effettuare due viaggi, ma in contrasto con le disposizioni aziendali, aveva invertito l'ordine degli stessi. Durante il primo viaggio, egli aveva contattato , responsabile dei mezzi, Persona_2
e gli aveva comunicato di avere tamponato un'autovettura e di essere, quindi,
3 impossibilitato a concludere la missione, dovendosi recare presso l'officina per la riparazione del veicolo. aveva, quindi, annullato il secondo viaggio, con CP_3 destinazione Lacchiarella.
Alle ore 12,45, aveva ricevuto una telefonata da parte dell'autista CP_3 Per_1
che gli aveva comunicato di aver ricevuto una telefonata dal ricorrente, che lo
[...] aveva avvertito che si sarebbe recato al deposito di Lacchiarella per picchiarlo. Alle 13,
era stato contattato da un dipendente del deposito di Lacchiarella, che lo aveva CP_3 informato, utilizzando il telefono di che quest'ultimo era stato aggredito dal Per_1 ricorrente, erano state avvertite le Forze dell'ordine e l'aggredito era stato condotto in pronto soccorso.
Alle ore 13,10, responsabile della programmazione viaggi della Persona_3 società Transadriatico, aveva comunicato alla convenuta di aver preso in custodia le chiavi dell'automezzo in uso a lasciato incustodito nel deposito, dopo che il Per_1 conducente era stato portato in pronto soccorso e il ricorrente si era allontanato.
Il ricorrente, contattato telefonicamente, era stato invitato a giustificarsi sull'episodio, ma aveva confermato l'addebito, sostenendo di aver perso la pazienza con
Per_1
Transadriatico aveva invitato la convenuta ad assumere provvedimenti disciplinari nei confronti del ricorrente e gli aveva precluso l'accesso ai propri depositi.
In considerazione della gravità della condotta contestata al ricorrente, egli era stato licenziato.
Riteneva la sussistenza della giusta causa del licenziamento, per la gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, che aveva irrimediabilmente compromesso l'elemento fiduciario nel rapporto. Deduceva che esso fosse consistito, da un lato, nell'aggressione a un collega dall'altro, nell'aver lasciato incustodito il mezzo in uso all'aggredito. Richiamava il disposto dell'art. 32, lett. C, CCNL trasporto e logistica.
Deduceva che tale condotta avesse esposto la società ad azioni risarcitorie e che essa fosse caratterizzata da premeditazione. Inoltre, aveva danneggiato l'immagine della datrice di lavoro.
Contestava la versione dei fatti fornita dal ricorrente.
Quanto al procedimento disciplinare, richiamava la giurisprudenza che aveva ritenuto la possibilità, per il datore di lavoro, di irrogare il licenziamento anche prima della scadenza del termine per le giustificazioni, ove il lavoratore avesse comunque esercitato il diritto di difesa. Sosteneva la legittimità del licenziamento contestuale alla contestazione. Riteneva di aver concesso al dipendente la possibilità di difendersi, nel momento in cui e , nell'immediatezza dei fatti, avevano Persona_2 CP_3 invitato il ricorrente a giustificarsi, anche a mezzo videoconferenza, ma il ricorrente si era rifiutato e anzi aveva ammesso i fatti. Sosteneva, pertanto, che la concessione di un ulteriore termine a difesa sarebbe stata inutile.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva chiamata all'udienza odierna, allorché, udite le conclusioni delle parti, essa veniva posta in decisione.
4 *** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
È pacifico e documentalmente dimostrato che il ricorrente è stato licenziato il 6.12.2023, con lettera recante la stessa data e che egli ha allegato di aver ricevuto l'11.12.2023 (doc. 3 ric.), in riferimento a fatti avvenuti quello stesso giorno e consistiti, secondo la convenuta, nell'aggressione fisica perpetrata ai danni di un collega e nell'aver lasciato incustodito il mezzo affidato a quest'ultimo.
