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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/11/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 24.11.2025, alle ore 11.30 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. SCAVARDA Elisa per la parte ricorrente e l'Avv. QUARTA RO per la parte resistente. È altresì presente il Funzionario UPP dr.ssa che provvede Persona_1 all'asistenza del Magistrato e alla verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Le parti rappresentano, a domanda del giudice, che lo stesso lavoratore aveva notificato decreto ingiuntivo rispetto al quale il datore di lavoro non aveva presentato opposizione proponendo un accordo di rateizzazione con la corresponsione di un acconto.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa RO Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 828/2023 promossa da
con il patrocinio dell'Avv. SCAVARDA Elisa Parte_1
1 C o n t r o
con il patrocinio dell'Avv. RAFFANTI Ilaria CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 11.12.2023 nella sua Parte_1 qualità di titolare della ditta individuale omonima, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo numero 213/2023 emesso dal Tribunale di Massa sezione lavoro in data
16.10.2023 chiedendone la revoca e l'annullamento.
Il ricorrente, significando che aveva agito nei suoi confronti in surrogazione legale CP_1 ex art. 2 L. 297/1982 comma 7 relativamente al pagamento del TFR a cui aveva fatto fronte l' medesimo attraverso il fondo di garanzia, rappresentava anzitutto di aver CP_2 versato al lavoratore, alla notifica dell'atto di precetto, l'acconto pari ad €. 1.501,00.
In diritto contestava che la procedura di cui all'art. 6 della legge fall. non fosse stata attivata nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge e in particolare non fosse stata fornita la prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito di esecuzione forzata non essendo stata mai neppure verificata l'intestazione al debitore di beni immobili aggredibili per il recupero della somma ingiunta.
Così conseguentemente concludeva:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso
e di legge, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento dei motivi su esposti:
Nel merito:
- revocare decreto ingiuntivo n. 213/23, emesso nel proc. monitorio R.G. n. 642 /2023, emesso dal
Tribunale di Massa – Sez. Lavoro in data 16 ottobre 2023 e dichiarare che il credito ivi azionato è infondato, non provato, ingiustificato o come meglie per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al 15%, IVA e CPA come per legge”
Si costituiva, in data 24.1.2024, parte resistente eccependo la assoluta infondatezza CP_1 del ricorso. In particolare, evidenziava che le eventuali eccezioni che avrebbe CP_1
2 potuto sollevare nei confronti del lavoratore attengono al rapporto previdenziale e che in nessun caso legittimano il datore di lavoro a sottarsi al pagamento del TFR nei confronti del lavoratore a cui è comunque tenuto. Di talchè, una volta versato al lavoratore il TFR da parte di l'Ente ha certamente diritto a recuperare quanto anticipato. CP_1
Da ultimo precisava che, ad ogni buon conto, la somma che il datore di lavoro aveva corrisposto al lavoratore dopo la notifica del precetto era stata regolarmente scorporata.
Cosi concludeva: il Giudice adito, Voglia, respinta ogni altra istanza, eccezione e difesa:
1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto opposto;
2) nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata.
Il tutto con condanna dell'attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva fissata in discussione al 5.2.2024, e ivi rinviato per discussione, da ultimo al 24.11.2025, con termine per eventuali note difensive.
Il ricorso non merita accoglimento.
Occorre anzitutto precisare che parte resistente ha allegato e documentato (cfr. ricorso ex art. 6 della L.F. rivolto al Tribunale di Massa in data 21.5.2021, allegato alla memoria di costituzione) che l'acconto di €. 1.500,00 versato dall'opponente al lavoratore all'atto della notifica del precetto, è stato correttamente scorporato dal richiesto: e conseguentemente ha erogato al lavoratore attraverso il Fondo di garanzia una somma già depurata CP_1 dello “acconto” ricevuto.
Inoltre ha anche dimostrato il versamento della somma ingiunta al lavoratore CP_1 producendo la quietanza di pagamento al lavoratore datata 18.2.2022, Persona_2 sì che è documentalmente provato l'effettivo versamento al lavoratore Persona_2 del TFR poi domandato in restituzione al datore di lavoro con il decreto ingiuntivo qui opposto. Ne deriva che l'istanza ingiuntiva volta al recupero di quanto versato è del tutto fondata.
Quanto alla questione relativa alla non corretta anticipazione delle somme al lavoratore tramite il fondo di garanzia, essa non merita accoglimento.
La questione oggetto del presente giudizio è stata già affrontata e decisa da questo
Tribunale con la sentenza del Giudice del lavoro n.203/2022 e ad essa si fa espresso riferimento, in quanto condivisibile e condivisa da questo Giudice, ex art. 118 disp. att.
