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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1626/2022
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 1626/2022; rilevato che l'udienza del 07.04.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, in funzione di giudice di appello, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina
Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1626 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA nato a [...] il [...], residente in [...]in C.da Parte_1
Canneti, elettivamente domiciliato in Riace in Via Nazionale S.S. 106, snc nello studio dell'avv. Salvatore Zurzolo, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti a margine del ricorso di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Prefetto Controparte_1 P.IVA_1
in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
(CF. , presso i cui uffici, in alla via Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_1
del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
477/2022 emessa in data 01.06.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 07.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 21.12.2022, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza emessa in data 01.06.2022 dal Giudice di Pace di Locri n.
477/2022, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione, proposta dall'odierno appellante, avverso l'ordinanza di ingiunzione n.0028198 del 09.03.2021 con la quale è stata ordinata la confisca del veicolo Mitsubishi Autlander tg.
DM365PZ e ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 3.976,50, per la violazione di cui all'art. 214, comma 8, C.d.S., commessa in Locri in data 11.04.2020.
L'appellante, con un unico motivo di appello, ha eccepito l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il verbale n. 236162530, posto alla base dell'ingiunzione, fosse da considerare correttamente notificato, stante il rifiuto dell'appellante di firmare e accettare la copia dello stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2024 si è costituita in giudizio la , la quale, dedotta l'infondatezza Controparte_1 del gravame, ha chiesto il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Dopo alcuni rinvii necessari alla corretta instaurazione del contraddittorio e dopo l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione, prevedendo la trattazione della stessa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c..
§ 2. Passando al merito, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
§ 2.1 Va osservato che il mancato ritiro del verbale di contestazione da parte del trasgressore nell'immediatezza della contestazione non determina alcun difetto di notifica del verbale medesimo, con il conseguente onere, in capo all'organo accertatore, di provvedere alla notifica differita ai sensi dell'art. 201, co. 1, C.d.S..
L'art. 200 C.d.S., invero, prevede che “
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma
1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione.
Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido (…)”. In altri termini, il Legislatore ha previsto che, quando è possibile, la contestazione della violazione deve avvenire immediatamente, con redazione del verbale e notifica dello stesso tramite consegna nelle mani del trasgressore di copia.
L'art. 201, co. 1, C.d.S. e l'art. 384 D.P.R. 495/1992 prevedono poi la necessità della notifica differita, entro 90 giorni dall'accertamento, solo “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata”, dovendosi in tal caso indicare nel verbale i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Ciò posto, richiamando la giurisprudenza di legittimità invocata dall'appellante, si evidenzia che «La consegna immediata di copia del verbale al trasgressore, da questi ritirata rifiutando di sottoscriverla, doveva pertanto ritenersi atto equipollente alla notifica del verbale» (Cass. civ., sez. III, 9.01.2014 n. 195). Dalla circostanza che il caso esaminato dalla pronuncia citata si caratterizzasse per il rifiuto della firma e per la ricezione della copia del verbale non è possibile ricavare la regola proposta dall'appellante, in mancanza di un dato normativo da cui far discendere l'esclusione dell'equipollenza del rifiuto anche della consegna del verbale all'effettiva contestazione immediata e tenuto conto dell'illogicità di una tale conclusione, che finirebbe per imporre un aggravio procedurale per gli agenti accertatori, anche in termini di spese, per sopperire a un comportamento ostativo del trasgressore.
Invero, la previsione di cui al citato art. 201, con imposizione di un breve termine decadenziale, è volta a permettere al trasgressore di avanzare eventuali osservazioni alla contestazione e garantire quindi il diritto di difesa allo stesso. In caso di rifiuto del ritiro del verbale, invece, non si realizza l'ipotesi della necessità di una tempestiva comunicazione (funzionale all'esercizio di difesa) delle contestazioni mosse, che sono state portate a conoscenza del trasgressore immediatamente, il quale, con il suo rifiuto, ha delibatamene scelto di non avere una copia del verbale necessario allo sviluppo anche di eventuali difese.
Nel caso in esame, infatti, è provato in atti che gli agenti del Comando dei
Carabinieri di Locri hanno fermato e hanno proceduto Parte_1
contestualmente alla verbalizzazione dell'avvenuta contestazione in conformità di quanto prescritto dall'art. 383 del D.P.R. 495/1992, consentendo di formulare osservazioni e illustrare argomenti a propria discolpa ex art. 200, comma 2, C.d.S., e procedendo alla contestuale consegna/notifica di copia del verbale al trasgressore, che ha rifiutato, tuttavia, sia di firmarlo sia di ritirarlo.
Ebbene, deve ritenersi che il rifiuto da parte del trasgressore non solo di firmare ma anche di ritirare il verbale contestatogli, in assenza di qualsivoglia valida giustificazione di tale rifiuto, equivalga a valida e regolare notifica, non potendo dall'ingiustificato rifiuto del ritiro derivare, in capo all'amministrazione, l'onere di provvedere ad un ulteriore notifica del verbale, dovendosi applicare al caso di specie, per analogia, il principio secondo cui: “è validamente compiuta, secondo le forme della notificazione cosiddetta “virtuale” ex art. 138, co. 2, c.p.c., la notificazione di un atto, qualora il destinatario, correttamente identificato nelle sue generalità dall'ufficiale giudiziario, si rifiuti di ricevere copia dell'atto, restando irrilevanti i motivi del rifiuto” (Cass. Civ., sez. VI,
3.11.2014, n. 23388).
Si ritiene, pertanto, che ove, come nella specie, si sia perfezionata la contestazione immediata e nello stesso tempo si sia provveduto alla verbalizzazione e alla consegna/notifica da parte degli agenti accertatori al trasgressore del verbale così redatto, l'eventuale rifiuto di questi di ritirare copia del verbale, elevato a carico dello stesso, comporti che la notificazione si consideri avvenuta a mani proprie.
In definitiva, deve essere confermata la pronuncia del Giudice di Pace di Locri.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando i valori medi, per lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, esclusa la fase istruttoria di fatto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Locri n. 477/2022 emessa in data 01.06.2022;
2. condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, in persona del Prefetto in carica, delle spese di lite del secondo Controparte_1
grado, liquidate in € 1.620,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri il giorno 08.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 1626/2022; rilevato che l'udienza del 07.04.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, in funzione di giudice di appello, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina
Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1626 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA nato a [...] il [...], residente in [...]in C.da Parte_1
Canneti, elettivamente domiciliato in Riace in Via Nazionale S.S. 106, snc nello studio dell'avv. Salvatore Zurzolo, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti a margine del ricorso di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Prefetto Controparte_1 P.IVA_1
in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
(CF. , presso i cui uffici, in alla via Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_1
del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
477/2022 emessa in data 01.06.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 07.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 21.12.2022, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza emessa in data 01.06.2022 dal Giudice di Pace di Locri n.
477/2022, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione, proposta dall'odierno appellante, avverso l'ordinanza di ingiunzione n.0028198 del 09.03.2021 con la quale è stata ordinata la confisca del veicolo Mitsubishi Autlander tg.
DM365PZ e ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 3.976,50, per la violazione di cui all'art. 214, comma 8, C.d.S., commessa in Locri in data 11.04.2020.
L'appellante, con un unico motivo di appello, ha eccepito l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il verbale n. 236162530, posto alla base dell'ingiunzione, fosse da considerare correttamente notificato, stante il rifiuto dell'appellante di firmare e accettare la copia dello stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2024 si è costituita in giudizio la , la quale, dedotta l'infondatezza Controparte_1 del gravame, ha chiesto il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Dopo alcuni rinvii necessari alla corretta instaurazione del contraddittorio e dopo l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione, prevedendo la trattazione della stessa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c..
§ 2. Passando al merito, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
§ 2.1 Va osservato che il mancato ritiro del verbale di contestazione da parte del trasgressore nell'immediatezza della contestazione non determina alcun difetto di notifica del verbale medesimo, con il conseguente onere, in capo all'organo accertatore, di provvedere alla notifica differita ai sensi dell'art. 201, co. 1, C.d.S..
L'art. 200 C.d.S., invero, prevede che “
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma
1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione.
Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido (…)”. In altri termini, il Legislatore ha previsto che, quando è possibile, la contestazione della violazione deve avvenire immediatamente, con redazione del verbale e notifica dello stesso tramite consegna nelle mani del trasgressore di copia.
L'art. 201, co. 1, C.d.S. e l'art. 384 D.P.R. 495/1992 prevedono poi la necessità della notifica differita, entro 90 giorni dall'accertamento, solo “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata”, dovendosi in tal caso indicare nel verbale i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Ciò posto, richiamando la giurisprudenza di legittimità invocata dall'appellante, si evidenzia che «La consegna immediata di copia del verbale al trasgressore, da questi ritirata rifiutando di sottoscriverla, doveva pertanto ritenersi atto equipollente alla notifica del verbale» (Cass. civ., sez. III, 9.01.2014 n. 195). Dalla circostanza che il caso esaminato dalla pronuncia citata si caratterizzasse per il rifiuto della firma e per la ricezione della copia del verbale non è possibile ricavare la regola proposta dall'appellante, in mancanza di un dato normativo da cui far discendere l'esclusione dell'equipollenza del rifiuto anche della consegna del verbale all'effettiva contestazione immediata e tenuto conto dell'illogicità di una tale conclusione, che finirebbe per imporre un aggravio procedurale per gli agenti accertatori, anche in termini di spese, per sopperire a un comportamento ostativo del trasgressore.
Invero, la previsione di cui al citato art. 201, con imposizione di un breve termine decadenziale, è volta a permettere al trasgressore di avanzare eventuali osservazioni alla contestazione e garantire quindi il diritto di difesa allo stesso. In caso di rifiuto del ritiro del verbale, invece, non si realizza l'ipotesi della necessità di una tempestiva comunicazione (funzionale all'esercizio di difesa) delle contestazioni mosse, che sono state portate a conoscenza del trasgressore immediatamente, il quale, con il suo rifiuto, ha delibatamene scelto di non avere una copia del verbale necessario allo sviluppo anche di eventuali difese.
Nel caso in esame, infatti, è provato in atti che gli agenti del Comando dei
Carabinieri di Locri hanno fermato e hanno proceduto Parte_1
contestualmente alla verbalizzazione dell'avvenuta contestazione in conformità di quanto prescritto dall'art. 383 del D.P.R. 495/1992, consentendo di formulare osservazioni e illustrare argomenti a propria discolpa ex art. 200, comma 2, C.d.S., e procedendo alla contestuale consegna/notifica di copia del verbale al trasgressore, che ha rifiutato, tuttavia, sia di firmarlo sia di ritirarlo.
Ebbene, deve ritenersi che il rifiuto da parte del trasgressore non solo di firmare ma anche di ritirare il verbale contestatogli, in assenza di qualsivoglia valida giustificazione di tale rifiuto, equivalga a valida e regolare notifica, non potendo dall'ingiustificato rifiuto del ritiro derivare, in capo all'amministrazione, l'onere di provvedere ad un ulteriore notifica del verbale, dovendosi applicare al caso di specie, per analogia, il principio secondo cui: “è validamente compiuta, secondo le forme della notificazione cosiddetta “virtuale” ex art. 138, co. 2, c.p.c., la notificazione di un atto, qualora il destinatario, correttamente identificato nelle sue generalità dall'ufficiale giudiziario, si rifiuti di ricevere copia dell'atto, restando irrilevanti i motivi del rifiuto” (Cass. Civ., sez. VI,
3.11.2014, n. 23388).
Si ritiene, pertanto, che ove, come nella specie, si sia perfezionata la contestazione immediata e nello stesso tempo si sia provveduto alla verbalizzazione e alla consegna/notifica da parte degli agenti accertatori al trasgressore del verbale così redatto, l'eventuale rifiuto di questi di ritirare copia del verbale, elevato a carico dello stesso, comporti che la notificazione si consideri avvenuta a mani proprie.
In definitiva, deve essere confermata la pronuncia del Giudice di Pace di Locri.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando i valori medi, per lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, esclusa la fase istruttoria di fatto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Locri n. 477/2022 emessa in data 01.06.2022;
2. condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, in persona del Prefetto in carica, delle spese di lite del secondo Controparte_1
grado, liquidate in € 1.620,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri il giorno 08.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi