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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/10/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di grado d'appello iscritta al n.
3528/2021 del R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 7 ottobre 2025 e vertente
TRA
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Di Zitti ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Terracina (LT), presso l'Avvocatura Comunale, con sede in Piazza Municipio n.1;
PARTE APPELLANTE
E
- CP_1
PARTE APPELLATA-contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace.
CONCLUSIONI
Per l'udienza del 7 ottobre 2025 fissata per discussione parte appellante depositava note di udienza in data 6 ottobre 2025 da intendersi richiamate. PREMESSO IN FATTO
Con ricorso del 29 giugno 2021 il proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n.610/2020 del 18/12/2020 con la quale il Giudice di prime cure accoglieva l'opposizione dell'appellato, ex art.204-bis C.d.S., avverso i pp.vv. n. ZL1086/2020,
ZL1016/2020, ZL1128/2020 E ZL1117/2020, perché, alla data dell'8/07/2020 (h. 20:30), del
13/07/2020 (h. 20:13), 20/07/2020 (h. 20:29) e 22/07/2020 (h. 20:20) elevati per violazione dei criteri di accesso alla ZTL dal varco Corso Anita Garibaldi incrocio Via G. D'Annunzio in assenza di autorizzazione. L'appellante lamentava la palese violazione dell'art. 112
c.p.c, giacché in primo grado l'appellato aveva sollevato una sola eccezione non riguardante il difetto di una adeguata segnaletica bensì non essersi accorto che l'autorizzazione all'accesso del varco ZTL fosse legata al veicolo e non al titolare. Di conseguenza era evidente la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo, il ricorrente in primo grado, gravato il verbale contestando la irregolarità della segnaletica.
Con decreto del 2 luglio 2021 il Giudice, letto il ricorso;
visto l'art. 415 c.p.c., fissava in data 18 novembre 2021 l'udienza di discussione;
disponeva che la notifica del ricorso e del decreto avvenisse a cura del ricorrente nei confronti di parte convenuta entro il termine di
10 gg. dal decreto;
ordinava all'Autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, almeno 10 giorni prima dell'udienza ivi indicata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
avvertiva parte convenuta che aveva l'onere di costituirsi, tramite deposito in cancelleria di una memoria difensiva, almeno 10 gg. prima dell'udienza fissata, proponendo, a pena di decadenza, le domande riconvenzionale e le eccezioni, processuali o di merito, non rilevabili d'ufficio. Disponeva infine che l'udienza si svolgesse in trattazione scritta.
Con ordinanza del 18 novembre 2021 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta, considerato che le parti per l'udienza non avevano depositato note di trattazione scritta visti gli artt. 181 e 309 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 17 maggio
2022 da svolgersi in trattazione scritta. Con ordinanza del 4 ottobre 2024 il Giudice a seguito di alcuni rinvii, visti gli atti, rilevato che con decreto del Presidente del Tribunale del 3 settembre 2024 era necessario disporre rinvio per riequilibrare il carico di ruolo e per definire tra i procedimenti quelli di più antica iscrizione rinviava la causa per discussione all'udienza del 7 ottobre 2025 con termine alle parti per note conclusive fino a venti giorni prima da svolgersi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza.
Con comparsa del 6 maggio 2025 si costituiva in giudizio l'avv. Di Zitti per parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
Sull'unico motivo d'appello sollevato dall'appellante, circa l'inosservanza da parte del
Giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. , si osserva che la predetta disposizione impone la correlazione tra il dovere decisorio del giudice e il principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c. la quale ha la funzione di determinare l'oggetto del processo e, conseguentemente, quello del futuro giudicato sicché la pronuncia giudiziale deve riguardare tutta la domanda ma non può estendersi oltre i confini della stessa.
Dunque, sussiste violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel caso in cui il giudice “attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda;
tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione” (Ordinanza n. 906 del
17/01/2018).