3 Cpc.: “circa il mancato esperimento da parte dei lavoratori di tentativi di esecuzione nei confronti del datore di lavoro quale condizione di intervento del Fondo di Garanzia e le altre questioni sollevate in sede di note autorizzate, è da evidenziare che il datore di lavoro, tenuto al pagamento del TFR nei confronti dei predetti due lavoratori, pare legittimato ad opporre soltanto le stesse eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dei lavoratori, purché i relativi fatti costitutivi siano venuti ad esistenza dopo la formazione del titolo giudiziario irrevocabile (ad es. la prescrizione decennale maturata successivamente alla formazione dei titoli giudiziari), ma non le eccezioni che avrebbe potuto CP_1 opporre ai lavoratori per negare la prestazione previdenziale, stante l'autonomia delle prestazioni dovute dal datore di lavoro e dal Fondo di Garanzia.”.
Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito quale sia la funzione del Fondo: “il
Fondo di Garanzia istituito presso l' che, ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 297 del 1982, abbia CP_1 corrisposto al lavoratore il T.F.R. non versato dal datore di lavoro insolvente, è surrogato per legge nel privilegio di cui agli artt. 2751 bis e 2776 cod. civ., essendo tenuto a provare, in sede di azione di surrogazione, non già la sussistenza degli elementi costitutivi dell'autonoma fattispecie previdenziale, bensì soltanto l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al T.F.R. in capo al lavoratore». (cfr. ex multis Cass. ordinanza n. 32448/2021)”.
Dunque, conclusivamente: l' è tenuto a provare soltanto l'avvenuta erogazione della CP_1 prestazione al lavoratore e qui a tale onere della prova l'Ente risulta aver regolarmente adempiuto.
Peraltro, ha anche prodotto documentazione relativa al ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e pedissequo decreto ingiuntivo emesso (n. 466/2019, emesso dal Tribunale di Massa il 5.11.2019), il verbale di pignoramento negativo presso la sede legale (in data 10.12.2019), il verbale di pignoramento negativo alla residenza (in data 10.4.2021) e, da ultimo la presentazione della istanza di fallimento (in data 21.5.2021).
V'è di più. ha comunque anche dato dimostrazione, producendo visura catastale e prospetto CP_1 pensionistico del datore di lavoro che comunque il lavoratore non avrebbe potuto avere pronta soddisfazione del proprio credito. Sì che, anche da questo punto di vista, il ricorso appare del tutto infondato e la relativa domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, proposta con ricorso, deve essere respinta.
4 Quanto, infine, alle spese di causa, esse sono liquidate, come da dispositivo, secondo il valore della causa, esclusa la fase istruttoria, nei parametri minimi attesa la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore di che liquida CP_1 in €. 1.865,00 per competenze oltre iva e cpa come per legge.
Massa, 24 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RO Soffio
5
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Le parti rappresentano, a domanda del giudice, che lo stesso lavoratore aveva notificato decreto ingiuntivo rispetto al quale il datore di lavoro non aveva presentato opposizione proponendo un accordo di rateizzazione con la corresponsione di un acconto.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa RO Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 828/2023 promossa da
con il patrocinio dell'Avv. SCAVARDA Elisa Parte_1
1 C o n t r o
con il patrocinio dell'Avv. RAFFANTI Ilaria CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 11.12.2023 nella sua Parte_1 qualità di titolare della ditta individuale omonima, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo numero 213/2023 emesso dal Tribunale di Massa sezione lavoro in data
16.10.2023 chiedendone la revoca e l'annullamento.
Il ricorrente, significando che aveva agito nei suoi confronti in surrogazione legale CP_1 ex art. 2 L. 297/1982 comma 7 relativamente al pagamento del TFR a cui aveva fatto fronte l' medesimo attraverso il fondo di garanzia, rappresentava anzitutto di aver CP_2 versato al lavoratore, alla notifica dell'atto di precetto, l'acconto pari ad €. 1.501,00.
In diritto contestava che la procedura di cui all'art. 6 della legge fall. non fosse stata attivata nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge e in particolare non fosse stata fornita la prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito di esecuzione forzata non essendo stata mai neppure verificata l'intestazione al debitore di beni immobili aggredibili per il recupero della somma ingiunta.
Così conseguentemente concludeva:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso
e di legge, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento dei motivi su esposti:
Nel merito:
- revocare decreto ingiuntivo n. 213/23, emesso nel proc. monitorio R.G. n. 642 /2023, emesso dal
Tribunale di Massa – Sez. Lavoro in data 16 ottobre 2023 e dichiarare che il credito ivi azionato è infondato, non provato, ingiustificato o come meglie per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al 15%, IVA e CPA come per legge”
Si costituiva, in data 24.1.2024, parte resistente eccependo la assoluta infondatezza CP_1 del ricorso. In particolare, evidenziava che le eventuali eccezioni che avrebbe CP_1
2 potuto sollevare nei confronti del lavoratore attengono al rapporto previdenziale e che in nessun caso legittimano il datore di lavoro a sottarsi al pagamento del TFR nei confronti del lavoratore a cui è comunque tenuto. Di talchè, una volta versato al lavoratore il TFR da parte di l'Ente ha certamente diritto a recuperare quanto anticipato. CP_1
Da ultimo precisava che, ad ogni buon conto, la somma che il datore di lavoro aveva corrisposto al lavoratore dopo la notifica del precetto era stata regolarmente scorporata.
