Sentenza 17 dicembre 1998
Massime • 1
Il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa. La futilità, così intesa, appartiene, dunque, alla sfera morale, in quanto offensiva di una regola etica propria del comune sentire, che assegna un particolare disvalore ad una azione criminosa psicologicamente indotta da una causale irrisoria, sicché la macroscopica inadeguatezza del movente contrasta con elementari esigenze di giustizia avvertite dalla collettività civile. Tuttavia, il relativo giudizio non può essere astrattamente riferito ad un comportamento medio difficilmente definibile, ma va ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato l'evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa (Fattispecie relativa ad un omicidio scaturito dal mancato pagamento della retribuzione all'imputato, custode di un condominio, da parte della vittima, amministratore del condominio stesso. La S.C. ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di escludere l'aggravante dei motivi futili, in quanto congruamente motivata sul fatto che il movente non era riconducibile al contenuto economico del contrasto tra aggressore e vittima - in sè modesto ma non irrisorio - bensì alla condizione psicologica di disagio e frustrazione vissuta dall'imputato, il quale era stato costretto a ricorrere all'aiuto economico del figlio, non potendo contare sull'unica fonte di sussistenza, costituita dal reddito lavorativo).
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Nola - 1304/21 - Collegio B - Tentato omicidio - Condanna e assoluzione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 18/08/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 18/08/2021), n.1304 Giudice: Collegio B - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice Reato: 56, 575, 577 n.4); 61 n. 1 e 5 - 582; 635 c.p. Esito: Condanna e assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Dibattimentale Collegio "B" Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei giudici - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice alla pubblica udienza del 9.6.2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 4819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4819 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 17.12.1998
1.Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N.1437
3.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.37684/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso C. ASS. APP. di REGGIO CALABRIA
nei confronti di:
CA VA N. IL 25.02.1941
2) CA VA n. il 25.02.1941
avverso sentenza del 15.06.1998 C. ASS. APP. di REGGIO CALABRIA. visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Dott. Giuliano Turone che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Paolo Federico, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi e per il rigetto del ricorso dell'imputato.
Udito i difensori Avv. Giuseppe Forti e Avv. Giuseppe Nardo, che hanno concluso per il rigetto del ricorso del P.G. e per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione e alla entità della pena.
Fatto e diritto
LE GI veniva rinviato a giudizio per rispondere di omicidio pluriaggravato (artt.575 e 577 n.3 e 4 c.p.) in danno di LO EN e di alterazione e detenzione illegale di una pistola e di sette cartucce.
La Corte di Assise di Reggio Calabria con sentenza del 18 dicembre 1996 dichiarava l'imputato colpevole dei reati ascritti, escluse le aggravanti della premeditazione e quella di cui all'art.61 n.4 c.p., e lo condannava alla pena complessiva dell'ergastolo, oltre alle sanzioni accessorie previste dalla legge, compresa la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, il LE, custode del complesso residenziale "Bonetti Park" sito in contrada Straci di Condofuri Marina, aveva sollecitato l'amministratore del condominio LO a provvedere al pagamento delle sue spettanze, poiché dal mese di dicembre non riceveva la retribuzione, nonché al pagamento della fornitura dell'energia elettrica, che era stata sospesa dall'Enel per morosità.
Il LO, parlando con un condomino, BO NI, aveva fatto presente che i ritardi nei pagamenti erano dovuti al mancato versamento delle quote da parte dei condomini e insieme allo stesso BO il giorno 13 marzo 1996 era andato a parlare con il custode, mostrando di volerlo rassicurare circa i problemi prospettati. In particolare, riferirà poi BO che nella circostanza l'amministratore aveva detto al LE che gli aveva "portato qualcosa" e che comunque si stava provvedendo alla esazione delle quote condominiali per completare il pagamento.
