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Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19340 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA AL KA nato il [...] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLZANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato CHRISTIAN DORIGATTI, nell'interesse del ricorrente, con le quali, in replica alle conclusioni della Procura generale, illustrava ulteriormente i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza emessa il 1 ottobre 2021 confermava la pronuncia della Corte di assise di Bolzano, che aveva accertato la responsabilità penale di AM JA AH, condannandolo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, in relazione al delitto previsto dall'art. 270-bis, comma 2, cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19340 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/02/2023 2. JA AH veniva ritenuto responsabile della partecipazione ad una associazione con finalità di terrorismo denominata WT SH. Dalle sentenze di merito in questo procedimento, ma anche dalla sentenza di questa Corte, Sezione Prima, n. 629 del 11/05/2018, che aveva deciso sui ricorsi di UL RA AU e altri coimputati dell'attuale ricorrente — risultando il primo organizzatore e dirigente della 'cellula' italiana della stessa compagine criminale e in contatto con JA AH — emergeva l'esistenza della nuova realtà associativa di stampo terroristico, sorta dalle ceneri di quella analoga denominata AR AI SL ed al cui vertice si poneva l'emiro MU KR, che fu tratto in arresto in Norvegia nel corso del 2012. L'organizzazione era priva di una sede territoriale ed operava prevalentemente attraverso la rete internet, risultava avere per scopo il rovesciamento delle istituzioni di governo del Kurdistan iracheno, per sostituirlo con uno stato teocratico ispirato al modello del Califfato. La successione tra le due organizzazioni (AR Al SL e WT SH) era stata affermata più volte dallo stesso MU KR sia nella chat room virtuale della piattaforma internet Paltalk, sia, dopo l'arresto dello stesso KR, nelle intercettazioni, realizzate nel carcere norvegese ove il predetto era detenuto, nel corso delle quali il MU riaffermava esplicitamente il legame con AR Al SL e la continuità ideologica e di lotta politica che legava i due movimenti. La Corte di legittimità, ripercorrendo le pronunce dei Giudici di merito, rilevava la natura terroristica di Al Qaeda, AR Al SL, WT SH, risultando la seconda organizzazione inserita nella relativa lista delle Nazioni Unite e la terza da intendersi prosecuzione della precedente. Le indagini evidenziavano la costante partecipazione degli indagati al gruppo WT SH mediante dialoghi realizzati tramite utilizzo di una chat room, che per volontà del MU KR era dotata di uno statuto che ne individuava gli scopi, ne regolava il funzionamento, istituiva le cariche direttive fissandone il carattere gerarchico: la finalità di primo periodo della organizzazione era quella di espandere il consenso e raccogliere sempre maggiori adesioni al movimento, il fine ultimo quello di sovvertire il governo vigente in Kurdistan per instaurarvi il califfato islamico basato sulla sharía, ovvero quella teocrazia che rappresentava anche l'obiettivo finale di AR Al SL. Ripercorrendo le emergenze di merito, la Corte di cassazione rilevava anche come il gruppo si muovesse su due livelli: uno pubblico, apparentemente dedito a sola propaganda politico-religiosa, e uno occulto, con accesso ristretto e contenuti improntati a progettualità includenti l'uso della violenza e l'adesione alle forze dell'islam radicale. 2 L'analisi svolta dal MU KR, che di AR Al SL era stato cofondatore, attribuiva il parziale fallimento militare e politico dell'esperienza precedente ad una carente fase di preparazione, anche ideologica, dei consociati ed alla vulnerabilità dimostrata rispetto alle azioni giudiziarie in Europa ed alle forze della coalizione irachena. Ne conseguiva che, prima di coinvolgere WT SH direttamente nell'azione bellica, il progetto era quello di rafforzarne la fase programmatica e di indottrinamento degli associati, caratterizzando la nuova organizzazione per omertà e segretezza, oltre che per la capacità di fidelizzazione di nuovi adepti. Dato rilevante, e innovativo rispetto a ad AR Al SL, era quello che WT SH fosse nata in [...] terroristico doveva essere raggiunto in Kurdistan gestendo oculatamente la comunicazione in modo da assicurare la propria visibilità nell'ambito in cui potesse raccogliere proseliti e finanziamenti, nonché mimetizzarsi nei confronti delle forze di polizia e di servizi di intelligence occidentali. In tale contesto veniva collocato UL RA AU, che risultava inserito in WT SH, operando in Italia. 3. Tale premessa ricostruttiva, utile alla comprensione dei motivi di ricorso, consegue alla circostanza che le doglianze qui proposte nell'interesse di JA AH non riguardano l'esistenza dell'organizzazione criminale, come accertata nel giudizio definito con la richiamata sentenza della Corte di cassazione, avendo espressamente già chiarito l'attuale ricorrente, con l'atto di appello, di aver limitato le censure alla sola partecipazione al sodalizio da parte dell'imputato. 4. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di AM JA AH consta di sei motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5. Il primo motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando anche omessa motivazione. La Corte di assise di appello si sarebbe limitata a una motivazione per relationem a fronte di motivi di doglianza puntuali, riproducendo solo la sentenza di primo grado, in difetto di una autonoma valutazione. 6. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quanto al vizio di motivazione per mancanza della stessa o per illogicità manifesta e contraddizione. La Corte di assise di appello si sarebbe contraddetta, riferendo per un verso la natura indiziaria della prova a carico dell'imputato, in quanto non 3 sussisterebbero prove dirette come gli organigrammi e le liste di affiliati in grado di documentare la partecipazione dei singoli associati all'organizzazione, che invece furono rinvenuti. Per altro verso non avrebbe valutato "a discarico", operando un travisamento per omissione, come JA AH non risultasse indicato negli organigrammi rinvenuti in occasione della perquisizione in danno di KR, oltre che emergenti dall'elenco delle persone di fiducia indicate da altro indagato, KW, o ancora dall'elenco dei soggetti coinvolti con varie responsabilità per la gestione della chat room di Paltalk. 7. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 270-bis, comma 2, cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. La Corte di assise di appello avrebbe travisato per omissione, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, anche ulteriori emergenze probatorie favorevoli all'imputato, oltre agli organigrammi nei quali non compariva JA AH, argomento riportato al motivo che precede;
la circostanza che KR indicasse che potessero divenire membri del WT solo coloro che avessero vantato una partecipazione alla fase di formazione per almeno tre anni, da sottoporre poi a un colloquio motivazionale: JA AH ebbe a vedere KR l'ultima volta in carcere il 25 agosto 2018, superò sempre nell'inverno 2012 la prima fase del corso, non risulta avere terminato la seconda fase della formazione, cosicché non era legittimato all'ingresso nella organizzazione;
il corso della scuola coranica denominata Ibn Taymiyah Istitute e diretta da KR era aperto al pubblico su internet e JA AH avrebbe iniziato il corso di secondo livello dopol'll novembre 2012, data nella quale KR parla di lui;
sottovalutate, infine, sarebbero state anche le deposizioni dei testi di polizia giudiziaria Platzgummer — che riferiva di una password speciale per l'accesso alle stanze riservate di Paltalk, mentre JA AH aveva solo avuto accesso a 25 stanze della piattaforma aperte ai curdi — nonché il dato riferito dall'ufficiale norvegese Ovstedal, che escludeva che JA AH fosse mai stato rinviato a giudizio in Germania e Svizzera e comunque in Europa. 8. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 270-bis, comma 2, cod. pen. e artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe travisato il senso della conversazione intercettata nel corso della quale si discuteva di un «comitato segreto», del quale JA AH doveva fare parte su mandato di KR: la Corte territoriale ritiene tale organismo parte dell'organizzazione WT SH, mentre invece sarebbe da intendersi riferito a un comitato di riconciliazione per far rappacificare KW e WA, tanto che quando questi ultimi si ebbero a riconciliare KR non ebbe più necessità di \\P 4 incontrare JA AH. Anche il riferimento alla costituzione di un gruppo di 100 persone da raggruppare in cinque anni, pure tratta da una conversazione intercettata, sarebbe da riferirsi alla scuola coranica e non all'organizzazione terroristica. Sopravvalutata dalla Corte di assise di appello sarebbe la partecipazione di JA AH a una manifestazione pubblica tenuta a Oslo contro chi avevano dato fuoco ad una copia del Corano e non finalizzata a contestare il processo a Krekal, cosicchè l'ospitalità offerta in tale occasione da JA AH a AU proveniente dall'Italia, come anche l'ospitalità data dal secondo al primo a distanza di circa due anni a Merano, esprimerebbero solo reciproci doveri di accoglienza e non il coinvolgimento di JA AH nelle logiche associative criminali. Inoltre, la sentenza impugnata non ha tenuto in conto che la conversazione intervenuta il 24 aprile 2014 fra AU e JA AH, nel corso della quale si discute di WT SH, di KR e della jihad, n. 50945 Rit 3383/11, non avrebbe visto dialogare l'attuale ricorrente, bensì, per quanto riferito dal maggiore ER, AM OM Kami;
e comunque, nel corso di tale conversazione JA AH riferirebbe di pensieri altrui, non aderendo agli stessi. Per altro la Corte di assise di appello avrebbe errato nel ritenere che il proseguo della conversazione avesse una finalità progettuale per la liberazione di KR. Inoltre, la Corte di merito ritiene solo probabile — e non certo — che KR parli di JA AH, indicandolo come uomo molto dotato, per altro travisando il senso della conversazione perché sarebbe invece stato indicato come 'non dotato'; infine il consiglio legale fornito da JA AH al detenuto KR in carcere non è proprio, bensì dell'avvocato del secondo, come anche irrilevante risulta l'«appoggio» di JA AH a KR, in relazione alla scrittura di un libro. L'insieme di tali contraddizioni, non valutate dalla Corte di assise di appello , vizia la motivazione, tanto più che JA AH incontra KR l'ultima volta ad agosto 2012 e AU dopo due anni, allorquando, dimorando presso quest'ultimo, nonostante le intercettazioni ambientali, i due non parlano di WT SH, come anche nulla, nonostante le perquisizioni, è stato sequestrato di sospetto a JA AH, non potendo ritenersi tale la sola frequentazione della scuola coranica su piattaforma informatica pubblica e solo con finalità religiosa. 9. Il quinto motivo deduce violazione degli artt. 270-bis e 270-ter cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione della condotta in quella di assistenza agli associati, che meglio si attaglierebbe alla mera messa a disposizione in assenza di un legame più solido con l'organizzazione. 10. Il sesto motivo lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione, essendo inadeguata la motivazione sia quanto alla dosimetria 5 della pena che in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti • generiche. 11. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore del ricorrente ha replicato con conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 12. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Quanto al primo motivo va evidenziato come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerlo, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame la Corte di assise di appello abbia ripercorso l'iter motivazionale e riepilogativo degli elementi relativi all'imputato, rinviando esplicitamente alla ricostruzione delle emergenze 6 probatorie (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata che rinvia alle pagg. 80-90 della sentenza di primo grado). Ciò non di meno, la motivazione resa in ordine ai motivi di appello, per quanto sintetica, risulta autonoma e puntuale, dedicata in modo personalizzato a AM JA AH, come emerge dal raffronto con quella di primo grado che è invece cumulativa per più imputati. In tal senso deve rilevare questa Corte che per quanto sinteticamente i motivi di appello trovino una autonoma valutazione da parte della Corte di merito degli stessi elementi probatori valutati in primo grado. A tal proposito, deve per altro anticiparsi, in ordine ai motivi che si andranno a esaminare a seguire, che nel caso di cosiddetta "doppia conforme" il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). Nel caso in esame ciò non accade, se non in un caso, come si leggerà, in quanto entrambe le Corti di merito hanno valutato lo stesso materiale probatorio e pertanto la decisione di plurimi casi di travisamento, nel caso di specie, risulta non proponibile così come formulata. 3. I motivi secondo, terzo e quarto, strettamente connessi, possono essere congiuntamente trattati. Non rinviene questa Corte alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità nelle valutazioni delle Corti di merito, che non avrebbero valutato 'a discarico' la circostanza che negli organigrammi — scritti o riferiti nel corso di conversazioni captate — non emerga alcun riferimento a JA AH. A ben vedere la responsabilità penale del ricorrente viene ritenuta sussistente dalla sentenza impugnata in relazione al ruolo di mero partecipe, ai sensi dell'art. 270-bis, comma 2, cod. pen. cosicchè non è manifestamente illogico o contraddittorio che nell'ambito degli organigrammi, di chi ricopre ruoli specifici e di rilievo nell'organizzazione, sia sulla piattaforma internet sia nella organizzazione «fisica», non risulti annoverato anche JA AH. Infatti le «funzioni» attribuite dalla Corte di assise di appello a JA AH sono esclusivamente quelle di «postino» fra KR e AU e di «paciere», non quelle di organizzatore. 7 Quanto alla prima funzione JA AH, che vive in Norvegia a Drammen, rileva la Corte di assise di appello, svolge il ruolo di 'voce' del MU KR, nel periodo in cui lo stesso è detenuto in Norvegia, ricevendo gli ordini per gli altri associati, in particolare con riferimento a AU, indicato come capo della cellula italiana dell'organizzazione criminale. La sentenza impugnata evidenzia per un verso il legame esistente fra JA AH e il MU già da prima della detenzione di quest'ultimo, con la partecipazione dell'imputato alla manifestazione indetta a difesa dello stesso KR, processato per una fatwa che istigava a uccidere due apostati colpevoli di aver bruciato il Corano, partecipazione comprovata anche da una immagine che riprende con KR proprio AU e JA AH. La Corte di assise di appello (nn. 1 e 2 della sentenza) rileva anche che AU, proveniente da Merano, sia stato ospitato proprio da JA AH in quella occasione e offre una motivazione non contraddittoria, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, riguardo a tale ultimo punto. Se per un verso afferma che «probabilmente» AU è stato ospitato da JA AH (punto 1), per altro verso offre anche la ragione di tale affermazione. All'arrivo in Norvegia fu proprio AU a comunicare alle forze di polizia l'indirizzo e l'utenza di JA AH come luogo di dimora per quel periodo, tanto che gli addetti ai controlli contattarono telefonicamente JA AH per averne conferma, ottenendola. E bene, quand'anche non vi fosse stata la materiale dimora nell'abitazione del ricorrente da parte del capo della cellula italiana, non vi è dubbio che la Corte di assise di appello valorizzi tale dato, espressivo comunque di una disponibilità, anzi ancora più espressivo di tale disponibilità — tale da dire il falso alle autorità di polizia — nel caso in cui AU non abbia effettivamente preso dimora presso JA AH. D'altro canto, la stessa difesa riporta nel ricorso (fol. 18) la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che riferisce che certa fu l'ospitalità offerta al AU. Né manifestamente illogica risulta la rilevanza probatoria della partecipazione del ricorrente a tale manifestazione, che se certamente era pubblica, non di meno però si palesava come la riprova della stretta collaborazione dell'imputato con il MU, come comprovato da una serie di colloqui successivamente avuti in carcere fra i due, tanto che di tali colloqui JA AH riferiva il contenuto a AU (punti 3 e 4 della sentenza impugnata), dal che il ruolo di "postino" indicato nella sentenza impugnata. Nel corso dei colloqui JA AH veniva investito del compito, secondo le Corti di merito, per un verso di creare una struttura segreta, composta da AU e un altro esponente dell'organizzazione, come pure di porsi quale «paciere» per P 8 risolvere il conflitto in essere fra due leader dell'organizzazione che, per quanto in posizione subordinata rispetto al MU, ricoprivano ruoli apicali nell'organizzazione. Infine, gala! AH risultava anche consigliare il MU quanto alla strategia difensiva, discutendo con lo stesso della necessità di potersi avvalere di un altro MU che potesse svolgere le funzioni di consulente di parte nel giudizio di appello, per spiegare la legittimità della fatwa emessa da KR (punto 5, rectius 6, della sentenza impugnata). Ancora, JA AH discuteva poi con AU su come ottenere la liberazione di KR, anche ipotizzando di ricorrere a sequestri di persona finalizzati ad ottenere uno scambio di prigionieri, come pure riportava le volontà di KR in ordine alla jihad siriana, ritenuta doverosa, nonché all'obiettivo di formare un gruppo di 100 adepti fidati da organizzare in cinque anni. A tal riguardo deve rilevare questa Corte come corretta sia stata la valorizzazione operata dal Giudice del merito di tali conversazioni, perché se per un verso si tratta di indicazioni