Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
Il giudice d'appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità della sentenza del giudice di pace recante imputazione e motivazione afferente ad altra e diversa vicenda processuale, non può sostituirsi al primo giudice correggendo la motivazione nell'ambito del potere di integrazione, ma deve trasmetteregli gli atti per non privare l'imputato di un grado del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'ipotesi di motivazione del tutto avulsa dalla vicenda processuale per cui è processo è assimilabile a quella di omessa motivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2017, n. 21795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21795 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
2 1795-17 DEPOSITATA IN CANCELERIA addi 05 MAG 2017 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 12/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 62/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente- REGISTRO GENERALE GRAZIA LAPALORCIA N.6235/2016 MARIA VESSICHELLI Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC IN CA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/03/2014 del TRIBUNALE di RIMINI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere MARIA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del ER OR che ha concluso per i ашама м жлач но за i reaber aut 534 of for prescrinder onрежима allare al capo B -i RITENUTO IN FATTO Propone ricorso per cassazione IC IN LU avverso la sentenza del Tribunale di Rimini in data 25 marzo 2014 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine ai reati di percosse e ingiuria, commessi il 1 giugno 2008 in danno di SS PA. In particolare l'imputato è stato condannato alla pena pecuniaria complessiva di € 900 di multa per il due reati riuniti nella continuazione e altresì al risarcimento del danno determinato equitativamente nella misura di ottocento euro. Deduce 1) l'inosservanza dell'articolo 546 cpp, norma prevista a pena di nullità. Il giudice dell'appello aveva rigettato la stessa eccezione formulata in relazione al fatto che la pronuncia del giudice di pace risultava costituita da una serie di elementi ad esso non pertinenti, quali il capo di imputazione (che non recava la menzione del reato di percosse e, d'altro canto, recava la contestazione di un fatto inerente un sinistro stradale;
era corredato da una data di commissione del reato diversa da quella reale e indicava una persona offesa diversa dalla querelante), la motivazione della sentenza, concernente fatti del tutto diversi ed un dispositivo di sentenza inerente una differente vicenda ли processuale. A fronte di tale realtà il Tribunale aveva escluso qualsiasi nullità, integrando il provvedimento. L'articolo 546 era stato tuttavia stravolto da una simile interpretazione dal momento che non si era dato alcun seguito al fatto che la sentenza pubblicata era, nella sostanza, riferibile ad un diverso processo e la motivazione resa per l'imputato non aveva nessuna coerenza con il dispositivo letto in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Per quanto concerne l'imputazione di ingiuria è sopravvenuto il decreto legislativo n. 7 del 2016 che ha abrogato tale reato. Questa Corte, ai sensi dell'articolo 129 cpp, è tenuta a dichiarare anche d'ufficio l'intervenuta perdita di rilevanza del fatto con conseguente caducazione delle statuizioni civili inerenti il reato stesso. 1 Per quanto concerne l'imputazione di percosse, va posto in evidenza che gli argomenti illustrati dalla difesa trovano conferma nei principi enunciati da questa Corte di legittimità. In particolare si fa riferimento alla sentenza della Sez. 2, n. 28467 del 13/04/2011, Rv. 250905, che afferma il principio secondo cui il giudice d'appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità della sentenza del giudice monocratico del tutto priva di motivazione, e composta soltanto del dispositivo letto in udienza, non può sostituirsi al primo giudice redigendo la motivazione del tutto omessa e deve trasmettere a quest'ultimo gli atti per non privare l'imputato di un grado del giudizio. Si tratta di un orientamento che - applicabile al caso di specie per la assimilabilità della fattispecie della "omessa motivazione" a quella della allegazione di motivazione afferente ad altra vicenda processuale - fa capo, a sua volta, alla sentenza delle Sez. u. n. 42363 del 28/11/2006, Rv. 234916: decisione che con riferimento alla ancora diversa ma ugualmente assimilabile fattispecie della dedotta indecifrabilità grafica della sentenza (quando non limitata ad alcune parole e non produttiva di una difficoltà di lettura agevolmente superabile) affermò che essa è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perchè non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione ma in più determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. Ben può quindi riconoscersi che la deduzione, con atto di appello, della nullità che infici la sentenza di primo grado ai sensi dell'articolo 546 comma 3 cpp, in ragione del fatto che manca del tutto la relativa motivazione in violazione dell'articolo 125 comma 3, espressamente richiamato dall'articolo 546, comporti, da parte del giudice investito, la declaratoria della stessa e il rinvio al giudice a quo perché provveda a sanare l'atto affetto da nullità. Analogamente anche la sentenza della Sez. 6, n. 244 del 30/12/2014 Ud. (dep. 07/01/2015) Rv. 261801 ( essa è conforme alla n. 23542 del 12/05/2009, Rv. 244233) ha riconosciuto come