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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente e Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2300/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF06M102567 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Preliminarmente deve chiarirsi che il ricorso risulta proposto avverso i seguenti avvisi di accertamento, quale ricorso cumulativo:
N. TVF06M102567/2025 – N. TVF06M102574/2025 - TVF06M102582/2025 notificati in data 10.09.2025;
N. TVF06M102611/2025 – N. TVF06M102651/2025 – N. TVF06M102657/2025 notificati in data 15.09.2025;
N. TVF06M102645/2025 – N. TVF06M102713/2025 - N. TVF06M102721/2025 - N. TVF06M102725/2025 notificati in data 16.09.2025; N. TVF06M202720/2025 - N.TVF06M102785/2025 - N. TVF06M102786/2025 -
N. TVF06M102788/2025 - N.TVF06M102793/2025 notificati in data 18.09.2025; N. TVF06M202772/2025 -
N.TVF06M202803/2025 - N. TVF06M102808/2025 - N. TVF06M202820/2025 - N.TVF06M102856/2025 -
N. TVF06M102857/2025 - N. TVF06M102862/2025 N.
TVF06M302628/2025 - N. TVF06M302630/2025 - N. TVF06M302631/2025 notificati in data 22.09.2025; N.
TVF06M102859/2025 notificato in data 23.09.2025; N. TVF06M202764/2025 -N. TVF06M202863/2025 - N.
TVF06M102895/2025 - N. TVF06M102896/2025 - N.TVF06M102899/2025 - N. TVF06M102902/2025 - N.
TVF06M202882/2025 notificati in data 24.09.2025; N. TVF06M202776/2025 notificato in data 25.09.2025;
N. TVF06M302886/2025 -N. TVF06M202950/2025 - N. TVF06M202960/2025 notificati in data 26.09.2025;
N.TVF06M302918/2025 - N. TVF06M302923/2025 - N. TVF06M302934/2025 - N.TVF06M302939/2025 -
N. TVF06M203003/2025 - N. TVF06M203005/2025 - N.TVF06M203014/2025 - N. TVF06M302944/2025 -
N. TVF06M302948/2025 - N.TVF06M302951/2025 notificati in data 29.09.2025; N. TVF06M203016/2025 -
N.TVF06M203018/2025 - N. TVF06M203038/2025 - N. TVF06M203041/2025 - N.TVF06M203060/2025 -
N. TVF06M203065/2025 - N. TVF06M302955/2025 - N.TVF06M302959/2025 - N. TVF06M302961/2025 notificati in data 30.09.2025; N.TVF06M203081/2025 - N. TVF06M203085/2025 - N. TVF06M203089/2025 -
N.TVF06M203097/2025 notificati in data 01.10.2025; N. TVF06M302890/2025 - N.TVF06M302811/2025 -
N. TVF06M302824/2025 notificati in data 02.10.2025; N.TVF06M203119/2025 notificato in data 03.10.2025;
N. TVF06M203113/2025; N.TVF06M203135/2025 - N. TVF06M302964/2025 - N. TVF06M302977/2025 -
N.TVF06M302983/2025 notificati in data 06.10.2025; N. TVF06M303031/2025 - N.TVF06M302846/2025 notificati in data 09.10.2025; N. TVF06M203236/2025 - N.TVF06M303032/2025 notificati in data 10.10.2025;
N. TVF06M203139/2025 notificato in data13.10.2025; N. TVF06M303006/2025 - N. TVF06M303223/2025 -
N. TVF06M303002/2025 - N.TVF06M303004/2025 - N. TVF06M303194/2025 - N. TVF06M303195/2025 -
N.TVF06M303200/2025 - N. TVF06M303213/2025 - N. TVF06M303217/2025 - N.TVF06M303218/2025 notificati in data 16.10.2025; N. TVF06M303037/2025 notificato in data 17.10.2025.
In tale senso deve intendersi ed integrarsi l'epigrafe della sentenza che riporta solo il primo avviso di accertamento tra quelli contestati con il gravame.