provenienti dal MU, per altro verso l'imputato le veicolava al capo della cellula italiana, oltre a confrontarsi con lo stesso sulle migliori strategie da assumere in prospettiva nell'interesse dell'organizzazione e per la liberazione del MU. Indubbiamente si tratta di un contributo altamente significativo per la vita dell'organizzazione criminale, come ritenuto dalla Corte di assise di appello. E bene, non è manifestamente illogica la valutazione che si legge in sentenza che, delibando complessivamente le condotte fin qui descritte, e non atomisticamente (fol. 20 della sentenza), viene a ritenere comprovata la partecipazione di JA AH all'organizzazione terroristica contestata. A tal riguardo va premesso come la svalutazione sistematica del significato indiziario delle altre circostanze evidenziate dalla sentenza, come proposta dal ricorso, si traduce nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentita in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti ed in ogni caso è frutto di una valutazione esclusivamente parcellizzata ed atomistica del materiale probatorio, che evita di affrontare il profilo della convergenza degli elementi considerati, pure speso dai giudici di merito. Deve infatti ricordarsi l'insegnamento di questa Corte per cui l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. L'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne 9 la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi - perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri - di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto (Sez. Un., n. 6682 del 4 febbraio 1992, P.M., p.c., Musumeci ed altri, Rv. 191230). Tale operazione viene compiuta correttamente e senza aporie logiche dai Giudici di merito, che prima danno atto delle singole emergenze probatorie, poi ne traggono le complessive e globali conclusioni. Ad ogni buon conto deve ribadirsi come non risulti affatto illogica ed anzi appaia coerente la circostanza che JA AH non sia indicato nei citati organigrammi dell'organizzazione e che tale omessa citazione non sia stata valorizzata dalla Corte di assise di appello. A ben vedere, come si è anticipato, il ruolo di mero partecipe dell'organizzazione esclude che il ricorrente potesse essere indicato nei descritti organigrammi, destinati a chi riprova responsabilità apicali e ai quadri intermedi. Ciò risulta anche coerente con il contenuto della conversazione n. 516 del 16 marzo 2013 di KR con AN, richiamata dalla Corte di assise di appello in sentenza al punto 4 (rectius 5), nel corso della quale lo stesso KR, dopo aver affermato che il loro compito è «continuare a gridare Allahu Akbar» e provare «a tenere in vita quelli che hanno l'abilità di lanciare missili, con la finalità di poter trarre vantaggio dalla loro competenza in fase successiva» aggiungeva che, avendo saputo che i servizi di intelligence di vari paesi si stavano interessando all'organizzazione, occorreva «rimanere svegli e evitare infiltrazioni», aggiungendo che avrebbero perso molto se avessero perso «un membro come AM di Drammen, che, a detta di KR, è un uomo (non) molto dotato ma è disponibile a fare tutto quello che loro gli dicono di fare» (così in sentenza). AN a quel punto replica evocando l'analoga disponibilità dimostrata dal fratello di AM, AM, e KR aggiunge «che perderanno molto se perdono membri come loro perché serve tempo e energia per sviluppare un rapporto di reciproca fiducia con persone nuove, avendo bisogno di almeno cinque anni in Kurdistan per costruire attorno a sé un numero sufficiente di persone leali, membri di Rawt». L'annoverare AM JA AH fra le persone di fiducia e i membri dell'organizzazione conferma di fatto l'interpretazione delle altre conversazioni intercettate e la valutazione complessiva delle emergenze probatorie come esaminate dalla Corte di assise di appello. 10 Né convincente è la censura difensiva tesa a ritenere che AM, del quale discute KR, non sia l'attuale imputato: a ben vedere, oltre a non offrirsi una indicazione concretamente alternativa, cosicchè la censura resta generica, il MU cita «AM di Drammen» e l'imputato risulta, dalle sentenze di merito, abitare effettivamente in Drammen in Norvegia;
come anche logicamente la pluralità dei colloqui avuto in carcere dal MU proprio con AM JA AH, impartendogli direttive da far giungere a AU, conferma anche logicamente come il AM del quale parla KR sia l'attuale imputato e non altri. Deve ritenersi, invece, fondata, la deduzione del travisamento in ordine alla trascrizione della predetta conversazione, allorchè la Corte di assise di appello riferisce che il AM citato dal MU sia persona «molto dotata»: dalla sentenza di primo grado (fol. 89), come anche dagli atti allegati al ricorso, emerge che AM sia invece «non molto dotato»: a tal riguardo però il dedotto travisamento difetta di decisività, in quanto la partecipazione al sodalizio terroristico non dipende da tale circostanza, bensì dalle condotte del AM e dal giudizio complessivo di affidabilità espresso dal MU, sopra richiamato. Per un verso il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" (salvo il caso della inedita valorizzazione nel giudizio d'appello di prove non considerate dal giudice di primo grado) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa)(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758): infatti, difetta di specificità la prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, che non sia in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Per le ragioni esposte il travisamento per omesso riferimento al «non dotato» AM non si connota per l'efficacia disarticolante richiesta, anzi proprio tale espressione rappresenta come AM sia persona che ancora non ha una «cultura» adeguata per poter ricoprire compiti diversi da quelli esecutivi, quali quelli effettivamente svolti di nuncius del MU ed esecutore delle sue direttive, che a lui vengono affidati. Per altro verso, la circostanza, pure dedotta dalla difesa, che l'imputato non avrebbe fatto parte della organizzazione WT SH perché non aveva completato il secondo corso di formazione, per almeno tre anni, per un verso coincide con 1 1 l'espressione «non dotato», per altro verso viene superata dal tenore indubbio dell'apprezzamento di KR, evinto dalla disponibilità e dalla affidabilità dimostrate da JA AH rispetto alle mansioni affidategli dal MU e agli scopi dell'organizzazione terroristica. D'altro canto, la valutazione operata dalla Corte territoriale è in sintonia con il principio consolidato che in tema di associazione con finalità di terrorismo, la partecipazione all'ISIS o ad analoghe associazioni internazionali, rispondenti ad un modello "polverizzato" di articolazione, può essere desunta da concrete condotte sintomatiche della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto (Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, dep. 04/03/2021, Lutumba, Rv. 280750 - 01; in motivazione la Corte ha precisato che l'adesione - nella specie ad una associazione di matrice jihadista - può avvenire anche con modalità spontaneistiche e "aperte", non implicanti una formale accettazione da parte del gruppo terroristico, ma volte ad includere progressivamente il partecipe, attraverso contatti con i livelli intermedi o propaggini finali, anche "mediatamente" e flebilmente riconducibili alla "casa madre", purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, della sua adesione;
mass. conf., N. 25452 del 2017 Rv. 270171 - 01, N. 14503 del 2018 Rv. 272730 - 01, N. 40348 del 2018 Rv. 274217 - 01). Quanto alle censure mosse dal ricorrente all'interpretazione delle conversazioni, in relazione alla delegata creazione di un «comitato segreto», va richiamato il principio per cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) e il relativo apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Infatti, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv 237994). \ 12 La Corte di assise in primo grado aveva tenuto separato l'incarico attribuito al JA AH di riferire che il mamosta gli aveva dato mandato di formare un gruppo segreto in Europa promosso da un fratello nei Paesi Bassi, poi arrestato prima che JA AH lo raggiungesse (fol. 87 della sentenza di primo grado), da quello di costituzione di un comitato per la pacificazione fra due leader del gruppo (fol. 90 della sentenza di secondo grado). La difesa del ricorrente ritiene invece che le emergenze attengano entrambe alla costituzione di un solo comitato per la pacificazione. Ma anche in questo caso, pur accedendo all'interpretazione offerta dalla difesa del ricorrente, l'essere investito l'imputato, dal capo indiscusso, del compito di costituzione e il rendersi disponibile al ruolo di promotore di un comitato composto di tre associati, da mantenere segreto, per pacificare i rapporti fra due leader del gruppo terroristico, su mandato del capo indiscusso dello stesso, integra comunque un contributo decisivo e un «prendere parte» alla associazione criminale, rendendosi concretamente