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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 2276/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2276/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP C.F._1 MONTANARI NATASCIA e dell'avv. DELLA CASA GIUSEPPE VIALE C.F._2 D. LIRICA N. 61 48124 RAVENNA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONTANARI NATASCIA
ATTRICE
contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARLI PATRIZIA e dell'avv., elettivamente domiciliato in SANTO STEFANO 42 BOLOGNA presso il difensore avv. CARLI
PATRIZIA
CONVENUTA con la chiamata in causa di
(CF) rappresentato e difeso dall'Avv. PARMA _3 C.F._3 STEFANO VIA MACANNO 32 47923 RIMINI
SAN MA IT DO, con sede legale in Repubblica di SA MA, loc. Fiorina, Via 5 febbraio, n. 111, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. rappresentato e Controparte_4 difeso, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Camilla Morelli del Foro di Rimini, (C.F. ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliata presso e nel suo Studio Legale;
(C.F. P.I.: , con Parte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 sede in Mogliano Veneto ( TV) – Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Brighi ), con domicilio eletto C.F._5 presso lo studio del medesimo procuratore in Ravenna – Piazza Caduti per la Libertà n. 34.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
22.1.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha convenuto in giudizio CP [...]
(d'ora in avanti anche solo ) al Controparte_2 CP_2 fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza rigettata e disattesa:-Accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cervia
[...]
(RA), Via Parini n. 9, CAP. 48015, qualità di proprietaria/detentore del cane “Arturo”(in carico con il nome di , di razza meticcio, nella CP_5 causazione del danno patito dalla SI.ra , e quindi il nesso CP di causalità tra l'evento e il danno stesso;
-Accertare e dichiarare il diritto dell'istante a vedersi riconosciuto il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi(biologico, morale, da personalizzazione, patrimoniale e non patrimoniale, spese mediche), verificatesi a seguito del sinistro di cui in narrativa;
- Conseguentemente condannare la società convenuta dell Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cervia (RA),
Via G. Parini n. 9, CAP. 48015 al pagamento della somma di €. 127.611,03
(centoventisettemilaseicentoundici/03) o alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e moratori nel frattempo maturati e l'ulteriore voce di danno cagionato a causa del ritardato pagamento da calcolarsi dalla data dell'evento al saldo effettivo
e da computarsi nella misura dell'intercorsa svalutazione;
-Con vittoria di compensi e spese, oltre accessori di legge, rimb. Forf,
15% CPA e IVA”.
1.1 A sostegno della propria domanda ha premesso:
- di essere da anni volontaria presso “Arca Protezione Animali 2005”, e di aver svolto servizio nel canile di Cervia (RA), ente gestito dalla predetta
Associazione;
- in data 01/09/2017, si trovava a Cervia, presso la sede del canile, unitamente al SI. educatore ed istruttore cinofilo inviato _3 dal centro “SA MA IT Dog ed alla SI.ra Persona_1
- tra le predette associazioni era stato sottoscritto un accordo in data
10.8.2017 secondo cui si sarebbe dovuto occupare, per quanto riguarda _3 il cane AR/Arturo, della valutazione del'“lo stato emotivo dell'animale,
l'approccio, la possibile morsicatura in re-diretta, la possibile sensitizzazione al dolore a causa delle cisti dorsale, lo sviluppo del lavoro svolto a migliorare il suo stato d'animo e la permanenza in canile
e/o per una possibile adozione”;
- l'accordo prevedeva inoltre che potesse farsi assistere da un _3 volontario dell'associazione convenute, e che nel caso di specie era stata individuata l'attrice;
- il giorno 01/09/2017, decideva di uscire a passeggiare con il cane _3
“ ” ed alla attività vi prendeva parte anche l'attrice nonostante avesse CP_5 delle remore posto che il cane, mentre veniva preparato per l'uscita, aveva già mostrato un atteggiamento nervoso e concitato;
-durante la sgambatura , dopo aver deciso di affidare alla SI.ra _3
il “comando” dell'animale, consegnandole il guinzaglio, rimaneva in CP una posizione più arretrata rispetto all'attrice e al cane stesso, insieme alla;
Per_1
-senza ragioni apparenti, il cane aggrediva azzannandola al CP braccio sinistro e alle gambe procurandole lesioni gravissime;
- l'attrice, dopo essere stata soccorsa dagli operatori presenti e _3 veniva prontamente trasportata con l presso l'Ospedale Per_1 CP_7
SAta Maria delle Croci di Ravenna, ove veniva refertata: ”… Morso di cane con flc multiple avambraccio sinistro e frattura del polso sinistro flc gamba destra… Prognosi iniziale gg clin. 60 S.C. in seguito ad aggressione di cane conosciuto con ferite multiple avambraccio sinistro e polpaccio destro ...” .
Ha chiesto quindi il ristoro dei danni patrimoniali e non patiti in conseguenza del morso riportato che ha quantificato in euro 127.611,03. 2. Si è ritualmente costituita contestando quanto ex adverso sostenuto CP_2
e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea in quanto la responsabilità del sinistro deve essere addebitata in via esclusiva all'attrice e comunque la propria carenza di legittimazione passiva poiché la custodia del cane al momento del fatto era in capo al sig. Ha contestato in ogni caso la _3 quantificazione del danno ed eccepito la necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento le somme percepite in ragione di polizze infortuni e da INPS. Ha infine chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di e SA MA IT Dog al fine di essere manlevata _3
e tenuta indenne in caso di condanna.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si è ritualmente costituito _3
contestando quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della
[...] domanda attorea. In particolare, ha eccepito l'esclusiva responsabilità della attrice per il sinistro occorso ed ha affermato la correttezza del proprio operato, privo di profili di colpa. Ha contestato il danno lamentato dall'attrice e chiesto in via subordinata di dichiarare CP_2 tenuta a manlevarlo e tenerlo indenne completamente in caso di condanna.
4.Autorizzata la chiamata in causa, si è ritualmente costituita SAN MA
IT DO (d'ora in avanti per brevità anche ”) contestando quanto CP_8 ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nonché l'esclusiva responsabilità della attrice per il sinistro. Ha poi sostenuto che in ogni caso, la responsabilità andrebbe individuata in capo ad in quanto proprietaria del cane ed in ragione del fatto che CP_2 si è assunta la responsabilità di affiancare una sua volontaria a . _3
Ancora, ha affermato che, come previsto dall'accordo tra le due associazioni, il operava in autonomia e sotto la sua responsabilità. _3
Ha infine chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa
[...]
