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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3716/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3716/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGENTO Parte_1 C.F._1 EMANUELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N. 31 PESCARApresso il difensore avv. ARGENTO EMANUELE
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1 MATTEIS PIERMICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via G.D'Annunzio, 4 null 67100 L'AQUILApresso il difensore avv. DE MATTEIS PIERMICHELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare la nullità Parte_1 delle clausole relative alla rideterminazione degli interessi ultralegali applicati al proprio rapporto di conto corrente numero 144, acceso presso la il 3 maggio 1996; dichiarare Controparte_1 come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla banca convenuta in ordine alla capitalizzazione trimestrale delle competenze bancarie e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
accertare e dichiarare che nulla doveva l'attore alla banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto, di commissioni messa a disposizione fondi e di ogni altra spesa ed onere non pattuiti per iscritto e comunque non dovuti;
accertare mediante ricalcolo l'importo relativo agli interessi attivi e ai tassi corretti di legge;
accertare e dichiarare la illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attore in conseguenza di tale prassi;
accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla in conformità a quanto CP_1 disposto dalla legge 108/96; accertare se la ha applicato sul conto corrente per cui è causa CP_1 interessi usurari, e in tal caso dichiarare non dovuto alla banca su tal conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
alla luce di quanto sopra e di tutto quanto esposto , determinato alla attualità il saldo del rapporto di conto corrente numero 144, ed eventualmente operata la compensazione legale, condannare la a pagare al signor Controparte_1 Parte_1 le somme di cui lo stesso risulterà creditore oltre al risarcimento del danno per non aver potuto l'attore disporre di maggiori risorse finanziarie. Dichiara che il conto è stato estinto e che non è mai stato sottoscritto un regolare contratto che ne determinasse le condizioni.Le irregolarità sono state scoperte a mezzo consulenza contabile di parte.Secondo i propri conteggi l'attore dovrebbe beneficiare di un ristorno di almeno € 37.225,24. La prende posizione affermando che il contratto è stato regolare CP_1
e conclude chiedendo di rigettare tutte le domande in quanto inammissibili ed infondate. Condotta istruttoria con ordine di esibizione e consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il Consulente è riuscito, malgrado la mancanza di numerosi documenti, a ricostruire il saldo di conto corrente. La Corte di Cassazione, con sentenza 5577/25, ha ribadito che ove il correntista lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne domandi la restituzione, chiedendo la rideterminazione del saldo, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale mediante la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, se il correntista sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione;
in mancanza l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto (Cass. n.1736/2024 in motivazione).
Con ulteriore pronuncia conforme (v. Cass. n. 11735/2024) la Corte ha, altresì, affermato che nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, l'onere della prova del correntista pagina 2 di 3 implica che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. Per cui bene ha ricostruito il Ctu il dare ed avere tra le parti, dando conto della illegittimità delle clausole contenute nel contratto in punto anatocismo e capitalizzazione interessi trimestrali. Il conteggio finale è comunque pur sempre a debito, ancorché diminuito, del correntista;
per cui deve concludersi che il saldo come rettificato porta un debito di euro 39.221,81; il tutto applicando i tassi sostitutivi come invocato dal correntista. La domanda va quindi accolta per quanto di ragione;
essendo comunque il correntista risultato debitore, ancorché per somma inferiore , al 2009 ( somma non richiesta in questo contenitore processuale dalla si ritiene di giustizia compensare le spese di lite, essendo essenzialmente la CP_1 presente causa tesa alla ripetizione di indebito, rivelatosi nel caso di specie insussistente.
P.Q.M.
Dichiarato che il saldo conto rettificato è pari a euro 39.221,81 a credito della rigetta la CP_1 domanda di ripetizione di indebito;
spese di lite compensate, spese di ctu a carico solidale delle parti al
50%.
Teramo 27 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3716/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGENTO Parte_1 C.F._1 EMANUELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N. 31 PESCARApresso il difensore avv. ARGENTO EMANUELE
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1 MATTEIS PIERMICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via G.D'Annunzio, 4 null 67100 L'AQUILApresso il difensore avv. DE MATTEIS PIERMICHELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare la nullità Parte_1 delle clausole relative alla rideterminazione degli interessi ultralegali applicati al proprio rapporto di conto corrente numero 144, acceso presso la il 3 maggio 1996; dichiarare Controparte_1 come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla banca convenuta in ordine alla capitalizzazione trimestrale delle competenze bancarie e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
accertare e dichiarare che nulla doveva l'attore alla banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto, di commissioni messa a disposizione fondi e di ogni altra spesa ed onere non pattuiti per iscritto e comunque non dovuti;
accertare mediante ricalcolo l'importo relativo agli interessi attivi e ai tassi corretti di legge;
accertare e dichiarare la illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attore in conseguenza di tale prassi;
accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla in conformità a quanto CP_1 disposto dalla legge 108/96; accertare se la ha applicato sul conto corrente per cui è causa CP_1 interessi usurari, e in tal caso dichiarare non dovuto alla banca su tal conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
alla luce di quanto sopra e di tutto quanto esposto , determinato alla attualità il saldo del rapporto di conto corrente numero 144, ed eventualmente operata la compensazione legale, condannare la a pagare al signor Controparte_1 Parte_1 le somme di cui lo stesso risulterà creditore oltre al risarcimento del danno per non aver potuto l'attore disporre di maggiori risorse finanziarie. Dichiara che il conto è stato estinto e che non è mai stato sottoscritto un regolare contratto che ne determinasse le condizioni.Le irregolarità sono state scoperte a mezzo consulenza contabile di parte.Secondo i propri conteggi l'attore dovrebbe beneficiare di un ristorno di almeno € 37.225,24. La prende posizione affermando che il contratto è stato regolare CP_1
e conclude chiedendo di rigettare tutte le domande in quanto inammissibili ed infondate. Condotta istruttoria con ordine di esibizione e consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il Consulente è riuscito, malgrado la mancanza di numerosi documenti, a ricostruire il saldo di conto corrente. La Corte di Cassazione, con sentenza 5577/25, ha ribadito che ove il correntista lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne domandi la restituzione, chiedendo la rideterminazione del saldo, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale mediante la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, se il correntista sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione;
in mancanza l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto (Cass. n.1736/2024 in motivazione).
Con ulteriore pronuncia conforme (v. Cass. n. 11735/2024) la Corte ha, altresì, affermato che nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, l'onere della prova del correntista pagina 2 di 3 implica che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. Per cui bene ha ricostruito il Ctu il dare ed avere tra le parti, dando conto della illegittimità delle clausole contenute nel contratto in punto anatocismo e capitalizzazione interessi trimestrali. Il conteggio finale è comunque pur sempre a debito, ancorché diminuito, del correntista;
per cui deve concludersi che il saldo come rettificato porta un debito di euro 39.221,81; il tutto applicando i tassi sostitutivi come invocato dal correntista. La domanda va quindi accolta per quanto di ragione;
essendo comunque il correntista risultato debitore, ancorché per somma inferiore , al 2009 ( somma non richiesta in questo contenitore processuale dalla si ritiene di giustizia compensare le spese di lite, essendo essenzialmente la CP_1 presente causa tesa alla ripetizione di indebito, rivelatosi nel caso di specie insussistente.
P.Q.M.
Dichiarato che il saldo conto rettificato è pari a euro 39.221,81 a credito della rigetta la CP_1 domanda di ripetizione di indebito;
spese di lite compensate, spese di ctu a carico solidale delle parti al
50%.
Teramo 27 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3