Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
Per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma. (Fattispecie in tema di lesioni personali aggravate in cui la Corte ha qualificato un guinzaglio come arma impropria).
Commentari • 6
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Cotiscusce arma impropria qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa: così sono procedibili d'ufficio le lesioni arrecato con una spazzola per capelli, il rasoio, l'ago innestato in una siringa, un bicchiere di vetro, una bottiglia di vetro, un cavatappi, la punta di trapano, il manico di scopa, l'ombrello, le forbici, il casco, il guinzaglio, un tubo di gomma, la stampella da deambulazione, un pezzo di legno o di ferro, una pietra, un sasso, .. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 03/10/2023) 07/11/2023, n. 44886 SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO; nel procedimento a …
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La massima Integra gli estremi del delitto di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, di cui all' art. 612, comma 2, c.p. in relazione all' art. 339, comma 1, c.p. , la condotta di chi cosparga di liquido infiammabile il luogo in cui si trova la vittima e, impugnando un accendino, minacci di appiccare il fuoco, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell' art. 585, comma 2, c.p. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona (Cassazione penale , sez. V , 02/05/2019 , n. 26059). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di minaccia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2014, n. 46482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46482 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 20/06/2014
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 2415/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.F. N. IL (OM) ;
avverso la sentenza n. 1828/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 25/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per il ricorrente, l'avv. Davoli Vincenzo, che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Genova, con sentenza confermata dalla locale Corte di appello in data 25/9/2013, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato A.F. per una serie di reati contro la persona commessi in danno di L.S.J. , persona con cui aveva avuto una relazione sentimentale.
Secondo l'accusa, condivisa dal giudicante, l'imputato, abbagliato dalla gelosia nei confronti della compagna, minacciò quest'ultima, in una occasione (nel XXXX), di scaraventarla dalla finestra (capo A); in altra occasione la percosse con calci e pugni, nel XXXX, procurandole lesioni lievi (capo B); nel XXXX la percosse con calci e pugni e con un guinzaglio da cani (capo C); a partire dal (OM) , epoca di interruzione della relazione, pose in atto una serie di comportamenti aggressivi che ingenerarono nella donna un acuto stato di ansia e timore per la propria incolumità fisica (capo D). A supporto della decisione vi sono le dichiarazioni della persona offesa, dei suoi genitori e di un'amica (C.E. ).
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando, con quattro motivi, violazione di legge.
2.1. Col primo si duole della violazione dell'art. 529 c.p.p., per essere stato condannato per un fatto di reato (la minaccia grave di cui al capo A) sebbene non compreso nella querela sporta dalla persona offesa il (OM) . Contesta, inoltre, che la condotta da lui tenuta integri una ipotesi di minaccia grave.
In relazione al capo B), contesta che dalla sua condotta siano derivate lesioni, per l'assenza di certificazione che le comprovi e per le dichiarazioni della stessa persona offesa, che avrebbe dichiarato di essere stata percossa.
Quanto alle lesioni di cui al capo C), contesta che siano state procurate con un guinzaglio e che vi sia prova delle lesioni. Sostiene, per tutti i reati sopra esaminati, non vi è prova di una tempestiva querela.
2.2. Col secondo lamenta l'inosservanza dell'art. 612 bis c.p., giacché - sostiene - è stato condannato nell'assoluta carenza degli elementi costitutivi della fattispecie. Ammette di aver tenuto, "per pochi giorni", una "condotta antigiuridica", ma che ciò è avvenuto perché la donna gli impediva di vedere la figlia.
2.3. Col terzo deduce l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis c.p., per la severità della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, di cui sarebbe meritevole per la giovane età e per la "profonda riflessione sul proprio passato" nel frattempo operata.
2.4. Col quarto si duole della violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 53 e 58 poiché "la pena sostitutiva della semidetenzione sarebbe stata certamente più idonea al reinserimento sociale dello scrivente".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'aver trascinato la donna verso la finestra, l'averla fatta sporgere col busto verso l'esterno e l'aver desistito solo quando ella aveva cominciato a piangere disperatamente concreta - contrariamente all'assunto difensivo - una ipotesi di minaccia grave, procedibile d'ufficio, per la idoneità della condotta ad ingenerare il timore di un gravissimo pericolo alla vita. Il fatto è di tanta intuitiva evidenza che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.
2. In relazione alle percosse di cui al capo B), deve rilevarsi che manca una tempestiva querela. Il reato originariamente contestato (quello di cui all'art. 56 c.p. e della L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 18) è stato infatti derubricato dal Tribunale in lesioni semplici, per la cui procedibilità è richiesta la querela. Questa è stata presentata il (OM), e quindi tardivamente, posto che il fatto è del (OM) . La sentenza va perciò annullata sul punto e va ridotta conseguentemente la pena.