. Controparte_9
5. Autorizzata la chiamata in causa, si è ritualmente costituita
[...] formulando le seguenti conclusioni: Controparte_9
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis e previa le occorrende declaratorie, Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice ed ogni altra domanda ex adverso formulata, siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare tenuta la società a Controparte_9 manlevare la propria assicurata, SA MA IT Dog, entro i limiti previsti dalla polizza assicurativa (ad. es. franchigie, scoperti e massimale) e nei limiti della quota di responsabilità attribuita alla stessa. Spese di lite compensate.”
6. In data 26.10.2022 si è tenuta la prima udienza ove alle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c.
La causa è stata istruita per via documentale per mezzo dell'assunzione di prove orali e di CTU.
All'udienza del 8.1.2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni, e la causa, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto del Presidente f.f. n. 76 del 17.9.2024 il presente procedimento è stato assegnato allo scrivente giudice.
7. Il fatto
La ricostruzione del fatto non presenta particolare complessità in quanto la dinamica dello stesso, nei suoi tratti essenziali, è sostanzialmente riconosciuta da tutte le parti.
In data 01/09/2017, l'attrice, educatore ed istruttore _3 cinofilo inviato dal centro “SA MA IT Dog”, e Persona_1 tirocinante della , sono usciti con il cane AR, detto anche , CP_8 Per_2 di proprietà di . CP_2
L'uscita si inseriva nell'ambito di un progetto, concordato tra CP_2 _3
e finalizzato allo “svolgimento di un percorso di valutazione
[...] CP_8
e intervento comportamentale a favore”, tra gli altri, del cane CP_5 ospite del canile di Cervia in gestione ad allo scopo di “migliorarlo CP_2 in re-diretta, valutazione della possibile sensitizzazione al dolore a causa della cisti dorsale, sviluppo di un lavoro volto a migliorare il suo stato d'animo e la permanenza in canile e/o per una possibile adozione”.
(doc. all. 4 parte attrice).
ha preso parte all'uscita quale volontaria di CP CP_2
Durante l'uscita, l'attrice è stata morsa dal cane riportando lesioni.
8. La domanda attorea e i soggetti responsabili
Va premesso che in materia di responsabilità ex art. 2052 c.c. la Corte di
Cassazione ha espresso il seguente condivisibile principio “La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, ha natura oggettiva, si fonda non già su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso, che può anche essere temporaneo) intercorrente tra questi e l'animale e trova limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella determinazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità.
Nell'ipotesi di responsabilità per danno cagionato da animali, all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2052 c.c., per utilizzatore dell'animale deve intendersi colui il quale, avendone la disponibilità, può esercitare su esso un pieno governo.” (Cassazione civile sez. III,
16/04/2015, n.7703).
L'attrice ha rivolto domanda risarcitoria nei confronti di ed anche, CP_2
a seguito della tempestiva estensione della domanda nella memoria n. 1) ex
CP art. 183 c.p.c., nei confronti di e _3
La domanda della attrice è fondata nei limiti che si diranno (in punto di quota di responsabilità e soggetti responsabili).
L'attrice ha provato l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale - il morso – e l'evento lesivo – le lesioni patite.
Tuttavia, è necessario comprendere quale soggetto convenuto possa considerarsi responsabile.
8.1 L'individuazione dei soggetti responsabili dell'accaduto, deve prendere avvio dall'esame dall'accordo di collaborazione sottoscritto tra
, SAN MA IT DO e in data 10.8.2017. CP_2 _3
L'accordo era finalizzato allo svolgimento di un percorso di valutazione e intervento comportamentale a favore, per quanto qui interessa, del cane
“AR”. Prevedeva al punto 1) che il convenuto si sarebbe occupato _3
“di realizzare, in piena autonomia e sotto la sua responsabilità” il progetto oggetto dell'accordo.
Ebbene, in forza di tale accordo, il convenuto si è assunto _3 pattiziamente l'integrale responsabilità della custodia del cane nel periodo in cui gli era affidato per la realizzazione del progetto. L'infortunio è pacificamente avvenuto durante una seduta del progetto, quando aveva il governo del cane e la piena ed esclusiva _3 responsabilità su di esso. Ne deriva che egli sarà chiamato a rispondere del sinistro ex art. 2052 c.c..
Va invece esclusa la responsabilità della associazione . CP_2
In primo luogo, va esclusa la responsabilità ex art. 2052 c.c., sostenuta da parte attrice, poiché come si è detto, il cane era affidato, al momento del sinistro, a . _3
Né invero pare potersi predicare la responsabilità di in forza di CP_2 altro diverso titolo: l'associazione aveva affidato il cane ad un educatore professionista sicché non è ipotizzabile alcuna forma di culpa in eligendo.
Ancora, sotto altro profilo, l'aver consentito di partecipare alle sedute all'attrice non pare essere una condotta caratterizzata da profili di colpa dato che la partecipazione avveniva nell'ambito di una attività diretta da un professionista, cui era riconosciuto un potere direttivo - e quindi di responsabilità – sui volontari dell'associazione.
L'art. 2 dell'accordo di collaborazione prevedeva infatti che durante le giornate di cui si componeva il progetto “I'educatore potrà essere affiancato da volontari scelti da che potranno assistere alle CP_2 sessioni ed eventualmente operare osservando scrupolosamente le indicazioni dell'educatore”.
Va parimenti esclusa la responsabilità SAN MA IT DO, giacché alla luce delle allegazioni e prove acquisite al processo, non è possibile affermare a quale titolo debba essere chiamata a rispondere. In particolare, non è stato chiarito il rapporto intercorrente tra e la _3
SAN MA IT DO, con la conseguenza che non è possibile comprendere se del fatto illecito addebitabile a possa essere chiamata a _3 rispondere, ex art. 1128 o 2049 c.c, anche SAN MA IT DO.
Il solo fatto della partecipazione di SAN MA IT DO all'accordo, già più volte richiamato, non pare risolutivo in quanto dalla lettura non si comprende, né le parti lo spiegano, quale fosse specificamente il rapporto che legava a SAN MA IT DO al momento del sinistro. _3
Inoltre, va evidenziato che ha pagato direttamente a e non a CP_2 _3
(all. doc. n. 9 il rimborso delle spese sostenute per la CP_8 CP_2 realizzazione del progetto previsto nell'accordo di collaborazione cosicché pare potersi affermare che i costi della attività erano direttamente sostenuti da . _3 Quanto alla prova del caso fortuito, avente efficacia esimente, che nella presente causa, stando alle allegazioni delle parti, è rappresentato dal comportamento della danneggiata, si dirà nel paragrafo che segue.
9. La responsabilità ex art. 1227 co. 1 c.c.
Si può ora passare all'esame dell'eccezione ex art. 1227 c.c. sollevata dalle difese delle parti convenute.
Va premesso che il “caso fortuito”, quale fattore che esclude o attenua la responsabilità ex art. 2052 c.c. può essere anche rappresentato dal comportamento del danneggiato (Cassazione civile sez. III, 08/03/2019,
n.6737 “Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendone la motivazione, tenuto conto che lo stesso giudice di appello erroneamente aveva qualificato la fattispecie come una ipotesi di responsabilità derivante da danni cagionati da animali, sebbene avesse posto in rilievo che l'allieva fosse una principiante”).
Nel caso di specie, è possibile affermare che l'attrice fosse perfettamente consapevole dei disturbi comportamentali del cane . CP_5
La teste educatrice professionale di 2005, ha Testimone_1 CP_2 infatti riferito che l'attrice era perfettamente a conoscenza delle condizioni del cane come lo sono in genere tutti i volontari della associazione. Alla deposizione va attribuita sicura attendibilità in quanto perfettamente logica: è ovvio che se il cane partecipava ad un progetto di rieducazione è perché aveva dei problemi comportamentali. Inoltre, non è credibile che l'attrice, quale volontaria del canile da diversi anni, non fosse a conoscenza del fatto che fosse un cane problematico e che CP_5 potesse essere anche pericoloso.
È possibile inoltre affermare che l'attrice abbia tenuto un comportamento gravemente imprudente costituito dall'afferrare il cane da dietro, in contrasto con le direttive che le erano state impartite dall'istruttore. Il comportamento tenuto da durante l'uscita è riferito dalla teste CP
educatrice cinofila e collaboratrice del , testimone Testimone_2 _3 oculare del fatto per cui è causa. Essa ha riferito che l'attrice, contrariamente alle direttive che le erano state impartite, vedendo zoppicare il cane, lo ha afferrato da tergo innescando la reazione del cane e quindi il morso. Alla deposizione deve essere attribuita piena attendibilità in quanto riferisce circostanze che appaiono logiche e forniscono una spiegazione coerente dell'accaduto. Nel racconto dell'attrice, la reazione del cane sarebbe del tutto ingiustificata ed improvvisa. Ora, anche se si tratta di un cane con problemi comportamentali e di “cane morsicatore”, ciò non consente di ritenere plausibile una reazione improvvisa ed ingiustificata, posto che nelle precedenti sessioni, cui l'attrice ha partecipato, non era accaduto nulla. Assai più verosimile appare allora che la reazione sia stata scatenata dal comportamento della attrice come riferito dalla teste.
Ancora appare ragionevole ipotizzare che abbia dato istruzioni alla _3 attrice, quantomeno elementari su come approcciare l'animale; non solo sarebbe perfettamente logico aspettarselo (del resto l'accordo di collaborazione lo prevedeva cfr art. 2 già citato) ma, a volere ritenere diversamente, si dovrebbe immaginare, in modo inverosimile, che l'attrice, consapevole della pericolosità del cane, abbia effettuato diverse uscite in compagnia dello stesso con l'educatore, senza essersi chiesta o aver chiesto come comportarsi nella gestione dell'animale.
Alla luce degli elementi richiamati, reputa il Tribunale che il comportamento dell'attrice costituito nell'avvicinare il cane, di cui era perfettamente a conoscenza della problematicità, da dietro, prendendolo per un piede, costituisca una condotta gravemente imprudente, inidonea ad elidere completamente la responsabilità - oggettiva – di rispetto _3 all'accaduto (non è un caso fortuito eccezionale ed imprevedibile che una volontaria non esperta possa compiere una qualche manovra pericolosa, anche non attenendosi pedissequamente alla direttive impartitele), ma che va considerata ex art. 1227 c.c. concausa del sinistro al 50%.
10. Il danno risarcibile
Si viene allora alla liquidazione del danno subito dall'attrice, con la precisazione che la risarcibilità va riconosciuta nella misura del 50%.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata ha accertato che l'attrice in conseguenza del morso del cane ha riportato “1)la frattura articolare pluriframmentaria con prevalente interessamento della stiloide radiale del polso sinistro, oltre a 2) ferite multiple al gomito - avambraccio – polso di sinistra con lesione parziale miotendinea degli estensori di III° e IV° dito;
infine si produssero 3) piccole ferite al polpaccio – gamba destra
(compatibili con azzannamento e morsi di cane)”.
Si condividono gli esiti della CTU attesi il rigore e la scientificità del ragionamento adottato, e non ravvisandosi ragioni per discostarsene, anche in ragione dell'assenza di rilievi da parte del CTP.
Passando quindi alla liquidazione del quantum del danno non patrimoniale risarcibile, occorre innanzitutto rilevare che per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale relativo a lesioni di non lieve entità (eccedenti i nove punti percentuali), il Tribunale aderisce ai criteri stabiliti dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia, adottando, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una "vocazione" nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent.
n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del
7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014).
Come altresì chiarito dalla Suprema Corte, inoltre, la liquidazione deve avvenire in base alle tabelle vigenti al momento della liquidazione (per tutte Cass., Sez. 3, 28.02.2017 n. 5013).
Si precisa che tali valori, individuati dalle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, sono comprensivi anche della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale presuntivamente accertata in ragione dell'età del danneggiato, dell'entità degli esiti invalidanti anatomo-funzionali e delle relative presumibili ripercussioni di carattere dinamico- relazionale/esistenziale.
In particolare, quanto alla componente del danno morale/sofferenza soggettiva, nel caso di specie si ritiene congrua la quantificazione in base all'aumento nella percentuale ponderata indicata nella Tabella sul valore "punto" relativo alla componente del danno biologico permanente, senza ulteriore personalizzazione, non essendo stati allegati, né essendo emersi nel corso della istruttoria, in relazione a tale voce di danno, elementi tali da giustificare l'ulteriore aumento richiesto in via di personalizzazione. I pregiudizi lamentati – ansia, insonnia, perdita di appetito – infatti si pongono quale conseguenza, per certi versi, fisiologica del danno lamentato. In altri termini, gli effetti negativi negli interessi personali si manifestano come effetti causalmente “normali” del pregiudizio al bene salute. Si condivide, in questo senso,
l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo il quale devono distinguersi quelle “conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”, che giustificano un aumento della “misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito”, da quelle conseguenze dannose
“normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit” che, invece,
“non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”
(Cass., 27 marzo 2018, n. 7513; cfr. Cass., 31 maggio 2018, n. 13770; Cass.
17 gennaio 2018, n. 901). Da ciò ne deriva che solo la prova di un pregiudizio del tutto peculiare rispetto alla casistica plurima sottoposta all'attenzione dell'autorità giudiziaria consente un aumento percentuale indicato nella forbice di cui alla predetta tabella.
