Sentenza 21 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 21/07/2025, n. 14353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14353 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14353/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05455/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5455 del 2025, proposto da
RI IA ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il ZI, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale ZI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento della
1. dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento rispetto all’obbligo ex art. 25, comma 4 della legge 241/90 di esibizione alla ricorrente della documentazione da quest’ultima chiesta con istanza di accesso agli atti del 03.04.2024;
2. l’accertamento dell’obbligo di provvedere all’invocata ostensione a mente della intervenuta decisione Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi n. 3.63 del 19/07/2024 emessa ex art.25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 sul ricorso amministrativo della Prof.ssa ER RI IA avverso il silenzio diniego opposto dall’U.S.R. AZ (nonché avverso il sostanziale rifiuto di Codesto M.E.F. – RTS Roma) alla sua richiesta di accesso agli atti del 03.04.2024
3. la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al rilascio della documentazione richiesta dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale ZI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso, la ricorrente impugnata il silenzio-diniego formatosi ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull’istanza di accesso agli atti amministrativi presentata in data 3 aprile 2024 all’Ufficio Scolastico Regionale per il ZI, avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti su aspetti incidenti sul trattamento economico, con particolare riferimento all’indennità di posizione. Impugna, altresì il silenzio formatosi al seguito dell’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di ostensione documentale derivante dalla decisione assunta dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi n. 3.63 del 19/07/2024 emessa ex art. 25, 4 comma, della legge del 7 agosto 1990, sul ricorso proposto avverso il precedente silenzio.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile.
3. La causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 16 luglio 2025.
4. Il ricorso è tardivo per le motivazioni che seguono.
5. La ricorrente, ha presentato domanda di accesso agli atti amministrativi relativi ai “ Criteri di calcolo indennità di posizione variabile dei Dirigenti scolastici (…) Prospetto o altro documento da cui si evinca la fascia di complessità assegnata ai CPIA del ZI (…) Prospetto liquidazione compensi per la suddetta indennità ” relativi alle annualità scolastiche 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, presentando apposita istanza di accesso agli atti ex lege 241/90, con PEC del 03.04.2024.
In assenza di riscontri da parte dell’Amministrazione competente entro 30 giorni, parte ricorrente, avverso tale silenzio diniego, ha adito la Commissione per l’Accesso ai Documenti amministrativi (CADA), ai sensi e per gli effetti dell’art. 25. 4 comma, della legge n. 241 del 1990, in data 13.05.2024.
6. La Commissione, comunicava con PEC alla ricorrente in data 29/07/2024 la sua decisione di accoglimento in merito al ricorso proposto (decisione 3.63 del 19/07/2024). Nella stessa, si legge “ La Commissione ritiene il ricorso fondato, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti che riguardano direttamente l’istante, inserendosi la richiesta di accesso dell’odierna parte ricorrente paradigmaticamente nel novero dell’accesso “endoprocedimentale”, come tale tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/’90, in quanto attiene ad un procedimento relativo all’istante medesima. Quest’ultima vanta altresì un interesse difensivo, vale a dire preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990.”, invitando l’Amministrazione a “a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione”.
La normativa applicabile al caso di specie, l’articolo 25, 4 comma cit., dispone che “ Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito”.
Nonostante la decisione favorevole alla ricorrente da parte della Commissione, l’amministrazione perdurava nel non fornire alla ricorrente istante l’accesso ai documenti legittimamente richiesti.
7. Si palesa, pertanto, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, un duplice silenzio-inadempimento: il primo, perfezionatosi decorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza originaria (e dunque in data 3 aprile 2024); il secondo, maturato decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’esito favorevole del ricorso amministrativo proposto dinanzi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (CADA), avvenuta in data 29 luglio 2024. In relazione all’ultima fattispecie, difatti, l’articolo 25, 4 comma, della legge 241/1990 dispone “Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa.”.
7. Ciò posto, il ricorso giurisdizionale introdotto dalla parte ricorrente in data 5 maggio 2025 deve ritenersi irricevibile per aver la ricorrente eluso i termini decadenziali di impugnazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 116, comma 1, del codice del processo amministrativo, che stabilisce un termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione del ricorso avverso il silenzio sulla richiesta di accesso che decorre dalla formazione del silenzio inadempimento.
Nel caso di specie, il suddetto termine è spirato con riferimento al primo silenzio, a far data dal 3 maggio 2024; con riferimento al secondo silenzio, a far data dal 29 agosto 2024 (decorsi trenta giorni dalla comunicazione della decisione della CADA avvenuta il 29 luglio 2024).
Pertanto, essendo il ricorso notificato in data 5 maggio 2025, esso risulta proposto ben oltre il termine di legge e, conseguentemente, deve essere dichiarato irricevibile per tardività.
In ragione della natura preliminare della presente decisione le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
RIngela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | RIngela Caminiti |
IL SEGRETARIO