Il ricorso risulta proposto dall'odierno ricorrente quale: “Rappresentante fiscale” delle Società attenzionate, residenti e non, sul territorio nazionale, nonché quale “Socio Unico” della Società "di sua proprietà" denominata Società_1 SRLS ”
Con unico motivo di ricorso censura tutti gli avvisi sopraindicati lamentando, questo in estrema sintesi il contenuto della doglianza, che erroneamente l'Agenzia delle Entrate (ADE), abbia ravvisato la responsabilità solidale del rappresentante fiscale, quale egli è, atteso che non risulterebbe dimostrato alcun suo coinvolgimento nell'attività da cui è derivata l'evasione IVA oggetto di accertamento.
Sostiene che al rappresentante fiscale è attribuita una soggettività passiva solamente parziale, ossia limitata alle operazioni passive specificatamente attribuitegli dal mandante non residente con il contratto di mandato;
ne conseguirebbe che la responsabilità solidale del Rappresentante fiscale (che non agisce in nome proprio, ma in nome e per conto del soggetto rappresentato) non deriva dal mero fatto dell'esistenza del rapporto di mandato, ma dall'avere effettivamente posto in essere operazioni irregolari nell'interesse del mandante.
Nel costituirsi, l'ADE ha preliminarmente chiesto la riunione del presente ricorso a quelli nn.2194 e 2339-2025 di omologo contenuto;
ha poi dichiarato che per alcuni avvisi di accertamento (in numero di 12) è cessata la materia del contendere per essere stata soddisfatta l'obbligazione tributaria da parte del debitore principale.
Nel merito ha replicato alla doglianza.
All'udienza del 19 gennaio 2026, la causa chiamata per la decisione cautelare, è stata trattenuta in decisione anche per la definizione nel merito, attesa la unicità della questione in diritto proposta e la pronta sua soluzione.
Preliminarmente deve escludersi la possibilità di riunione con il ricorso 2194-2025, atteso che lo stesso per come dichiarato dal rappresentante dell'ADE in udienza è stato già discusso presso altra sezione.
La riunione con il ricorso 2339-2025, invece, non risulta necessaria in quanto chiamato in pari data odierna e parimenti definito.
Deve, poi, darsi atto della estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per gli avvisi di accertamento indicati nelle controdeduzioni e precisamente:
TVF06M302944; TVF06M302948; TVF06M302951; TVF06M302955; TVF06M302959; TVF06M302961;
TVF06M302628; TVF06M302630; TVF06M302631; TVF06M203065; TVF06M102902; TVF06M102567.
Nel merito il ricorso non è fondato e tanto esime il collegio dal soffermarsi sulla legittimazione del ricorrente quale socio unico della società indicata.
Come efficacemente rappresentato dall'ADE nelle controdeduzioni, la censurata responsabilità solidale deriva espressamente da una disposizione normativa: l'art.17, comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, che dispone, tra l'altro esplicitamente, che "il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto".
A fronte del dato normativo inconfutabile e testuale, i precedenti citati dal ricorrente, osserva l'ADE con rilievi condivisibili, trattano di ipotesi di frodi fiscali accertate in capo alle società estere, nelle quali occorre dimostrare che il Rappresentante fiscale abbia agito attivamente e coscientemente nell'interesse del soggetto rappresentato, anche in violazione degli obblighi derivanti dal mandato.
Diversamente nel caso di specie, in cui si imputa al rappresentante fiscale "solo" l'evasione dell'imposta da parte del rappresentato, esercitando la predetta responsabilità solidale.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza (anche virtuale in relazione agli avvisi per cui è cessata la materia del contendere) e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore cumulativo delle imposte evase.
P.Q.M.
In parte respinge il ricorso;
in parte dichiara il processo estinto per cessata materia del contendere.
Condanna il ricorrente alla rifusione, nei confronti dell'Agenzia Entrate costituita delle spese di lite, liquidandole in euro 20.000,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente e Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2300/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF06M102567 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Preliminarmente deve chiarirsi che il ricorso risulta proposto avverso i seguenti avvisi di accertamento, quale ricorso cumulativo:
N. TVF06M102567/2025 – N. TVF06M102574/2025 - TVF06M102582/2025 notificati in data 10.09.2025;
N. TVF06M102611/2025 – N. TVF06M102651/2025 – N. TVF06M102657/2025 notificati in data 15.09.2025;
N. TVF06M102645/2025 – N. TVF06M102713/2025 - N. TVF06M102721/2025 - N. TVF06M102725/2025 notificati in data 16.09.2025; N. TVF06M202720/2025 - N.TVF06M102785/2025 - N. TVF06M102786/2025 -
N. TVF06M102788/2025 - N.TVF06M102793/2025 notificati in data 18.09.2025; N. TVF06M202772/2025 -
N.TVF06M202803/2025 - N. TVF06M102808/2025 - N. TVF06M202820/2025 - N.TVF06M102856/2025 -
N. TVF06M102857/2025 - N. TVF06M102862/2025 N.
TVF06M302628/2025 - N. TVF06M302630/2025 - N. TVF06M302631/2025 notificati in data 22.09.2025; N.
TVF06M102859/2025 notificato in data 23.09.2025; N. TVF06M202764/2025 -N. TVF06M202863/2025 - N.
TVF06M102895/2025 - N. TVF06M102896/2025 - N.TVF06M102899/2025 - N. TVF06M102902/2025 - N.
TVF06M202882/2025 notificati in data 24.09.2025; N. TVF06M202776/2025 notificato in data 25.09.2025;
N. TVF06M302886/2025 -N. TVF06M202950/2025 - N. TVF06M202960/2025 notificati in data 26.09.2025;
N.TVF06M302918/2025 - N. TVF06M302923/2025 - N. TVF06M302934/2025 - N.TVF06M302939/2025 -
N. TVF06M203003/2025 - N. TVF06M203005/2025 - N.TVF06M203014/2025 - N. TVF06M302944/2025 -
N. TVF06M302948/2025 - N.TVF06M302951/2025 notificati in data 29.09.2025; N. TVF06M203016/2025 -
N.TVF06M203018/2025 - N. TVF06M203038/2025 - N. TVF06M203041/2025 - N.TVF06M203060/2025 -
N. TVF06M203065/2025 - N. TVF06M302955/2025 - N.TVF06M302959/2025 - N. TVF06M302961/2025 notificati in data 30.09.2025; N.TVF06M203081/2025 - N. TVF06M203085/2025 - N. TVF06M203089/2025 -
N.TVF06M203097/2025 notificati in data 01.10.2025; N. TVF06M302890/2025 - N.TVF06M302811/2025 -
N. TVF06M302824/2025 notificati in data 02.10.2025; N.TVF06M203119/2025 notificato in data 03.10.2025;
N. TVF06M203113/2025; N.TVF06M203135/2025 - N. TVF06M302964/2025 - N. TVF06M302977/2025 -
N.TVF06M302983/2025 notificati in data 06.10.2025; N. TVF06M303031/2025 - N.TVF06M302846/2025 notificati in data 09.10.2025; N. TVF06M203236/2025 - N.TVF06M303032/2025 notificati in data 10.10.2025;
N. TVF06M203139/2025 notificato in data13.10.2025; N. TVF06M303006/2025 - N. TVF06M303223/2025 -
N. TVF06M303002/2025 - N.TVF06M303004/2025 - N. TVF06M303194/2025 - N. TVF06M303195/2025 -
N.TVF06M303200/2025 - N. TVF06M303213/2025 - N. TVF06M303217/2025 - N.TVF06M303218/2025 notificati in data 16.10.2025; N. TVF06M303037/2025 notificato in data 17.10.2025.
In tale senso deve intendersi ed integrarsi l'epigrafe della sentenza che riporta solo il primo avviso di accertamento tra quelli contestati con il gravame.