Tanto premesso, si può procedere alla quantificazione dei danni risarcibili, in base alle risultanze della CTU. In particolare, in ordine alla valutazione e quantificazione delle menomazioni all'integrità psico- fisica, il CTU ha concluso come segue:
- Danno biologico permanente differenziale del 18%
- Inabilità temporanea:
Inabilità Temporanea Totale per 30 giorni
Inabilità Temporanea Parziale al 75% per 60 giorni
Inabilità Temporanea Parziale al 50% per 90 giorni
Inabilità Temporanea Parziale al 20% per 120 giorni
Orbene, alla luce dei criteri indicati, considerata l'età della danneggiata al momento dell'intervento del 1.9.2017 (52 anni), il danno non patrimoniale può essere liquidato in complessivi euro 81.406,00 di cui euro € 64.156,00 per il danno non patrimoniale per i postumi permanenti ed euro 17.250,00 per il danno da inabilità temporanea (punto base 115,00 euro). Alla somma così determinata dovranno essere sottratti euro 5.000
(sottrazione che compie la stessa parte attrice in comparsa conclusionale) che ha già conseguito a titolo di risarcimento del danno CP per il medesimo fatto da AXA assicurazione (all. doc. n. ARCA). Si ha così la somma complessiva pari ad euro 76.406.
Parte attrice ha chiesto altresì la refusione dei danni patrimoniali.
Quanto al danno patrimoniale, vanno riconosciute le spese sostenute ritenute congrue dal Consulente pari ad euro 5833,31, ottenuta sottraendo dalla somma richiesta le spese non ritenute congrue dal CTU (pag. 24-25 della consulenza). Va altresì riconosciuta la somma pari ad euro 366,00 pari al costo della perizia stragiudiziale (all. doc. n. 81) effettuata dal Dott. essendovi prova della attività espletata, della Per_3 obbligazione assunta ed anche del pagamento posto che la fattura reca la dicitura pagata (all. doc. n. 82).
Non deve invece essere detratto l'importo di euro 1.000 conseguito a titolo di spese mediche dalla attrice dalla assicurazione AXA in quanto trattasi di erogazione per il pagamento della fattura n. 8595/2019 del 9/10/2019 che non risultano essere oggetto della domanda di risarcimento.
Non risultano infine somme erogate in conseguenze del sinistro da CP1
(cfr comunicazione acquisita in data 7.11.2023) né altre somme ricevute a titolo di danno biologico.
Trattandosi di debiti di valore, le somme riconosciute vanno devalutate
(alla data del sinistro 1.9.2017 le somme riconosciute a titolo di danno biologico, alla data del sorgere dell'obbligazione quelle riconosciute a titolo di danno patrimoniale) e rivalutate con interessi al tasso legale sino alla data della presente sentenza.
11. La domanda di manleva di nei confronti di _3 CP_2
Deve ora essere esaminata la domanda formulata da nei confronti di _3 di essere tenuto indenne in caso di condanna. sostiene, per CP_2 _3
l'ipotesi in cui dovesse essere considerato responsabile, che in forza dell'art. 7 dell'accordo di collaborazione già più volte citato, ha CP_2 assunto pattiziamente l'obbligo di assicurarlo dai danni arrecati ai terzi, assumendosi quindi la responsabilità del suo operato. La medesima tesi è stata sostenuta anche dalla difesa di parte attrice. sostiene al CP_2 contrario che, mediante la predetta clausola, le parti intendevano porre a carico di l'assicurazione dei danni riportati da stesso nel CP_2 _3 compimento della propria attività e non assicurare il suo operato nei confronti dei terzi.
L'art. 7 dell'accordo prevedeva che: “La copertura assicurativa dell'educatore è a carico di I volontari sono _3 CP_2 coperti dalla normale assicurazione prevista dal Canile di Cervia”. Orbene, dalla lettura della disposizione, non risulta possibile dedurre l'esistenza di obbligo di di assicurare dai possibili danni CP_2 _3 derivanti ai terzi, e di conseguenza una assunzione di responsabilità circa il suo operato. Anzi, dal tenore complessivo della pattuizione, ed in assenza di elementi fattuali, allegati e provati, che consentano di ricostruire la volontà dei contraenti in termini differenti, pare potersi dire che, come sostenuto da , la copertura assicurativa menzionata CP_2 nell'accordo riguardasse il rischio di infortuni riportati dallo stesso e non dai terzi. _3
La lettura dell'accordo restituisce infatti una situazione nella quale affida all'istruttore la completa ed autonoma gestione del cane sicché CP_2 non v'è ragione di pensare che abbia inteso assicurarne la condotta;
è al contrario logico supporre che abbia preteso di essere assicurato per _3
i rischi che assumeva come persona nel relazionarsi a cani problematici.
11. Conclusioni
In conclusione, va condannato a corrispondere a parte attrice CP2 la somma di euro 38.203 (1/2 di 76.406) a titolo di ristoro del danno non patrimoniale ed euro 3.099,65 (1/2 di 6.199,31) a titolo di ristoro del danno patrimoniale, oltre interessi come sopra indicato.
Va rigettata la domanda di parte attrice nei confronti di e CP_2 CP_8
Va parimenti rigettata la domanda rivolta da nei confronti di _3
. CP_2
Ogni altra questione assorbita.
12. Le spese di lite.
Si viene da ultimo alla regolazione delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Le spese di lite sostenuta da sono poste a carico di CP CP2
.
[...]
Le spese di lite sostenute da e sono poste a CP_8 Controparte_9 carico di Sono altresì poste a carico di CP CP in solido con , attesa la soccombenza di quest'ultimo rispetto _3 alla domanda subordinata, le spese di lite sostenute da . CP_2
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro
7500, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001
– 52.000, ritenendo svolte tutte le fasi, e liquidando valori prossimi ai medi tariffari non ravvisandosi ragioni per discostarsene. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di con _3 diritto della parti di ripetere quanto eventualmente versato.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta come in motivazione:
- ACCERTA la responsabilità di al 50% per il sinistro per cui _3
è causa;
- CONDANNA a corrispondere a la somma di euro _3 CP
38.203 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 3.099,65, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi come indicati in motivazione;
- CONDANNA a rifondere le spese legali a che si _3 CP liquidano in euro 7.500 compensi, oltre al 15% per spese generali per compensi, oltre IVA CPA come per legge, oltre costi vivi di causa se documentati;
- CONDANNA a rifondere le spese di lite a SAN MA IT CP
DO e che si liquidano ciascuno in complessivi euro Controparte_9
7.500 per compensi, oltre al 15% per spese generali per compensi, oltre
IVA CPA come per legge, oltre costi vivi di causa se documentati.
- CONDANNA e in solido tra loro a rifondere le CP _3 spese di lite ad che si Controparte_2 liquidano in euro 7.500 per compensi, oltre al 15% per spese generali per compensi, oltre IVA CPA come per legge, oltre costi vivi di causa se documentati.
