Sentenza 1 ottobre 2013
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Nel caso di accoglimento del ricorso immediato per cassazione avverso sentenza di primo grado priva di motivazione il rinvio deve essere disposto al giudice competente per l'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2013, n. 43973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43973 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 01/10/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 1424
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 22261/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN NA CH N. IL 25/02/1969;
avverso la sentenza n. 138/2012 GIP TRIBUNALE di TORTONA, del 15/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Nell'interesse di EN NA CH il difensore ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p. avverso la sentenza del 15- 31.1.13, con cui in esito a giudizio abbreviato il GIP di Tortona ha condannato l'imputato alla pena di giustizia per reati in materia di stupefacenti, con unico motivo denunciando assenza totale della motivazione: quale ne sia stata la ragione, la motivazione della decisione, come concretamente presente nella sentenza depositata (p. 6-12) si riferirebbe ad altra vicenda, risultando pertanto del tutto apparente.
Secondo il ricorrente, l'annullamento dovrebbe esser fatto con rinvio allo stesso primo Giudice, secondo l'insegnamento di Sez. 2 sent. n. 44948/2010. RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato. Effettivamente la parte centrale della motivazione, laddove argomenta della sussistenza della colpevolezza, si riferisce a soggetti estranei al processo, mentre nessuna argomentazione risulta svolta in ordine alla persona del EN NA ed alla specifica imputazione (fatti del 28. 2 e del 2.5.12) per la quale risulta intervenuta condanna.
Sussiste pertanto l'enunciata nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione.
Ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.
3. Disciplinando l'istituto del ricorso immediato per cassazione, l'art. 569 c.p.p. prevede (comma 4) che "fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello". I casi che nel giudizio di appello danno luogo all'annullamento della sentenza di primo grado, con rinvio al primo giudice, sono quelli disciplinati dall'art. 604 c.p.p., commi 1 e 4 e attengono alla corrispondenza tra contestato e giudicato ovvero alla ritualità del rapporto processuale.
Tutto ciò che attiene al merito della decisione, invece, se viziato anche radicalmente può, e deve quindi, essere rinnovato dal giudice di appello, come espressamente disposto dall'art. 604, comma 5. 3.1 Risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulle evenienze di sentenze radicalmente prive di motivazione (cui nel tempo hanno dato luogo patologiche condotte omissive o di ritardo di singoli magistrati giudicanti), le Sezioni unite di questa Corte suprema hanno confermato l'insegnamento che configura anche il caso di radicale omessa motivazione come nullità della sentenza riconducibile alla disciplina del quinto comma dell'art. 604, quindi attribuendo al giudice d'appello la redazione della motivazione, nell'ambito ovviamente di ciò che gli viene devoluto con le impugnazioni concretamente proposte dalle parti interessate SU n. 3287 del 27.11.2008 - 23.1.2009, rel. Fiale: "... 3.5 Viene prospettato in ricorso che l'art. 559 c.p.p., comma 4, troverebbe diverse modalità applicative, a seconda che il giudice impedito abbia o meno redatto la minuta della motivazione, giacché nel primo caso il presidente dovrebbe procedere a sottoscrivere tale documento prima del suo deposito in cancelleria mentre, nel secondo caso, il presidente dovrebbe limitarsi, dando atto dell'impedimento del giudice, a sottoscrivere il dispositivo (eventualmente preceduto dall'indicazione del nominativo dell'imputato, delle imputazioni e delle conclusioni delle parti), ordinandone il deposito ai fini della eventuale impugnazione, finalizzata ad ottenere una declaratoria di nullità della decisione con regressione al giudice di primo grado. In quest'ottica non solo viene affermata la possibilità dell'impugnazione del mero dispositivo, ma essa viene anzi configurata quale strumento idoneo a superare una situazione di stallo determinata dalla sopravvenuta impossibilità di provvedere al deposito della motivazione. Tale ricostruzione procedimentale non è condivisibile, sia perché per il giudice monocratico (come già si è osservato) non è previsto il deposito di alcuna "minuta" sia perché il caso della mancanza assoluta della motivazione non rientra tra quelli, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p.. nei quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado: verificandosi invece nullità ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3, alla quale allorquando la sentenza è appellabile, il giudice di appello può rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge. Neppure può condividersi una prospettazione di radicale "inesistenza" della sentenza priva di motivazione (affermata da Cass. pen.: Sez. 3, 13.7.2007, n. 27965, Butera;
Sez. 3, 28.4.2004, n. 35109, P.G. in proc. Basile e Sez. 2, 17.10.2000, n. 5223, Pavani;
nonché da Cass. lav., 8.10.1985, n. 4881; Monacelli
contro
Inps), poiché il concetto di inesistenza, quale categoria dogmatica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza e ben distinta da quella della nullità assoluta per il fatto di travalicare lo stesso giudicato, appare rimandare essenzialmente ai casi talmente gravi da far perdere all'atto i requisiti "geneticamente" propri dello stesso (nei quali ad esempio la sentenza promani da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), sì da porto quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso (vedi Cass., Sez, Unite pen.:
24.11.1999, n. 25, Di Dona e 9.7.1997, n. 11, P.M. in proc. Quarantelli).
Come anche da ultimo ribadito da Sez. 5, sent. n. 43170/2012, il rinvio per il nuovo giudizio deve pertanto essere disposto alla Corte d'appello di Torino.