Cosi concludeva: il Giudice adito, Voglia, respinta ogni altra istanza, eccezione e difesa:
1) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto opposto;
2) nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata.
Il tutto con condanna dell'attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva fissata in discussione al 5.2.2024, e ivi rinviato per discussione, da ultimo al 24.11.2025, con termine per eventuali note difensive.
Il ricorso non merita accoglimento.
Occorre anzitutto precisare che parte resistente ha allegato e documentato (cfr. ricorso ex art. 6 della L.F. rivolto al Tribunale di Massa in data 21.5.2021, allegato alla memoria di costituzione) che l'acconto di €. 1.500,00 versato dall'opponente al lavoratore all'atto della notifica del precetto, è stato correttamente scorporato dal richiesto: e conseguentemente ha erogato al lavoratore attraverso il Fondo di garanzia una somma già depurata CP_1 dello “acconto” ricevuto.
Inoltre ha anche dimostrato il versamento della somma ingiunta al lavoratore CP_1 producendo la quietanza di pagamento al lavoratore datata 18.2.2022, Persona_2 sì che è documentalmente provato l'effettivo versamento al lavoratore Persona_2 del TFR poi domandato in restituzione al datore di lavoro con il decreto ingiuntivo qui opposto. Ne deriva che l'istanza ingiuntiva volta al recupero di quanto versato è del tutto fondata.
Quanto alla questione relativa alla non corretta anticipazione delle somme al lavoratore tramite il fondo di garanzia, essa non merita accoglimento.
La questione oggetto del presente giudizio è stata già affrontata e decisa da questo
Tribunale con la sentenza del Giudice del lavoro n.203/2022 e ad essa si fa espresso riferimento, in quanto condivisibile e condivisa da questo Giudice, ex art. 118 disp. att.
3 Cpc.: “circa il mancato esperimento da parte dei lavoratori di tentativi di esecuzione nei confronti del datore di lavoro quale condizione di intervento del Fondo di Garanzia e le altre questioni sollevate in sede di note autorizzate, è da evidenziare che il datore di lavoro, tenuto al pagamento del TFR nei confronti dei predetti due lavoratori, pare legittimato ad opporre soltanto le stesse eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dei lavoratori, purché i relativi fatti costitutivi siano venuti ad esistenza dopo la formazione del titolo giudiziario irrevocabile (ad es. la prescrizione decennale maturata successivamente alla formazione dei titoli giudiziari), ma non le eccezioni che avrebbe potuto CP_1 opporre ai lavoratori per negare la prestazione previdenziale, stante l'autonomia delle prestazioni dovute dal datore di lavoro e dal Fondo di Garanzia.”.
Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito quale sia la funzione del Fondo: “il
Fondo di Garanzia istituito presso l' che, ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 297 del 1982, abbia CP_1 corrisposto al lavoratore il T.F.R. non versato dal datore di lavoro insolvente, è surrogato per legge nel privilegio di cui agli artt. 2751 bis e 2776 cod. civ., essendo tenuto a provare, in sede di azione di surrogazione, non già la sussistenza degli elementi costitutivi dell'autonoma fattispecie previdenziale, bensì soltanto l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al T.F.R. in capo al lavoratore». (cfr. ex multis Cass. ordinanza n. 32448/2021)”.
Dunque, conclusivamente: l' è tenuto a provare soltanto l'avvenuta erogazione della CP_1 prestazione al lavoratore e qui a tale onere della prova l'Ente risulta aver regolarmente adempiuto.
Peraltro, ha anche prodotto documentazione relativa al ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e pedissequo decreto ingiuntivo emesso (n. 466/2019, emesso dal Tribunale di Massa il 5.11.2019), il verbale di pignoramento negativo presso la sede legale (in data 10.12.2019), il verbale di pignoramento negativo alla residenza (in data 10.4.2021) e, da ultimo la presentazione della istanza di fallimento (in data 21.5.2021).
V'è di più. ha comunque anche dato dimostrazione, producendo visura catastale e prospetto CP_1 pensionistico del datore di lavoro che comunque il lavoratore non avrebbe potuto avere pronta soddisfazione del proprio credito. Sì che, anche da questo punto di vista, il ricorso appare del tutto infondato e la relativa domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, proposta con ricorso, deve essere respinta.
4 Quanto, infine, alle spese di causa, esse sono liquidate, come da dispositivo, secondo il valore della causa, esclusa la fase istruttoria, nei parametri minimi attesa la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore di che liquida CP_1 in €. 1.865,00 per competenze oltre iva e cpa come per legge.
Massa, 24 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RO Soffio
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