Sentenza 28 settembre 2017
Massime • 1
La motivazione politico-ideologica non costituisce motivo futile ex art. 61 n. 1 cod. pen., quando non abbia quei caratteri di banalità ed irrisorietà che, secondo la coscienza sociale, rendono il movente delittuoso un mero pretesto per commettere un reato di sproporzionata gravità.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraLuana Granozio · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 26 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2017, n. 52747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52747 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2017 |
Testo completo
5274 7- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 28/09/2017 MAURIZIO FUMO Presidente - Sent. n. sez. 2077/2017 SERGIO GORJAN -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.2363/2017 ENRICO VITTORIO TA IN ND FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO EZ AN TO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/10/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il rigetto udito il difensore avv. Giampiero Mattei che si è riportato al ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5/10/2016 la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento del 2/2/2016, emessa all'esito di giudizio abbreviato, appellata dall'imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di JU ON OC AN per il reato contestato al capo c) della rubrica ex art.336 cod.pen., riqualificato come minaccia ex art.612, comma 1, cod.pen., non punibile per difetto di querela, e confermando nel resto la sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in relazione ai fatti di cui ai capi a) e b) della rubrica in mesi 6 e giorni 3 di reclusione. Il capo a) riguardava il reato di lesioni aggravate ex art. 582 e 585, commi 1 e 2, 61 n.1 e n.5 cod.pen., per aver aggredito un giovane di diciassette anni, quindi minore d'età, colpendolo dapprima con un pugno all'addome e poi ferendolo con un oggetto appuntito atto ad offendere, provocandogli lesioni personali guaribili in giorni 5, per futili motivi e approfittando di circostanze di tempo, luogo e personali tali da ostacolare la difesa della vittima. Il capo b) riguardava invece il porto dello strumento atto a offendere ex art.4, comma 3, legge 110/1975. 2. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia, avv.Giampiero Mattei, svolgendo cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., il ricorrente denuncia violazione della legge penale processuale con riferimento alla nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, circostanza questa che avrebbe dovuto imporre alla Corte territoriale il rinvio del giudizio al Tribunale di Trento e non la pronuncia nel merito invece adottata, sulla base di un richiamo, ritenuto non convincente all'art.604 cod. proc.pen., con disparità di trattamento e compromissione ingiustificata di un grado di giurisdizione di merito.
2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. il ricorrente denuncia mancanza della motivazione con riferimento all'assenza di prova certa dell'identificazione dell'imputato con riferimento al fatto contestato, poiché il OC AN non era stato riconosciuto né dalla vittima, né dal suo amico nell'immediatezza del fatto, pur essendosi trattenuto sul posto e anzi essendosi recato alla Stazione dei Carabinieri per protestare contro il fermo di un altro giovane.
2.3. Con il terzo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., il ricorrente denuncia violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti per il delitto di cui al capo a); da un lato, le motivazioni ideologiche non costituirebbero un motivo futile e in ogni caso la discussione per motivi politici si era svolta in precedenza fra la persona offesa e altro soggetto non identificato;
l'aggravante della minorata difesa era stata riscontrata in base a circostanza incongrua, ossia sulla base della differenza di età fra il OC e il minore, che aveva comunque più di 17 anni, senza adeguata spiegazione;
l'uso 2 di oggetto atto a offendere era stato accertato solo sulla base delle caratteristiche della ferita puntiforme, senza che nulla fosse dato sapere sull'esistenza e caratteristiche dell'oggetto, mentre avrebbero benissimo potuto essere provocate da un anello indossato dall'offensore.
2.4. Con il quarto motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., il ricorrente manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo b), visto che nessuno aveva visto l'oggetto che ben poteva essere un anello, una biro o una penna, o un pezzo di legno o un sasso preso in loco.