disponibile. Pertanto la censura all'interpretazione del significato della conversazione intercettata, oltre che non correlata a una interpretazione palesemente illogica, anche in questo caso non risulta avere portata disarticolante, come necessario per quanto sopra evidenziato. In ordine alla rarefazione nel tempo dei contatti fra AU e l'imputato, deve anche evidenziarsi come il dialogo del 2014, dopo quelli del 2012, e il mandato della segretezza, ricevuto da KR, come pure il pericolo di indagini in corso delle intelligence di più paesi, spieghino e non rendano manifestamente illogico che JA AH resti «silente» per un certo periodo, dimostrando proprio l'incontro del 2014, pur a distanza dai colloqui in carcere con KR, come l'imputato sia rimasto partecipe del sodalizio ed aderisca all'azione e agli obiettivi della stessa. Come pure non manifestamente illogico è il riferire, come rileva la Corte di assise di appello, i dialoghi di JA AH all'organizzazione terroristica e non solo alla adesione al credo salafita, essendo evidenti i riferimenti alla segretezza, alle azioni di sequestro per ottenere la liberazione di KR, alla jihad, alla necessità che «sia sparso sangue» perché si possa tornare all'SL, che per quanto siano idee e affermazioni di KR riferite da JA AH a AU, risultano funzionali agli obiettivi del sodalizio terroristico, come anche lo è la discussione fra AU e l'imputato sul valore degli attentati suicidi (fol. 86 della sentenza di primo grado). Altra doglianza proposta attiene alla omessa valutazione della circostanza che il maggiore ER ebbe a indicare, nella relazione scritta depositata in primo grado e acquisita, che nella conversazione n. 50945 Rit 3383/11 del 24.4.2014 AU dialoghi non con AM AH, bensì con AM MO KA. 13 Ma dalle sentenze di merito la circostanza che chi dialoghi sia JA AH non viene assolutamente messa in dubbio, sulla scorta di quanto riferito dalla polizia giudiziaria, come emerge anche dall'esame di IC GR, il cui verbale è allegato al ricorso e che conferma che fu AM JA AH a recarsi prima a Roma ad accompagnare all'aeroporto una famiglia giordana e poi a fermarsi a Nerano presso AU. Ne consegue la infondatezza dei rilievi tutti formulati con i tre motivi esaminati. 4. Quanto al quinto motivo, corretta è la valutazione offerta dalla Corte di assise di appello, che ha chiarito come le condotte accertate non integrano l'ipotesi di assistenza agli associati, bensì il prendere parte in modo attivo alla vita del sodalizio terroristico. A ben vedere la fattispecie dell'art. 270-ter è modellata e si presenta omogenea rispetto a quella dell'art. 418 cod. pen., delineando le due norme incriminatrici in modo identico la condotta di «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano» alle associazioni criminali, o previste dall'art. 416 o dagli artt. 270 e 270-bis cod. pen.. Va premesso, nel delineare i confini della invocata fattispecie di assistenza agli associati che, per quanto ritenuto in ordine all'art. 418 cod. pen. e trasferibile anche alla fattispecie in esame, è richiesta l'estraneità dell'agente rispetto al sodalizio criminale, come reso palese dalla locuzione "fuori dei casi di concorso nel reato"; la norma incriminatrice richiede, inoltre, la coincidenza temporale dell'attività di assistenza con l'operatività dell'associazione criminale. Invece, la fornitura di vitto o rifugio compiuta in favore dei singoli associati dopo la cessazione del sodalizio, può integrare eventualmente il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen. Tale ultima condotta resta assorbita nel delitto associativo quando sia invece prestata da un aderente a vantaggio dell'intera consorteria, nell'ambito dei "doveri" solidaristici incombenti sui compartecipi, secondo il "pactunn sceleris" (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259484 — 01). Venendo al caso in esame, la difesa ha chiarito che integrerebbero assistenza agli associati l'ospitalità data a Nauzor in Norvegia, nonchè l'aver riferito a quest'ultimo le idee di KR e aver offerto consigli legali allo stesso MU. A buona ragione la Corte di assise di appello ha evidenziato come l'insieme delle condotte integri il «prendere parte» al sodalizio terroristico. D'altro canto, l'aver reso servigi ad almeno due associati evidenzia in sé come si veda in tema di disponibilità per l'associazione e non per singoli associati, a 17, 14 maggior ragione allorchè gli associati in questione rivestono ruoli l'uno di capo dell'intera organizzazione, l'altro di capo della cellula italiana. Pertanto tali condotte, di "postino" e di "paciere", come semplificata dalla Corte di assise di appello, integra la condotta di partecipazione ex art. 270- bis cod. pen., riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. 2, n. 25452 del 21/02/2017, Beniamino, Rv. 270171 - 01; in motivazione, la Corte ha osservato che l'affermazione di penale responsabilità dell'agente a titolo di partecipazione presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento del medesimo nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche, le quali possono consistere, oltreché nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale, anche nello svolgimento di attività preparatorie rispetto all'esecuzione del programma). D'altro canto, in particolare quanto al ruolo di "postino", anche per altre associazioni criminali, ha integrato la condotta di partecipazione l'attività reiterata e non episodica di intermediazione nella trasmissione di messaggi tra un affiliato in posizione di vertice detenuto ed altri associati in libertà, allorché abbiano ad oggetto fatti illeciti o altre iniziative criminali, dirette ad altro sodale al fine di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere (Sez. 2, n. 7872 del 28/01/2020, Pellicanò, Rv. 278425 - 01, Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077 - 01, Sez. 6, n. 15664 del 17/03/2015, Forte, Rv. 263080 - 01, in tema di art. 416-bis cod. pen.). Quanto al ruolo di "paciere" configura la condotta di partecipazione ad associazione criminale tale attività, posta in essere da membri di rilievo in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all'attività ed al funzionamento dell'organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima (Sez. 3, n. 25994 del 22/07/2020, Gullo, Rv. 279825 - 01, fattispecie relativa ad associazione di stampo mafioso, in cui l'attività di composizione del contrasto, previa convocazione e richiesta di rendiconto, avveniva tra membri di rilievo dell'organizzazione in merito al versamento dei ricavi derivanti dallo spaccio di stupefacenti). Il motivo è pertanto infondato. 5. Quanto al sesto motivo, in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale evidenzia come l'unico elemento addotto con l'appello riguardava l'incensuratezza dell'imputato, in sé 15 inidoneo per dettato normativo dell'art. 62-bis, comma 3, cod. pen. al riconoscimento della attenuazione. La censura viene ora mossa rappresentandosi che oltre che il dato della incensuratezza era stato dedotto anche quello della cessazione della condotta all'aprile 2014. A tal riguardo deve evidenziare questa Corte come la motivazione impugnata confermi la sentenza di primo grado che aveva escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche in ragione della personalità degli imputati, per la gravità del reato, per l'intensità del dolo e la disponibilità a compiere reati contro la persona, differiti solo per ragioni strategiche. E bene tali motivazioni risultano confermate dalla Corte di assise di appello, per un verso adeguate a escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per altro verso idonee a ritenere corretta la pena, a fronte delle concrete modalità dell'azione di partecipazione all'organizzazione criminale da parte del JA AH. In tal senso, per il consolidato insegnamento di questa Corte, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Il che nel caso in esame, confermando la sentenza di primo grado, consente di ritenere congrua la motivazione, per quanto sintetica, della Corte di appello, che fa propria quella di primo grado, più ampia e non "attaccata" dai motivi dì appello, aspecifici sul punto, sui plurimi profili ostativi posti alla base della negazione della attenuazione. 16 Il Consigliere estensore !dente Anche in ordine alla dosimetria della pena, va ricordato come quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, nel caso in esame la pena è pari alla media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Ma nel caso in esame la Corte di assise di appello ritiene congrua la pena in considerazione delle concrete modalità dell'azione, di partecipazione all'organizzazione, rinviando all'analisi delle singole condotte analizzate: quindi il parametro valutativo ben può ritenersi desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo, non essendo richiesto che sia esclusivamente a trarsi dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Pertanto, il richiesto requisito motivazionale risulta sussistente nella sentenza impugnata, il che conduce alla infondatezza della censura. 6. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 14/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato CHRISTIAN DORIGATTI, nell'interesse del ricorrente, con le quali, in replica alle conclusioni della Procura generale, illustrava ulteriormente i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza emessa il 1 ottobre 2021 confermava la pronuncia della Corte di assise di Bolzano, che aveva accertato la responsabilità penale di AM JA AH, condannandolo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, in relazione al delitto previsto dall'art. 270-bis, comma 2, cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19340 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/02/2023 2. JA AH veniva ritenuto responsabile della partecipazione ad una associazione con finalità di terrorismo denominata WT SH. Dalle sentenze di merito in questo procedimento, ma anche dalla sentenza di questa Corte, Sezione Prima, n. 629 del 11/05/2018, che aveva deciso sui ricorsi di UL RA AU e altri coimputati dell'attuale ricorrente — risultando il primo organizzatore e dirigente della 'cellula' italiana della stessa compagine criminale e in contatto con JA AH — emergeva l'esistenza della nuova realtà associativa di stampo terroristico, sorta dalle ceneri di quella analoga denominata AR AI SL ed al cui vertice si poneva l'emiro MU KR, che fu tratto in arresto in Norvegia nel corso del 2012. L'organizzazione era priva di una sede territoriale ed operava prevalentemente attraverso la rete internet, risultava avere per scopo il rovesciamento delle istituzioni di governo del Kurdistan iracheno, per sostituirlo con uno stato teocratico ispirato al modello del Califfato. La successione tra le due organizzazioni (AR Al SL e WT SH) era stata affermata più volte dallo stesso MU KR sia nella chat room virtuale della piattaforma internet Paltalk, sia, dopo l'arresto dello stesso KR, nelle intercettazioni, realizzate nel carcere norvegese ove il predetto era detenuto, nel corso delle quali il MU riaffermava esplicitamente il legame con AR Al SL e la continuità ideologica e di lotta politica che legava i due movimenti. La Corte di legittimità, ripercorrendo le pronunce dei Giudici di merito, rilevava la natura terroristica di Al Qaeda, AR Al SL, WT SH, risultando la seconda organizzazione inserita nella relativa lista delle Nazioni Unite e la terza da intendersi prosecuzione della precedente. Le indagini evidenziavano la costante partecipazione degli indagati al gruppo WT SH mediante dialoghi realizzati tramite utilizzo di una chat room, che per volontà del MU KR era dotata di uno statuto che ne individuava gli scopi, ne regolava il funzionamento, istituiva le cariche direttive fissandone il carattere gerarchico: la finalità di primo periodo della organizzazione era quella di espandere il consenso e raccogliere sempre maggiori adesioni al movimento, il fine ultimo quello di sovvertire il governo vigente in Kurdistan per instaurarvi il califfato islamico basato sulla sharía, ovvero quella teocrazia che rappresentava anche l'obiettivo finale di AR Al SL. Ripercorrendo le emergenze di merito, la Corte di cassazione rilevava anche come il gruppo si muovesse su due livelli: uno pubblico, apparentemente dedito a sola propaganda politico-religiosa, e uno occulto, con accesso ristretto e contenuti improntati a progettualità includenti l'uso della violenza e l'adesione alle forze dell'islam radicale. 2 L'analisi svolta dal MU KR, che di AR Al SL era stato cofondatore, attribuiva il parziale fallimento militare e politico dell'esperienza precedente ad una carente fase di preparazione, anche ideologica, dei consociati ed alla vulnerabilità dimostrata rispetto alle azioni giudiziarie in Europa ed alle forze della coalizione irachena. Ne conseguiva che, prima di coinvolgere WT SH direttamente nell'azione bellica, il progetto era quello di rafforzarne la fase programmatica e di indottrinamento degli associati, caratterizzando la nuova organizzazione per omertà e segretezza, oltre che per la capacità di fidelizzazione di nuovi adepti. Dato rilevante, e innovativo rispetto a ad AR Al SL, era quello che WT SH fosse nata in [...] terroristico doveva essere raggiunto in Kurdistan gestendo oculatamente la comunicazione in modo da assicurare la propria visibilità nell'ambito in cui potesse raccogliere proseliti e finanziamenti, nonché mimetizzarsi nei confronti delle forze di polizia e di servizi di intelligence occidentali. In tale contesto veniva collocato UL RA AU, che risultava inserito in WT SH, operando in Italia. 3. Tale premessa ricostruttiva, utile alla comprensione dei motivi di ricorso, consegue alla circostanza che le doglianze qui proposte nell'interesse di JA AH non riguardano l'esistenza dell'organizzazione criminale, come accertata nel giudizio definito con la richiamata sentenza della Corte di cassazione, avendo espressamente già chiarito l'attuale ricorrente, con l'atto di appello, di aver limitato le censure alla sola partecipazione al sodalizio da parte dell'imputato. 4. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di AM JA AH consta di sei motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5. Il primo motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando anche omessa motivazione. La Corte di assise di appello si sarebbe limitata a una motivazione per relationem a fronte di motivi di doglianza puntuali, riproducendo solo la sentenza di primo grado, in difetto di una autonoma valutazione. 6. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quanto al vizio di motivazione per mancanza della stessa o per illogicità manifesta e contraddizione. La Corte di assise di appello si sarebbe contraddetta, riferendo per un verso la natura indiziaria della prova a carico dell'imputato, in quanto non 3 sussisterebbero prove dirette come gli organigrammi e le liste di affiliati in grado di documentare la partecipazione dei singoli associati all'organizzazione, che invece furono rinvenuti. Per altro verso non avrebbe valutato "a discarico", operando un travisamento per omissione, come JA AH non risultasse indicato negli organigrammi rinvenuti in occasione della perquisizione in danno di KR, oltre che emergenti dall'elenco delle persone di fiducia indicate da altro indagato, KW, o ancora dall'elenco dei soggetti coinvolti con varie responsabilità per la gestione della chat room di Paltalk. 7. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 270-bis, comma 2, cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. La Corte di assise di appello avrebbe travisato per omissione, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, anche ulteriori emergenze probatorie favorevoli all'imputato, oltre agli organigrammi nei quali non compariva JA AH, argomento riportato al motivo che precede;
la circostanza che KR indicasse che potessero divenire membri del WT solo coloro che avessero vantato una partecipazione alla fase di formazione per almeno tre anni, da sottoporre poi a un colloquio motivazionale: JA AH ebbe a vedere KR l'ultima volta in carcere il 25 agosto 2018, superò sempre nell'inverno 2012 la prima fase del corso, non risulta avere terminato la seconda fase della formazione, cosicché non era legittimato all'ingresso nella organizzazione;
il corso della scuola coranica denominata Ibn Taymiyah Istitute e diretta da KR era aperto al pubblico su internet e JA AH avrebbe iniziato il corso di secondo livello dopol'll novembre 2012, data nella quale KR parla di lui;
sottovalutate, infine, sarebbero state anche le deposizioni dei testi di polizia giudiziaria Platzgummer — che riferiva di una password speciale per l'accesso alle stanze riservate di Paltalk, mentre JA AH aveva solo avuto accesso a 25 stanze della piattaforma aperte ai curdi — nonché il dato riferito dall'ufficiale norvegese Ovstedal, che escludeva che JA AH fosse mai stato rinviato a giudizio in Germania e Svizzera e comunque in Europa. 8. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 270-bis, comma 2, cod. pen. e artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe travisato il senso della conversazione intercettata nel corso della quale si discuteva di un «comitato segreto», del quale JA AH doveva fare parte su mandato di KR: la Corte territoriale ritiene tale organismo parte dell'organizzazione WT SH, mentre invece sarebbe da intendersi riferito a un comitato di riconciliazione per far rappacificare KW e WA, tanto che quando questi ultimi si ebbero a riconciliare KR non ebbe più necessità di \\P 4 incontrare JA AH. Anche il riferimento alla costituzione di un gruppo di 100 persone da raggruppare in cinque anni, pure tratta da una conversazione intercettata, sarebbe da riferirsi alla scuola coranica e non all'organizzazione terroristica. Sopravvalutata dalla Corte di assise di appello sarebbe la partecipazione di JA AH a una manifestazione pubblica tenuta a Oslo contro chi avevano dato fuoco ad una copia del Corano e non finalizzata a contestare il processo a Krekal, cosicchè l'ospitalità offerta in tale occasione da JA AH a AU proveniente dall'Italia, come anche l'ospitalità data dal secondo al primo a distanza di circa due anni a Merano, esprimerebbero solo reciproci doveri di accoglienza e non il coinvolgimento di JA AH nelle logiche associative criminali. Inoltre, la sentenza impugnata non ha tenuto in conto che la conversazione intervenuta il 24 aprile 2014 fra AU e JA AH, nel corso della quale si discute di WT SH, di KR e della jihad, n. 50945 Rit 3383/11, non avrebbe visto dialogare l'attuale ricorrente, bensì, per quanto riferito dal maggiore ER, AM OM Kami;
