Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
Nel procedimento camerale "de libertate", l'indagato detenuto o internato in luogo esterno alla circoscrizione del giudice che procede ha diritto a comparire all'udienza fissata davanti a questo, solo se lo richiede per far valere questioni di fatto concernenti la sua condotta. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso sussistere il diritto a comparire in un caso in cui l'indagato aveva presentato una generica richiesta di traduzione in udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2013, n. 14678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14678 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 10/01/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 42
Dott. VERGA G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. R. M. - Consigliere - N. 39911/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE RE N. IL 26/12/1974;
avverso l'ordinanza n. 856/2012 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 04/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Stabile Carmine che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Massari Ladeslao che chiede l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione EN AL avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Venezia che in data 4 luglio 2012 ha confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia che il 4 giugno 2012 gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
Lamenta il ricorrente:
1. l'omessa traduzione all'udienza camerale a fronte di richiesta in tal senso;
2. il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari. Contesta la valutazione degli elementi di prova offerti dai giudice di merito. Il primo motivo, di natura processuale, appare manifestamente infondato, posto che, come risulta dall'avviso della data fissata per l'udienza, l'indagato poteva esporre le sue difese davanti al magistrato di sorveglianza, con ciò rispettandosi la previsione dell'art. 127 c.p.p., comma 3 e che la difesa non solo non ha indicato al Tribunale che il suo assistito aveva chiesto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza, ma non ha neppure fatto presente al Collegio di avere inoltrato, a mezzo fax, richiesta di autorizzazione a partecipare personalmente all'udienza. Nei procedimenti camerali, come quello in esame, vige infatti la regola, derivante dall'accennata disposizione, secondo cui se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima della udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. Deve inoltre rilevarsi che in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 1991 (avente ad oggetto proprio la procedura di cui all'art. 309 c.p.p., ma in realtà espressiva di un principio applicabile a ogni procedimento camerale), qualora l'interessato intenda fare valere questioni di fatto concernenti la sua condotta, ha diritto a comparire in udienza davanti al giudice che deve assumere la decisione;
ma tale specifico interesse deve risultare dalla stessa richiesta dell'interessato, fermo restando che la comparizione può essere comunque ritenuta opportuna dal giudice (v. tra le tante Sez. 4^, 12 luglio 2007, Campanato;
Sez. 6^, 4 febbraio 2003, Leontino;
Id., 13 dicembre 2001, Ceccarelli). Nella specie, come si ricava dal tenore dello stesso ricorso, l'indagato, aveva presentato una generica richiesta di essere tradotto in udienza, senza tuttavia precisare che egli avrebbe voluto esporre al Tribunale questioni di fatto concernenti la sua specifica condotta. Legittimamente, dunque, - pur prescindendo dal fatto che non vi è prova che l'istanza sia stata inoltrata in termini per l'udienza, nella asserita nota di trasmissione non vi è infatti alcun riferimento all'istanza-, secondo i principi giurisprudenziali sopra esposti, il Tribunale non ha preso in considerazione la richiesta. Le ulteriori argomentazioni esposte nel ricorso si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una ordinanza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di gravità indiziaria con specifico riferimento alle conversazioni intercettate che attestano il perfezionamento della illecita cessione contestata e la sussistenza delle esigenze cautelari con una valutazione negativa della personalità dell'indagato desunta da criteri, oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato e il precedente specifico. Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2013