La convenuta ha allegato che, prima di adottare il provvedimento, i responsabili aziendali avrebbero telefonato al ricorrente, invitandolo a giustificarsi. 2. È, dunque, evidente dagli atti che il licenziamento è intervenuto in totale assenza di un procedimento disciplinare, tale non potendosi, in ogni caso, considerare una presunta telefonata, avvenuta nell'immediatezza dei fatti. A norma dell'art. 7, l. n. 300/1970 la contestazione deve, infatti, rivestire la forma scritta, sia per determinare la cristallizzazione degli addebiti, sia per consentire al lavoratore incolpato di disporre di un lasso di tempo per predisporre un'adeguata difesa.
La contestazione orale – per giunta coeva al licenziamento – deve, quindi, ritenersi nulla e improduttiva di effetti giuridici, per mancato rispetto della forma prevista ad substantiam actus dalla legge. Ed è appena il caso di rilevare che un atto nullo per difetto di forma nemmeno potrebbe essere oggetto della richiesta prova testimoniale, atteso che “l'art. 421, comma 2, parte prima, c.p.c., nell'attribuire al giudice del lavoro la responsabilità ed il potere di ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti dal codice per alcuni tipi di contatto (sia ad substantiam che ad probationem), ma ai limiti fissati da detto codice alla prova testimoniale, in via generale, negli articoli 2721, 2722 e 2723 c.c.” (Cass., sez. lav., 29.7.2009, n. 17614).
Tantomeno potrebbe ritenersi che la lettera di cui al doc. 3 ric. costituisca al contempo atto di contestazione e di licenziamento, non essendo in alcuna parte della lettera indicata la volontà di contestare un fatto e aprire un procedimento disciplinare, né l'invito a fornire giustificazioni. Per contro, il testo è inequivocamente teso a comunicare il recesso definitivo e immediato dal rapporto di lavoro e il tenore letterale della comunicazione non lascia spazio ad altra interpretazione. La stessa lettera, peraltro, non fa menzione di precedenti contatti tra le parti, in seguito ai fatti controversi.
Per altro verso, occorre rammentare che la S.C. “ha già avuto occasione di affermare il principio di diritto, condiviso da questo Collegio, secondo cui nel licenziamento disciplinare la contestazione dell'addebito e la comminatoria del licenziamento possono essere contenute nel medesimo atto, in mancanza di disposizioni che vietino tali modalità di esercizio dei poteri del datore di lavoro, se viene concesso al lavoratore il termine di legge di cinque giorni per fornire le proprie discolpe e viene precisato che, qualora egli non si avvalga di tale possibilità, il rapporto di lavoro si intenderà risolto senza ulteriore preavviso dal giorno successivo alla scadenza del termine. Pertanto, la comminatoria del licenziamento contestuale alla contestazione
5 dell'addebito giammai può essere intimata con effetto immediato, in tal modo sopprimendo di fatto del tutto il termine fissato per la difesa del lavoratore incolpato - termine che, del resto, neppure può essere disposto, in sostanza, soltanto al fine di una ipotetica revoca di un licenziamento comunque già efficace (Cass. n. 13486/05)” (Cass., sez. lav., 4.7.2007, n. 15050).
Né potrebbe ritenersi che la gravità delle accuse rivolte al lavoratore non avrebbero consentito di protrarre il rapporto nel tempo necessario per lo svolgimento della procedura ex art. 7 cit.: a tal fine, nulla avrebbe impedito alla datrice di lavoro di sospendere in via cautelare il rapporto, procedere alla contestazione a termini di legge, svolgere le necessarie indagini e quindi determinarsi circa la sanzione appropriata. 3. Venendo, quindi, alla tutela applicabile al licenziamento irrogato senza previa contestazione disciplinare, questo Giudice aderisce all'orientamento, già espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per cui tale ipotesi è del tutto equiparabile a quella del recesso intimato in assenza di giusta causa. Si è osservato che “il problema si pone in relazione alle conseguenze legate ad un'interpretazione letterale della legge, che potrebbe condurre a ritenere operativa questa sanzione ridotta anche in relazione ai casi in cui il licenziamento per motivi soggettivi non sia preceduto da una contestazione disciplinare dei fatti ai sensi della L. n. 300 del 1970, art.
7. Conclusione, quest'ultima, che renderebbe incoerente il funzionamento del meccanismo sanzionatorio dell'art. 18 che, come rilevabile dalla complessiva disciplina delle tutele, distribuisce reintegrazione e tutela economica sostituiva del posto di lavoro facendo perno sulla valutazione dei fatti posti alla base del licenziamento: precisamente, sulla valutazione "del fatto contestato" (art. 18, comma 4).