Il ricorso risulta proposto dall'odierno ricorrente quale: “Rappresentante fiscale” delle Società attenzionate, residenti e non, sul territorio nazionale, nonché quale “Socio Unico” della Società "di sua proprietà" denominata Società_1 SRLS ”
Con unico motivo di ricorso censura tutti gli avvisi sopraindicati lamentando, questo in estrema sintesi il contenuto della doglianza, che erroneamente l'Agenzia delle Entrate (ADE), abbia ravvisato la responsabilità solidale del rappresentante fiscale, quale egli è, atteso che non risulterebbe dimostrato alcun suo coinvolgimento nell'attività da cui è derivata l'evasione IVA oggetto di accertamento.
Sostiene che al rappresentante fiscale è attribuita una soggettività passiva solamente parziale, ossia limitata alle operazioni passive specificatamente attribuitegli dal mandante non residente con il contratto di mandato;
ne conseguirebbe che la responsabilità solidale del Rappresentante fiscale (che non agisce in nome proprio, ma in nome e per conto del soggetto rappresentato) non deriva dal mero fatto dell'esistenza del rapporto di mandato, ma dall'avere effettivamente posto in essere operazioni irregolari nell'interesse del mandante.
Nel costituirsi, l'ADE ha preliminarmente chiesto la riunione del presente ricorso a quelli nn.2194 e 2339-2025 di omologo contenuto;
ha poi dichiarato che per alcuni avvisi di accertamento (in numero di 12) è cessata la materia del contendere per essere stata soddisfatta l'obbligazione tributaria da parte del debitore principale.
Nel merito ha replicato alla doglianza.
All'udienza del 19 gennaio 2026, la causa chiamata per la decisione cautelare, è stata trattenuta in decisione anche per la definizione nel merito, attesa la unicità della questione in diritto proposta e la pronta sua soluzione.
Preliminarmente deve escludersi la possibilità di riunione con il ricorso 2194-2025, atteso che lo stesso per come dichiarato dal rappresentante dell'ADE in udienza è stato già discusso presso altra sezione.
La riunione con il ricorso 2339-2025, invece, non risulta necessaria in quanto chiamato in pari data odierna e parimenti definito.
Deve, poi, darsi atto della estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per gli avvisi di accertamento indicati nelle controdeduzioni e precisamente:
TVF06M302944; TVF06M302948; TVF06M302951; TVF06M302955; TVF06M302959; TVF06M302961;
TVF06M302628; TVF06M302630; TVF06M302631; TVF06M203065; TVF06M102902; TVF06M102567.
Nel merito il ricorso non è fondato e tanto esime il collegio dal soffermarsi sulla legittimazione del ricorrente quale socio unico della società indicata.
Come efficacemente rappresentato dall'ADE nelle controdeduzioni, la censurata responsabilità solidale deriva espressamente da una disposizione normativa: l'art.17, comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, che dispone, tra l'altro esplicitamente, che "il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto".
A fronte del dato normativo inconfutabile e testuale, i precedenti citati dal ricorrente, osserva l'ADE con rilievi condivisibili, trattano di ipotesi di frodi fiscali accertate in capo alle società estere, nelle quali occorre dimostrare che il Rappresentante fiscale abbia agito attivamente e coscientemente nell'interesse del soggetto rappresentato, anche in violazione degli obblighi derivanti dal mandato.
Diversamente nel caso di specie, in cui si imputa al rappresentante fiscale "solo" l'evasione dell'imposta da parte del rappresentato, esercitando la predetta responsabilità solidale.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza (anche virtuale in relazione agli avvisi per cui è cessata la materia del contendere) e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore cumulativo delle imposte evase.
P.Q.M.
In parte respinge il ricorso;
in parte dichiara il processo estinto per cessata materia del contendere.
Condanna il ricorrente alla rifusione, nei confronti dell'Agenzia Entrate costituita delle spese di lite, liquidandole in euro 20.000,00.