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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 14 del mese di aprile avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 7728/23 RGAC;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_1
Metastasio n. 33 presso lo studio dell'Avv. Elio Antonio Signorelli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente;
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ); P.IVA_1
resistente contumace
AVENTE AD OGGETTO: INDENNIZZO POLIZZA ASSICURATIVA
E' presente il procuratore dell'attrice, il quale chiede di essere autorizzato a precisare le conclusioni.
Il Giudice autorizza la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni riportandosi alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi la parte alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte presente discute quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi,
il Giudice
pagina 1 di 5 in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso depositato in data 28.6.2023 adiva questo Tribunale esponendo di essere Parte_1
proprietaria dell'unità immobiliare sita in Acireale (CT), fraz. Stazzo, Via Ragogna n.80, composta “a
piano terra di garage e portico ed a primo piano di cinque vani ed accessori, con annesso terreno e
con la comproprietà, in ragione di un sesto, della stradella comune con il Prof. ”, Persona_1
censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune piano terra al fg. 41, part.lla 22, sub 4, cat. A/3 ed al piano primo fg. 41, part.lla 22, sub 2, cat. A/7, in forza dell'atto di donazione del 25/02/1983 dott.
, Notaio in Catania (rep. n.139434 rep. e n.21.759 racc.), reg.to in Catania il
Persona_2
16/03/1983 al n.4832. Esponeva inoltre che in qualità di nuda proprietà dell'immobile sopra descritto,
in forza del citato atto di donazione, conduce in locazione lo stesso immobile, giusto contratto
03/05/2021, reg.to il 05/05/2021 concessole dalla di lei madre, usufruttuaria-donante, sig.ra
, nata a [...] il [...]. Persona_3
Deduceva di avere stipulato in data 24/01/2021 con (Agenzia Piazza Controparte_1
Michelangelo Catania) polizza n.410256646, denominata “ ”, decorrente dalle ore Controparte_2
24:00 del medesimo 25/05/2021 tuttora in corso, per la copertura assicurativa dell'unità immobiliare per i danni all'immobile ed al relativo contenuto, anche per “eventi straordinari”, ivi compreso “eventi
atmosferici” con un massimo indennizzo pattuito nella misura di €320.000,00 per l'immobile ed
€16.000,00 per il contenuto, con una franchigia di €200,00.
Deduceva che nella notte tra il giorno 09/10 del mese di febbraio dell'anno 2023, un rilevante evento
atmosferico cagionava ingenti danni all'immobile, sia alla struttura che agli impianti, alle apparecchiature elettroniche, nonché agli arredi ivi allocati. Rilevava che con mail certificata del
13.02.2023, inviava alla società assicuratrice formale denuncia per l'apertura del sinistro, cui veniva pagina 2 di 5 assegnato dalla società assicuratrice il n.014569726 ed in data 23/02/2023 il tecnico fiduciario di ing. eseguiva il sopralluogo, descrivendo nel relativo verbale quanto Controparte_1 Per_4
accertato, segnatamente: “si visionano i danni all'abitazione assicurata per come denunciato,
specificatamente si accertano danni al fabbricato quali infissi, pareti, tramezzi, porte ed impianto
elettrico e danni al contenuto quali mobilio vario, cucina, tavoli, divani, elettrodomestici, producendo
documentazione fotografica. Si prende in consegna altra documentazione fotografica prodotta
dall'assicurato negli attimi successivi all'evento atmosferico ad origine dei danni e si rimane in attesa
di elenco dettagliato dei danni al contenuto + planimetrie + eventuali fatture/preventivi”. Deduceva
che con con PEC del 30.03.2023 il fiduciario della compagnia assicuratrice, ing. comunicava Per_4
all'assicurata, previa quantificazione del danno in €70.000,00, “la non indennizzabilità del sinistro a
termini di polizza, giusto quanto specificato nell'atto di accertamento conservativo allegato ...”, nello specifico indicava la ragione della sostenuta non indennizzabilità: “il sinistro non risulta essere
indennizzabile a termini di polizza in quanto i danni accertati sono attribuibili ad azione diretta di una
mareggiata, e tale condizione risulta espressamente esclusa nell'art. 12 delle c.g.a.: “sono esclusi i
danni causati da stillicidio o umidità, frane e cedimenti del terreno, sovraccarico di neve, valanghe o
slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana””.