In virtù di ciò, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non impedisce dunque al giudice di ricostruire i fatti in maniera autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero di darne una differente qualificazione giuridica, né di applicare una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (cfr. Cass. II, n.
11289/2018) applicando perciò il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c., secondo il quale il giudice può attribuire una differente qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti oggetto di causa, ricercando le norme applicabili alla specifica fattispecie, potendo basare la decisione su principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti;
tuttavia, tale principio deve essere sempre correlato al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con la conseguenza che comunque il giudice non può mutare i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, o decidere su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio (Ordinanza n. 8645 del 09/04/2018).
Ne consegue, pertanto, che il giudice di merito ha il potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano l'oggetto della contestazione. Tale potere, però, incontra il limite del rispetto dell'ambito delle questioni proposte, in modo che siano lasciati immutati il petitum e la causa petendi.
Nel caso in esame il giudice di prime cure ha disatteso l'art. 112 c.p.c. atteso che in primo grado parte appellata aveva chiesto l'annullamento dei verbali di contestazione delle violazioni senza tuttavia sollevare l'eccezione afferente il difetto di una adeguata segnaletica. Deduceva infatti l'omessa indicazione nei verbali della norma violata indicativo solo della condotta vietata, il mancato richiamo nei verbali degli atti istitutivi della ZTL nel centro storico alto di ed infine eccepiva la propria buona fede Parte_1
poiché non si avvedeva che l'autorizzazione all'accesso del varco ZTL fosse legata al veicolo e non al titolare. Tuttavia, il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, statuendo che il non avesse dato prova della regolare apposizione della segnaletica in grado Pt_1
di conferire certezza sulla conoscibilità del precetto affermando che non vi era traccia nel fascicolo dell'adempimento da parte dell'appellante di una serie di adempimenti preliminari circa la modalità di pre-esercizio del sistema con presenza di agenti sul posto e sulla necessaria distanza tra il cartello e il varco d'ingresso.
Esaminando quindi i motivi del ricorso del primo grado sull'eccezione di omessa indicazione nei verbali della norma violata si osserva che il verbale di accertamento di infrazione deve contenere una serie di elementi specificamente previsti dalla legge, la cui mancanza determina dei vizi formali i quali però non sempre, rendono nullo un verbale.
Tale effetto, infatti, si esplica quando l'errore comporta una compromissione dei diritti di difesa del contravventore. Nella fattispecie, la lamentata omessa indicazione della norma violata sebbene connoti un vizio di forma, non lede il diritto di difesa del trasgressore, il quale – stando alla lettura del verbale – è messo a conoscenza dei fatti accertati e contestati. Nel verbale, infatti, sono riportate le circostanze di tempo e di luogo, i dati anagrafici, ma soprattutto la descrizione della condotta illecita. In merito si richiama quanto statuito dalla Corte di cassazione la quale nella sentenza n. 11421/2009, ha sancito che “in tema di sanzioni amministrative, la mancata (o la meno specificata) indicazione della norma che prevede la sanzione contestata non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è preordinata” (il caso riguardava l'omessa indicazione della norma violata in materia di violazione codice della strada). Altresì la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 25/01/18 n. 1930 ha affermato che “l' indicazione nel verbale di contestazione dell'articolo senza specificazione del testo normativo di appartenenza (d.lgs. n. 285 del 1992) non era lesiva del diritto di difesa dell'opponente, in quanto si desumeva agevolmente dalla intitolazione del verbale stesso, e dalla descrizione del fatto” (nella fattispecie la Corte rigettava il ricorso con il quale si censurava addirittura non che mancasse l'indicazione dell'articolo della norma violata ma il fatto di non aver specificato che fosse un articolo del Codice della Strada).
