Sentenza 24 settembre 2012
Massime • 1
In tema di armi improprie (art. 4, comma secondo, L. n. 11 del 1975), anche un bicchiere di vetro, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, cod. pen.
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La massima Integra gli estremi del delitto di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, di cui all' art. 612, comma 2, c.p. in relazione all' art. 339, comma 1, c.p. , la condotta di chi cosparga di liquido infiammabile il luogo in cui si trova la vittima e, impugnando un accendino, minacci di appiccare il fuoco, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell' art. 585, comma 2, c.p. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona (Cassazione penale , sez. V , 02/05/2019 , n. 26059). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di minaccia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2012, n. 47504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47504 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 24/09/2012
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2149
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. G. - rel. Consigliere - N. 46096/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) BA EL N. IL 01/08/1989 C/;
avverso la sentenza n. 795/2011 TRIBUNALE di PESARO, del 19/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. Sante Spinaci, ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso, con annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. AC DA è imputato del delitto previsto dall'art. 582 c.p. e art. 585 c.p., comma 2, n. 2, perché, lanciando un bicchiere di vetro
contro
EL EN AV, gli procurava un trauma contusivo alla regione frontale e delle escoriazioni alla regione tibiale destra, giudicate guaribili in giorni 10.
2. Il tribunale di Pesaro, con sentenza del 19/07/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta remissione della querela e ritenuta insussistenza dell'aggravante contestata. Il tribunale giungeva alla predetta conclusione sulla considerazione che doveva escludersi che il bicchiere fosse stato modificato, così da renderlo intrinsecamente idoneo all'offesa alla persona.
3. Propongono ricorso per cassazione sia il pubblico ministero presso il tribunale di Pesaro, sia il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona rispettivamente per inosservanza della L. n. 110 del 1975, art. 4 e per violazione degli artt. 582, 585 e 152 cod. pen.; sostengono i ricorrenti che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, anche un bicchiere, se usato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere ed è ritenuto arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p., comma 2, (cita sezione quinta, n. 28207 del 2008). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato;
questa stessa sezione ha già affermato che in tema di armi improprie (L. n. 11 del 1975, art. 4, comma 2) anche un bicchiere di vetro, adoperato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p., comma 2 (cfr. Sez. 5, n. 28207 del 21/05/2008, Mameli).
2. la presenza dell'aggravante esclude rilevanza alla remissione della querela, essendo il reato aggravato procedibile d'ufficio; ne consegue che la erronea interpretazione della norma di diritto, deve essere annullata con rinvio al tribunale di Pesaro per la celebrazione del giudizio.
4. il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio: "che un bicchiere di vetro, adoperato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2012