3.2 La difesa ricorrente ha opportunamente ricordato che in tempi altrettanto recenti una sentenza della Seconda sezione di questa Corte (n. 44948 del 2010, che richiama conforme decisione n. 16336/2010) ha invece deciso che nel caso di ricorso diretto avverso sentenza del giudice di primo grado, nulla perché del tutto priva di motivazione, gli atti devono essere trasmessi al medesimo giudice di primo grado.
Si tratta di insegnamento che non può essere condiviso, perché le ragioni che lo sostengono non appaiono convincenti, e comunque idonee a superare gli argomenti contrari, fatti propri dalle Sezioni unite e dall'appena ricordata sentenza 43170/2010 (sicché non paiono sussistere le condizioni per rimettere la questione alle stesse Sezioni unite).
In definitiva la sentenza n. 44948/2010 ritiene che il caso dell'immediato ricorso in cassazione, facendo venir meno l'esistenza di un atto d'appello che comunque devolva anche gli aspetti di merito al giudice di secondo grado, segnerebbe una differenza strutturale rispetto al caso oggetto della sentenza delle Sezioni unite n. 3287/2009 ("In sostanza, ove all'annullamento della pronuncia di primo grado, totalmente priva di motivazione, conseguisse la trasmissione degli atti alla Corte di appello, tale organo non potrebbe decidere "nel merito", proprio perché nessuno si è doluto del "merito" della decisione di primo grado"). È opportuno sul punto richiamare anche Sez. 2 n. 28467/2011 (commentata nella relazione 9/13 del Massimario di questa Corte), che ha concluso negli stessi termini nel diverso caso di un atto di appello che conteneva solo la censura di nullità della prima sentenza per mancanza di motivazione, senza devolvere alcunché nel merito.
Questo insegnamento, come osservato già dalla sentenza 43170/12, innanzitutto non solo non ha conforme positivo sostegno normativo, ma contrasta con l'inequivoca lettera dell'art. 604 c.p.p.. Ma, ancor più, suscita perplessità proprio su quel piano sistematico che, per contro ed all'evidenza, pare costituire la ragione essenziale della sua adozione: la tutela del diritto di difesa.
Invero, la parte (imputato e difesa tecnica) che si veda destinatala di una decisione non motivata (in un contesto normativo che, come ricordato dalle Sezioni unite, non inserisce la nullità ex art. 125 c.p.p., comma 3 tra quelle che ai sensi dell'art. 604 c.p.p.
impongono la trasmissione degli atti al primo giudice) può, con piena e libera discrezionalità, esercitare due scelte: proporre appello avverso la decisione (che ha una sua autonomia evidente rispetto alla motivazione che la sorregge) ed indicare argomenti di merito a proprio favore che avrebbero dovuto condurre a deliberazione diversa da quella adottata, proponendoli al giudice d'appello che sugli stessi avrebbe comunque obbligo di specifica motivazione;
ricorrere immediatamente per cassazione per ottenere un annullamento che conduca il processo al medesimo giudice d'appello. L'affermazione, che pare il nucleo dell'orientamento giurisprudenziale di Sez. 2 sent. 43170/2010 qui contrastato, che in questo secondo caso la difesa sarebbe privata della possibilità di ottenere un compiuto ri-giudizio di merito, non convince per due concorrenti ragioni. Si tratta, come appena osservato, di una scelta discrezionale e non vincolata della parte (che avrebbe tranquillamente potuto proporre l'atto d'appello con le proprie difese di merito), sicché l'eventuale pregiudizio evidenziato dalla richiamata sentenza è solo conseguenza di tale discrezionale e non obbligata scelta processuale della parte stessa (si rammenti che il ricorso immediato è possibile proprio e solo per la "parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado"). Ma, inoltre, appare pure in sè infondata, perché tutto l'insegnamento giurisprudenziale sulla legittimità sistematica della riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado (per tutte SU sent. n. 45276/2003; Sez. 6, sent. 22120/2009) ha evidenziato la possibilità illimitata di proporre tempestivamente al giudice d'appello, prima della sua deliberazione, ogni prospettazione in fatto ed in diritto ritenuta utile per una decisione a sè favorevole, con il conseguente obbligo del giudice d'appello di motivazione specifica sui punti con tale modalità tempestivamente devoluti alla sua piena cognizione del caso.
Ed allora risulta sia contrastante con inequivoca norma positiva (art. 569 c.p.p., comma 4 e art. 604 c.p.p., commi 1, 4 e 5) sia palesemente asistematica (non sussistendo interesse concreto da tutelare, per quanto appena argomentato) una soluzione che lasci all'immotivata discrezionalità della parte privata una scelta tra due effetti così radicalmente differenti, per la medesima fattispecie di procedimento (una deliberazione specifica, efficace ma priva di motivazione) che coinvolge interessi e valori ben noti ed espressamente considerati dal legislatore, che vi ha dato soluzione proprio indicando l'equilibrio ottenuto con il principio generale contenuto nell'art. 604 c.p.p., comma 5. Deve pertanto essere riaffermato il principio di diritto che nel caso di accoglimento del ricorso immediato per cassazione avverso sentenza di primo grado priva di motivazione il rinvio deve essere disposto al giudice competente per l'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2013