Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 2
In tema di reati edilizi, rientrano nella nozione di "varianti" e, in quanto tali, possono costituire oggetto del cosiddetto "permesso in variante", soltanto le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, che siano tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione. (In motivazione la Corte ha precisato che deve riconoscersi il carattere di nuovo permesso di costruire e non di permesso in variante al provvedimento che autorizza la realizzazione di un manufatto completamente diverso da quello originario).
La mancanza di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie di mancanza di una pagina della sentenza di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2009, n. 9922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9922 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 12/11/2009
Dott. SENSINI Maria Silvia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2004
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 22372/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI PE, N. IL 18/11/1972;
avverso la sentenza n. 14606/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 02/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11 /2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA SILVIA SENSINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Torino confermava la pronuncia del Giudice dell'Udienza Preliminare di quella città in data 6/6/2008, con la quale IU IM era stato riconosciuto colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per aver acquistato, ricevuto o comunque detenuto gr.
500 circa di eroina e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro ventimila di multa. Accertato in Torino, il 16/10/2007.
2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo:
2.1) nullità della sentenza di primo grado per mancanza assoluta di motivazione ex art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p.. La difesa aveva lamentato, con l'appello, che - mancando la pronuncia depositata di una pagina (pag. 4) - era stato impedito al difensore di "apprendere il percorso motivazionale di tutta la sentenza". La Corte territoriale aveva, però, rigettato tale censura, ritenendo non configurabile un'ipotesi di nullità;
2.2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 649 c.p.p. in quanto, erroneamente, non era stato ritenuto l'assorbimento della presente vicenda processuale nei fatti già giudicati con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Milano del 23/4/2008, per cui il prevenuto risultava condannato alla pena di anni undici, mesi quattro di reclusione ed Euro ottantamila di multa, per condotte di dazione, ricezione e detenzione di eroina. Fatti commessi in varie località estere e nazionali, in Milano, Torino, Genova, Padova ed altrove, fino al 17/10/2007. La contestazione del giudice milanese non poteva non comprendere, pertanto, anche la condotta accertata in Torino il 16/10/2007, oggetto del presente procedimento.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso va rigettato, poggiando su censure infondate. 3.1 - In particolare, destituita di fondamento è la prima doglianza con la quale il ricorrente deduce la nullità della sentenza di primo grado, in quanto, mancando la pronuncia depositata di una pagina (pag. 4), ciò avrebbe determinato difetto assoluto di motivazione e violazione del diritto di difesa.
L'assunto è destituito di valenza giuridica. Va osservato preliminarmente che la Corte di Appello, nel respingere l'eccezione avanzata con i motivi di gravame, ha già motivato osservando che gli elementi di colpevolezza, enucleati dal giudicante a pagina 3 della pronuncia, erano più che sufficienti per fondare il convincimento di penale responsabilità del prevenuto e che, in ogni caso, la difesa aveva acquisito copia integrale della sentenza, come poteva agevolmente desumersi dal fatto che, nei motivi di appello, oggetto di lagnanza era proprio una considerazione motivazionale del primo giudice, contenuta a pag.
4. A ciò va aggiunto che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, anche a voler ritenere un'ipotesi di difetto assoluto di motivazione, essa non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo - lo stesso giudice di appello - provvedere in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr. Cass. Sez. Un.27/11/2008 n. 3287, Rotunno). 3.2) Infondata è altresì l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale, per essere stato - lo stesso fatto - già giudicato dal G.U.P. di Milano con sentenza in data 23/4/2008, anche se non definitiva.
Con congrua motivazione, la Corte territoriale ha evidenziato come la fattispecie sottoposta al suo vaglio non risultasse contemplata nell'addebito, di più vasta portata, per cui era stata pronunciata condanna dal giudice di Milano, concernente attività di acquisto, ricezione, detenzione, trasporto e cessione "in varie località italiane" di quantitativi di eroina, ammontanti a 20 Kg. sottratti ad altri importatori, in plurime località, sia estere che italiane, tra cui Torino. Nè il ricorrente ha assolto l'onere di fornire la prova della medesimezza del fatto giudicato con quello da giudicare, in ossequio al costante principio di questa Corte, secondo cui spetta alla parte che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato l'onere di fornire la prova della propria asserzione per porre il giudice nella condizione di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione (cfr., ex multis, Cass. Sez. 4, 3/5/2006 n. 10097, Cacciani).
4 - Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010