- PONE definitivamente a carico di le spese di CTU. _3
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 13/06/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2276/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP C.F._1 MONTANARI NATASCIA e dell'avv. DELLA CASA GIUSEPPE VIALE C.F._2 D. LIRICA N. 61 48124 RAVENNA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MONTANARI NATASCIA
ATTRICE
contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARLI PATRIZIA e dell'avv., elettivamente domiciliato in SANTO STEFANO 42 BOLOGNA presso il difensore avv. CARLI
PATRIZIA
CONVENUTA con la chiamata in causa di
(CF) rappresentato e difeso dall'Avv. PARMA _3 C.F._3 STEFANO VIA MACANNO 32 47923 RIMINI
SAN MA IT DO, con sede legale in Repubblica di SA MA, loc. Fiorina, Via 5 febbraio, n. 111, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. rappresentato e Controparte_4 difeso, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Camilla Morelli del Foro di Rimini, (C.F. ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliata presso e nel suo Studio Legale;
(C.F. P.I.: , con Parte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 sede in Mogliano Veneto ( TV) – Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Brighi ), con domicilio eletto C.F._5 presso lo studio del medesimo procuratore in Ravenna – Piazza Caduti per la Libertà n. 34.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
22.1.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha convenuto in giudizio CP [...]
(d'ora in avanti anche solo ) al Controparte_2 CP_2 fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza rigettata e disattesa:-Accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cervia
[...]
(RA), Via Parini n. 9, CAP. 48015, qualità di proprietaria/detentore del cane “Arturo”(in carico con il nome di , di razza meticcio, nella CP_5 causazione del danno patito dalla SI.ra , e quindi il nesso CP di causalità tra l'evento e il danno stesso;
-Accertare e dichiarare il diritto dell'istante a vedersi riconosciuto il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi(biologico, morale, da personalizzazione, patrimoniale e non patrimoniale, spese mediche), verificatesi a seguito del sinistro di cui in narrativa;
- Conseguentemente condannare la società convenuta dell Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cervia (RA),
Via G. Parini n. 9, CAP. 48015 al pagamento della somma di €. 127.611,03
(centoventisettemilaseicentoundici/03) o alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e moratori nel frattempo maturati e l'ulteriore voce di danno cagionato a causa del ritardato pagamento da calcolarsi dalla data dell'evento al saldo effettivo
e da computarsi nella misura dell'intercorsa svalutazione;
-Con vittoria di compensi e spese, oltre accessori di legge, rimb. Forf,
15% CPA e IVA”.
1.1 A sostegno della propria domanda ha premesso:
- di essere da anni volontaria presso “Arca Protezione Animali 2005”, e di aver svolto servizio nel canile di Cervia (RA), ente gestito dalla predetta
Associazione;
- in data 01/09/2017, si trovava a Cervia, presso la sede del canile, unitamente al SI. educatore ed istruttore cinofilo inviato _3 dal centro “SA MA IT Dog ed alla SI.ra Persona_1
- tra le predette associazioni era stato sottoscritto un accordo in data
10.8.2017 secondo cui si sarebbe dovuto occupare, per quanto riguarda _3 il cane AR/Arturo, della valutazione del'“lo stato emotivo dell'animale,
l'approccio, la possibile morsicatura in re-diretta, la possibile sensitizzazione al dolore a causa delle cisti dorsale, lo sviluppo del lavoro svolto a migliorare il suo stato d'animo e la permanenza in canile
e/o per una possibile adozione”;
- l'accordo prevedeva inoltre che potesse farsi assistere da un _3 volontario dell'associazione convenute, e che nel caso di specie era stata individuata l'attrice;
- il giorno 01/09/2017, decideva di uscire a passeggiare con il cane _3
“ ” ed alla attività vi prendeva parte anche l'attrice nonostante avesse CP_5 delle remore posto che il cane, mentre veniva preparato per l'uscita, aveva già mostrato un atteggiamento nervoso e concitato;
-durante la sgambatura , dopo aver deciso di affidare alla SI.ra _3
il “comando” dell'animale, consegnandole il guinzaglio, rimaneva in CP una posizione più arretrata rispetto all'attrice e al cane stesso, insieme alla;
Per_1
-senza ragioni apparenti, il cane aggrediva azzannandola al CP braccio sinistro e alle gambe procurandole lesioni gravissime;
- l'attrice, dopo essere stata soccorsa dagli operatori presenti e _3 veniva prontamente trasportata con l presso l'Ospedale Per_1 CP_7
SAta Maria delle Croci di Ravenna, ove veniva refertata: ”… Morso di cane con flc multiple avambraccio sinistro e frattura del polso sinistro flc gamba destra… Prognosi iniziale gg clin. 60 S.C. in seguito ad aggressione di cane conosciuto con ferite multiple avambraccio sinistro e polpaccio destro ...” .
Ha chiesto quindi il ristoro dei danni patrimoniali e non patiti in conseguenza del morso riportato che ha quantificato in euro 127.611,03. 2. Si è ritualmente costituita contestando quanto ex adverso sostenuto CP_2
e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea in quanto la responsabilità del sinistro deve essere addebitata in via esclusiva all'attrice e comunque la propria carenza di legittimazione passiva poiché la custodia del cane al momento del fatto era in capo al sig. Ha contestato in ogni caso la _3 quantificazione del danno ed eccepito la necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento le somme percepite in ragione di polizze infortuni e da INPS. Ha infine chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di e SA MA IT Dog al fine di essere manlevata _3
e tenuta indenne in caso di condanna.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si è ritualmente costituito _3
contestando quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della
[...] domanda attorea. In particolare, ha eccepito l'esclusiva responsabilità della attrice per il sinistro occorso ed ha affermato la correttezza del proprio operato, privo di profili di colpa. Ha contestato il danno lamentato dall'attrice e chiesto in via subordinata di dichiarare CP_2 tenuta a manlevarlo e tenerlo indenne completamente in caso di condanna.
4.Autorizzata la chiamata in causa, si è ritualmente costituita SAN MA
IT DO (d'ora in avanti per brevità anche ”) contestando quanto CP_8 ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nonché l'esclusiva responsabilità della attrice per il sinistro. Ha poi sostenuto che in ogni caso, la responsabilità andrebbe individuata in capo ad in quanto proprietaria del cane ed in ragione del fatto che CP_2 si è assunta la responsabilità di affiancare una sua volontaria a . _3
Ancora, ha affermato che, come previsto dall'accordo tra le due associazioni, il operava in autonomia e sotto la sua responsabilità. _3
Ha infine chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa
[...]