Allontanatosi BO, i due erano rimasti, quindi, soli nell'abitazione del custode e poco dopo quest'ultimo aveva esploso sei colpi di fucile contro il LO, attingendolo due volte alla regione lombare e con altri due colpi al capo, esplosi da brevissima distanza, quando la vittima, dopo un inutile tentativo di fuga, era stata raggiunta e giaceva a terra.
In ordine all'immediato antefatto, che non aveva avuto testimoni, l'imputato dichiarava di essere stato insultato e minacciato dal LO e di avere sparato in preda a fortissima agitazione, temendo una aggressione da parte del suo interlocutore, di assai robusta complessione fisica. Non era in grado di dare spiegazioni circa le banconote, per un importo complessivo di L.2.300.000, che erano state rinvenute dagli investigatori nelle immediate adiacenze della sua abitazione.
La Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 15 giugno 1998 riformava parzialmente l'anzidetta decisione, escludendo l'aggravante dei motivi futili, concedendo le attenuanti generiche e determinando la pena in diciotto anni di reclusione per l'omicidio e in tre anni di reclusione e tre milioni di lire di multa per le violazioni della disciplina sulle armi.
Ricorrono per cassazione il Procuratore della Repubblica e il difensore dell'imputato.
Il primo denuncia erronea applicazione dell'art.61 n.1 c.p. e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Rileva che delle due possibili spiegazioni riferibili al rinvenimento delle banconote (gettate per terra dal LO in segno di disprezzo, ovvero dal LE per manifestare sdegno nei confronti di chi voleva dargli solo parte di quanto gli era dovuto) il Giudice di appello aveva privilegiato la seconda e, tuttavia, non aveva coerentemente apprezzato la gravissima sproporzione tra movente e delitto, che qualifica l'aggravante dei futili motivi. Il difensore deduce violazione di legge in relazione alla mancata, concessione dell'attenuante della provocazione, essendo stata aprioristicamente disattesa la versione dell'imputato, senza tenere conto delle risultanze che ne avallavano l'attendibilità. Lamenta, inoltre, violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena, non sorretta da alcuna motivazione e non adeguata alle note positive, espresse dalla stessa sentenza circa la personalità del LE.
I ricorsi vanno rigettati, siccome entrambi infondati. Quanto al gravame proposto dall'Ufficio requirente, si osserva che è principio consolidato, nell'interpretazione dell'art.61 n.1 c.p., che il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione connessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionata all'entità del fatto e rappresentare, quindi, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto, un'occasione per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale (Cass. Sez. I 22-11-1996, Patania). La futilità, così intesa agli effetti della legge penale, appartiene, dunque, alla sfera morale, in quanto offensiva di una regola etica propria del comune sentire, che assegna un particolare disvalore ad un'azione criminosa psicologicamente indotta da una causale irrisoria: la macroscopica inadeguatezza del movente contrasta con elementari esigenze di giustizia avvertite dalla collettività civile.
Tuttavia, il paradigma a cui si rapporta il giudizio non può essere astrattamente riferito ad una medianità comportamentale, peraltro difficilmente definibile in una realtà sociale per molti versi disomogenea, ma va ancorato agli elementi concreti della Fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato l'evento e dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa.
Nel caso in esame, individuato l'antefatto del delitto nelle ragioni di contrasto dovute all'omesso - o, quanto meno, ritardato pagamento delle retribuzioni. salariali dovute al LE, esattamente la Corte di merito ha ritenuto il movente non riconducibile al contenuto economico di quel contrasto (oggettivamente modesto e, tuttavia, non irrisorio), bensì alla condizione psicologica di disagio e frustrazione vissuta dall'imputato, il quale era stato costretto a ricorrere all'aiuto economico del figlio, non potendo contare sull'unica fonte di sussistenza, costituita dal reddito lavorativo.