Applicando, dunque, i suddetti principi al caso di specie, se ne ricava che nel caso di mancata, erronea o parziale indicazione nel verbale di accertamento di infrazione della norma violata dal trasgressore, il diritto di difesa di costui non viene in concreto menomato, purché nel verbale siano descritti compiutamente la condotta materiale che integra la violazione e il fatto. Secondo consolidata giurisprudenza, inoltre, si rileva che la mancata o non corretta indicazione della violazione può essere compensata da una dettagliata descrizione del fatto e dalla presenza nel verbale di informazioni sul pagamento in misura ridotta della sanzione. Dalla lettura dei verbali emerge chiaramente la condotta contestata “circolava in zona traffico limitato senza averne l'autorizzazione”,
l'indicazione delle specifiche norme violate con la dicitura “violazione alle norme del codice della strada” ed infine sono riportate le informazioni circa la possibilità di pagamento in misura ridotta. Si conclude, pertanto, per la non configurabilità di un'ipotesi di illegittimità dei verbali, i cui vizi non sono stati tali da menomare il diritto alla difesa.
E' inoltre destituita di fondamento anche l'eccezione riguardante l'assenza nei verbali degli atti istitutivi della ZTL giacché essi non rientrano negli elementi essenziali richiesti dalla legge per la validità del verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione stradale previsti a norma dell'art. 383 D.P.R. n. 495/1992, il quale stabilisce “Il verbale deve contenere
l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”.
In ultimo, sulla doglianza sollevata dall' appellato in primo grado riguardo alla sua buona fede nel mancato rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione nella ZTL credendo a seguito di acquisto di nuova vettura nel mese di gennaio 2020 che l'autorizzazione fosse legata al titolare e non al mezzo, si chiarisce che come statuito dalla Cassazione con sentenza 7 ottobre 2015, n. 20130 e con ordinanza n. 5338 del 22 febbraio 2019, il permesso di accesso in zona a traffico limitato è collegato alla persona del richiedente e non al veicolo, la cui targa costituisce solo l'elemento identificativo, da un punto di vista giuridico, che consente di effettuare il controllo.
Tuttavia, fermo restando quanto poc'anzi esposto, nel caso di specie, si rileva che nonostante le difficoltà correlate all'emergenza COVID-19 era certamente possibile per l'appellato, il quale rivestiva anche l'incarico di dipendente comunale, accedere agli uffici comunali competenti ai fini del rinnovo del titolo. Inoltre, l'autorizzazione dell'appellato risultava essere risalente all'anno 2018 e questa non era stata rinnovata neppure nell'anno successivo, periodo durante il quale la richiamata emergenza COVID-19 non sussisteva e pertanto in virtù di tali considerazioni il motivo addotto per il quale non era stato possibile il rinnovo nel 2020 risulta illogico. Pertanto, ne consegue che, nel caso de quo, non si può certamente affermare la buona fede dell'appellante e tale considerazione risulta in linea con quanto deliberato sul punto dalla Suprema Corte la quale ha affermato con sentenza n.
288/2022 del 7 gennaio 2022 che “In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando
l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020, Rv. 658272; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
13610 del 11/06/2007, Rv. 597317). Dunque, in virtù degli elementi sopra considerati ne consegue che, in assenza di elementi tali da configurare una fattispecie di legittimo affidamento, l'eccezione sollevata va respinta derivando le contestate violazioni, consistenti nel reiterato accesso non consentito in area a traffico limitato, dalla negligenza dell'appellato il quale ha omesso colpevolmente di rinnovare l'autorizzazione al transito.
L'appello deve pertanto essere accolto.
Riguardo il complessivo regolamento delle spese dei due gradi di giudizio la Suprema
Corte con ordinanza n. 20920 del 22 agosto 2018 ha stabilito che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi" (conforme per tutte Cass. 6259/2014).
La soccombenza dell'appellato regola, pertanto, le spese di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14
e successive modifiche considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.610/2020 depositata in data
18/12/2020 ed emessa dal Giudice di Pace di , conferma i verbali opposti;
Parte_1
- condanna parte appellata contumace al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante, che liquida:
1)per il primo grado di giudizio in € 220,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
2)per il presente grado di giudizio in € 64,50 per esborsi e in € 462,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Lì 8 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di grado d'appello iscritta al n.