13. Aderendo ad una tale impostazione ermeneutica, invero, il datore di lavoro potrebbe allegare per la prima volta in giudizio, e dopo aver letto il ricorso del lavoratore, i fatti posti a base del licenziamento, potendo beneficiare, ove tali fatti siano provati ed idonei a configurare un valido motivo di licenziamento, di un regime sanzionatorio contenuto se raffrontato alle ulteriori sanzioni previste dalla medesima disposizione.
14. Appare preferibile, pertanto, la diversa interpretazione secondo la quale, ove il licenziamento venga intimato senza contestazione disciplinare, lo stesso continua, come in passato, ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori limitati.
15. La giustificazione della tutela reintegratoria si rinviene nel fatto che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. Lav., tale tutela è prevista in caso di "insussitenza del fatto contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione.
16. In conclusione, verificato che le pronunce citate a supporto della tesi interpretativa della società non sono relative ad ipotesi sovrapponibili a quella qui esaminata, in cui neanche genericamente uno dei fatti ascritti al lavoratore era indicato nella contestazione, si ritiene che la previsione normativa, che parla di "fatto contestato" (fatto materiale contestato nel regime del D.Lgs. n. 23 del 2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio,
6 sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale” (Cass., sez. lav., 24.2.2020, n. 4879; nello stesso senso v. anche App. Genova, 10.3.2022, n. 33).
Più di recente, la S.C. ha osservato che “Con indirizzo unanime questa Corte ha statuito che in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito (v. Cass. n. 25745 del 2016; n. 4879 del 2020; v. Cass. n. 16896 del 2016 che ritiene invece applicabile la tutela di cui all'art. 18, comma 6, nell'ipotesi di contestazione disciplinare priva di una sufficiente e specifica descrizione della condotta tenuta dal lavoratore). 12. Tale lettura si fonda sul precetto normativo che collega la tutela reintegratoria attenuata (art. 18, comma 4) alla insussistenza del "fatto contestato", così ponendo la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante quale presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso in relazione alla necessaria causalità dello stesso (sul punto v. da ultimo Corte Cost. n. 128 del 2024, par. 8 del Considerato in diritto)” (Cass., sez. lav., 11.11.2024, n. 28927).
Ne consegue che, essendo direttamente dimostrato in giudizio che il recesso è stato irrogato senza previa contestazione scritta del fatto, deve essere riconosciuta al lavoratore la tutela di cui all'art. 3, comma 2, d. lgs. n. 23/2015, sicché deve disporsi l'annullamento del licenziamento la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di dodici mensilità, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni e con facoltà per il ricorrente di optare per l'indennità di cui all'art. 2, comma 3, d. lgs. n. 23/2015.
Non è stata allegata in causa l'esistenza di altri redditi da lavoro percepiti o percipiendi.
La retribuzione di riferimento è stata quantificata dal ricorrente in euro 2.112,10 e tale somma non è stata contestata dalla convenuta. Essa appare, peraltro, corretta, considerando la retribuzione oraria di cui alla busta paga sub docc.