3. Quando alle lesioni di cui al capo C), anche un guinzaglio può costituire "arma" ai sensi dell'art. 585 c.p.. Per arma impropria deve intendersi, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (ex multis, Cass., n. 49517 del 21/11/2013). La presenza dell'arma impropria - provata dalle dichiarazioni della persona offesa, ampiamente valutate dal giudicante, e assertivamente negata dal ricorrente - rende, pertanto, le lesioni procedibili d'ufficio.
4. Anche le doglianze che concernono il reato di atti persecutori (capo D) sono manifestamente infondate. Il reato è integrato dal comportamento di colui che, con minacce reiterate e molestie, crea nel soggetto bersagliato grave stato di ansia o di paura oppure fondato timore per la propria incolumità fisica. Nella specie, la Corte d'appello ha elencato una lunga serie di atti molesti e violenti - nemmeno sostanzialmente negati dall'imputato - idonei, per intensità e durata, a prostrare ed abbattere psicologicamente qualsiasi persona, non solo di sesso femminile: reiterate minacce di morte, telefonate continue, numerosissimi SMS, incontri ravvicinati non richiesti e non tollerati dalla donna, posti in essere mentre era sottoposto a misura cautelare per altra causa e dopo aver dato ampia prova delle proprie capacità di offesa. Sono, indiscutibilmente, comportamenti che integrano appieno l'elemento materiale del reato de quo, come la semplice lettura dell'art. 612/bis c.p. rende manifesto. Nè vale, a suo favore, sostenere che era mosso dal desiderio di incontrare la figlia, come già dedotto nel corso del giudizio. Il bisogno di incontrare la figlioletta non lo autorizzava a porre in essere le condotte sopra descritte, posto che aveva a disposizione altri strumenti per ottenere soddisfazione nei suoi diritti;
e posto che l'attività ostruzionistica della donna appartiene al novero delle libere propalazioni difensive, essendo dedotta senza riferimenti a emergenze probatorie - di significativa valenza - trascurate dal giudicante.
5. Il motivo riferito al trattamento sanzionatolo,non solo rappresenta pedissequa riproduzione di doglianze già esposte al giudice d'appello, ma attiene a valutazioni squisitamente di merito che il compendio motivazionale nel suo complesso consente di affermare adeguate in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato. La Corte territoriale ha adeguatamente apprezzato, nel caso di specie: a) "la gravità della condotta, snodatasi in un arco temporale consistente, b) la varietà delle vessazioni cui l'imputato ha sottoposto la persona offesa (di giovanissima età e madre di sua figlia)", c) la personalità dell'imputato, già gravato di numerosi precedenti penali, anche in materia di armi e stupefacenti, d) nonché la circostanza che parte delle condotte sono state poste in essere mentre era sottoposto, per altra causa, a misura cautelare;
si tratta, all'evidenza, di fatti e situazioni che danno esaustiva spiegazione dei criteri da cui si è lasciato guidare nell'esercizio della potestà punitiva. Tanto vale anche per le attenuanti generiche, negate per gli stessi motivi sopra esposti;
ne' in ciò è ravvisabile vizio di sorta, posto che si tratta di argomenti idonei a sostenere la conclusione cui la Corte è pervenuta e posto che nemmeno il ricorrente è stato in grado di addurre elementi favorevoli dotati di significativa valenza (a parte la giovane età, di per sè non decisiva, e "la "profonda riflessione sul proprio passato", solo enunciata).
6. L'ultimo motivo è inammissibile per genericità. Il ricorrente si limita a stabilire che "la pena sostitutiva della semidetenzione sarebbe stata certamente più idonea al reinserimento sociale dello scrivente" senza alcuna considerazione degli elementi sfavorevoli, puntualmente enunciati dal giudicante (precedenti che lasciano prevedere la inosservanza delle prescrizioni collegate al tipo di pena e l'inefficacia della sanzione in funzione del recupero del condannato), che si frappongono alla sostituzione invocata. 7 in conclusione, la sentenza va annullata limitatamente al capo B) per mancanza di tempestiva querela e va eliminata la relativa pena di mesi quattro di reclusione (pena applicata dal giudice di merito per il reato de quo: mesi sei di reclusione, ridotta a mesi quattro per il rito). A tanto può provvedere (e provvede) questa Corte, ai sensi dell'art. 620 c.p.p.. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) per mancanza di querela. Ridetermina la pena in anni uno e mesi otto di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2014