Rilevava che invece l'evento in questione doveva ritenersi compreso nel rischio assicurato.
Chiedeva quindi di “ritenere e dichiarare che l'evento atmosferico, verificatosi nel Comune di
Acireale (CT), fraz. Stazzo, nella notte tra il giorno 09/10 del mese di febbraio dell'anno 2023, ebbe a costituire un “uragano”, quindi un evento atmosferico rientrante nella garanzia assicurativa, giusto quanto previsto nelle Condizioni generali della polizza assicurativa (art. 12), stipulata dalla ricorrente con conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di €88.500,00 per i danni causati all'immobile ed al contenuto del medesimo a seguito dell'evento atmosferico;
nonchè
all'ulteriore danno patrimoniale, per il mancato guadagno conseguente alla non utilizzabilità dell'unità
pagina 3 di 5 immobiliare in favore dei turisti per il periodo febbraio-maggio 2023, nella misura di €56.000,00;
condannare, ancora la società assicuratrice convenuta ai danni non patrimoniali per le sofferenze personali sopportati dalla ricorrente, anche per la dichiarata non indennizabilità degli stessi, come non correttamente manifestato da , quindi per la conseguente mala gestio, nella misura Controparte_1
che equitativamente, ex art. 1226 cod. civ.”.
Nonostante rituale notifica nessuno si costituiva per la resistente.
In diritto.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
L'espletata ctu ha accertato che “con riguardo alla velocità del vento ed all'altezza dei moti ondosi,
alla tipologia ed alle caratteristiche “strutturali” dell'evento atmosferico che ha interessato il canale di
Sicilia, la costa Jonica e l'area costiera di Stazzo, tra l'8 e l'11 febbraio 2023, identificato dai servizi meteorologici con la denominazione “Helios”, è da considerarsi a tutti gli effetti un uragano”.
Le conclusioni del ctu sono condivise da questo giudice perché prive di vizi logici e/o metodologici.
L'art. 12 delle c.g.a. di polizza prevede la copertura assicurativa dei “danni materiali e diretti
causati alle cose assicurate da: tromba d'aria, uragano, bufera …quando la violenza che caratterizza
tali eventi è riscontrabile su una pluralità di beni assicurati”.
Dalle risultanze della ctu non è revocabile in dubbio che l'evento che ha causato i danni all'immobile della ricorrente rientri tra quelli ricompresi nella copertura assicurativa.
In ordine ai danni, la stesa compagnia assicurativa – tramite il proprio tecnico fiduciario – ha quantificato gli stessi in € 70000.00 (cfr. atto di accertamento conservativo del 29.3.2023), salvo a ritenerli non indennizzabili perché causati da una mareggiata (evento non coperto) anziché da un uragano.
Non vi è prova di ulteriori danni (fino alla concorrenza di € 88500.00 per come dedotto dalla ricorrente). Nemmeno la somma di € 20724.00 indicata in ricorso per interventi a tutela dell'immobile può essere riconosciuta, atteso che a) le fatture versate in atti non risultano quietanzate e non vi è prova pagina 4 di 5 del pagamento;
b) le stesse riportano – comunque – lavorazioni ricomprese nell'indennizzo assicurativo poiché tese al ripristino di impianti e pareti.
Nemmeno può essere riconosciuta alla ricorrente la voce di danno reclamata (nella misura di €
56000.00) per la mancata locazione dell'immobile. Invero come già rilevato in corso di causa la prova per testi articolata sul punto dalla ricorrente è inammissibile perché del tutto generica e priva di riferimenti (temporali ed in ordine alle prenotazioni eventuali oggetto di disdetta).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 70000.00 Controparte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2. condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente. liquidate in complessivi € 7360.00, di cui € 785.00 per spese, € 1075.00 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 5 di 5
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 14 del mese di aprile avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 7728/23 RGAC;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_1
Metastasio n. 33 presso lo studio dell'Avv. Elio Antonio Signorelli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente;
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ); P.IVA_1
resistente contumace
AVENTE AD OGGETTO: INDENNIZZO POLIZZA ASSICURATIVA
E' presente il procuratore dell'attrice, il quale chiede di essere autorizzato a precisare le conclusioni.