8-10 ric., moltiplicata
7 per il divisore orario contrattuale 168 e quindi incrementata dell'incidenza delle mensilità supplementari. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 6.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Cont 1) accoglie il ricorso, annulla il licenziamento intimato da a Parte_2 Cont
il 6.12.2023 e condanna alla reintegrazione Parte_1 Parte_2 del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 2.112,10), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di dodici mensilità, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni e con facoltà per il ricorrente di optare per l'indennità di cui all'art. 2, comma 3, d. lgs. n. 23/2015; 2) condanna RI. alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di Parte_2
, liquidate in complessivi euro 6.000, oltre a rimborso spese Parte_1 forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'11.3.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 212/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, via L. Manara n. 15, presso lo studio dell'Avv. LATRECCHINA ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro Contr
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, viale Feudotto, presso lo studio degli Avv. CANTAFIO VINCENZO, INZILLO MARIA CATERINA e DURANTE OLGA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuta
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
A. Previe le declaratorie del caso e di legge in ordine alla insussistenza del fatto contestato accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs 23/2015 la illegittimità del licenziamento del 06/12/2023 adottato dalla convenuta nei confronti del ricorrente;
per l'effetto, Cont B. Condannare ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 23/2015 la società Pt_2
in persona del suo legale rappresentante del tempo a reintegrare il ricorrente nel
[...] posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €
1 2.112,10, dal giorno del licenziamento del 06/12/2023 fino a quello dell'effettiva reintegrazione (dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni). In ogni caso, per il periodo antecedente la reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto che come detto è pari ad € 2.112,10. Con condanna altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. C) In subordine, accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento per insussistenza di giusta causa e/o giustificato motivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, condannarsi la convenuta al pagamento di un'indennità non assoggettata a Parte_2 contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità al tallone mensile di € 2.112,10 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, somma che si ritiene equo quantificare, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 194/2018, in 10 mensilità di retribuzione e così per complessive € 21.120,98 oltre rivalutazione ed interessi;
D) In ulteriore subordine, accertato e dichiarato che licenziamento è stato intimato con violazione della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, che si ritiene equo indicare in 6 mensilità di retribuzione è così per € 12.672,60 oltre rivalutazione ed interessi;
E) In estremo subordine, Accertarsi e dichiararsi la illegittimità del licenziamento adottato dalla convenuta con lettera datata 6/12/2023 per i motivi gradatamente esposti e comunque perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo, ingiusto ed ingiustificato Cont e per l'effetto, condannarsi la convenuta a pagare al ricorrente a titolo di Parte_2 indennità risarcitoria ex art. 9 del D.Lgs 23/2015, una somma tra un minimo di 3 ed un massimo di sei mensilità, che si ritiene di indicare in 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del Tfr di € 2.112,20 e così per complessive € 9.504,90 ovvero di quella diversa somma che risultasse di giustizia. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
F) Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e C.p.a, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario G) Clausola di provvisoria esecuzione concessa.
PER LA CONVENUTA RI. : Parte_2
- rigettare il ricorso;
- nel caso di condanna al pagamento di indennità, irrogarla nella misura minima.
2 Con vittoria di spese e competenze.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.2.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato alle dipendenze della convenuta, con mansioni di autista e inquadramento al livello 3S CCNL trasporti e logistica, dal 17.10.2022 al 6.12.2023, allorché era stato licenziato. Precisava che le proprie mansioni consistevano nel prelevare carburanti presso il deposito Tamoil di Trecate o presso altro in e consegnarli alle stazioni di servizio CP_2 indicategli dalla datrice di lavoro. Deduceva che il 6.12.2023, in un parcheggio, aveva casualmente incontrato il collega a cui aveva chiesto perché continuasse a parlare male di lui. Egli Persona_1 gli aveva risposto “stasera vengo a casa tua e ti sparo in bocca” e poi gli aveva sferrato un pugno, che il ricorrente aveva evitato e poi nell'intento di difendersi, l'aveva a sua volta colpito, provocandone la caduta a terra e il successivo trasporto in pronto soccorso. A quel punto, il ricorrente era stato contattato da , il quale lo Controparte_3 aveva invitato a lasciare il mezzo e andare a casa. Il giorno 11.12.2023, egli aveva ricevuto la lettera di licenziamento, datata 6.12.2023 e motivata con l'aggressione fisica avvenuta quel giorno. Il 19.12.2023, aveva contestato il licenziamento e successivamente lo aveva impugnato con PEC del 23.1.2024, inviata per mezzo della CISL di Magenta. Il 29.1.2024, la società aveva ribadito la legittimità del proprio operato. Agiva, in questa sede, per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento e ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro. Deduceva, in primo luogo, l'insussistenza del fatto contestato, sostenendo di aver agito per legittima difesa, dopo essere stato minacciato di morte e aver subito un tentativo di aggressione. Dopo il fatto, era stato immediatamente allontanato dal lavoro. In subordine, riteneva, comunque, insussistente la giusta causa di licenziamento e domandava l'attribuzione della tutela indennitaria a termini di legge. In ulteriore subordine, lamentava la violazione della procedura di cui all'art. 7, l. n. 300/1970. Precisava che la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ammontava a euro 2.112,10 mensili.