2.5. Con il quinto motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., il ricorrente denuncia violazione della legge penale con riferimento all'omessa applicazione dell'ipotesi lieve prevista dall'art.4, comma 3 della legge 110 del 1975, poiché era evidente che l'offesa era stata arrecata con uno strumento appuntito atto ad offendere, lungi dal costituire una vera e propria arma, di per sé non particolarmente pericoloso. تابعة CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale processuale. Poiché la sentenza di primo grado era stata ritenuta nulla per difetto di motivazione, la Corte territoriale non avrebbe potuto pronunciarsi nel merito ma avrebbe dovuto, dopo averla annullata, rinviare il giudizio al Tribunale di Trento, giudice di primo grado;
aggiunge il ricorrente che l'art.604 cod. proc.pen. non conteneva un elenco tassativo dei casi di rimessione del giudizio in primo grado e ne risultava una disparità di trattamento (con il caso di applicazione di una circostanza aggravante non correttamente contestata) e la compromissione ingiustificata di un grado di giurisdizione di merito. La censura è manifestamente infondata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere nel merito, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'art. 604 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Speca e altro, Rv. 270070; Sez. 3, n. 48975 del 19/06/2014, GK, Rv. 261149; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513; Sez. 5, n. 19051 del 19/02/2010, Rv. 247252; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009 - dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227; Sez. 3 n. 26533 del 21/05/2008 Rv. 240554; Sez. 6, n. 3 5881 del 21/11/2006, dep. 13/02/2007, Rv. 236062; Sez. 1, n. 4490 del 3/11/1992, Rv. 192430; Sez. 3, n. 5636 del 08/03/1994, Rv. 197624). In tal senso anche Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118, secondo cui «La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. >> D'altra parte, la nullità della sentenza prevista dall'art. 125 cod. proc. pen. ricorre nel solo caso in cui essa sia del tutto priva di un apparato motivazionale, o nel caso in cui quest'ultimo sia meramente apparente (Sez. 3, n. 36388 del 07/07/2016, Buccafurni, Rv. 267762). Per altro verso, nell'analoga ipotesi di ricorso per saltum, all'annullamento della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione consegue il rinvio, non al giudice che l'ha emessa, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., ma al giudice di appello, che, dovendo redigere ex novo la motivazione mancante, è investito dalla devoluzione totale del merito (Sez. F, n. 38927 del 19/08/2014, P.G. in proc. Rusu, Rv. 261237; Sez. 6, n. 24059 del 14/05/2014, P.M. in proc. Spigarelli, Rv. 259979; Sez. 6, n. 43973 del 01/10/2013; Sez. 5, n. 43170 del 25/09/2012, Odi P.M. in proc. Singh, Rv. 254131). Non contrasta con tali conclusioni l'assunto, solo apparentemente divergente, della sentenza della Sez. 5, n. 21795 del 12/01/2017, Ricci, Rv. 269926 (a sua volta conforme alla pronuncia della Sez. 2, n. 28467 del 13/04/2011, Castrogiovanni, Rv. 250905), secondo cui « Il giudice d'appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità della sentenza del giudice di pace recante imputazione e motivazione afferente ad altra e diversa vicenda processuale, non può sostituirsi al primo giudice correggendo la motivazione nell'ambito del potere di integrazione, ma deve trasmettergli gli atti per non privare l'imputato di un grado del giudizio.»: tali pronunce infatti si riferiscono a ipotesi in cui l'appello era circoscritto «esclusivamente» alla doglianza di nullità della sentenza di primo grado per mancanza grafica di motivazione ovvero motivazione afferente ad altra vicenda processuale. Nella specie, la sentenza di primo grado non era affetta da mancanza grafica di motivazione, che era stata solo sbrigativamente basata sul contenuto della comunicazione della notizia di reato dei Carabinieri di Aldeno e sui documenti ad essa allegati e l'appello non verteva esclusivamente sulla nullità della sentenza impugnata. 4 D'altra parte, la Costituzione non garantisce un doppio grado di giurisdizione di merito e tantomeno una doppia decisione sul merito della responsabilità penale, sicché l'art.604 cod.proc.pen. impone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado solo in una serie di casi, specificamente previsti, di più gravi violazioni processuali.