Il Giudice autorizza la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni riportandosi alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi la parte alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte presente discute quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi,
il Giudice
pagina 1 di 5 in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso depositato in data 28.6.2023 adiva questo Tribunale esponendo di essere Parte_1
proprietaria dell'unità immobiliare sita in Acireale (CT), fraz. Stazzo, Via Ragogna n.80, composta “a
piano terra di garage e portico ed a primo piano di cinque vani ed accessori, con annesso terreno e
con la comproprietà, in ragione di un sesto, della stradella comune con il Prof. ”, Persona_1
censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune piano terra al fg. 41, part.lla 22, sub 4, cat. A/3 ed al piano primo fg. 41, part.lla 22, sub 2, cat. A/7, in forza dell'atto di donazione del 25/02/1983 dott.
, Notaio in Catania (rep. n.139434 rep. e n.21.759 racc.), reg.to in Catania il
Persona_2
16/03/1983 al n.4832. Esponeva inoltre che in qualità di nuda proprietà dell'immobile sopra descritto,
in forza del citato atto di donazione, conduce in locazione lo stesso immobile, giusto contratto
03/05/2021, reg.to il 05/05/2021 concessole dalla di lei madre, usufruttuaria-donante, sig.ra
, nata a [...] il [...]. Persona_3
Deduceva di avere stipulato in data 24/01/2021 con (Agenzia Piazza Controparte_1
Michelangelo Catania) polizza n.410256646, denominata “ ”, decorrente dalle ore Controparte_2
24:00 del medesimo 25/05/2021 tuttora in corso, per la copertura assicurativa dell'unità immobiliare per i danni all'immobile ed al relativo contenuto, anche per “eventi straordinari”, ivi compreso “eventi
atmosferici” con un massimo indennizzo pattuito nella misura di €320.000,00 per l'immobile ed
€16.000,00 per il contenuto, con una franchigia di €200,00.
Deduceva che nella notte tra il giorno 09/10 del mese di febbraio dell'anno 2023, un rilevante evento
atmosferico cagionava ingenti danni all'immobile, sia alla struttura che agli impianti, alle apparecchiature elettroniche, nonché agli arredi ivi allocati. Rilevava che con mail certificata del
13.02.2023, inviava alla società assicuratrice formale denuncia per l'apertura del sinistro, cui veniva pagina 2 di 5 assegnato dalla società assicuratrice il n.014569726 ed in data 23/02/2023 il tecnico fiduciario di ing. eseguiva il sopralluogo, descrivendo nel relativo verbale quanto Controparte_1 Per_4
accertato, segnatamente: “si visionano i danni all'abitazione assicurata per come denunciato,
specificatamente si accertano danni al fabbricato quali infissi, pareti, tramezzi, porte ed impianto
elettrico e danni al contenuto quali mobilio vario, cucina, tavoli, divani, elettrodomestici, producendo
documentazione fotografica. Si prende in consegna altra documentazione fotografica prodotta
dall'assicurato negli attimi successivi all'evento atmosferico ad origine dei danni e si rimane in attesa
di elenco dettagliato dei danni al contenuto + planimetrie + eventuali fatture/preventivi”. Deduceva
che con con PEC del 30.03.2023 il fiduciario della compagnia assicuratrice, ing. comunicava Per_4
all'assicurata, previa quantificazione del danno in €70.000,00, “la non indennizzabilità del sinistro a
termini di polizza, giusto quanto specificato nell'atto di accertamento conservativo allegato ...”, nello specifico indicava la ragione della sostenuta non indennizzabilità: “il sinistro non risulta essere
indennizzabile a termini di polizza in quanto i danni accertati sono attribuibili ad azione diretta di una
mareggiata, e tale condizione risulta espressamente esclusa nell'art. 12 delle c.g.a.: “sono esclusi i
danni causati da stillicidio o umidità, frane e cedimenti del terreno, sovraccarico di neve, valanghe o
slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana””.