3528/2021 del R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 7 ottobre 2025 e vertente
TRA
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Di Zitti ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Terracina (LT), presso l'Avvocatura Comunale, con sede in Piazza Municipio n.1;
PARTE APPELLANTE
E
- CP_1
PARTE APPELLATA-contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace.
CONCLUSIONI
Per l'udienza del 7 ottobre 2025 fissata per discussione parte appellante depositava note di udienza in data 6 ottobre 2025 da intendersi richiamate. PREMESSO IN FATTO
Con ricorso del 29 giugno 2021 il proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n.610/2020 del 18/12/2020 con la quale il Giudice di prime cure accoglieva l'opposizione dell'appellato, ex art.204-bis C.d.S., avverso i pp.vv. n. ZL1086/2020,
ZL1016/2020, ZL1128/2020 E ZL1117/2020, perché, alla data dell'8/07/2020 (h. 20:30), del
13/07/2020 (h. 20:13), 20/07/2020 (h. 20:29) e 22/07/2020 (h. 20:20) elevati per violazione dei criteri di accesso alla ZTL dal varco Corso Anita Garibaldi incrocio Via G. D'Annunzio in assenza di autorizzazione. L'appellante lamentava la palese violazione dell'art. 112
c.p.c, giacché in primo grado l'appellato aveva sollevato una sola eccezione non riguardante il difetto di una adeguata segnaletica bensì non essersi accorto che l'autorizzazione all'accesso del varco ZTL fosse legata al veicolo e non al titolare. Di conseguenza era evidente la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo, il ricorrente in primo grado, gravato il verbale contestando la irregolarità della segnaletica.
Con decreto del 2 luglio 2021 il Giudice, letto il ricorso;
visto l'art. 415 c.p.c., fissava in data 18 novembre 2021 l'udienza di discussione;
disponeva che la notifica del ricorso e del decreto avvenisse a cura del ricorrente nei confronti di parte convenuta entro il termine di
10 gg. dal decreto;
ordinava all'Autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, almeno 10 giorni prima dell'udienza ivi indicata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
avvertiva parte convenuta che aveva l'onere di costituirsi, tramite deposito in cancelleria di una memoria difensiva, almeno 10 gg. prima dell'udienza fissata, proponendo, a pena di decadenza, le domande riconvenzionale e le eccezioni, processuali o di merito, non rilevabili d'ufficio. Disponeva infine che l'udienza si svolgesse in trattazione scritta.
Con ordinanza del 18 novembre 2021 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta, considerato che le parti per l'udienza non avevano depositato note di trattazione scritta visti gli artt. 181 e 309 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 17 maggio
2022 da svolgersi in trattazione scritta. Con ordinanza del 4 ottobre 2024 il Giudice a seguito di alcuni rinvii, visti gli atti, rilevato che con decreto del Presidente del Tribunale del 3 settembre 2024 era necessario disporre rinvio per riequilibrare il carico di ruolo e per definire tra i procedimenti quelli di più antica iscrizione rinviava la causa per discussione all'udienza del 7 ottobre 2025 con termine alle parti per note conclusive fino a venti giorni prima da svolgersi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza.
Con comparsa del 6 maggio 2025 si costituiva in giudizio l'avv. Di Zitti per parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
Sull'unico motivo d'appello sollevato dall'appellante, circa l'inosservanza da parte del
Giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. , si osserva che la predetta disposizione impone la correlazione tra il dovere decisorio del giudice e il principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c. la quale ha la funzione di determinare l'oggetto del processo e, conseguentemente, quello del futuro giudicato sicché la pronuncia giudiziale deve riguardare tutta la domanda ma non può estendersi oltre i confini della stessa.
Dunque, sussiste violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel caso in cui il giudice “attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda;
tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione” (Ordinanza n. 906 del
17/01/2018).