e comunque, nel corso di tale conversazione JA AH riferirebbe di pensieri altrui, non aderendo agli stessi. Per altro la Corte di assise di appello avrebbe errato nel ritenere che il proseguo della conversazione avesse una finalità progettuale per la liberazione di KR. Inoltre, la Corte di merito ritiene solo probabile — e non certo — che KR parli di JA AH, indicandolo come uomo molto dotato, per altro travisando il senso della conversazione perché sarebbe invece stato indicato come 'non dotato'; infine il consiglio legale fornito da JA AH al detenuto KR in carcere non è proprio, bensì dell'avvocato del secondo, come anche irrilevante risulta l'«appoggio» di JA AH a KR, in relazione alla scrittura di un libro. L'insieme di tali contraddizioni, non valutate dalla Corte di assise di appello , vizia la motivazione, tanto più che JA AH incontra KR l'ultima volta ad agosto 2012 e AU dopo due anni, allorquando, dimorando presso quest'ultimo, nonostante le intercettazioni ambientali, i due non parlano di WT SH, come anche nulla, nonostante le perquisizioni, è stato sequestrato di sospetto a JA AH, non potendo ritenersi tale la sola frequentazione della scuola coranica su piattaforma informatica pubblica e solo con finalità religiosa. 9. Il quinto motivo deduce violazione degli artt. 270-bis e 270-ter cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione della condotta in quella di assistenza agli associati, che meglio si attaglierebbe alla mera messa a disposizione in assenza di un legame più solido con l'organizzazione. 10. Il sesto motivo lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione, essendo inadeguata la motivazione sia quanto alla dosimetria 5 della pena che in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti • generiche. 11. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore del ricorrente ha replicato con conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 12. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Quanto al primo motivo va evidenziato come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerlo, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame la Corte di assise di appello abbia ripercorso l'iter motivazionale e riepilogativo degli elementi relativi all'imputato, rinviando esplicitamente alla ricostruzione delle emergenze 6 probatorie (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata che rinvia alle pagg. 80-90 della sentenza di primo grado). Ciò non di meno, la motivazione resa in ordine ai motivi di appello, per quanto sintetica, risulta autonoma e puntuale, dedicata in modo personalizzato a AM JA AH, come emerge dal raffronto con quella di primo grado che è invece cumulativa per più imputati. In tal senso deve rilevare questa Corte che per quanto sinteticamente i motivi di appello trovino una autonoma valutazione da parte della Corte di merito degli stessi elementi probatori valutati in primo grado. A tal proposito, deve per altro anticiparsi, in ordine ai motivi che si andranno a esaminare a seguire, che nel caso di cosiddetta "doppia conforme" il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). Nel caso in esame ciò non accade, se non in un caso, come si leggerà, in quanto entrambe le Corti di merito hanno valutato lo stesso materiale probatorio e pertanto la decisione di plurimi casi di travisamento, nel caso di specie, risulta non proponibile così come formulata. 3. I motivi secondo, terzo e quarto, strettamente connessi, possono essere congiuntamente trattati. Non rinviene questa Corte alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità nelle valutazioni delle Corti di merito, che non avrebbero valutato 'a discarico' la circostanza che negli organigrammi — scritti o riferiti nel corso di conversazioni captate — non emerga alcun riferimento a JA AH. A ben vedere la responsabilità penale del ricorrente viene ritenuta sussistente dalla sentenza impugnata in relazione al ruolo di mero partecipe, ai sensi dell'art. 270-bis, comma 2, cod. pen. cosicchè non è manifestamente illogico o contraddittorio che nell'ambito degli organigrammi, di chi ricopre ruoli specifici e di rilievo nell'organizzazione, sia sulla piattaforma internet sia nella organizzazione «fisica», non risulti annoverato anche JA AH. Infatti le «funzioni» attribuite dalla Corte di assise di appello a JA AH sono esclusivamente quelle di «postino» fra KR e AU e di «paciere», non quelle di organizzatore. 7 Quanto alla prima funzione JA AH, che vive in Norvegia a Drammen, rileva la Corte di assise di appello, svolge il ruolo di 'voce' del MU KR, nel periodo in cui lo stesso è detenuto in Norvegia, ricevendo gli ordini per gli altri associati, in particolare con riferimento a AU, indicato come capo della cellula italiana dell'organizzazione criminale. La sentenza impugnata evidenzia per un verso il legame esistente fra JA AH e il MU già da prima della detenzione di quest'ultimo, con la partecipazione dell'imputato alla manifestazione indetta a difesa dello stesso KR, processato per una fatwa che istigava a uccidere due apostati colpevoli di aver bruciato il Corano, partecipazione comprovata anche da una immagine che riprende con KR proprio AU e JA AH. La Corte di assise di appello (nn. 1 e 2 della sentenza) rileva anche che AU, proveniente da Merano, sia stato ospitato proprio da JA AH in quella occasione e offre una motivazione non contraddittoria, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, riguardo a tale ultimo punto. Se per un verso afferma che «probabilmente» AU è stato ospitato da JA AH (punto 1), per altro verso offre anche la ragione di tale affermazione. All'arrivo in Norvegia fu proprio AU a comunicare alle forze di polizia l'indirizzo e l'utenza di JA AH come luogo di dimora per quel periodo, tanto che gli addetti ai controlli contattarono telefonicamente JA AH per averne conferma, ottenendola. E bene, quand'anche non vi fosse stata la materiale dimora nell'abitazione del ricorrente da parte del capo della cellula italiana, non vi è dubbio che la Corte di assise di appello valorizzi tale dato, espressivo comunque di una disponibilità, anzi ancora più espressivo di tale disponibilità — tale da dire il falso alle autorità di polizia — nel caso in cui AU non abbia effettivamente preso dimora presso JA AH. D'altro canto, la stessa difesa riporta nel ricorso (fol. 18) la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che riferisce che certa fu l'ospitalità offerta al AU. Né manifestamente illogica risulta la rilevanza probatoria della partecipazione del ricorrente a tale manifestazione, che se certamente era pubblica, non di meno però si palesava come la riprova della stretta collaborazione dell'imputato con il MU, come comprovato da una serie di colloqui successivamente avuti in carcere fra i due, tanto che di tali colloqui JA AH riferiva il contenuto a AU (punti 3 e 4 della sentenza impugnata), dal che il ruolo di "postino" indicato nella sentenza impugnata. Nel corso dei colloqui JA AH veniva investito del compito, secondo le Corti di merito, per un verso di creare una struttura segreta, composta da AU e un altro esponente dell'organizzazione, come pure di porsi quale «paciere» per P 8 risolvere il conflitto in essere fra due leader dell'organizzazione che, per quanto in posizione subordinata rispetto al MU, ricoprivano ruoli apicali nell'organizzazione. Infine, gala! AH risultava anche consigliare il MU quanto alla strategia difensiva, discutendo con lo stesso della necessità di potersi avvalere di un altro MU che potesse svolgere le funzioni di consulente di parte nel giudizio di appello, per spiegare la legittimità della fatwa emessa da KR (punto 5, rectius 6, della sentenza impugnata). Ancora, JA AH discuteva poi con AU su come ottenere la liberazione di KR, anche ipotizzando di ricorrere a sequestri di persona finalizzati ad ottenere uno scambio di prigionieri, come pure riportava le volontà di KR in ordine alla jihad siriana, ritenuta doverosa, nonché all'obiettivo di formare un gruppo di 100 adepti fidati da organizzare in cinque anni. A tal riguardo deve rilevare questa Corte come corretta sia stata la valorizzazione operata dal Giudice del merito di tali conversazioni, perché se per un verso si tratta di indicazioni provenienti dal MU, per altro verso l'imputato le veicolava al capo della cellula italiana, oltre a confrontarsi con lo stesso