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza della motivazione con riferimento all'assenza di prova certa dell'identificazione dell'imputato con riferimento al fatto contestato, poiché il OC AN non era stato riconosciuto né dalla vittima, né dal suo amico, nell'immediatezza del fatto, e al contrario si era trattenuto sul posto e si era poi spontaneamente recato alla Stazione dei Carabinieri per protestare contro il fermo di un altro giovane. La censura è inammissibile: le recriminazioni del ricorrente circa la ricostruzione dei fatti accolta nella sentenza impugnata mirano a sollecitare inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del motivatamente ricostruito dal Giudice del merito, senza passare, come fatto impone l'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., attraverso la dimostrazione di vizi logici intrinseci della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta) o denunciarne in modo puntuale e specifico la contraddittorietà estrinseca con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». I limiti che presenta nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione, si riflettono anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacché altrimenti anziché verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai Giudici del merito, alla Corte di Cassazione sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo, in ipotesi, all'apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e costante insegnamento (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile e altri, Rv. 245103) in forza del quale, alla luce dei precisi confini che circoscrivono, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., il controllo del vizio di motivazione, la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte territoriale ha invece motivato, in modo né illogico né contraddittorio, la ritenuta responsabilità dell'imputato sulla base del suo 5 riconoscimento effettuato, in termini di assoluta certezza, sia da parte della persona offesa, sia da parte di altro testimone oculare, EL NC RO, e ha dato conto altresì dell'equivoco inizialmente occorso, su cui cerca di far leva il ricorrente, allorché i Carabinieri intervenuti sul luogo del ferimento (un circolo giovanile ricreativo di Aldeno, ove si teneva un concerto) avevano accompagnato in caserma un altro giovane, tale EA LE, le cui caratteristiche e abbigliamento a differenza del OC AN - non corrispondevano alla - descrizione dell'aggressore (orecchini, piercing e jeans). L'osservazione del ricorrente secondo cui il OC AN, se davvero fosse stato l'autore dell'aggressione, non si sarebbe recato spontaneamente in caserma a protestare, oltre a proporre una ricostruzione del fatto alternativa, senza dedurre un vizio logico della motivazione della sentenza impugnata, si basa su considerazioni del tutto fragili e controvertibili, tanto più che l'imputato faceva parte di un gruppo di soggetti non identificati, e rivendica a favore del OC AN un comportamento razionale e prudente che certamente non ha tenuto con le deplorevoli minacce alle Forze dell'ordine, rimaste impunite solo per difetto di querela, in seguito alla derubricazione dell'imputazione per il fatto sub c).
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti per il delitto di cui al capo a). -- -3.1. In primo luogo - osserva il ricorrente le motivazioni ideologiche non costituiscono un motivo futile e in ogni caso la discussione per motivi politici si era svolta in precedenza fra la persona offesa e altro soggetto non identificato. La censura è fondata. La motivazione politica non è neppure esposta in termini di certezza nella sentenza impugnata, ma piuttosto di «pretestuoso sospetto»: al proposito occorre tener presente che il riconoscimento della futilità del motivo presuppone, da parte del giudice, la necessaria identificazione in concreto della natura e della portata della ragione giustificatrice della condotta delittuosa, quale univoco indice di un istinto criminale più spiccato e di un elevato grado di pericolosità dell'agente. (Sez. 1, n. 18779 del 27/03/2013, Filocamo, Rv. 256015). In ogni caso, quand'anche effettivamente sussistente, la motivazione politico-ideologica, non rappresenta un motivo «futile» ex art.61, n.1, cod.pen. La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. (Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014 - dep. 02/10/2014, Barnaba, Rv. 260360; Sez. 1, n. 59 del 01/10/2013 - dep. 2014, Femia, Rv. 258598). In altri termini, il motivo è futile quando la spinta a delinquere manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento logico accettabile con l'azione commessa (non certo per giustificarla, ma solo per comprenderla). La futilità, così intesa, appartiene alla sfera morale, poiché offende una regola etica comune che assegna particolare disvalore all'azione criminosa psicologicamente indotta da una causale irrisoria ovvero da un movente macroscopicamente inadeguato (Sez. 1, n. 4819 del 17/12/1998, dep. 1999, Casile, Rv. 213378). In tale prospettiva il movente politico-ideologico, riconducibile ad una delle più frequenti ragioni generatrici di contrasto violento fra le persone (al pari della passione amorosa e dell'interesse economico), non può quindi essere considerato un futile motivo, almeno di regola, e in difetto di ulteriori elementi caratterizzanti la specifica fattispecie, nel caso concreto non sussistenti.
3.2. Quanto all'aggravante della minorata difesa, il ricorrente sostiene che essa era stata riscontrata in base a circostanza incongrua, ossia sulla base della differenza di età fra il OC e la persona offesa, che aveva comunque più di 17 anni, senza adeguata spiegazione. In questo la Corte, con motivazione né manifestamente illogica, né contraddittoria, ha ritenuto che la notevole differenza di età, di circa vent'anni, fra aggressore e vittima, per giunta minorenne, fosse tale da ingenerare nella vittima un senso di inferiorità fisica e psichica, rilevante ai fini della possibilità di concreta difesa.
3.3. Infine il ricorrente sostiene che l'uso di oggetto atto a offendere era stato accertato solo sulla base delle caratteristiche della ferita puntiforme, senza che nulla fosse dato sapere sull'esistenza e caratteristiche dell'oggetto, mentre la lesione avrebbe benissimo potuto essere provocate da un anello indossato dall'offensore. La doglianza si basa su considerazioni meramente ipotetiche e congetturali, prive del benché minimo sostegno probatorio, mentre la decisione si fonda, ancora una volta, con motivazione né manifestamente illogica, né contraddittoria, sulle caratteristiche della lesione provocata dall'uso dell'oggetto, conseguentemente ritenuto acuminato e puntiforme.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo b), 7 visto che nessuno aveva visto l'oggetto che ben poteva essere un anello, una biro o una penna, o un pezzo di legno o un sasso preso in loco. Vale al riguardo quanto esposto con riferimento al terzo motivo, nel § 3.3., circa il fondamento del ritenuto utilizzo dell'arma impropria. Va anche aggiunto, con riferimento alle congetture proposte dal ricorrente circa le caratteristiche dell'arma utilizzata, che, secondo la giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, alla quale il Collegio non ha ragione di negar continuità, ricorre la circostanza aggravante delle lesioni personali volontarie dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma 2, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa. Rientra infatti in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona (Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, P.M. in proc. Vaina, Rv. 268750, in tema di manico di scopa;
Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, P.G. in proc. R, Rv. 267713, in tema di pezzo di legno;
Sez. 5, n. 41284 del 24/04/2015, P.G. in proc. Airoldi, Rv. 265090 in tema di stampella da Colis deambulazione;
Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014, P.G. in proc. Agazzi, Rv. 261315, in tema di tubo di gomma;
Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A, Rv. 261017, in tema di guinzaglio;
Sez. 5, n. 49517 del 21/11/2013, P.M. in proc. R, Rv. 257758; Sez. 5, n. 47504 del 24/09/2012 - P.G. in proc. Baciu, Rv. 254082, in tema di bicchiere di vetro;
Sez. 6, n. 42428 del 19/07/2011, Di Gati, Rv. 250986, in tema di stampante fuori uso).
5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale con riferimento all'omessa applicazione dell'ipotesi lieve prevista dall'art.4, comma 3, della legge 110 del 1975, poiché l'offesa era stata arrecata cono strumento appuntito atto ad offendere e di per sé non particolarmente pericoloso, e non già con una vera e propria arma. A prescindere dal modestissimo aumento per continuazione applicato con riferimento al reato sub b) in giorni 5, l'ipotesi di lieve entità è soggetta ad un apprezzamento discrezionale, nel caso esclusa, trattandosi di oggetto appuntito e acuminato, alla luce degli esiti provocati. La motivazione al riguardo addotta dalla Corte territoriale non è né manifestamente illogica né contraddittoria, laddove ha ravvisato un carattere particolarmente allarmante e pericoloso nella predetta condotta di porto posta in essere dal OC AN in un circolo giovanile molto frequentato. 8 solo con6. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata riferimento all'aggravante dei motivi futili, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Trento (tale dovendosi ritenere la Sezione distaccata di Bolzano). Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dei motivi futili con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Trento;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 28/9/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Umberto Luigi Scotti, Maurizio Fumo Aberlo تشاف DEPOSITATAL 20 NOV 2017 IL FUB الام ل 9