nulla (sebbene non inesistente), la sentenza d'appello la cui intestazione abbia individuato correttamente l'imputato e la sentenza di primo grado, e che abbia riportato fedelmente il dispositivo letto in udienza, ma che rechi, per errore, una motivazione relativa ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, con la conseguenza che, se l'invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, si determina la necessità di rinnovare l'intero giudizio di secondo grado. In motivazione, la S.C. ha condivisibilmente chiarito che in tale ipotesi equiparabile alla mancanza grafica di motivazione non può applicarsi il principio per cui, in presenza di una 2 discrasia tra il dispositivo pubblicato mediante lettura in udienza e la motivazione non contestuale della decisione, deve attribuirsi prevalenza all'elemento decisionale su quello giustificativo. Quelli sopra evocati sono, nella rispettiva e comune essenza, orientamenti giurisprudenziali da avallare in toto e in particolare il primo, riguardante il vizio dedotto con riferimento a sentenza di primo grado, risulta dare fedele applicazione all'articolo 604 comma 4 cpp, il quale statuisce la regressione del processo al grado in cui è stata emessa la sentenza nulla, anche quando si tratti di nullità di ordine generale che abbia inficiato la sentenza di primo grado e che, per effetto dell'impugnazione, non può dirsi sanata. Tale orientamento solo apparentemente si pone in contrasto con altro che afferma la possibilità, per il giudice dell'appello di sanare la nullità derivante dall'omissione della motivazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 5881 del 21/11/2006 Ud. (dep. 13/02/2007) Rv. 236062; Sez. 3 n. 26533 del 21/05/2008 Rv. 240554; Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 Ud. (dep. 23/01/2009 ) Rv. 244118; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009 Ud. (dep. 11/03/2010) Rv. 246227 Sez. 5, n. 19051 del 19/02/2010, Rv. 247252; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, Rv. 250513; Sez. 3, n. 48975 del 19/06/2014, Rv. 261149. L'appena citato filone ermeneutico, invero va ascritto al diverso caso in cui il giudice dell'appello sia comunque investito da motivi inerenti il merito della vicenda sicchè, per tale fattispecie, ben può riconoscersi che -sia affetta da nullità, e non da inesistenza, la sentenza la cui intestazione individua correttamente l'imputato e la contestazione, ma la cui motivazione, pur graficamente presente, contiene riferimenti a vicende processuali e a protagonisti del tutto diversi da quelli oggetto del processo;
-in relazione ad essa il giudice di appello, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen. può decidere nel merito integrando la motivazione, senza alcuna necessità di rinviare gli atti al giudice di primo grado. Quanto esposto appare il compendio di ciò che le Sez. un., nella sentenza n. " 3287 del 2009, sopra citata, hanno affermato, rilevando in motivazione che il caso della mancanza assoluta della motivazione non rientra tra quelli, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., nei quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado;
verificandosi invece nullità ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3, alla quale, allorquando la sentenza è appellabile, il giudice di appello 3 può rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge. Neppure può condividersi una prospettazione di radicale "inesistenza" della sentenza priva di motivazione (affermata da Cass. pen.: Sez. 3, 13.7.2007, n. 27965, Butera;
Sez. 3, 28.4.2004, n. 35109, P.G. in proc. Basile e Sez. 2, 17.10.2000, n. 5223, Pavani;
nonché da Cass. lav., 8.10.1985, n. 4881; Monacelli
contro
Inps), poiché il concetto di inesistenza, quale categoria dogmatica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza e ben distinta da quella della nullità assoluta per il fatto di travalicare lo stesso giudicato, appare rimandare essenzialmente ai casi talmente gravi da far perdere all'atto i requisiti "geneticamente" propri dello stesso (nei quali ad esempio la sentenza promani da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), sì da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso (vedi Cass., Sez, Unite pen.: 24.11.1999, n. 25, Di Dona e 9.7.1997, n. 11, P.M. in proc. Quarantelli)". Dei suddetti principi la Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione, dichiarando la nullità della sentenza impugnata e rinviando al giudice a quo. Tuttavia la nullità oggi nuovamente dedotta cede il passo, agli effetti penali, alla sopravvenuta declaratoria di prescrizione con riferimento al reato di percosse, unico residuato dopo la declaratoria di abrogazione del reato di ingiurie;
essa invece comporta, agli effetti civili, l'annullamento della sentenza impugnata e rinvio al giudice civile che, secondo la regola da applicarsi, - dell'art. 622 cpp, è individuato dal legislatore in quello di appello, competente All' per valore - per la cognizione di sua competenza, comprensiva anche della (sola) constatazione della intervenuta decadenza, nella sede penale, della condanna al risarcimento del danno derivato del reato abrogato.
PQM
annulla la sentenza impugnata senza rinvio, quanto al reato di ingiuria, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
annulla altresì senza rinvio la stessa sentenza, agli effetti penali, quanto al reato di percosse, perché estinto per prescrizione e rinvia, agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Così deciso il 12 gennaio 2017 il Presidente il Cons. est. Mané Vilall 4