Sentenza 19 agosto 2014
Massime • 2
In ipotesi di ricorso "per saltum", all'annullamento della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione consegue il rinvio, non al giudice che l'ha emessa, ma al giudice di appello, che, dovendo redigere "ex novo" la motivazione mancante, è investito di una devoluzione totale del merito.
È ammissibile il ricorso "per saltum" del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria graficamente priva di motivazione, pur nell'obiettiva impossibilità di articolare specifici motivi di doglianza, essendo configurabile un concreto interesse a rimuovere un provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato - qual è il dispositivo letto in udienza - che ha negato la pretesa punitiva dal medesimo azionata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 19/08/2014, n. 38927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38927 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 19/08/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera RI - Consigliere - N. 75
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 27631/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
SU IA N. IL 16/02/1954;
avverso la sentenza n. 74/2011 GIUDICE DI PACE di UDINE, del 20/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/08/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 20.1.2014 il Giudice di pace di Udine ha assolto SU RI dal reato di cui all'art. 726 c.p. perché il fatto non costituisce reato. All'emissione della sentenza non faceva seguito il deposito della relativa motivazione per le sopravvenute dimissioni del Magistrato che aveva proceduto alla deliberazione, essendosi disposto dal giudice di pace coordinatore il deposito della sentenza costituita dalla intestazione e dal dispositivo.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste deducendo la nullità assoluta della sentenza per assenza della motivazione.
3. Il ricorso è fondato.
4. Deve, in via logicamente e processualmente precedente, darsi conto del contrasto di giurisprudenza in sede di legittimità in ordine alla ammissibilità del ricorso del P.M. per saltum, quale quello di specie, in cui ci si limiti a denunziare la sola mancanza della motivazione.
5. Invero, secondo alcune decisioni, sul rilievo che l'assenza totale di motivazione non determina l'inesistenza della pronuncia dato che il dispositivo letto in udienza è "ex se" provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato se non impugnato;
sussiste, pertanto, in tal caso, l'interesse del P.M. a ricorrere in cassazione avverso la sentenza assolutoria del Tribunale pur in difetto di specifica indicazione delle ragioni di illegittimità della decisione, non potendosi verificare quelle poste a base dell'esclusione della colpevolezza e, pertanto, la correttezza della decisione (Sez. 4^, Sentenza n. 39786 del 05/07/2012 Rv. 253724 P.G. in proc. Silvestri) ; e ,ancora, è ammissibile il ricorso per "saltum" del Pubblico Ministero con il quale si denunci la nullità di una sentenza di assoluzione per mancanza assoluta della motivazione, anche in assenza di specificazione delle ragioni dell'illegittimità della decisione. (La Suprema Corte ha ritenuto che la mancanza assoluta di motivazione non consenta al P.M. di poter dimostrare un concreto interesse all'impugnazione) (Vedi Cass. sez. 2^ n. 44948 del 30/11/2010 rv. 249103 non massimata sul punto) (Sez. 5^, Sentenza n. 43170 del 25/09/2012 Rv. 254132 P.M. in proc. Singh).
6. Al predetto orientamento, si oppone quello secondo il quale è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna priva di motivazione, in quanto nel nostro ordinamento non sussiste la possibilità di proporre impugnazioni che si risolvano in una mera pretesa teorica preordinata alla astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma è, invece, sempre necessario che il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione, con la conseguenza che deve essere comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata. (Nella specie il ricorrente P.M. si era limitato a dedurre la nullità della sentenza impugnata - contenente l'intestazione, le generalità degli imputati, le conclusioni delle parti e la fotocopia del dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria - per la mancanza grafica della motivazione) (Sez. 5^, n. 35722 del 29/04/2013, P.G. in proc. Vacca e altri, Rv. 256950; in relazione a sentenza di assoluzione conf.. Sez. 6, n. 40536 del 14/10/2010, P.G. in proc. Berforini, Rv. 248687).
7. Ritiene questo Collegio di aderire al primo e più persuasivo degli orientamenti, dovendosi considerare che il ricorso della parte pubblica -da un lato - è intrinsecamente volto a rimuovere una decisione che ha negato la pretesa punitiva azionata da parte dello stesso Ufficio, così manifestando il correlativo interesse concreto;
dall'altro, che - come è stato puntualmente osservato - il ricorrente pubblico , in assenza di qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni in fatto ed in diritto della deliberata assoluzione, non può preconizzare - per di più in sede di legittimità - le ragioni del suo superamento.
8. Pertanto, deve ritenersi ammissibile, sotto l'esaminato profilo dell'interesse il ricorso in esame.
9. Quanto all'oggetto del ricorso deve rilevarsi che la sentenza impugnata risulta priva di qualsivoglia motivazione ed è stata dunque emessa in violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, la cui sanzione processuale è la nullità.
10. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice competente per il giudizio di merito individuato nel giudice di appello.
11. Invero, l'annullamento con rinvio della sentenza di proscioglimento di primo grado, in seguito ad accoglimento del ricorso del P.M., va disposto in favore della Corte di appello, essendo ridivenuta appellabile la sentenza impugnata, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost., sent. n. 26 del 2007) dell'art. 593 c.p.p., come modif. dalla L. n. 46 del 2006 nella parte in cui escludeva la appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (Sez. 5^, n. 7940 del 14/02/2007,P.G. in proc. Wadigasinghage, Rv. 235702). 12. Questa Corte aderisce all'insegnamento secondo il quale, in ipotesi di ricorso per saltum, all'annullamento della sentenza per mancanza assoluta di motivazione non segue il rinvio al giudice di primo grado ma al giudice di appello che ha il dovere di redigere la motivazione, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., (Sez. 5^, n. 43170 del 25/09/2012 Rv. 254131 P.M. in proc. Singh.;v. anche Sez. 6^, n. 43973 del 01/10/2013 Rv. 256923 Ben Nasr). Già S.U. n. 3287 del 27/11/2008 Rv. 244118 R.. ha autorevolmente affermato che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (la Corte ha precisato che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa).
13. Non è condivisibile l'assunto dell' orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 28467 del 13/04/2011, Castrogiovanni, Rv. 250905) secondo il quale nella specie mancherebbe un devoluto di merito al giudice di secondo grado.
14. Deve qui ribadirsi - questa volta in relazione alla posizione dell'Accusa -il consapevole dissenso già manifestato avverso tale orientamento dalla citata Sez. 6^, Ben Nasr. Invero, anche in questo caso la parte pubblica che si veda destinataria di una decisione non motivata (in un contesto normativo che, come ricordato dalle Sezioni unite, non inserisce la nullità ex art. 125 c.p.p., comma 3 tra quelle che ai sensi dell'art. 604 c.p.p., impongono la trasmissione degli atti al primo giudice) può, con piena e libera discrezionalità, esercitare due scelte: proporre appello avverso la decisione (che ha una sua autonomia evidente rispetto alla motivazione che la sorregge) ed indicare argomenti di merito a proprio favore che avrebbero dovuto condurre a deliberazione diversa da quella adottata, proponendoli al giudice d'appello che sugli stessi avrebbe comunque obbligo di specifica motivazione;
ricorrere immediatamente per cassazione per ottenere un annullamento che conduca il processo al medesimo giudice d'appello. L'affermazione, che pare il nucleo dell'orientamento giurisprudenziale di Sez. 2^ sent. 43170/2010 (fatto proprio da Sez. 2^ n. 28467/2011) qui contrastato, che in questo secondo caso la difesa sarebbe privata della possibilità di ottenere un compiuto nuovo giudizio di merito, non convince per due concorrenti ragioni. Si tratta, come appena osservato, di una scelta discrezionale e non vincolata della parte (che avrebbe potuto proporre l'atto d'appello con le proprie deduzioni di merito), sicché l'eventuale pregiudizio evidenziato dalla richiamata sentenza è solo conseguenza di tale discrezionale e non obbligata scelta processuale della parte stessa (si rammenti che il ricorso immediato è possibile proprio e solo per la "parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado").
Ma, inoltre, appare pure in sè infondata, perché tutto l'insegnamento giurisprudenziale sulla legittimità sistematica della riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado (per tutte SU sent. n. 45276/2003; Sez. 6^, sent. 22120/2009) ha evidenziato la possibilità illimitata di proporre tempestivamente al giudice d'appello, prima della sua deliberazione, ogni prospettazione in fatto ed in diritto ritenuta utile per una decisione a sè favorevole, con il conseguente obbligo del giudice d'appello di motivazione specifica sui punti con tale modalità tempestivamente devoluti alla sua piena cognizione del caso.
Ed allora risulta sia contrastante con inequivoca norma positiva (art. 569 c.p.p., comma 4 e art. 604 c.p.p., commi 1, 4 e 5) sia palesemente asistematica (non sussistendo interesse concreto da tutelare, per quanto appena argomentato) una soluzione che lasci all'immotivata discrezionalità della parte privata una scelta tra due effetti così radicalmente differenti, per la medesima fattispecie di procedimento (una deliberazione specifica, efficace ma priva di motivazione) che coinvolge interessi e valori ben noti ed espressamente considerati dal legislatore, che vi ha dato soluzione proprio indicando l'equilibrio ottenuto con il principio generale contenuto nell'art. 604 c.p.p., comma 5. 15. E, per completezza, va condivisa l'osservazione secondo la quale (Sez. 5^, n. 43170 del 25/09/2012,P.M. in proc. Singh, Rv. 254131) il giudice di appello non è privo di devolutemi, ma, al contrario, essendovi la necessità di redigere ex novo la motivazione mancante in primo grado, ha una devoluzione totale. In questo caso il giudice di secondo grado ha non solo il potere, ma anche il dovere di esaminare completamente nel merito la vicenda, redigendo una motivazione esauriente sotto tutti i profili.
16. Nè a giudizio di questa Corte si può porre una questione con riferimento alla possibile lesione dei diritti delle parti: come ha già osservato Sez. 5^ 43170/2012, nel caso di motivazione mancante non si privano le parti di un grado di giudizio, ma soltanto della giustificazione logica e giuridica della decisione. Posto che il giudice di primo grado ha emesso la sentenza e quindi ha preso la sua decisione, le parti potranno godere di due gradi di merito, anche se in primo grado è mancata la motivazione.
17. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Udine per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Udine quale giudice di appello.
Così deciso in Roma, il 19 agosto 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014