Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., (lesione personale procurata con l'uso di strumenti atti ad offendere), nel caso in cui le lesioni siano procurate con l'uso di un tubo di gomma, considerato che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona; né agli stessi fini rileva che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della stessa aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975.
Commentari • 3
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In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa. anche una croce lignea, se usata in un contesto aggressivo, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame. Irrilevante ai fini dell'aggravante che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della suddetta aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. In tema di lesioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 44864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44864 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 07/10/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 2853
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 52888/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
nel procedimento nei confronti di:
ZZ EL, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 27/9/2013 del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pistorelli Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia;
udito per l'imputato l'avv. Strillacci Antonio che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore Generale e in subordine chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo.
RITENUTO IN FATTO
l. Il Tribunale di Bergamo condannava a seguito di giudizio abbreviato ZZ EL alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione per i reati, ritenuti in continuazione, di minaccia aggravata e lesioni, previa esclusione, con riguardo a quest'ultimo, della contestata aggravante dell'utilizzo di uno strumento atto ad offendere.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia articolando due motivi. Con il primo deduce l'errata applicazione dell'art. 585 c.p., comma 2, n. 2, lamentando l'illegittima esclusione della contestata aggravante prevista dal primo comma dello stesso articolo sulla base della ritenuta inidoneità offensiva del tubo di gomma utilizzato dall'imputato per causare le lesioni patite dalla persona offesa. Con il secondo il PG ricorrente denuncia invece l'applicazione di una pena illegale in riferimento allo stesso reato di lesioni, atteso che, una volta esclusa la citata aggravante, il Tribunale avrebbe dovuto irrogare le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, ai sensi del successivo art. 63 dello stesso decreto e non già
la pena della reclusione, come invece avvenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente deve rilevarsi l'ammissibilità del ricorso dovendosi lo stesso essere ritenuto correttamente proposto ai sensi dell'art. 569 c.p.p., contrariamente a quanto prospettato dal Procuratore Generale e dalla difesa nel corso della discussione. Ed infatti oggetto di doglianza da parte del PG ricorrente è innanzi tutto la modifica del titolo di reato (da lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585 c.p., a lesioni semplici) da parte del giudice dell'abbreviato, vizio che legittima il pubblico ministero a proporre appello ai sensi dell'art. 443 c.p.p., comma 3, e, dunque, anche a proporre ricorso immediato per violazione di legge qual è quello prospettato con il primo motivo di ricorso, il quale è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
2. Ed infatti per il costante insegnamento di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzo di un'arma di cui all'art. 585 c.p., comma 1, devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona;
ne' agli stessi fini rileva eventualmente il fatto che si tratti di un uso momentaneo ed occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della stessa aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, (ex multis Sez. 5^, n. 12151/12 del 1 dicembre 2011, Zorzit, Rv. 252144). È allora evidente l'errore interpretativo commesso dal Tribunale, atteso che l'oggetto utilizzato dall'imputato (un tubo di gomma) si è dimostrato in concreto idoneo ad offendere, come dimostrato dal fatto che il suo impiego nell'aggressione alla persona offesa ha causato alla medesima delle lesioni anche in ragione dell'infelice decisione dell'ZZ di ripiegare il suddetto tubo proprio al fine di implementarne la capacità lesiva.
La sentenza deve dunque essere annullata sul punto con rinvio alla Corte di appello di Brescia ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4. Il giudice del rinvio è tenuto a conformarsi al principio di diritto sopra ricordato, pur rimanendo libero di decidere l'esito del giudizio di bilanciamento tra le già concesse attenuanti generiche e l'aggravante di cui si è detto, osservandosi però - sebbene in via del tutto incidentale, atteso che il profilo non ha costituito oggetto di impugnazione da parte del PG ricorrente - che nell'occasione dovrà tener conto altresì dell'aggravante contestata al capo a) d'imputazione, in alcun modo valutata dalla sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma 1, penultimo periodo, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2014