Sentenza 25 settembre 2012
Massime • 2
In tema di impugnazioni è ammissibile il ricorso per "saltum" del Pubblico Ministero con il quale si denunci la nullità di una sentenza di assoluzione per mancanza assoluta della motivazione, anche in assenza di specificazione delle ragioni dell'illegittimità della decisione. (La Suprema Corte ha ritenuto che la mancanza assoluta di motivazione non consenta al P.M. di poter dimostrare un concreto interesse all'impugnazione). (Vedi Cass. sez. 2 n. 44948 del 30/11/2010 rv. 249103 non massimata sul punto).
In ipotesi di ricorso per saltum, all'annullamento della sentenza per mancanza assoluta di motivazione non segue il rinvio al giudice di primo grado ma al giudice di appello che ha il dovere di redigere la motivazione, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2012, n. 43170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43170 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 25/09/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2168
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 14884/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA;
nei confronti di:
1) SI UR N. IL 04/01/1961;
avverso la sentenza n. 330/2007 TRIBUNALE di LATINA, del 29/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dr. Luigi Riello, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del PM. Per il ricorrente è presente l'Avvocato Lombardo Giuseppe, il quale chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il pubblico ministero presso il tribunale di Latina propone ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale di Latina del 25/12/2008, che assolveva l'imputato dal reato ascritto ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.. 2. Con un unico motivo di ricorso il pubblico ministero lamenta la mancanza assoluta di motivazione e quindi la impossibilità di comprendere il percorso logico-giuridico osservato dal giudice emittente, con conseguente nullità assoluta del provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato;
la sentenza impugnata risulta priva di qualsivoglia motivazione ed è stata dunque emessa in violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, la cui sanzione processuale è la nullità.
2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice competente per il giudizio di merito.
3. In ordine alla individuazione di quest'ultimo, ritiene il collegio di discostarsi dalla giurisprudenza di questa corte secondo cui in caso di ricorso "per saltum" avverso una sentenza del giudice di primo grado del tutto priva di motivazione deve seguire la trasmissione degli atti al giudice di primo grado e non a quello di appello (Sez. 2, n. 44948 del 30/11/2010 - dep. 22/12/2010, Carrozza, Rv. 249103 ed altre ivi richiamate).
4. L'orientamento in oggetto si basa sulla considerazione che il potere del giudice di secondo grado di completare o integrare la motivazione mancante presuppone pur sempre un preesistente atto di appello che abbia devoluto un tema di merito, ma tale interpretazione confligge sia con la chiara lettera della legge, sia con l'orientamento delle sezioni unite relativamente all'estensione dei poteri integrativi del giudice di secondo grado.
5. Sotto il primo profilo si osserva che il Pubblico ministero - a seguito dell'intervento della corte costituzionale di cui alla sentenza del 6 febbraio 2007, n. 26 - può appellare la sentenza di proscioglimento di primo grado in ogni caso;
nel caso di specie si tratta dunque di ricorso per saltum e quindi si deve applicare l'art.569 c.p.p., comma 4. 6. Tale norma afferma che la corte di cassazione quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello, salvo che nei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado (ipotesi non ricorrenti nel caso in esame;
cfr. Sez. 5, n. 14989 del 15/10/2004, Rv. 231248: il giudice di appello può annullare la sentenza e rinviare al giudice di primo grado soltanto nei casi di nullità tassativamente indicati dall'art.604 c.p.p., commi 1 e 4).
7. La lettera della legge è chiarissima e non contempla eccezioni ulteriori rispetto a quelle espressamente richiamate, ne' vi è un vuoto normativo che legittimi l'eventuale ricorso all'analogia.
8. L'orientamento che si intende oggi superare così motiva la necessità di rinviare al giudice di primo grado: "Come già statuito da questa Sezione in un caso simile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16336 del 16/4/2010) questo Collegio ritiene infatti di aderire all'orientamento prevalente secondo il quale è nulla la sentenza del giudice monocratico del tutto priva di motivazione, ancorché consti del dispositivo letto in udienza;
alla declaratoria di nullità - si è puntualizzato - consegue la trasmissione al giudice di primo grado e non a quello di appello, in quanto quest'ultimo ha il potere di completare o integrare la motivazione, mentre nell'ipotesi in cui in motivazione manchi, egli dovrebbe sostituirsi al primo giudice, redigendo la motivazione in sua vece e privando l'imputato di un grado di giudizio (Sez. 2, 9 aprile 2008, P:G: in proc. Bloise;
Sez. 2, 5 aprile 2004, P.G. in proc. Covello)" (cfr. Sez. 2, n. 44948 del 30/11/2010, Rv. 249103).
9. Ma tali precedenti, pur richiamando le sezioni Unite, si pongono in contrasto con l'orientamento di queste, che sul punto hanno avuto modo di precisare che la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo decidere nel merito e procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante (sez. U., 27 novembre 2008, n. 3287).
10. Secondo l'orientamento criticato ".. È proprio tale aspetto a convincere della impossibilità di far "regredire" il procedimento in appello, giacché, ciò che difetta - rispetto alla vicenda scrutinata dalle Sezioni Unite - è proprio un atto di appello che abbia devoluto un tema di "merito" al giudice del gravame, così da investirlo dei correlativi poteri di scrutinio della decisione di primo grado "immotivata", surrogandone i relativi contenuti nell'ambito della sfera cognitiva propria del rimedio dell'appello. In sostanza, ove all'annullamento della pronuncia di primo grado, totalmente priva di motivazione, conseguisse la trasmissione degli atti alla Corte di appello, tale organo non potrebbe decidere "nel merito", proprio perché nessuno si è doluto del "merito" della decisione di primo grado".
11. Qui si annida l'errore in cui è incorsa la giurisprudenza richiamata;
il giudice di appello non è privo di "devolutum", ma, al contrario, essendovi la necessità di redigere ex novo la motivazione mancante in primo grado, ha una devoluzione totale. In questo caso il giudice di secondo grado ha non solo il potere, ma anche il dovere di esaminare completamente nel merito la vicenda, redigendo una motivazione esauriente sotto tutti i profili.
12. Si pone, è vero, una questione con riferimento alla possibile lesione dei diritti delle parti, ma si tratta di un problema apparente;
nel caso di motivazione mancante non si privano le parti di un grado di giudizio, ma soltanto della giustificazione logica e giuridica della decisione. Posto che il giudice di primo grado ha emesso la sentenza e quindi ha preso la sua decisione, le parti hanno goduto di due gradi di merito, anche se in primo grado è mancata la motivazione. In ogni caso si tratterebbe di questione superabile solo attraverso un intervento del giudice costituzionale, non potendo l'interprete superare l'inequivocabile dato normativo. 13. Va invece condiviso quanto affermato dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 44948 del 30/11/2010, Rv. 249103) in ordine all'interesse del pubblico ministero a proporre ricorso;
l'impugnazione si presenta ammissibile anche in mancanza di "specificazione delle ragioni dell'illegittimità della decisione ovvero dell'indicazione del vantaggio pratico perseguito con l'annullamento della medesima" (cfr. Sez. 3, 14 ottobre 2008, n. 4620, P.G. in proc. Locato), poiché è solo in presenza di una motivazione (qualunque essa sia) che le parti possono articolare e dimostrare un concreto interesse alla impugnazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2012