In virtù di ciò, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non impedisce dunque al giudice di ricostruire i fatti in maniera autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero di darne una differente qualificazione giuridica, né di applicare una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (cfr. Cass. II, n.
11289/2018) applicando perciò il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c., secondo il quale il giudice può attribuire una differente qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti oggetto di causa, ricercando le norme applicabili alla specifica fattispecie, potendo basare la decisione su principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti;
tuttavia, tale principio deve essere sempre correlato al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con la conseguenza che comunque il giudice non può mutare i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, o decidere su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio (Ordinanza n. 8645 del 09/04/2018).
Ne consegue, pertanto, che il giudice di merito ha il potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano l'oggetto della contestazione. Tale potere, però, incontra il limite del rispetto dell'ambito delle questioni proposte, in modo che siano lasciati immutati il petitum e la causa petendi.
Nel caso in esame il giudice di prime cure ha disatteso l'art. 112 c.p.c. atteso che in primo grado parte appellata aveva chiesto l'annullamento dei verbali di contestazione delle violazioni senza tuttavia sollevare l'eccezione afferente il difetto di una adeguata segnaletica. Deduceva infatti l'omessa indicazione nei verbali della norma violata indicativo solo della condotta vietata, il mancato richiamo nei verbali degli atti istitutivi della ZTL nel centro storico alto di ed infine eccepiva la propria buona fede Parte_1
poiché non si avvedeva che l'autorizzazione all'accesso del varco ZTL fosse legata al veicolo e non al titolare. Tuttavia, il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, statuendo che il non avesse dato prova della regolare apposizione della segnaletica in grado Pt_1
di conferire certezza sulla conoscibilità del precetto affermando che non vi era traccia nel fascicolo dell'adempimento da parte dell'appellante di una serie di adempimenti preliminari circa la modalità di pre-esercizio del sistema con presenza di agenti sul posto e sulla necessaria distanza tra il cartello e il varco d'ingresso.
Esaminando quindi i motivi del ricorso del primo grado sull'eccezione di omessa indicazione nei verbali della norma violata si osserva che il verbale di accertamento di infrazione deve contenere una serie di elementi specificamente previsti dalla legge, la cui mancanza determina dei vizi formali i quali però non sempre, rendono nullo un verbale.
Tale effetto, infatti, si esplica quando l'errore comporta una compromissione dei diritti di difesa del contravventore. Nella fattispecie, la lamentata omessa indicazione della norma violata sebbene connoti un vizio di forma, non lede il diritto di difesa del trasgressore, il quale – stando alla lettura del verbale – è messo a conoscenza dei fatti accertati e contestati. Nel verbale, infatti, sono riportate le circostanze di tempo e di luogo, i dati anagrafici, ma soprattutto la descrizione della condotta illecita. In merito si richiama quanto statuito dalla Corte di cassazione la quale nella sentenza n. 11421/2009, ha sancito che “in tema di sanzioni amministrative, la mancata (o la meno specificata) indicazione della norma che prevede la sanzione contestata non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è preordinata” (il caso riguardava l'omessa indicazione della norma violata in materia di violazione codice della strada). Altresì la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 25/01/18 n. 1930 ha affermato che “l' indicazione nel verbale di contestazione dell'articolo senza specificazione del testo normativo di appartenenza (d.lgs. n. 285 del 1992) non era lesiva del diritto di difesa dell'opponente, in quanto si desumeva agevolmente dalla intitolazione del verbale stesso, e dalla descrizione del fatto” (nella fattispecie la Corte rigettava il ricorso con il quale si censurava addirittura non che mancasse l'indicazione dell'articolo della norma violata ma il fatto di non aver specificato che fosse un articolo del Codice della Strada).