sulle migliori strategie da assumere in prospettiva nell'interesse dell'organizzazione e per la liberazione del MU. Indubbiamente si tratta di un contributo altamente significativo per la vita dell'organizzazione criminale, come ritenuto dalla Corte di assise di appello. E bene, non è manifestamente illogica la valutazione che si legge in sentenza che, delibando complessivamente le condotte fin qui descritte, e non atomisticamente (fol. 20 della sentenza), viene a ritenere comprovata la partecipazione di JA AH all'organizzazione terroristica contestata. A tal riguardo va premesso come la svalutazione sistematica del significato indiziario delle altre circostanze evidenziate dalla sentenza, come proposta dal ricorso, si traduce nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentita in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti ed in ogni caso è frutto di una valutazione esclusivamente parcellizzata ed atomistica del materiale probatorio, che evita di affrontare il profilo della convergenza degli elementi considerati, pure speso dai giudici di merito. Deve infatti ricordarsi l'insegnamento di questa Corte per cui l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. L'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne 9 la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi - perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri - di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto (Sez. Un., n. 6682 del 4 febbraio 1992, P.M., p.c., Musumeci ed altri, Rv. 191230). Tale operazione viene compiuta correttamente e senza aporie logiche dai Giudici di merito, che prima danno atto delle singole emergenze probatorie, poi ne traggono le complessive e globali conclusioni. Ad ogni buon conto deve ribadirsi come non risulti affatto illogica ed anzi appaia coerente la circostanza che JA AH non sia indicato nei citati organigrammi dell'organizzazione e che tale omessa citazione non sia stata valorizzata dalla Corte di assise di appello. A ben vedere, come si è anticipato, il ruolo di mero partecipe dell'organizzazione esclude che il ricorrente potesse essere indicato nei descritti organigrammi, destinati a chi riprova responsabilità apicali e ai quadri intermedi. Ciò risulta anche coerente con il contenuto della conversazione n. 516 del 16 marzo 2013 di KR con AN, richiamata dalla Corte di assise di appello in sentenza al punto 4 (rectius 5), nel corso della quale lo stesso KR, dopo aver affermato che il loro compito è «continuare a gridare Allahu Akbar» e provare «a tenere in vita quelli che hanno l'abilità di lanciare missili, con la finalità di poter trarre vantaggio dalla loro competenza in fase successiva» aggiungeva che, avendo saputo che i servizi di intelligence di vari paesi si stavano interessando all'organizzazione, occorreva «rimanere svegli e evitare infiltrazioni», aggiungendo che avrebbero perso molto se avessero perso «un membro come AM di Drammen, che, a detta di KR, è un uomo (non) molto dotato ma è disponibile a fare tutto quello che loro gli dicono di fare» (così in sentenza). AN a quel punto replica evocando l'analoga disponibilità dimostrata dal fratello di AM, AM, e KR aggiunge «che perderanno molto se perdono membri come loro perché serve tempo e energia per sviluppare un rapporto di reciproca fiducia con persone nuove, avendo bisogno di almeno cinque anni in Kurdistan per costruire attorno a sé un numero sufficiente di persone leali, membri di Rawt». L'annoverare AM JA AH fra le persone di fiducia e i membri dell'organizzazione conferma di fatto l'interpretazione delle altre conversazioni intercettate e la valutazione complessiva delle emergenze probatorie come esaminate dalla Corte di assise di appello. 10 Né convincente è la censura difensiva tesa a ritenere che AM, del quale discute KR, non sia l'attuale imputato: a ben vedere, oltre a non offrirsi una indicazione concretamente alternativa, cosicchè la censura resta generica, il MU cita «AM di Drammen» e l'imputato risulta, dalle sentenze di merito, abitare effettivamente in Drammen in Norvegia;
come anche logicamente la pluralità dei colloqui avuto in carcere dal MU proprio con AM JA AH, impartendogli direttive da far giungere a AU, conferma anche logicamente come il AM del quale parla KR sia l'attuale imputato e non altri. Deve ritenersi, invece, fondata, la deduzione del travisamento in ordine alla trascrizione della predetta conversazione, allorchè la Corte di assise di appello riferisce che il AM citato dal MU sia persona «molto dotata»: dalla sentenza di primo grado (fol. 89), come anche dagli atti allegati al ricorso, emerge che AM sia invece «non molto dotato»: a tal riguardo però il dedotto travisamento difetta di decisività, in quanto la partecipazione al sodalizio terroristico non dipende da tale circostanza, bensì dalle condotte del AM e dal giudizio complessivo di affidabilità espresso dal MU, sopra richiamato. Per un verso il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" (salvo il caso della inedita valorizzazione nel giudizio d'appello di prove non considerate dal giudice di primo grado) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa)(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758): infatti, difetta di specificità la prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, che non sia in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Per le ragioni esposte il travisamento per omesso riferimento al «non dotato» AM non si connota per l'efficacia disarticolante richiesta, anzi proprio tale espressione rappresenta come AM sia persona che ancora non ha una «cultura» adeguata per poter ricoprire compiti diversi da quelli esecutivi, quali quelli effettivamente svolti di nuncius del MU ed esecutore delle sue direttive, che a lui vengono affidati. Per altro verso, la circostanza, pure dedotta dalla difesa, che l'imputato non avrebbe fatto parte della organizzazione WT SH perché non aveva completato il secondo corso di formazione, per almeno tre anni, per un verso coincide con 1 1 l'espressione «non dotato», per altro verso viene superata dal tenore indubbio dell'apprezzamento di KR, evinto dalla disponibilità e dalla affidabilità dimostrate da JA AH rispetto alle mansioni affidategli dal MU e agli scopi dell'organizzazione terroristica. D'altro canto, la valutazione operata dalla Corte territoriale è in sintonia con il principio consolidato che in tema di associazione con finalità di terrorismo, la partecipazione all'ISIS o ad analoghe associazioni internazionali, rispondenti ad un modello "polverizzato" di articolazione, può essere desunta da concrete condotte sintomatiche della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto (Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, dep. 04/03/2021, Lutumba, Rv. 280750 - 01; in motivazione la Corte ha precisato che l'adesione - nella specie ad una associazione di matrice jihadista - può avvenire anche con modalità spontaneistiche e "aperte", non implicanti una formale accettazione da parte del gruppo terroristico, ma volte ad includere progressivamente il partecipe, attraverso contatti con i livelli intermedi o propaggini finali, anche "mediatamente" e flebilmente riconducibili alla "casa madre", purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, della sua adesione;
mass. conf., N. 25452 del 2017 Rv. 270171 - 01, N. 14503 del 2018 Rv. 272730 - 01, N. 40348 del 2018 Rv. 274217 - 01). Quanto alle censure mosse dal ricorrente all'interpretazione delle conversazioni, in relazione alla delegata creazione di un «comitato segreto», va richiamato il principio per cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) e il relativo apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Infatti, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv 237994). \ 12 La Corte di assise in primo grado aveva tenuto separato l'incarico attribuito al JA AH di riferire che il mamosta gli aveva dato mandato di formare un gruppo segreto in Europa promosso da un fratello nei Paesi Bassi, poi arrestato prima che JA AH lo raggiungesse (fol. 87 della sentenza di primo grado), da quello di costituzione di un comitato per la pacificazione fra due leader del gruppo (fol. 90 della sentenza di secondo grado). La difesa del ricorrente ritiene invece che le emergenze attengano entrambe alla costituzione di un solo comitato per la pacificazione. Ma anche in questo caso, pur accedendo all'interpretazione offerta dalla difesa del ricorrente, l'essere investito l'imputato, dal capo indiscusso, del compito di costituzione e il rendersi disponibile al ruolo di promotore di un comitato composto di tre associati, da mantenere segreto, per pacificare i rapporti fra due leader del gruppo terroristico, su mandato del capo indiscusso dello stesso, integra comunque un contributo decisivo e un «prendere parte» alla associazione criminale, rendendosi concretamente disponibile. Pertanto la censura all'interpretazione del significato della conversazione intercettata, oltre che non correlata a una