. Controparte_9
5. Autorizzata la chiamata in causa, si è ritualmente costituita
[...] formulando le seguenti conclusioni: Controparte_9
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis e previa le occorrende declaratorie, Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice ed ogni altra domanda ex adverso formulata, siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare tenuta la società a Controparte_9 manlevare la propria assicurata, SA MA IT Dog, entro i limiti previsti dalla polizza assicurativa (ad. es. franchigie, scoperti e massimale) e nei limiti della quota di responsabilità attribuita alla stessa. Spese di lite compensate.”
6. In data 26.10.2022 si è tenuta la prima udienza ove alle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c.
La causa è stata istruita per via documentale per mezzo dell'assunzione di prove orali e di CTU.
All'udienza del 8.1.2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni, e la causa, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto del Presidente f.f. n. 76 del 17.9.2024 il presente procedimento è stato assegnato allo scrivente giudice.
7. Il fatto
La ricostruzione del fatto non presenta particolare complessità in quanto la dinamica dello stesso, nei suoi tratti essenziali, è sostanzialmente riconosciuta da tutte le parti.
In data 01/09/2017, l'attrice, educatore ed istruttore _3 cinofilo inviato dal centro “SA MA IT Dog”, e Persona_1 tirocinante della , sono usciti con il cane AR, detto anche , CP_8 Per_2 di proprietà di . CP_2
L'uscita si inseriva nell'ambito di un progetto, concordato tra CP_2 _3
e finalizzato allo “svolgimento di un percorso di valutazione
[...] CP_8
e intervento comportamentale a favore”, tra gli altri, del cane CP_5 ospite del canile di Cervia in gestione ad allo scopo di “migliorarlo CP_2 in re-diretta, valutazione della possibile sensitizzazione al dolore a causa della cisti dorsale, sviluppo di un lavoro volto a migliorare il suo stato d'animo e la permanenza in canile e/o per una possibile adozione”.
(doc. all. 4 parte attrice).
ha preso parte all'uscita quale volontaria di CP CP_2
Durante l'uscita, l'attrice è stata morsa dal cane riportando lesioni.
8. La domanda attorea e i soggetti responsabili
Va premesso che in materia di responsabilità ex art. 2052 c.c. la Corte di
Cassazione ha espresso il seguente condivisibile principio “La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, ha natura oggettiva, si fonda non già su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso, che può anche essere temporaneo) intercorrente tra questi e l'animale e trova limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella determinazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità.
Nell'ipotesi di responsabilità per danno cagionato da animali, all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2052 c.c., per utilizzatore dell'animale deve intendersi colui il quale, avendone la disponibilità, può esercitare su esso un pieno governo.” (Cassazione civile sez. III,
16/04/2015, n.7703).
L'attrice ha rivolto domanda risarcitoria nei confronti di ed anche, CP_2
a seguito della tempestiva estensione della domanda nella memoria n. 1) ex
CP art. 183 c.p.c., nei confronti di e _3
La domanda della attrice è fondata nei limiti che si diranno (in punto di quota di responsabilità e soggetti responsabili).
L'attrice ha provato l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale - il morso – e l'evento lesivo – le lesioni patite.
Tuttavia, è necessario comprendere quale soggetto convenuto possa considerarsi responsabile.
8.1 L'individuazione dei soggetti responsabili dell'accaduto, deve prendere avvio dall'esame dall'accordo di collaborazione sottoscritto tra
, SAN MA IT DO e in data 10.8.2017. CP_2 _3
L'accordo era finalizzato allo svolgimento di un percorso di valutazione e intervento comportamentale a favore, per quanto qui interessa, del cane
“AR”. Prevedeva al punto 1) che il convenuto si sarebbe occupato _3
“di realizzare, in piena autonomia e sotto la sua responsabilità” il progetto oggetto dell'accordo.
Ebbene, in forza di tale accordo, il convenuto si è assunto _3 pattiziamente l'integrale responsabilità della custodia del cane nel periodo in cui gli era affidato per la realizzazione del progetto. L'infortunio è pacificamente avvenuto durante una seduta del progetto, quando aveva il governo del cane e la piena ed esclusiva _3 responsabilità su di esso. Ne deriva che egli sarà chiamato a rispondere del sinistro ex art. 2052 c.c..
Va invece esclusa la responsabilità della associazione . CP_2
In primo luogo, va esclusa la responsabilità ex art. 2052 c.c., sostenuta da parte attrice, poiché come si è detto, il cane era affidato, al momento del sinistro, a . _3
Né invero pare potersi predicare la responsabilità di in forza di CP_2 altro diverso titolo: l'associazione aveva affidato il cane ad un educatore professionista sicché non è ipotizzabile alcuna forma di culpa in eligendo.
Ancora, sotto altro profilo, l'aver consentito di partecipare alle sedute all'attrice non pare essere una condotta caratterizzata da profili di colpa dato che la partecipazione avveniva nell'ambito di una attività diretta da un professionista, cui era riconosciuto un potere direttivo - e quindi di responsabilità – sui volontari dell'associazione.
L'art. 2 dell'accordo di collaborazione prevedeva infatti che durante le giornate di cui si componeva il progetto “I'educatore potrà essere affiancato da volontari scelti da che potranno assistere alle CP_2 sessioni ed eventualmente operare osservando scrupolosamente le indicazioni dell'educatore”.
Va parimenti esclusa la responsabilità SAN MA IT DO, giacché alla luce delle allegazioni e prove acquisite al processo, non è possibile affermare a quale titolo debba essere chiamata a rispondere. In particolare, non è stato chiarito il rapporto intercorrente tra e la _3
SAN MA IT DO, con la conseguenza che non è possibile comprendere se del fatto illecito addebitabile a possa essere chiamata a _3 rispondere, ex art. 1128 o 2049 c.c, anche SAN MA IT DO.
Il solo fatto della partecipazione di SAN MA IT DO all'accordo, già più volte richiamato, non pare risolutivo in quanto dalla lettura non si comprende, né le parti lo spiegano, quale fosse specificamente il rapporto che legava a SAN MA IT DO al momento del sinistro. _3
Inoltre, va evidenziato che ha pagato direttamente a e non a CP_2 _3
(all. doc. n. 9 il rimborso delle spese sostenute per la CP_8 CP_2 realizzazione del progetto previsto nell'accordo di collaborazione cosicché pare potersi affermare che i costi della attività erano direttamente sostenuti da . _3 Quanto alla prova del caso fortuito, avente efficacia esimente, che nella presente causa, stando alle allegazioni delle parti, è rappresentato dal comportamento della danneggiata, si dirà nel paragrafo che segue.
9. La responsabilità ex art. 1227 co. 1 c.c.
Si può ora passare all'esame dell'eccezione ex art. 1227 c.c. sollevata dalle difese delle parti convenute.