Applicando, dunque, i suddetti principi al caso di specie, se ne ricava che nel caso di mancata, erronea o parziale indicazione nel verbale di accertamento di infrazione della norma violata dal trasgressore, il diritto di difesa di costui non viene in concreto menomato, purché nel verbale siano descritti compiutamente la condotta materiale che integra la violazione e il fatto. Secondo consolidata giurisprudenza, inoltre, si rileva che la mancata o non corretta indicazione della violazione può essere compensata da una dettagliata descrizione del fatto e dalla presenza nel verbale di informazioni sul pagamento in misura ridotta della sanzione. Dalla lettura dei verbali emerge chiaramente la condotta contestata “circolava in zona traffico limitato senza averne l'autorizzazione”,
l'indicazione delle specifiche norme violate con la dicitura “violazione alle norme del codice della strada” ed infine sono riportate le informazioni circa la possibilità di pagamento in misura ridotta. Si conclude, pertanto, per la non configurabilità di un'ipotesi di illegittimità dei verbali, i cui vizi non sono stati tali da menomare il diritto alla difesa.
E' inoltre destituita di fondamento anche l'eccezione riguardante l'assenza nei verbali degli atti istitutivi della ZTL giacché essi non rientrano negli elementi essenziali richiesti dalla legge per la validità del verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione stradale previsti a norma dell'art. 383 D.P.R. n. 495/1992, il quale stabilisce “Il verbale deve contenere
l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”.
In ultimo, sulla doglianza sollevata dall' appellato in primo grado riguardo alla sua buona fede nel mancato rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione nella ZTL credendo a seguito di acquisto di nuova vettura nel mese di gennaio 2020 che l'autorizzazione fosse legata al titolare e non al mezzo, si chiarisce che come statuito dalla Cassazione con sentenza 7 ottobre 2015, n. 20130 e con ordinanza n. 5338 del 22 febbraio 2019, il permesso di accesso in zona a traffico limitato è collegato alla persona del richiedente e non al veicolo, la cui targa costituisce solo l'elemento identificativo, da un punto di vista giuridico, che consente di effettuare il controllo.
Tuttavia, fermo restando quanto poc'anzi esposto, nel caso di specie, si rileva che nonostante le difficoltà correlate all'emergenza COVID-19 era certamente possibile per l'appellato, il quale rivestiva anche l'incarico di dipendente comunale, accedere agli uffici comunali competenti ai fini del rinnovo del titolo. Inoltre, l'autorizzazione dell'appellato risultava essere risalente all'anno 2018 e questa non era stata rinnovata neppure nell'anno successivo, periodo durante il quale la richiamata emergenza COVID-19 non sussisteva e pertanto in virtù di tali considerazioni il motivo addotto per il quale non era stato possibile il rinnovo nel 2020 risulta illogico. Pertanto, ne consegue che, nel caso de quo, non si può certamente affermare la buona fede dell'appellante e tale considerazione risulta in linea con quanto deliberato sul punto dalla Suprema Corte la quale ha affermato con sentenza n.
288/2022 del 7 gennaio 2022 che “In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando
l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020, Rv. 658272; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
13610 del 11/06/2007, Rv. 597317). Dunque, in virtù degli elementi sopra considerati ne consegue che, in assenza di elementi tali da configurare una fattispecie di legittimo affidamento, l'eccezione sollevata va respinta derivando le contestate violazioni, consistenti nel reiterato accesso non consentito in area a traffico limitato, dalla negligenza dell'appellato il quale ha omesso colpevolmente di rinnovare l'autorizzazione al transito.
L'appello deve pertanto essere accolto.
Riguardo il complessivo regolamento delle spese dei due gradi di giudizio la Suprema
Corte con ordinanza n. 20920 del 22 agosto 2018 ha stabilito che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi" (conforme per tutte Cass. 6259/2014).
La soccombenza dell'appellato regola, pertanto, le spese di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14
e successive modifiche considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.610/2020 depositata in data
18/12/2020 ed emessa dal Giudice di Pace di , conferma i verbali opposti;
Parte_1
- condanna parte appellata contumace al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante, che liquida:
1)per il primo grado di giudizio in € 220,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
2)per il presente grado di giudizio in € 64,50 per esborsi e in € 462,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Lì 8 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava