Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
Per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma.
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La massima Integra gli estremi del delitto di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, di cui all' art. 612, comma 2, c.p. in relazione all' art. 339, comma 1, c.p. , la condotta di chi cosparga di liquido infiammabile il luogo in cui si trova la vittima e, impugnando un accendino, minacci di appiccare il fuoco, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell' art. 585, comma 2, c.p. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona (Cassazione penale , sez. V , 02/05/2019 , n. 26059). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di minaccia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2013, n. 49517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49517 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 21/11/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 1532
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 26453/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI;
nei confronti di:
R.G.A. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 122/2012 GUP PRESSO TRIB.MINORI di CAGLIARI, del 04/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Mazzotta Gabriele, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni di Cagliari propone ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale il giudice per l'udienza preliminare del tribunale per i minorenni ha dichiarato non doversi procedere, per mancanza di querela, nei confronti di R.G.A. , imputato del reato di cui agli artt. 582 e 585 c.p., perché cagionava lesioni personali al minorenne P.S. , colpendolo con uno schiaffo e poi alla nuca con una paletta in plastica.
2. Il pubblico ministero censura la decisione del gup di ritenere che la paletta in plastica non possa configurare l'aggravante di cui all'art. 585 c.p. (arma impropria), in quanto non valutabile come strumento idoneo all'offesa con un giudizio prognostico ex ante. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato;
l'art. 585 c.p. prevede un aumento di pena e la procedibilità d'ufficio se le lesioni sono cagionate con armi. La norma precisa che per armi devono intendersi, tra le altre, tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo. L'articolo quattro della L. n. 110 del 1975, citato anche dal Gup, vieta il porto senza giustificato motivo di qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, ma chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
2. Secondo il Gup di Cagliari l'avverbio "chiaramente" sta a significare che la valutazione sulla utilizzabilità ad offendere debba essere effettuata con un giudizio ex ante, non essendo sufficiente che lo strumento sia, poi, in concreto utilizzato per procurare le lesioni. Diversamente, sostiene il giudice di merito, anche oggetti comuni come un libro, un fazzoletto, un pettine ... incorrerebbero nel divieto di porto senza giustificato motivo, con i conseguenti possibili accertamenti da parte della polizia giudiziaria.
3. La tesi del gup, pur suggestiva, non è condivisa da questo Collegio;
l'utilizzo dell'avverbio "chiaramente" sta, infatti, a significare che ci deve essere un collegamento non meramente ipotetico tra l'oggetto, non destinato naturalmente all'offesa, e il suo utilizzo per procurare lesioni. Tale collegamento deve essere indagato con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo, e dunque non deve trattarsi di un giudizio anticipato, quanto piuttosto di una valutazione da compiersi con riferimento al momento ed al luogo in cui si colloca l'azione delittuosa. Vanno, pertanto, riconfermate quelle pronunce della corte di legittimità che hanno ritenuto che il porto di un oggetto non destinato all'offesa cessa di essere giustificato nel momento in cui, per le circostanze di tempo di luogo o per il concreto uso che dello strumento viene fatto, perde la propria connotazione di oggetto di uso comune e diventa invece un'arma impropria. Indifferente, dunque, è il giudizio astratto di intrinseca pericolosità-offensività dell'oggetto, mentre assume rilevanza il concreto utilizzo che dello strumento viene fatto e che ne comporta un mutamento funzionale, attraendolo nell'orbita delle armi improprie.
4. D'altronde, ciò non comporta alcuna conclusione illogica o contraria al senso comune, dal momento che è evidente che qualunque oggetto di uso comune e potenzialmente idoneo ad offendere possa essere assoggettato controlli di polizia in determinate circostanze di tempo e di luogo;
è ciò che accade, ad esempio, all'ingresso degli stadi o nell'ambito di manifestazioni di piazza, in cui oggetti quali lattine, bottiglie e finanche pettini o spazzolini da denti possono essere vietati in considerazione del loro potenziale uso offensivo nell'ambito di contesti che possono diventare violenti e sfociare in comportamenti aggressivi. Che poi una fazzoletto possa diventare arma impropria, non stupisce, se si pensa che lo stesso può essere utilizzato come una frusta, ovvero a mò di cappio per strozzare una persona.
5. Dunque, in conclusione, qualsiasi oggetto comune, che in un contesto aggressivo possa essere utilizzato per l'offesa alla persona, è qualificabile come arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p., comma 2, (tra le ultime, Sez. 5, n. 47504 del 24/09/2012, Baciu, Rv. 254082). D'altronde, non si deve confondere il momento autorizzativo del porto con quello sanzionatorio e soprattutto la diversa struttura del delitto contravvenzionale di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 rispetto all'aggravante di cui all'art. 585 c.p.. Mentre per la contravvenzione, che punisce il semplice porto dell'arma impropria, il giudizio deve essere compiuto necessariamente ex ante e deve essere più rigoroso, nel caso dell'aggravante prevista dall'art. 585 c.p., ci si trova di fronte ad un reato consumato, realizzato mediante l'uso dell'oggetto. Ciò che rileva in questo ultimo caso, dunque, è il concreto uso che dello strumento viene fatto;
diversamente, secondo la tesi del gup, verrebbe meno la stessa prospettazione di arma impropria di cui all'art. 585, potendo il reato essere aggravato solo per l'uso di strumenti che già con un giudizio astratto ex ante manifestino la propria offensività. Ma il giudizio prognostico esula dall'ambito di operatività dell'art. 585, che si occupa invece di valutare la maggior gravità del fatto di lesioni se queste sono procurate attraverso l'utilizzo di un qualche oggetto idoneo ad aggravare le conseguenze dell'azione criminosa.
6. Ne consegue che il ricorso del pubblico ministero deve essere accolto;
il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: per arma impropria ai sensi dell'art. 585 c.p., deve intendersi ogni oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, ogni qualvolta sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione ed esso viene utilizzato in guisa di arma.
7. Trattandosi di procedimento carico di imputato minorenne, si dispone l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale per i minorenni di Cagliari per nuovo esame.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013