Va premesso che il “caso fortuito”, quale fattore che esclude o attenua la responsabilità ex art. 2052 c.c. può essere anche rappresentato dal comportamento del danneggiato (Cassazione civile sez. III, 08/03/2019,
n.6737 “Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendone la motivazione, tenuto conto che lo stesso giudice di appello erroneamente aveva qualificato la fattispecie come una ipotesi di responsabilità derivante da danni cagionati da animali, sebbene avesse posto in rilievo che l'allieva fosse una principiante”).
Nel caso di specie, è possibile affermare che l'attrice fosse perfettamente consapevole dei disturbi comportamentali del cane . CP_5
La teste educatrice professionale di 2005, ha Testimone_1 CP_2 infatti riferito che l'attrice era perfettamente a conoscenza delle condizioni del cane come lo sono in genere tutti i volontari della associazione. Alla deposizione va attribuita sicura attendibilità in quanto perfettamente logica: è ovvio che se il cane partecipava ad un progetto di rieducazione è perché aveva dei problemi comportamentali. Inoltre, non è credibile che l'attrice, quale volontaria del canile da diversi anni, non fosse a conoscenza del fatto che fosse un cane problematico e che CP_5 potesse essere anche pericoloso.
È possibile inoltre affermare che l'attrice abbia tenuto un comportamento gravemente imprudente costituito dall'afferrare il cane da dietro, in contrasto con le direttive che le erano state impartite dall'istruttore. Il comportamento tenuto da durante l'uscita è riferito dalla teste CP
educatrice cinofila e collaboratrice del , testimone Testimone_2 _3 oculare del fatto per cui è causa. Essa ha riferito che l'attrice, contrariamente alle direttive che le erano state impartite, vedendo zoppicare il cane, lo ha afferrato da tergo innescando la reazione del cane e quindi il morso. Alla deposizione deve essere attribuita piena attendibilità in quanto riferisce circostanze che appaiono logiche e forniscono una spiegazione coerente dell'accaduto. Nel racconto dell'attrice, la reazione del cane sarebbe del tutto ingiustificata ed improvvisa. Ora, anche se si tratta di un cane con problemi comportamentali e di “cane morsicatore”, ciò non consente di ritenere plausibile una reazione improvvisa ed ingiustificata, posto che nelle precedenti sessioni, cui l'attrice ha partecipato, non era accaduto nulla. Assai più verosimile appare allora che la reazione sia stata scatenata dal comportamento della attrice come riferito dalla teste.
Ancora appare ragionevole ipotizzare che abbia dato istruzioni alla _3 attrice, quantomeno elementari su come approcciare l'animale; non solo sarebbe perfettamente logico aspettarselo (del resto l'accordo di collaborazione lo prevedeva cfr art. 2 già citato) ma, a volere ritenere diversamente, si dovrebbe immaginare, in modo inverosimile, che l'attrice, consapevole della pericolosità del cane, abbia effettuato diverse uscite in compagnia dello stesso con l'educatore, senza essersi chiesta o aver chiesto come comportarsi nella gestione dell'animale.
Alla luce degli elementi richiamati, reputa il Tribunale che il comportamento dell'attrice costituito nell'avvicinare il cane, di cui era perfettamente a conoscenza della problematicità, da dietro, prendendolo per un piede, costituisca una condotta gravemente imprudente, inidonea ad elidere completamente la responsabilità - oggettiva – di rispetto _3 all'accaduto (non è un caso fortuito eccezionale ed imprevedibile che una volontaria non esperta possa compiere una qualche manovra pericolosa, anche non attenendosi pedissequamente alla direttive impartitele), ma che va considerata ex art. 1227 c.c. concausa del sinistro al 50%.
10. Il danno risarcibile
Si viene allora alla liquidazione del danno subito dall'attrice, con la precisazione che la risarcibilità va riconosciuta nella misura del 50%.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata ha accertato che l'attrice in conseguenza del morso del cane ha riportato “1)la frattura articolare pluriframmentaria con prevalente interessamento della stiloide radiale del polso sinistro, oltre a 2) ferite multiple al gomito - avambraccio – polso di sinistra con lesione parziale miotendinea degli estensori di III° e IV° dito;
infine si produssero 3) piccole ferite al polpaccio – gamba destra
(compatibili con azzannamento e morsi di cane)”.
Si condividono gli esiti della CTU attesi il rigore e la scientificità del ragionamento adottato, e non ravvisandosi ragioni per discostarsene, anche in ragione dell'assenza di rilievi da parte del CTP.
Passando quindi alla liquidazione del quantum del danno non patrimoniale risarcibile, occorre innanzitutto rilevare che per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale relativo a lesioni di non lieve entità (eccedenti i nove punti percentuali), il Tribunale aderisce ai criteri stabiliti dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia, adottando, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una "vocazione" nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent.
n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del
7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014).
Come altresì chiarito dalla Suprema Corte, inoltre, la liquidazione deve avvenire in base alle tabelle vigenti al momento della liquidazione (per tutte Cass., Sez. 3, 28.02.2017 n. 5013).
Si precisa che tali valori, individuati dalle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, sono comprensivi anche della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale presuntivamente accertata in ragione dell'età del danneggiato, dell'entità degli esiti invalidanti anatomo-funzionali e delle relative presumibili ripercussioni di carattere dinamico- relazionale/esistenziale.
In particolare, quanto alla componente del danno morale/sofferenza soggettiva, nel caso di specie si ritiene congrua la quantificazione in base all'aumento nella percentuale ponderata indicata nella Tabella sul valore "punto" relativo alla componente del danno biologico permanente, senza ulteriore personalizzazione, non essendo stati allegati, né essendo emersi nel corso della istruttoria, in relazione a tale voce di danno, elementi tali da giustificare l'ulteriore aumento richiesto in via di personalizzazione. I pregiudizi lamentati – ansia, insonnia, perdita di appetito – infatti si pongono quale conseguenza, per certi versi, fisiologica del danno lamentato. In altri termini, gli effetti negativi negli interessi personali si manifestano come effetti causalmente “normali” del pregiudizio al bene salute. Si condivide, in questo senso,
l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo il quale devono distinguersi quelle “conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”, che giustificano un aumento della “misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito”, da quelle conseguenze dannose
“normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit” che, invece,
“non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”
(Cass., 27 marzo 2018, n. 7513; cfr. Cass., 31 maggio 2018, n. 13770; Cass.
17 gennaio 2018, n. 901). Da ciò ne deriva che solo la prova di un pregiudizio del tutto peculiare rispetto alla casistica plurima sottoposta all'attenzione dell'autorità giudiziaria consente un aumento percentuale indicato nella forbice di cui alla predetta tabella.