interpretazione palesemente illogica, anche in questo caso non risulta avere portata disarticolante, come necessario per quanto sopra evidenziato. In ordine alla rarefazione nel tempo dei contatti fra AU e l'imputato, deve anche evidenziarsi come il dialogo del 2014, dopo quelli del 2012, e il mandato della segretezza, ricevuto da KR, come pure il pericolo di indagini in corso delle intelligence di più paesi, spieghino e non rendano manifestamente illogico che JA AH resti «silente» per un certo periodo, dimostrando proprio l'incontro del 2014, pur a distanza dai colloqui in carcere con KR, come l'imputato sia rimasto partecipe del sodalizio ed aderisca all'azione e agli obiettivi della stessa. Come pure non manifestamente illogico è il riferire, come rileva la Corte di assise di appello, i dialoghi di JA AH all'organizzazione terroristica e non solo alla adesione al credo salafita, essendo evidenti i riferimenti alla segretezza, alle azioni di sequestro per ottenere la liberazione di KR, alla jihad, alla necessità che «sia sparso sangue» perché si possa tornare all'SL, che per quanto siano idee e affermazioni di KR riferite da JA AH a AU, risultano funzionali agli obiettivi del sodalizio terroristico, come anche lo è la discussione fra AU e l'imputato sul valore degli attentati suicidi (fol. 86 della sentenza di primo grado). Altra doglianza proposta attiene alla omessa valutazione della circostanza che il maggiore ER ebbe a indicare, nella relazione scritta depositata in primo grado e acquisita, che nella conversazione n. 50945 Rit 3383/11 del 24.4.2014 AU dialoghi non con AM AH, bensì con AM MO KA. 13 Ma dalle sentenze di merito la circostanza che chi dialoghi sia JA AH non viene assolutamente messa in dubbio, sulla scorta di quanto riferito dalla polizia giudiziaria, come emerge anche dall'esame di IC GR, il cui verbale è allegato al ricorso e che conferma che fu AM JA AH a recarsi prima a Roma ad accompagnare all'aeroporto una famiglia giordana e poi a fermarsi a Nerano presso AU. Ne consegue la infondatezza dei rilievi tutti formulati con i tre motivi esaminati. 4. Quanto al quinto motivo, corretta è la valutazione offerta dalla Corte di assise di appello, che ha chiarito come le condotte accertate non integrano l'ipotesi di assistenza agli associati, bensì il prendere parte in modo attivo alla vita del sodalizio terroristico. A ben vedere la fattispecie dell'art. 270-ter è modellata e si presenta omogenea rispetto a quella dell'art. 418 cod. pen., delineando le due norme incriminatrici in modo identico la condotta di «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano» alle associazioni criminali, o previste dall'art. 416 o dagli artt. 270 e 270-bis cod. pen.. Va premesso, nel delineare i confini della invocata fattispecie di assistenza agli associati che, per quanto ritenuto in ordine all'art. 418 cod. pen. e trasferibile anche alla fattispecie in esame, è richiesta l'estraneità dell'agente rispetto al sodalizio criminale, come reso palese dalla locuzione "fuori dei casi di concorso nel reato"; la norma incriminatrice richiede, inoltre, la coincidenza temporale dell'attività di assistenza con l'operatività dell'associazione criminale. Invece, la fornitura di vitto o rifugio compiuta in favore dei singoli associati dopo la cessazione del sodalizio, può integrare eventualmente il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen. Tale ultima condotta resta assorbita nel delitto associativo quando sia invece prestata da un aderente a vantaggio dell'intera consorteria, nell'ambito dei "doveri" solidaristici incombenti sui compartecipi, secondo il "pactunn sceleris" (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259484 — 01). Venendo al caso in esame, la difesa ha chiarito che integrerebbero assistenza agli associati l'ospitalità data a Nauzor in Norvegia, nonchè l'aver riferito a quest'ultimo le idee di KR e aver offerto consigli legali allo stesso MU. A buona ragione la Corte di assise di appello ha evidenziato come l'insieme delle condotte integri il «prendere parte» al sodalizio terroristico. D'altro canto, l'aver reso servigi ad almeno due associati evidenzia in sé come si veda in tema di disponibilità per l'associazione e non per singoli associati, a 17, 14 maggior ragione allorchè gli associati in questione rivestono ruoli l'uno di capo dell'intera organizzazione, l'altro di capo della cellula italiana. Pertanto tali condotte, di "postino" e di "paciere", come semplificata dalla Corte di assise di appello, integra la condotta di partecipazione ex art. 270- bis cod. pen., riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. 2, n. 25452 del 21/02/2017, Beniamino, Rv. 270171 - 01; in motivazione, la Corte ha osservato che l'affermazione di penale responsabilità dell'agente a titolo di partecipazione presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento del medesimo nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche, le quali possono consistere, oltreché nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale, anche nello svolgimento di attività preparatorie rispetto all'esecuzione del programma). D'altro canto, in particolare quanto al ruolo di "postino", anche per altre associazioni criminali, ha integrato la condotta di partecipazione l'attività reiterata e non episodica di intermediazione nella trasmissione di messaggi tra un affiliato in posizione di vertice detenuto ed altri associati in libertà, allorché abbiano ad oggetto fatti illeciti o altre iniziative criminali, dirette ad altro sodale al fine di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere (Sez. 2, n. 7872 del 28/01/2020, Pellicanò, Rv. 278425 - 01, Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077 - 01, Sez. 6, n. 15664 del 17/03/2015, Forte, Rv. 263080 - 01, in tema di art. 416-bis cod. pen.). Quanto al ruolo di "paciere" configura la condotta di partecipazione ad associazione criminale tale attività, posta in essere da membri di rilievo in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all'attività ed al funzionamento dell'organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima (Sez. 3, n. 25994 del 22/07/2020, Gullo, Rv. 279825 - 01, fattispecie relativa ad associazione di stampo mafioso, in cui l'attività di composizione del contrasto, previa convocazione e richiesta di rendiconto, avveniva tra membri di rilievo dell'organizzazione in merito al versamento dei ricavi derivanti dallo spaccio di stupefacenti). Il motivo è pertanto infondato. 5. Quanto al sesto motivo, in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale evidenzia come l'unico elemento addotto con l'appello riguardava l'incensuratezza dell'imputato, in sé 15 inidoneo per dettato normativo dell'art. 62-bis, comma 3, cod. pen. al riconoscimento della attenuazione. La censura viene ora mossa rappresentandosi che oltre che il dato della incensuratezza era stato dedotto anche quello della cessazione della condotta all'aprile 2014. A tal riguardo deve evidenziare questa Corte come la motivazione impugnata confermi la sentenza di primo grado che aveva escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche in ragione della personalità degli imputati, per la gravità del reato, per l'intensità del dolo e la disponibilità a compiere reati contro la persona, differiti solo per ragioni strategiche. E bene tali motivazioni risultano confermate dalla Corte di assise di appello, per un verso adeguate a escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per altro verso idonee a ritenere corretta la pena, a fronte delle concrete modalità dell'azione di partecipazione all'organizzazione criminale da parte del JA AH. In tal senso, per il consolidato insegnamento di questa Corte, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Il che nel caso in esame, confermando la sentenza di primo grado, consente di ritenere congrua la motivazione, per quanto sintetica, della Corte di appello, che fa propria quella di primo grado, più ampia e non "attaccata" dai motivi dì appello, aspecifici sul punto, sui plurimi profili ostativi posti alla base della negazione della attenuazione. 16 Il Consigliere estensore !dente Anche in ordine alla dosimetria della pena, va ricordato come quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, nel caso in esame la pena è pari alla media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Ma nel caso in esame la Corte di assise di appello ritiene congrua la pena in considerazione delle concrete modalità dell'azione, di partecipazione all'organizzazione, rinviando all'analisi delle singole condotte analizzate: quindi il parametro valutativo ben può ritenersi desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo, non essendo richiesto che sia esclusivamente a trarsi dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Pertanto, il richiesto requisito motivazionale risulta sussistente nella sentenza impugnata, il che conduce alla infondatezza della censura. 6. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 14/02/2023