Sentenza 30 marzo 2017
Massime • 1
In caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'art. 604 cod. proc. pen.
Commentari • 3
- 1. Prescrizione e statuizioni civili: responsabilità e valutazioni nel giudizio d'appello (Corte appello Napoli - Sesta sezione)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 604 - Questioni di nullitàhttps://www.filodiritto.com/
- 3. Chi deduce l'inutilizzabilità di un atto deve allegare i documenti su cui si fonda l'eccezioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 giugno 2023
Ricorso per cassazione Con la sentenza n. 23015/23, la Quinta sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva eccepito, senza tuttavia documentarlo, che le intercettazioni telefoniche erano state disposte in un procedimento diverso e per un reato non connesso a quello per il quale aveva …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2017, n. 19246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19246 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2017 |
Testo completo
19246 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 30/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 966/2017 PIERCAMILLO DAVIGO -Presidente. REGISTRO GENERALE MARCO MARIA ALMA N.32604/2016 Rel. Consigliere - IGNAZIO PARDO VINCENZO TUTINELLI SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE DI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/01/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Procuratore Generale in persona del ROBERTO ANIELLO che ha concluso per INAMMISSIBILITA' TOTALE Udito il difensore avv.to Vianello Accorretti in sostituzione dell'avv.to Angelozzi che si riporta ai motivi RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 21/01/2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, in data 26/11/2013, nei confronti di PE DI e TI IE in relazione al reato, contestato in concorso di cui all'art. 640 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati;
PE DI deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla tardività della querela proposta. TI IE deduce: - erronea applicazione della legge penale quanto alla nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione;
erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta tempestività della querela sporta solo il 3 aprile 2009 e ciò benché il fatto di reato risulti commesso il precedente 29-10-2008; - vizio di motivazione con riguardo alle statuizioni civili - maturata prescrizione del reato. I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Quanto all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per costante interpretazione di questa Corte non rientrando il difetto di motivazione tra i casi di nullità espressamente sanciti dall'art. 604 cod.proc.pen. allorché al giudice di appello viene denunciata la nullità del provvedimento per carenza di pronuncia o di motivazione su uno dei punti che hanno formato oggetto in primo grado di specifica domanda di decisione egli, proprio perché giudice di merito, non può - attribuendosi, fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, un potere riconosciuto al solo giudice di legittimità - annullarlo con rinvio, ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze (Sez. 1, n. 4490 del 03/11/1992, Rv. 192430). E si è anche ribadito che in caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non deve dichiarare la nullità della prima pronuncia, ma deve sanarla, provvedendo ad argomentarla: i casi di nullità del precedente giudizio sono infatti tassativamente determinati (Sez. 3, n. 5636 del 08/03/1994, Rv. 197624). Correttamente pertanto la Corte di appello integrava la motivazione di primo grado peraltro pure presente seppur succintamente espressa. Manifestamente infondato è anche il motivo comune con il quale si lamenta la tardività della querela e rispetto al quale la Corte di appello ha già argomentato;
al proposito va ricordato come la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Rv. 267948); e nel caso in esame non sussiste tale presupposto poiché dalla descrizione dei fatti risulta che, pur dopo la conclusione del contratto dell'ottobre 2008, la condotta di rassicurazione e raggiro in danno della parte offesa proseguì per un ulteriore arco temporale sicchè la querela sporta il successivo 3 aprile 2009 non appare inequivocabilmente tardiva. Difatti ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Rv. 239162), così che nell'ipotesi di truffa contrattuale il termine deve ritenersi decorrere dal momento in cui la vittima abbia definitiva contezza del raggiro operato ai suoi danni a seguito della conclusione del contratto che non necessariamente coincide con la data di consumazione dei fatti. Tale conclusione pare avvalorata proprio dal testo dell'art. 124 cod.pen. che ben lungi dal fare coincidere il termine per la proposizione da quello di consumazione del reato lo ancora invece al momento in cui siano "decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato" così attribuendo espressamente valenza particolare all'aspetto soggettivo della vittima che può avere notizia del fatto-reato successivamente l'avvenuta consumazione dello stesso. Le argomentazioni spese dalla Corte a pagine 5 della sentenza gravata da ricorso determinano poi la manifesta non fondatezza del terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Capriotti avendo il giudice di secondo grado espressamente giustificato le ragioni della condanna al risarcimento del danno sia patrimoniale, nella misura degli esborsi patiti, che morale. Infine, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/03/2017 Il Consigliere Estensore IGNAZIO PARDO ри I l Presidente PIERCAMILLO DAVIGO DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 APR. 2017 IL Eસ "CANCELLIERE) R ર P U Claudia ET S E A C Z I O N E T R O C