Cont Si costituiva , con memoria difensiva depositata il 22.4.2024. Parte_2
Riferiva che il 6.12.2023, il ricorrente aveva ricevuto l'ordine di effettuare due viaggi, ma in contrasto con le disposizioni aziendali, aveva invertito l'ordine degli stessi. Durante il primo viaggio, egli aveva contattato , responsabile dei mezzi, Persona_2
e gli aveva comunicato di avere tamponato un'autovettura e di essere, quindi,
3 impossibilitato a concludere la missione, dovendosi recare presso l'officina per la riparazione del veicolo. aveva, quindi, annullato il secondo viaggio, con CP_3 destinazione Lacchiarella.
Alle ore 12,45, aveva ricevuto una telefonata da parte dell'autista CP_3 Per_1
che gli aveva comunicato di aver ricevuto una telefonata dal ricorrente, che lo
[...] aveva avvertito che si sarebbe recato al deposito di Lacchiarella per picchiarlo. Alle 13,
era stato contattato da un dipendente del deposito di Lacchiarella, che lo aveva CP_3 informato, utilizzando il telefono di che quest'ultimo era stato aggredito dal Per_1 ricorrente, erano state avvertite le Forze dell'ordine e l'aggredito era stato condotto in pronto soccorso.
Alle ore 13,10, responsabile della programmazione viaggi della Persona_3 società Transadriatico, aveva comunicato alla convenuta di aver preso in custodia le chiavi dell'automezzo in uso a lasciato incustodito nel deposito, dopo che il Per_1 conducente era stato portato in pronto soccorso e il ricorrente si era allontanato.
Il ricorrente, contattato telefonicamente, era stato invitato a giustificarsi sull'episodio, ma aveva confermato l'addebito, sostenendo di aver perso la pazienza con
Per_1
Transadriatico aveva invitato la convenuta ad assumere provvedimenti disciplinari nei confronti del ricorrente e gli aveva precluso l'accesso ai propri depositi.
In considerazione della gravità della condotta contestata al ricorrente, egli era stato licenziato.
Riteneva la sussistenza della giusta causa del licenziamento, per la gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, che aveva irrimediabilmente compromesso l'elemento fiduciario nel rapporto. Deduceva che esso fosse consistito, da un lato, nell'aggressione a un collega dall'altro, nell'aver lasciato incustodito il mezzo in uso all'aggredito. Richiamava il disposto dell'art. 32, lett. C, CCNL trasporto e logistica.
Deduceva che tale condotta avesse esposto la società ad azioni risarcitorie e che essa fosse caratterizzata da premeditazione. Inoltre, aveva danneggiato l'immagine della datrice di lavoro.
Contestava la versione dei fatti fornita dal ricorrente.
Quanto al procedimento disciplinare, richiamava la giurisprudenza che aveva ritenuto la possibilità, per il datore di lavoro, di irrogare il licenziamento anche prima della scadenza del termine per le giustificazioni, ove il lavoratore avesse comunque esercitato il diritto di difesa. Sosteneva la legittimità del licenziamento contestuale alla contestazione. Riteneva di aver concesso al dipendente la possibilità di difendersi, nel momento in cui e , nell'immediatezza dei fatti, avevano Persona_2 CP_3 invitato il ricorrente a giustificarsi, anche a mezzo videoconferenza, ma il ricorrente si era rifiutato e anzi aveva ammesso i fatti. Sosteneva, pertanto, che la concessione di un ulteriore termine a difesa sarebbe stata inutile.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva chiamata all'udienza odierna, allorché, udite le conclusioni delle parti, essa veniva posta in decisione.
4 *** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
È pacifico e documentalmente dimostrato che il ricorrente è stato licenziato il 6.12.2023, con lettera recante la stessa data e che egli ha allegato di aver ricevuto l'11.12.2023 (doc. 3 ric.), in riferimento a fatti avvenuti quello stesso giorno e consistiti, secondo la convenuta, nell'aggressione fisica perpetrata ai danni di un collega e nell'aver lasciato incustodito il mezzo affidato a quest'ultimo.
La convenuta ha allegato che, prima di adottare il provvedimento, i responsabili aziendali avrebbero telefonato al ricorrente, invitandolo a giustificarsi. 2. È, dunque, evidente dagli atti che il licenziamento è intervenuto in totale assenza di un procedimento disciplinare, tale non potendosi, in ogni caso, considerare una presunta telefonata, avvenuta nell'immediatezza dei fatti. A norma dell'art. 7, l. n. 300/1970 la contestazione deve, infatti, rivestire la forma scritta, sia per determinare la cristallizzazione degli addebiti, sia per consentire al lavoratore incolpato di disporre di un lasso di tempo per predisporre un'adeguata difesa.
La contestazione orale – per giunta coeva al licenziamento – deve, quindi, ritenersi nulla e improduttiva di effetti giuridici, per mancato rispetto della forma prevista ad substantiam actus dalla legge. Ed è appena il caso di rilevare che un atto nullo per difetto di forma nemmeno potrebbe essere oggetto della richiesta prova testimoniale, atteso che “l'art. 421, comma 2, parte prima, c.p.c., nell'attribuire al giudice del lavoro la responsabilità ed il potere di ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti dal codice per alcuni tipi di contatto (sia ad substantiam che ad probationem), ma ai limiti fissati da detto codice alla prova testimoniale, in via generale, negli articoli 2721, 2722 e 2723 c.c.” (Cass., sez. lav., 29.7.2009, n. 17614).
Tantomeno potrebbe ritenersi che la lettera di cui al doc. 3 ric. costituisca al contempo atto di contestazione e di licenziamento, non essendo in alcuna parte della lettera indicata la volontà di contestare un fatto e aprire un procedimento disciplinare, né l'invito a fornire giustificazioni. Per contro, il testo è inequivocamente teso a comunicare il recesso definitivo e immediato dal rapporto di lavoro e il tenore letterale della comunicazione non lascia spazio ad altra interpretazione. La stessa lettera, peraltro, non fa menzione di precedenti contatti tra le parti, in seguito ai fatti controversi.
Per altro verso, occorre rammentare che la S.C. “ha già avuto occasione di affermare il principio di diritto, condiviso da questo Collegio, secondo cui nel licenziamento disciplinare la contestazione dell'addebito e la comminatoria del licenziamento possono essere contenute nel medesimo atto, in mancanza di disposizioni che vietino tali modalità di esercizio dei poteri del datore di lavoro, se viene concesso al lavoratore il termine di legge di cinque giorni per fornire le proprie discolpe e viene precisato che, qualora egli non si avvalga di tale possibilità, il rapporto di lavoro si intenderà risolto senza ulteriore preavviso dal giorno successivo alla scadenza del termine. Pertanto, la comminatoria del licenziamento contestuale alla contestazione
5 dell'addebito giammai può essere intimata con effetto immediato, in tal modo sopprimendo di fatto del tutto il termine fissato per la difesa del lavoratore incolpato - termine che, del resto, neppure può essere disposto, in sostanza, soltanto al fine di una ipotetica revoca di un licenziamento comunque già efficace (Cass. n. 13486/05)” (Cass., sez. lav., 4.7.2007, n. 15050).
Né potrebbe ritenersi che la gravità delle accuse rivolte al lavoratore non avrebbero consentito di protrarre il rapporto nel tempo necessario per lo svolgimento della procedura ex art. 7 cit.: a tal fine, nulla avrebbe impedito alla datrice di lavoro di sospendere in via cautelare il rapporto, procedere alla contestazione a termini di legge, svolgere le necessarie indagini e quindi determinarsi circa la sanzione appropriata. 3. Venendo, quindi, alla tutela applicabile al licenziamento irrogato senza previa contestazione disciplinare, questo Giudice aderisce all'orientamento, già espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per cui tale ipotesi è del tutto equiparabile a quella del recesso intimato in assenza di giusta causa. Si è osservato che “il problema si pone in relazione alle conseguenze legate ad un'interpretazione letterale della legge, che potrebbe condurre a ritenere operativa questa sanzione ridotta anche in relazione ai casi in cui il licenziamento per motivi soggettivi non sia preceduto da una contestazione disciplinare dei fatti ai sensi della L. n. 300 del 1970, art.
7. Conclusione, quest'ultima, che renderebbe incoerente il funzionamento del meccanismo sanzionatorio dell'art. 18 che, come rilevabile dalla complessiva disciplina delle tutele, distribuisce reintegrazione e tutela economica sostituiva del posto di lavoro facendo perno sulla valutazione dei fatti posti alla base del licenziamento: precisamente, sulla valutazione "del fatto contestato" (art. 18, comma 4).
13. Aderendo ad una tale impostazione ermeneutica, invero, il datore di lavoro potrebbe allegare per la prima volta in giudizio, e dopo aver letto il ricorso del lavoratore, i fatti posti a base del licenziamento, potendo beneficiare, ove tali fatti siano provati ed idonei a configurare un valido motivo di licenziamento, di un regime sanzionatorio contenuto se raffrontato alle ulteriori sanzioni previste dalla medesima disposizione.
14. Appare preferibile, pertanto, la diversa interpretazione secondo la quale, ove il licenziamento venga intimato senza contestazione disciplinare, lo stesso continua, come in passato, ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori limitati.
15. La giustificazione della tutela reintegratoria si rinviene nel fatto che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. Lav., tale tutela è prevista in caso di "insussitenza del fatto contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione.
16. In conclusione, verificato che le pronunce citate a supporto della tesi interpretativa della società non sono relative ad ipotesi sovrapponibili a quella qui esaminata, in cui neanche genericamente uno dei fatti ascritti al lavoratore era indicato nella contestazione, si ritiene che la previsione normativa, che parla di "fatto contestato" (fatto materiale contestato nel regime del D.Lgs. n. 23 del 2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio,
6 sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale” (Cass., sez. lav., 24.2.2020, n. 4879; nello stesso senso v. anche App. Genova, 10.3.2022, n. 33).
Più di recente, la S.C. ha osservato che “Con indirizzo unanime questa Corte ha statuito che in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito (v. Cass. n. 25745 del 2016; n. 4879 del 2020; v. Cass. n. 16896 del 2016 che ritiene invece applicabile la tutela di cui all'art. 18, comma 6, nell'ipotesi di contestazione disciplinare priva di una sufficiente e specifica descrizione della condotta tenuta dal lavoratore). 12. Tale lettura si fonda sul precetto normativo che collega la tutela reintegratoria attenuata (art. 18, comma 4) alla insussistenza del "fatto contestato", così ponendo la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante quale presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso in relazione alla necessaria causalità dello stesso (sul punto v. da ultimo Corte Cost. n. 128 del 2024, par. 8 del Considerato in diritto)” (Cass., sez. lav., 11.11.2024, n. 28927).
Ne consegue che, essendo direttamente dimostrato in giudizio che il recesso è stato irrogato senza previa contestazione scritta del fatto, deve essere riconosciuta al lavoratore la tutela di cui all'art. 3, comma 2, d. lgs. n. 23/2015, sicché deve disporsi l'annullamento del licenziamento la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di dodici mensilità, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni e con facoltà per il ricorrente di optare per l'indennità di cui all'art. 2, comma 3, d. lgs. n. 23/2015.
Non è stata allegata in causa l'esistenza di altri redditi da lavoro percepiti o percipiendi.
La retribuzione di riferimento è stata quantificata dal ricorrente in euro 2.112,10 e tale somma non è stata contestata dalla convenuta. Essa appare, peraltro, corretta, considerando la retribuzione oraria di cui alla busta paga sub docc.
8-10 ric., moltiplicata
7 per il divisore orario contrattuale 168 e quindi incrementata dell'incidenza delle mensilità supplementari. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 6.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Cont 1) accoglie il ricorso, annulla il licenziamento intimato da a Parte_2 Cont
il 6.12.2023 e condanna alla reintegrazione Parte_1 Parte_2 del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 2.112,10), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di dodici mensilità, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni e con facoltà per il ricorrente di optare per l'indennità di cui all'art. 2, comma 3, d. lgs. n. 23/2015; 2) condanna RI. alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di Parte_2
, liquidate in complessivi euro 6.000, oltre a rimborso spese Parte_1 forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'11.3.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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