Tanto premesso, si può procedere alla quantificazione dei danni risarcibili, in base alle risultanze della CTU. In particolare, in ordine alla valutazione e quantificazione delle menomazioni all'integrità psico- fisica, il CTU ha concluso come segue:
- Danno biologico permanente differenziale del 18%
- Inabilità temporanea:
Inabilità Temporanea Totale per 30 giorni
Inabilità Temporanea Parziale al 75% per 60 giorni
Inabilità Temporanea Parziale al 50% per 90 giorni
Inabilità Temporanea Parziale al 20% per 120 giorni
Orbene, alla luce dei criteri indicati, considerata l'età della danneggiata al momento dell'intervento del 1.9.2017 (52 anni), il danno non patrimoniale può essere liquidato in complessivi euro 81.406,00 di cui euro € 64.156,00 per il danno non patrimoniale per i postumi permanenti ed euro 17.250,00 per il danno da inabilità temporanea (punto base 115,00 euro). Alla somma così determinata dovranno essere sottratti euro 5.000
(sottrazione che compie la stessa parte attrice in comparsa conclusionale) che ha già conseguito a titolo di risarcimento del danno CP per il medesimo fatto da AXA assicurazione (all. doc. n. ARCA). Si ha così la somma complessiva pari ad euro 76.406.
Parte attrice ha chiesto altresì la refusione dei danni patrimoniali.
Quanto al danno patrimoniale, vanno riconosciute le spese sostenute ritenute congrue dal Consulente pari ad euro 5833,31, ottenuta sottraendo dalla somma richiesta le spese non ritenute congrue dal CTU (pag. 24-25 della consulenza). Va altresì riconosciuta la somma pari ad euro 366,00 pari al costo della perizia stragiudiziale (all. doc. n. 81) effettuata dal Dott. essendovi prova della attività espletata, della Per_3 obbligazione assunta ed anche del pagamento posto che la fattura reca la dicitura pagata (all. doc. n. 82).
Non deve invece essere detratto l'importo di euro 1.000 conseguito a titolo di spese mediche dalla attrice dalla assicurazione AXA in quanto trattasi di erogazione per il pagamento della fattura n. 8595/2019 del 9/10/2019 che non risultano essere oggetto della domanda di risarcimento.
Non risultano infine somme erogate in conseguenze del sinistro da CP1
(cfr comunicazione acquisita in data 7.11.2023) né altre somme ricevute a titolo di danno biologico.
Trattandosi di debiti di valore, le somme riconosciute vanno devalutate
(alla data del sinistro 1.9.2017 le somme riconosciute a titolo di danno biologico, alla data del sorgere dell'obbligazione quelle riconosciute a titolo di danno patrimoniale) e rivalutate con interessi al tasso legale sino alla data della presente sentenza.
11. La domanda di manleva di nei confronti di _3 CP_2
Deve ora essere esaminata la domanda formulata da nei confronti di _3 di essere tenuto indenne in caso di condanna. sostiene, per CP_2 _3
l'ipotesi in cui dovesse essere considerato responsabile, che in forza dell'art. 7 dell'accordo di collaborazione già più volte citato, ha CP_2 assunto pattiziamente l'obbligo di assicurarlo dai danni arrecati ai terzi, assumendosi quindi la responsabilità del suo operato. La medesima tesi è stata sostenuta anche dalla difesa di parte attrice. sostiene al CP_2 contrario che, mediante la predetta clausola, le parti intendevano porre a carico di l'assicurazione dei danni riportati da stesso nel CP_2 _3 compimento della propria attività e non assicurare il suo operato nei confronti dei terzi.
L'art. 7 dell'accordo prevedeva che: “La copertura assicurativa dell'educatore è a carico di I volontari sono _3 CP_2 coperti dalla normale assicurazione prevista dal Canile di Cervia”. Orbene, dalla lettura della disposizione, non risulta possibile dedurre l'esistenza di obbligo di di assicurare dai possibili danni CP_2 _3 derivanti ai terzi, e di conseguenza una assunzione di responsabilità circa il suo operato. Anzi, dal tenore complessivo della pattuizione, ed in assenza di elementi fattuali, allegati e provati, che consentano di ricostruire la volontà dei contraenti in termini differenti, pare potersi dire che, come sostenuto da , la copertura assicurativa menzionata CP_2 nell'accordo riguardasse il rischio di infortuni riportati dallo stesso e non dai terzi. _3
La lettura dell'accordo restituisce infatti una situazione nella quale affida all'istruttore la completa ed autonoma gestione del cane sicché CP_2 non v'è ragione di pensare che abbia inteso assicurarne la condotta;
è al contrario logico supporre che abbia preteso di essere assicurato per _3
i rischi che assumeva come persona nel relazionarsi a cani problematici.
11. Conclusioni
In conclusione, va condannato a corrispondere a parte attrice CP2 la somma di euro 38.203 (1/2 di 76.406) a titolo di ristoro del danno non patrimoniale ed euro 3.099,65 (1/2 di 6.199,31) a titolo di ristoro del danno patrimoniale, oltre interessi come sopra indicato.
Va rigettata la domanda di parte attrice nei confronti di e CP_2 CP_8
Va parimenti rigettata la domanda rivolta da nei confronti di _3
. CP_2
Ogni altra questione assorbita.
12. Le spese di lite.
Si viene da ultimo alla regolazione delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Le spese di lite sostenuta da sono poste a carico di CP CP2
.
[...]
Le spese di lite sostenute da e sono poste a CP_8 Controparte_9 carico di Sono altresì poste a carico di CP CP in solido con , attesa la soccombenza di quest'ultimo rispetto _3 alla domanda subordinata, le spese di lite sostenute da . CP_2
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro
7500, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001
– 52.000, ritenendo svolte tutte le fasi, e liquidando valori prossimi ai medi tariffari non ravvisandosi ragioni per discostarsene. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di con _3 diritto della parti di ripetere quanto eventualmente versato.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta come in motivazione:
- ACCERTA la responsabilità di al 50% per il sinistro per cui _3
è causa;
- CONDANNA a corrispondere a la somma di euro _3 CP
38.203 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 3.099,65, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi come indicati in motivazione;
- CONDANNA a rifondere le spese legali a che si _3 CP liquidano in euro 7.500 compensi, oltre al 15% per spese generali per compensi, oltre IVA CPA come per legge, oltre costi vivi di causa se documentati;
- CONDANNA a rifondere le spese di lite a SAN MA IT CP
DO e che si liquidano ciascuno in complessivi euro Controparte_9
7.500 per compensi, oltre al 15% per spese generali per compensi, oltre
IVA CPA come per legge, oltre costi vivi di causa se documentati.
- CONDANNA e in solido tra loro a rifondere le CP _3 spese di lite ad che si Controparte_2 liquidano in euro 7.500 per compensi, oltre al 15% per spese generali per compensi, oltre IVA CPA come per legge, oltre costi vivi di causa se documentati.
- PONE definitivamente a carico di le spese di CTU. _3
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 13/06/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni