Sentenza 6 giugno 2016
Massime • 1
In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona. (Fattispecie in cui la contestazione in fatto dell'aggravante ha determinato la procedibilità di ufficio del reato e l'esclusione della competenza del giudice di pace).
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La massima Integra gli estremi del delitto di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, di cui all' art. 612, comma 2, c.p. in relazione all' art. 339, comma 1, c.p. , la condotta di chi cosparga di liquido infiammabile il luogo in cui si trova la vittima e, impugnando un accendino, minacci di appiccare il fuoco, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell' art. 585, comma 2, c.p. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona (Cassazione penale , sez. V , 02/05/2019 , n. 26059). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di minaccia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2016, n. 54148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54148 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2016 |
Testo completo
54 1 4 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1734/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - REGISTRO GENERALE EDUARDO DE GREGORIO N.1872/2016 Rel. Consigliere - ROSA ZZ - GIUSEPPE DE MARZO ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA nei confronti di: AI IO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/05/2015 del GIUDICE DI PACE di AGROPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 06/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere ROSA ZZ Udito il Procuratore Generale in persona del ANTONIO BALSAMO che ha concluso per Udit i difensor Avv.; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Balsamo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice competente. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza emessa in data 27.5.2015 il Giudice di Pace di Agropoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di IN IO per intervenuta remissione di querela, in relazione, tra gli altri, al reato ascrittogli di cui agli artt. 582 c.p., per aver cagionato lesioni giudicate guaribili in sette giorni cagionate a NE LA con il manico di una scopa.
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'Appello di Salerno, lamentando la violazione dell'art. 4/1 lett. a) D.Lgs. n. 274/2000 e 6 c.p.p., in relazione all'art. 21/1 c.p.p., 152/1 c.p. e 606, primo comma, lett. b) c.p.p., limitatamente al reato di lesioni;
in particolare, la sentenza impugnata ha erroneamente dichiarato l'estinzione di tale reato di lesioni volontarie per intervenuta remissione di querela non rientrando esso così come contestato non nel catalogo degli illeciti penali (punibili a querela di parte) di competenza del Giudice di Pace;
infatti, come si evince dal capo di imputazione, si tratta, invero, di lesioni volontarie aggravate ex art. 585 c.p., perpetrate mediante l'uso di un manico di scopa, da considerarsi arma impropria ex art. 585/2 n.2 c.p., in relazione all'art. 4/2 L. 110/75, aggravante questa che, ancorché non contestata in diritto, risulta chiaramente contestata in fatto;
il reato in questione, pertanto, è punibile di ufficio e rientra nella competenza del Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del P.G. è fondato per quanto di ragione, non essendo il reato di lesioni volontarie in contestazione procedibile a querela.
1.Ed invero, come correttamente rilevato dal P.G. ricorrente, all'imputato risulta in fatto contestata l'aggravante di cui all'art. 585/2 n. 2 c.p., per essere state le lesioni, secondo quanto si legge nell'imputazione, cagionate al NE con l'uso di un manico di una scopa, da considerarsi a tutti gli effetti arma impropria.
2. In proposito, questa Corte ha evidenziato che, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa od un ombrello, trattandosi di armi improprie, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona (Sez. 5, n. 27768 del 15/04/2010).
3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per quanto di competenza.
p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 582 c.p. e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania per quanto di competenza. Così deciso il 6.6.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Pezzallo Rosa Pezzullo Paolo Antonio Bruno B DEFORTATA IN CANCELLENMA adell 20 DIC 2016 IL FUNZION Ch 2