Rilevava che invece l'evento in questione doveva ritenersi compreso nel rischio assicurato.
Chiedeva quindi di “ritenere e dichiarare che l'evento atmosferico, verificatosi nel Comune di
Acireale (CT), fraz. Stazzo, nella notte tra il giorno 09/10 del mese di febbraio dell'anno 2023, ebbe a costituire un “uragano”, quindi un evento atmosferico rientrante nella garanzia assicurativa, giusto quanto previsto nelle Condizioni generali della polizza assicurativa (art. 12), stipulata dalla ricorrente con conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di €88.500,00 per i danni causati all'immobile ed al contenuto del medesimo a seguito dell'evento atmosferico;
nonchè
all'ulteriore danno patrimoniale, per il mancato guadagno conseguente alla non utilizzabilità dell'unità
pagina 3 di 5 immobiliare in favore dei turisti per il periodo febbraio-maggio 2023, nella misura di €56.000,00;
condannare, ancora la società assicuratrice convenuta ai danni non patrimoniali per le sofferenze personali sopportati dalla ricorrente, anche per la dichiarata non indennizabilità degli stessi, come non correttamente manifestato da , quindi per la conseguente mala gestio, nella misura Controparte_1
che equitativamente, ex art. 1226 cod. civ.”.
Nonostante rituale notifica nessuno si costituiva per la resistente.
In diritto.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
L'espletata ctu ha accertato che “con riguardo alla velocità del vento ed all'altezza dei moti ondosi,
alla tipologia ed alle caratteristiche “strutturali” dell'evento atmosferico che ha interessato il canale di
Sicilia, la costa Jonica e l'area costiera di Stazzo, tra l'8 e l'11 febbraio 2023, identificato dai servizi meteorologici con la denominazione “Helios”, è da considerarsi a tutti gli effetti un uragano”.
Le conclusioni del ctu sono condivise da questo giudice perché prive di vizi logici e/o metodologici.
L'art. 12 delle c.g.a. di polizza prevede la copertura assicurativa dei “danni materiali e diretti
causati alle cose assicurate da: tromba d'aria, uragano, bufera …quando la violenza che caratterizza
tali eventi è riscontrabile su una pluralità di beni assicurati”.
Dalle risultanze della ctu non è revocabile in dubbio che l'evento che ha causato i danni all'immobile della ricorrente rientri tra quelli ricompresi nella copertura assicurativa.
In ordine ai danni, la stesa compagnia assicurativa – tramite il proprio tecnico fiduciario – ha quantificato gli stessi in € 70000.00 (cfr. atto di accertamento conservativo del 29.3.2023), salvo a ritenerli non indennizzabili perché causati da una mareggiata (evento non coperto) anziché da un uragano.
Non vi è prova di ulteriori danni (fino alla concorrenza di € 88500.00 per come dedotto dalla ricorrente). Nemmeno la somma di € 20724.00 indicata in ricorso per interventi a tutela dell'immobile può essere riconosciuta, atteso che a) le fatture versate in atti non risultano quietanzate e non vi è prova pagina 4 di 5 del pagamento;
b) le stesse riportano – comunque – lavorazioni ricomprese nell'indennizzo assicurativo poiché tese al ripristino di impianti e pareti.
Nemmeno può essere riconosciuta alla ricorrente la voce di danno reclamata (nella misura di €
56000.00) per la mancata locazione dell'immobile. Invero come già rilevato in corso di causa la prova per testi articolata sul punto dalla ricorrente è inammissibile perché del tutto generica e priva di riferimenti (temporali ed in ordine alle prenotazioni eventuali oggetto di disdetta).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 70000.00 Controparte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2. condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente. liquidate in complessivi € 7360.00, di cui € 785.00 per spese, € 1075.00 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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