Sentenza 17 marzo 2015
Massime • 1
Integra la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso l'assolvimento del compito di recapitare all'esterno del carcere messaggi contenenti ordini e direttive di un esponente apicale dell'organizzazione criminale detenuto, così rendendo funzionale una rete di ausilio e di comunicazione tra costui ed i sodali in libertà.
Commentario • 1
- 1. Partecipa ad una associazione mafiosa anche chi trasmette messaggi e direttive tra il soggetto latitante e gli appartenenti alla consorteria in libertàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 maggio 2022
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Catania confermava una ordinanza con cui il GIP aveva applicato ad un indagato la misura cautelare della custodia in carcere avendo ravvisato a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione alla associazione di stampo mafioso. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che deduceva i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge penale in ordine …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2015, n. 15664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15664 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 17/03/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 468
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 55357/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO MI N. IL 09/12/1991;
avverso l'ordinanza n. 921/2014 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 22/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Nardo Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 22 agosto 2014 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza in data 5 agosto 2014 del G.i.p. presso il medesimo Tribunale, che aveva applicato a OR EL la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti - a lui contestati nei capi sub A) ed F) dell'imputazione provvisoria - di partecipazione ad un'associazione mafiosa denominata ""ndrangheta" (e in particolare alla sua articolazione operante nel territorio del Comune di Rosarno attraverso le "cosche EL e Pesce"), nonché, in concorso con l'indagata IN IR, di fittizia attribuzione della titolarità formale di beni, della L. n. 356 del 1992, ex artt. 12-quinquies e della L. n. 203 del 1991, art. 7.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo tre motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, per la mancata trasmissione agli atti del riesame del verbale d'interrogatorio reso al P.M. dalla coindagata IN IR (zia del ricorrente) in data 12 agosto 2014. Il contenuto delle relative dichiarazioni, infatti, avrebbe fornito spunti decisivi per acclarare le condotte tenute dal OR nella vicenda in esame.
2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento alla valutazione del requisito della gravità indiziaria dei delitti contestati nei capi d'imputazione provvisoria sub A) ed F), per avere il Tribunale reggino erroneamente considerato il fatto che, in relazione alla circostanza dell'aggressione subita dal OR in una discoteca di Catanzaro, non è in atti rinvenibile alcun elemento indicativo della organizzazione di una sorta di spedizione punitiva da parte della IN nei confronti dei presunti autori dell'aggressione al OR, ovvero di ordini al riguardo promananti dal EL BE, quale esponente apicale della cosca di riferimento. Peraltro, di notevole rilevanza appariva il fatto che, nonostante la IN fosse compagna del EL, la stessa gli avrebbe celato per lungo tempo la vicenda fino alla sua scarcerazione. In una conversazione del 26 aprile 2014, infine, il EL avrebbe rimproverato il OR per non aver tenuto un atteggiamento dignitoso durante la serata, intimandogli maggiore prudenza. Non è possibile, in definitiva, attribuire al OR la partecipazione all'associazione mafiosa sulla base delle contestazioni mosse alla IN in relazione allo stesso episodio storico-fattuale.
2.3. Con riferimento al reato di cui al capo sub F) si lamenta il carattere meramente congetturale delle affermazioni del Tribunale del riesame, in considerazione della produzione documentale che attestava il ricorso al credito personale del OR, e dei suoi più stretti congiunti, per consentirgli di intraprendere l'attività commerciale per la quale gli viene contestata l'attribuzione di una titolarità solo formale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni qui di seguito esposte e precisate.
2. La gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura, sì come scrutinato in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui si radica l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio. Entro tale prospettiva, deve rilevarsi come l'impugnata ordinanza abbia fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia, ponendo in evidenza, sulla base delle emergenze investigative ivi compiutamente rappresentate, le ragioni giustificative dell'ipotizzata condotta di partecipazione attraverso l'assolvimento del compito di recapitare all'esterno della struttura carceraria ove si trovava recluso un esponente apicale del sodalizio, EL BE, i messaggi contenenti ordini e direttive che quest'ultimo, zio del ricorrente, intendeva trasmettere ai sodali in libertà, così contribuendo a rendere funzionale, assieme ad altri coindagati, un'articolata rete di ausilio e comunicazione con l'esterno.
In tal senso, infatti, questa Suprema Corte (Sez. 6, 2 luglio 2012, n. 40601) ha già avuto modo di affermare che quello di "veicolatore abituale" di messaggi indirizzati all'esponente apicale di un'organizzazione criminale, o da lui provenienti, costituisce un incarico essenziale per i fini dell'organizzazione e non può che essere attribuito ad una persona interna al sodalizio e pienamente consapevole dell'importanza dell'incarico per il regolare funzionamento della struttura associativa e della delicatezza del contributo da lui fornito, contributo che, peraltro, non potrebbe essere accettato dagli altri sodali, a cominciare dai vertici dell'organizzazione, se non fosse proveniente da soggetto ritenuto affidabile per la pregressa esistenza di solide relazioni e rapporti con i suoi esponenti mafiosi.
Avuto riguardo ai limiti cognitivi oggettivamente riconnessi alla specifica valenza rebus sic stantibus della verifica svolta in sede cautelare, deve altresì rilevarsi come il Tribunale del riesame abbia proceduto ad individuare ulteriori riscontri indiziari circa la partecipazione del ricorrente alle attività programmate da EL BE in occasione del suo rientro dopo un periodo di detenzione - come, ad es., la partecipazione alle attività di bonifica di un appartamento - illustrando, infine, con congrua ed esaustiva motivazione, i diversi elementi di fatto ritenuti sintomatici della fittizia intestazione di una pizzeria formalmente riconducibile alla titolarità del OR, ma le cui attività di gestione sul piano dell'avviamento, della cura degli aspetti di natura contabile e dei rapporti con i terzi sono risultate di fatto esercitate dalla compagna del EL, IN IR.
3. In definitiva, a fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze investigative, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al giudizio di questa Suprema Corte.
4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.. La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015