Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
In ipotesi di ricorso "per saltum", all'annullamento della sentenza per mancanza assoluta di motivazione (nella specie determinata dal decesso del magistrato che aveva definito il giudizio dando lettura del dispositivo in udienza) non segue il rinvio al giudice di primo grado ma al giudice di appello, che ha il dovere di redigere la motivazione, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice di appello cui il processo è rinviato non è privo di "devolutum", ma, al contrario, dovendo redigere "ex novo" il provvedimento decisorio, ha una devoluzione totale, che gli impone di esaminare completamente nel merito la vicenda).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2014, n. 24059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24059 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Ich 24 059 / 14 53 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/05/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Presidente - N.796 GUGLIELMO LEO - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 19257/2013 - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANREMO nei confronti di: LI AB N. IL 03/07/1970 avverso la sentenza n. 502/2012 TRIBUNALE di SANREMO, del 26/02/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar CEARANGOLO che ha concluso per l'amulle munto con un al gintar & appello. Udit i difensor Avv. G Udito, per la parte civile, l'Avv Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con sentenza del 10.12.2012 il Tribunale di Sanremo assolveva LI AB dal reato di cui agli artt. 337 e 61 n.
2. c.p. perché il fatto non costituisce reato. All'emissione della sentenza non faceva seguito il deposito della relativa motivazione per il sopravvenuto decesso del Magistrato che aveva proceduto alla deliberazione, disponendosi da parte del Presidente della Sezione penale il deposito della sentenza priva della motivazione e della sottoscrizione del predetto Giudice.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo deducendo la nullità della sentenza per assenza della motivazione e chiedendone l'annullamento con rinvio al primo giudice.
3. Il ricorso è fondato.
4. La sentenza impugnata risulta priva di qualsivoglia motivazione ed è stata dunque emessa in violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, la cui sanzione processuale è la nullità.
5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice competente per il giudizio di merito individuato nel giudice di appello.
6. Invero, difformemente da quanto ha prospettato l'Ufficio ricorrente, questa Corte aderisce all' insegnamento secondo il quale, in ipotesi di ricorso per saltum, all'annullamento della sentenza per mancanza assoluta di motivazione non segue il rinvio al giudice di primo grado ma al giudice di appello che ha il dovere di redigere la motivazione, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. ( Sez. 5, Sentenza n. 43170 del 25/09/2012 Rv. 254131 P.M. in proc. Singh.; v. anche Sez. 6, Sentenza n. 43973 del 01/10/2013 Rv. 256923 Imputato: Ben Nasr). Già S.U. sentenza n. 3287 del 27/11/2008 Rv. 244118 Imputato: R.. ha autorevolmente affermato che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (La 1 Corte ha precisato che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa).
7. Non è condivisibile l'assunto-palesato dal ricorrente sulla base di un orientamento di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 28467 del 13/04/2011 Rv. 250905 Imputato: Castrogiovanni) secondo il quale nella specie mancherebbe un devoluto di merito al giudice di secondo grado.
8. Deve qui ribadirsi-questa volta in relazione alla posizione dell'Accusa- il consapevole dissenso già manifestato avverso tale orientamento dalla citata Sez. 6, Ben Nasr. Invero, anche in questo caso la parte pubblica che si veda destinataria di una decisione non motivata (in un contesto normativo che, come ricordato dalle Sezioni unite, non inserisce la nullità ex art. 125 c.p.p., comma 3 tra quelle che ai sensi dell'art. 604 c.p.p. impongono la trasmissione degli atti al primo giudice) può, con piena e libera discrezionalità, esercitare due scelte: proporre appello avverso la decisione (che ha una sua autonomia evidente rispetto alla motivazione che la sorregge) ed indicare argomenti di merito a proprio favore che avrebbero dovuto condurre a deliberazione diversa da quella adottata, proponendoli al giudice d'appello che sugli stessi avrebbe comunque obbligo di specifica motivazione;
ricorrere immediatamente per cassazione per ottenere un annullamento che conduca il processo al medesimo giudice d'appello. L'affermazione, che pare il nucleo dell'orientamento giurisprudenziale di Sez. 2 sent. 43170/2010 ( fatto proprio da Sez. 2 n. 28467/2011) qui contrastato, che in questo secondo caso la difesa sarebbe privata della possibilità di ottenere un compiuto nuovo giudizio di merito, non convince per due concorrenti ragioni. Si tratta, come appena osservato, di una scelta discrezionale e non vincolata della parte (che avrebbe potuto proporre l'atto d'appello con le proprie deduzioni di merito), sicché l'eventuale pregiudizio evidenziato dalla richiamata sentenza è solo conseguenza di tale discrezionale e non obbligata scelta processuale della parte stessa (si rammenti che il ricorso immediato è possibile proprio e solo per la "parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado"). Ma, inoltre, appare pure in sè infondata, perché tutto l'insegnamento giurisprudenziale sulla legittimità sistematica della riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado (per tutte SU sent. n. 45276/2003; Sez. 6, sent. 22120/2009) ha evidenziato la possibilità illimitata di proporre tempestivamente al giudice d'appello, prima della sua deliberazione, ogni prospettazione in fatto ed in diritto ritenuta utile per una decisione a sè favorevole, con il conseguente obbligo del giudice d'appello di motivazione specifica sui 2 punti con tale modalità tempestivamente devoluti alla sua piena cognizione del caso. Ed allora risulta sia contrastante con inequivoca norma positiva (art. 569 c.p.p., comma 4 e art. 604 c.p.p., commi 1, 4 e 5) sia palesemente asistematica (non sussistendo interesse concreto da tutelare, per quanto appena argomentato) una soluzione che lasci all'immotivata discrezionalità della parte privata una scelta tra due effetti così radicalmente differenti, per la medesima fattispecie di procedimento (una deliberazione specifica, efficace ma priva di motivazione) che coinvolge interessi e valori ben noti ed espressamente considerati dal legislatore, che vi ha dato soluzione proprio indicando l'equilibrio ottenuto con il principio generale contenuto nell'art. 604 c.p.p., comma 5. 9. E, per completezza, va condivisa l'osservazione secondo la quale ( Sez. 5, Sentenza n. 43170 del 25/09/2012 Rv. 254131 P.M. in proc. Singh) il giudice di appello non è privo di "devolutum", ma, al contrario, essendovi la necessità di redigere ex novo la motivazione mancante in primo grado, ha una devoluzione totale. In questo caso il giudice di secondo grado ha non solo il potere, ma anche il dovere di esaminare completamente nel merito la vicenda, redigendo una motivazione esauriente sotto tutti i profili. 10. Né a giudizio di questa Corte si può porre una questione con riferimento alla possibile lesione dei diritti delle parti: come ha già osservato Sez. 5 43170/2012, nel caso di motivazione mancante non si privano le parti di un grado di giudizio, ma soltanto della giustificazione logica e giuridica della decisione. Posto che il giudice di primo grado ha emesso la sentenza e quindi ha preso la sua decisione, le parti potranno godere di due gradi di merito, anche se in primo grado è mancata la motivazione. 11. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova per il giudizio. Così deciso in Roma, 14.5.2014. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Angelo Capozzi Depositato in Cancelleria - 9 GIU 2014 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIARIO Dott.ssa Silvana DITUCCHIO