Al determinarsi di tale situazione non era estraneo il LO, il, quale, essendo amministratore del condominio, era giuridicamente e moralmente tenuto ad attivarsi per regolarizzare la situazione. La conclusione alla quale sono pervenuti i Giudici di appello è del tutto pertinente, poiché, individuata la causale nella sua consistenza, oggettivamente apprezzabile non soltanto sul piano economico ma, soprattutto, psicologico e, morale, deve escludersi quel rapporto di intollerabile inadeguatezza rispetto al reato, che colloca il motivo a delinquere ai confini della pretestuosità. Ugualmente congrua è l'argomentazione adottata dalla sentenza impugnata in ordine alla concessione dell'attenuante della provocazione - oggetto della prima delle doglianze esposte dalla difesa dell'imputato - che è stata denegata sul rilievo che non era stata raggiunta la ragionevole certezza circa il reale svolgimento dei fatti immediatamente antecedenti il delitto.
Posto che lo stesso imputato aveva a lungo sostenuto di non sapere nulla delle banconote (per L.2.300.000) rinvenute dagli inquirenti sul terreno sottostante la veranda annessa alla sua abitazione, il dato di natura generica si prestava ad una pluralità di spiegazioni: che, cioè, il LO avesse gettato i soldi per manifestare disprezzo nei confronti del creditore, o che fosse stato quest'ultimo a compiere il gesto, per sdegno verso chi gli aveva consegnato una soma inferiore a quella dovuta, ovvero che la vittima, quando il litigio era esploso in tutta la sua violenza, avesse compiuto un estremo, disperato tentativo di placare l'imputato, mostrandogli il denaro che era intenzionato a consegnargli. La prima di tali possibili ricostruzioni, visibilmente indebolita dal persistente atteggiamento negativo dell'imputato, benché, con ogni evidenza, a lui favorevole, si proponeva, al pari delle altre, come una ipotesi, che non consentiva il riconoscimento dell'attenuante invocata.
Il costrutto logico - e le conseguenze giuridiche che se ne sono tratte - è del tutto corretto, poiché, ai fini dell'applicazione dell'art.62 n.2 c.p., il fatto, rappresentato come ingiusto deve essere dimostrato non soltanto, come è ovvio, nella sua sussistenza, ma nella sua natura intrinsecamente offensiva, tale da costituirle la premessa eziologica di una incontrollata reazione iraconda. Mentre è indubbio, sotto il profilo giuridico, che la prova non può essere surrogata da una mera congettura, sotto il profilo logico l'assenza di sproporzione del movente rispetto alla condotta criminosa è coerente con la prospettata esclusione di un aggiuntivo fatto ingiusto all'origine del delitto.
Dovendosi avere per certa, infatti, l'esistenza di una causale, efficiente ed in grado di condizionare gli impulsi emotivi del LE, la prova di un ulteriore episodio scatenante non può desumersi, in mancanza di elementi direttamente dimostrativi, dalla violenza della azione delittuosa, che può essere stata determinata da soggettive connotazioni caratteriali dell'imputato, come l'eccessiva suscettibilità o considerazione di sè. Infine, in ordine al secondo motivo di ricorso proposto dalla difesa, va rilevato che, atteso che la quantificazione della sanzione ha il suo criterio regolatore nella necessità di commisurare la pena da infliggere in concreto alla entità del fatto delittuoso, non si presta a censure di legittimità la valutazione compiuta nei confronti dell'imputato dal Giudice di merito, che nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali e nei limiti della ragionevolezza ha determinato il trattamento sanzionatorio tenendo conto dell'estrema, obiettiva gravità dell'episodio criminoso, bilanciandone la valenza fortemente negativa con contrapposti elementi di giudizio, concernenti la personalità del reo, come l'incensuratezza e il buon comportamento processuale.
Le impugnazioni, pertanto, devono essere respinte, con conseguente condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese del grado in favore delle parti civili, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta entrambi i ricorsi e condanna il ricorrente LE al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese sostenute dalle costituite parti civili in questo grado del giudizio, che liquida in complessive L.2.500.000, di cui L.
2.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999